CA
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/10/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 851/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS DO del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
cf ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentata e difesa dall'avv. Marco ROSSI del foro di Verona ed CP_2 ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello sentenza del Tribunale di Pescara n. 501/24 del 3 aprile 2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Pescara, pur revocando (per questioni afferenti all'assenza di procura alle liti) il decreto ingiuntivo n. 1554/22, ha egualmente condannato, regolando il regime delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza, al pagamento, in favore di , nella Parte_1 CP_3 sua veste di cessionaria del credito, della somma di € 12.434,96 dovuta dal primo in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto il 31 gennaio 2007 con . CP_4
1.2. Nella motivazione il giudice di prime cure ha dato atto delle prospettazioni delle parti che possono di seguito essere così sintetizzate. 1 Le ragioni dell'opposizione proposta dal hanno riguardato profili strettamente afferenti al Pt_1 rito (è il caso della eccezione sull'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione) ed anche al merito.
Su tale versante, in particolare, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito, il difetto di titolarità dello stesso in capo alla cessionaria ed infine l'assenza di prova circa l'avvenuta erogazione del denaro oggetto del finanziamento non potendosi a tal fine attribuire alcuna rilevanza decisiva al documento (sul quale meglio si dirà nel prosieguo) prodotto in atti.
Per converso, (in giudizio in prime cure attraverso il procuratore CP_3 Controparte_5
[...
ha contestato, punto per punto, le doglianze avversarie insistendo di conseguenza per il rigetto dell'opposizione proposta.
1.3 Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono essere così riportate:
- la procedura di mediazione è stata correttamente espletata in quanto la cessionaria è stata in quella sede rappresentata dall'avv. Santangelo al quale è stata conferita specifica procura in tal senso;
- con riguardo al difetto di titolarità del credito, vi è stata innanzitutto una ricostruzione della posizione assunta dalla giurisprudenza ed i principi enunciati sono stati poi trasfusi all'interno della fattispecie in esame;
ne è derivato che la documentazione prodotta (tanto nella fase monitoria che in sede di opposizione) è stata ritenuta idonea a dimostrare tanto l'avvenuta cessione del credito quanto l'inserimento, nelle varie operazioni, della posizione derivante dal rapporto contrattuale di finanziamento per cui è causa;
- l'eccezione di prescrizione, invece, è stata rigettata sull'assunto che, per giurisprudenza oramai pacifica, nei contratti di mutuo o comunque assimilabili a tale schema negoziale, il dies a quo deve individuarsi nella data di scadenza dell'ultima rata;
nella fattispecie, l'ultimo rateo avrebbe dovuto essere saldato il 31 gennaio 2013 e pertanto la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 31 ottobre
2022) è intervenuta nel rispetto del termine decennale;
- in ordine, infine, al merito della pretesa creditoria azionata in via monitoria, la documentazione prodotta (costituita non solo dal contratto, ma anche dall'estratto conto) ha permesso di accertare che la somma è stata in effetti messa a disposizione del;
Pt_1
- alcuna rilevanza, in ultimo, può attribuirsi alla mancata sottoscrizione del contratto da parte della finanziaria;
a tale riguardo, infatti, deve farsi applicazione del principio oramai riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (a partire con la oramai nota sentenza delle sezioni Unite n. 898 del
2018) della validità del c.d. contratto monofirma (quindi sprovvisto della sottoscrizione della finanziaria) soprattutto allorquando vi è la prova (come verificatosi nella fattispecie) dell'avvenuta consegna di una copia alla controparte;
2 - la nullità del decreto ingiuntivo (peraltro dichiarata nell'ordinanza riservata del 3 maggio 2022 per inesistenza della procura alle liti per quanto concerne la fase monitoria) non preclude al giudice dell'opposizione di poter egualmente nella fase a cognizione piena di vagliare parimenti la fondatezza della pretesa creditoria sicchè deve escludersi che la domanda formulata della parte opposta di condanna al pagamento della stessa somma ingiunta possa essere qualificata alla stregua di una riconvenzionale con conseguente necessità, in punto di rito, di rispettare il termine della tempestiva costituzione in giudizio;
1.4. La pronunzia del tribunale adriatico è stata tempestivamente impugnata dal mediante Pt_1
l'articolazione di sei motivi.
