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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/03/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 19-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA, nella causa iscritta al n° 6764/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Decataldo Parte_1
RICORRENTE
E con l'avv. Antonio Andriulli e avv. Rita Battiato CONVENUTO CP_1
avente ad oggetto: iscrizione elenchi otd agricoli 2019 e 2020 e indennità ds agr
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/09) Parte
ricorrente ha chiesto quanto in oggetto, disatteso in sede amministrativa, per avere lavorato nel 2019 e nel 2020 alle dipendenze dell'azienda San Marzano soc.
cooperativa agricola, rispettivamente per 103 e per 102 giornate, quale bracciante agricola, verso retribuzione giornaliera pari ad euro 45,00. , costituitosi, ha CP_1
chiesto rigettarsi il ricorso, richiamando le risultanze di verbale ispettivo in atti,
secondo i cui esiti la cooperativa agricola aveva denunciato un numero di lavoratori e di giornate di lavoro abnormemente superiore rispetto al fabbisogno effettivo di manodopera agricola rapportato all'estensione dei terreni nella sua disponibilità.
Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto:
a)- vi è prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro agricolo (cfr. buste paga, e ); CP_2
b)- dell'effettivo impiego del ricorrente nell'attività bracciantile agricola vi è
conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni e che hanno Tes_1 Tes_2
confermato di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa insieme al ricorrente;
l'eventuale eccedenza della manodopera agricola denunciata rispetto all'effettivo fabbisogno non può escludere, neanche in via presuntiva, che la ricorrente sia da annoverare nel personale effettivamente utilizzato dalla ditta nel lavoro sui campi;
c)- irrilevante per smentire la prova testimoniale e documentale la circostanza che il ricorrente, interrogato dagli ispettori sulla circostanza se avesse lavorato per la cooperativa anche in anni diversi rispetto al 2021, rispose affermativamente per l'anno 2020 senza menzionare il 2019, atteso il tempo trascorso tra attività
lavorativa e dichiarazione e non avendo comunque egli riferito di avere lavorato solo negli anni 2020 e 2021.
Va pertanto sancito il diritto dell'attrice all'iscrizione negli elenchi otd agricoli anni
2019 e 2020 rispettivamente per 103 e per 102 giornate che, valutato congiuntamente al possesso di almeno due anni di anzianità contributiva ed all'accredito di almeno 102 contributi giornalieri nei bienni 2018/2019 e 2019/2020
(cfr. estratto contributivo versato in atti dal ricorrente), comporta altresì il diritto
(cfr. art. 9 ter dl 510/96 convertito in legge 608/96) a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per il 2019 e per il 2020, da maggiorare di accessori ex art. 16 comma 6 legge 412/91. Spese secondo soccombenza e richiesta di distrazione.
P.T.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi OTD agricoli anno
2019 per 103 giornate e anno 2020 per 102 giornate, valide a tutti gli effetti contributivi e previdenziali;
b)- per l'effetto condanna a pagare le corrispondenti indennità di CP_1
disoccupazione agricola oltre accessori ex art. 16 comma 6 l. 412/91 fino al soddisfo;
c)- condanna a pagare le spese processuali liquidate in euro 1.400,00 oltre rsg CP_1
iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. DECATALDO
STRFANIA ex art. 93 cpc;
d)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto,19-3-2025b. IL TRIBUNALE G.D.L. (dr. Saverio Sodo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 19-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA, nella causa iscritta al n° 6764/2023 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Decataldo Parte_1
RICORRENTE
E con l'avv. Antonio Andriulli e avv. Rita Battiato CONVENUTO CP_1
avente ad oggetto: iscrizione elenchi otd agricoli 2019 e 2020 e indennità ds agr
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.
132 cpc e 118 att cpc, come modificati ex art. 58 comma 2 legge 69/09) Parte
ricorrente ha chiesto quanto in oggetto, disatteso in sede amministrativa, per avere lavorato nel 2019 e nel 2020 alle dipendenze dell'azienda San Marzano soc.
cooperativa agricola, rispettivamente per 103 e per 102 giornate, quale bracciante agricola, verso retribuzione giornaliera pari ad euro 45,00. , costituitosi, ha CP_1
chiesto rigettarsi il ricorso, richiamando le risultanze di verbale ispettivo in atti,
secondo i cui esiti la cooperativa agricola aveva denunciato un numero di lavoratori e di giornate di lavoro abnormemente superiore rispetto al fabbisogno effettivo di manodopera agricola rapportato all'estensione dei terreni nella sua disponibilità.
Il ricorso è fondato e va accolto, in quanto:
a)- vi è prova documentale dell'esistenza del rapporto di lavoro agricolo (cfr. buste paga, e ); CP_2
b)- dell'effettivo impiego del ricorrente nell'attività bracciantile agricola vi è
conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni e che hanno Tes_1 Tes_2
confermato di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa insieme al ricorrente;
l'eventuale eccedenza della manodopera agricola denunciata rispetto all'effettivo fabbisogno non può escludere, neanche in via presuntiva, che la ricorrente sia da annoverare nel personale effettivamente utilizzato dalla ditta nel lavoro sui campi;
c)- irrilevante per smentire la prova testimoniale e documentale la circostanza che il ricorrente, interrogato dagli ispettori sulla circostanza se avesse lavorato per la cooperativa anche in anni diversi rispetto al 2021, rispose affermativamente per l'anno 2020 senza menzionare il 2019, atteso il tempo trascorso tra attività
lavorativa e dichiarazione e non avendo comunque egli riferito di avere lavorato solo negli anni 2020 e 2021.
Va pertanto sancito il diritto dell'attrice all'iscrizione negli elenchi otd agricoli anni
2019 e 2020 rispettivamente per 103 e per 102 giornate che, valutato congiuntamente al possesso di almeno due anni di anzianità contributiva ed all'accredito di almeno 102 contributi giornalieri nei bienni 2018/2019 e 2019/2020
(cfr. estratto contributivo versato in atti dal ricorrente), comporta altresì il diritto
(cfr. art. 9 ter dl 510/96 convertito in legge 608/96) a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per il 2019 e per il 2020, da maggiorare di accessori ex art. 16 comma 6 legge 412/91. Spese secondo soccombenza e richiesta di distrazione.
P.T.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi OTD agricoli anno
2019 per 103 giornate e anno 2020 per 102 giornate, valide a tutti gli effetti contributivi e previdenziali;
b)- per l'effetto condanna a pagare le corrispondenti indennità di CP_1
disoccupazione agricola oltre accessori ex art. 16 comma 6 l. 412/91 fino al soddisfo;
c)- condanna a pagare le spese processuali liquidate in euro 1.400,00 oltre rsg CP_1
iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. DECATALDO
STRFANIA ex art. 93 cpc;
d)- giorni 30 per deposito sentenza.
Taranto,19-3-2025b. IL TRIBUNALE G.D.L. (dr. Saverio Sodo)