Invero, con le prime quattro censure l'appellante ha, in definitiva, riproposto le medesime questioni sollevate dinanzi al primo giudice tanto in punto di rito che nel merito.
Di conseguenza, cercando di seguire un ordine logico, ha eccepito sia l'improcedibilità della domanda che l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Con riguardo a tale aspetto, l'appellante ha evidenziato che essendovi stata la risoluzione del contratto nel 2010, il termine decennale, in assenza di validi interruttivi, deve ritenersi spirato allorquando vi è stata la notifica del decreto ingiuntivo.
La prova di tale risoluzione risulta direttamente desumibile dall'andamento dell'estratto conto così come agevolmente evincibile dalla stessa produzione documentale depositata in atti dalla controparte.
Venendo al merito, e quindi ai restanti altri due motivi, il è tornato sul difetto di prova, in Pt_1 assenza dei contratti di cessione, in capo alla parte cessionaria nonché sul fatto che il documento depositato dalla controparte, non può intendersi come contratto di finanziamento dovendosi, al contrario, qualificarsi alla stregua di un semplice modulo di richiesta che peraltro non fornisce neppure la dimostrazione dell'effettiva erogazione del denaro.
A fianco di questi temi, sono stati aggiunti altri due ulteriori profili di doglianza.
Un primo (corrispondente nella ricostruzione dell'appellante nel secondo motivo), ha riguardato l'inammissibilità della domanda, perché sollevata tardivamente, di condanna avanzata nella comparsa di costituzione in prime cure dalla parte opposta alla corresponsione del medesimo importo oggetto dell'iniziativa monitoria.
Dovendosi, infatti, qualificare tale domanda come una riconvenzionale, la comparsa avrebbe dovuto essere depositata nel termine perentorio di venti giorni la data della prima udienza di comparizione.
L'ultimo motivo ha invece attinto il capo delle spese che, secondo l'assunto dell'appellante, ma quale diretta conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, devono essere regolate diversamente e
3 quindi devono essere poste a carico della controparte sempre quale conseguenza dell'applicazione del principio della soccombenza.
Si è costituita quale cessionaria del credito ed in forza di complesse ed articolate operazioni sulle quali meglio si dirà nella disamina del motivo relativo al difetto di titolarità, Controparte_6
[... eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, dell'interposto gravame e rappresentandone, ad ogni buon conto, anche l'infondatezza nel merito.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, deve rilevarsi il mancato deposito ad opera della parte appellante della comparsa conclusionale.
A tal proposito deve integralmente condividersi l'assunto secondo cui tale situazione non comporta alcuna rinunzia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).
3.In assenza di questioni preliminari (quella sollevata dalla parte appellata sull'inammissibilità del gravame ben può ritenersi assorbita dall'esito del giudizio), la controversia va sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato, in diritto oltre che in fatto, e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi deve avvenire partitamente ed a tal fine va osservato quanto segue.
3.1. Per questioni di ordine logico e sistematico, occorre vagliare la questione relativa all'improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della mediazione.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la condizione di procedibilità non è stata soddisfatta in quanto la partecipazione per la controparte alla procedura di mediazione è stata garantita da un soggetto diverso.
L'assunto non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condiviso in quanto:
- Con ordinanza del 3 maggio 2023 (quindi tempestivamente all'esito cioè della prima udienza di comparizione), il primo giudice ha rimesso le parti in mediazione trattandosi evidentemente
4 di una controversia rientrante nel novero di quelle per le quali è prevista l'obbligatorietà della mediazione quale requisito di procedibilità della domanda;
- Dalla disamina degli atti, è emerso che la procedura è stata ritualmente attivata (né peraltro su tale aspetto sono state sollevate contestazioni) tant'è vero che vi è stata la redazione, in data
16 giugno 2023, del processo verbale della riunione;
- Nella circostanza, è certa la mancata partecipazione del , mentre per quanto concerne Pt_1 la controparte è comparso l'avv. Santangelo;
- Sul tema della partecipazione della parte alla mediazione, la giurisprudenza di legittimità
(anche più recente) ha chiarito che “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. Ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti, e allo Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria››; ‹‹la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato››. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile, in mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale. Si è spiegato che ‹‹laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l'attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente” aggiungendo altresì che “Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche – ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” (cfr Cass Civ,
Sez III, 17.7.2023 n. 20643);
5 - Nella procura alle liti conferita all'avv. Santangelo risulta chiaramente specificato che essa comprende anche la facoltà di “rappresentare la parte in sede di mediazione sia obbligatoria che delegata”;
- Deve dunque ritenersi che la procedura di mediazione (che comunque non ha potuto sortire alcun effetto attesa l'assenza del ) è stata regolarmente espletata con conseguente Pt_1 soddisfacimento della condizione di procedibilità;
3.2.1. Analogamente, poi, deve essere parimenti rigettato l'ulteriore motivo (che sempre in forza di un criterio logico nella trattazione delle questioni deve essere esaminato successivamente) riguardante l'assenza di titolarità del diritto di credito fatto valere in giudizio da parte della cessionaria.
In estrema sintesi, l'assunto dell'appellante (ribadito, come anticipato, anche in sede di gravame) si fonda sull'assenza dei contratti di cessione e quindi sulla inidoneità del materiale documentale prodotto dalla controparte.
In punto di stretto diritto (invero anche nella parte motiva della sentenza impugnata si è fatto ampio cenno a tale aspetto), risulta oramai ben definita la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità anche successiva alla pubblicazione della decisione del Tribunale di Pescara.
Ed infatti, è stato stabilito che “ risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente
e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che "una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 5997 del 17/03/2006).
Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
2.5 Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello
6 specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
2.6 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.
58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
2.7 Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)” (cfr Cass
Civ, Sez I, 8.11.2024 n. 28790).
Già da tempo, è stato affermato che ““In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.” (cfr Cass Civ, Sez I, 20.7.2023 n. 21821).
Ancor più di recente, sempre la S.C. ha ribadito il principio secondo cui nell'ambito della cessione in blocco dei crediti ex art. 58 t.u.b., l'intervenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha valore
7 meramente indiziario e non è sufficiente, da sola, a provare la legittimazione del cessionario in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 25.7.2025 n. 21279).
Sul versante in fatto, attenendosi alle risultanze documentali emerse in atti, è possibile affermare che:
- Sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 13 dicembre 2012 è stata pubblicata la cessione in blocco dei crediti tra e;
CP_4 CP_7
- Dalla disamina del documento (prodotto nella fase monitoria) emerge che sono state specificate le tipologie di crediti tra cui quelli derivanti come nel caso di specie da contratti di finanziamento per l'acquisto di auto;
- Successivamente, segnatamente nel mese di luglio 2014, tra e è CP_8 CP_9 intercorso un contratto di cessione del credito peraltro versato in atti e di tale cessione è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale in cui risulta chiaramente indicato che l'oggetto di tale cessione riguarda quei crediti indicati nel citato accordo;
- Con atto pubblico del 29 giugno 2018, ha conferito a il ramo di CP_9 CP_10 azienda composto, tra gli altri (come ben risulta dall'art. 6 dell'atto pubblico- cfr doc 7 del fascicolo monitorio), anche dai crediti oggetto di cessione in blocco;
- Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2018 è stata data notizia della cessione in blocco dei crediti tra e;
nel documento risulta specificato che la cessione CP_2 Controparte_5 riguarda i crediti acquistati da in forza di contratti di cessione tra cui è CP_9 menzionato quello con;
CP_7
- Successivamente si è scissa in che si è costituita nel giudizio Controparte_5 CP_3 di primo grado;
- In data 31 ottobre 2024 (cfr doc 4 delle produzioni di parte appellata), è stata fusa in CP_3 che si è pertanto costituita nel presente giudizio;
Controparte_6
- Già nel corso del primo grado (cfr doc 6), la cessionaria (all'epoca costituitasi) ha prodotto la certificazione notarile da cui risulta dai libri contabili di il credito Controparte_5
(peraltro per lo stesso importo) vantato nei confronti del;
Pt_1
3.2.2. Orbene, dal quadro così tratteggiato possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive:
- nel libello introduttivo del giudizio di primo grado ed invero, senza soluzione di continuità, anche in quello di appello, il si è limitato a contestare l'assenza del difetto di titolarità del credito Pt_1 unicamente con riguardo alla specificando in particolare che “La società opposta Controparte_11 non ha prodotto i contratti di cessione dal quale risulti la sua legittimazione attiva” (cfr pag 4 dell'atto di citazione in opposizione).
8 Si è di contro avuto modo di constatare che è stato prodotto il contratto di cessione tra e CP_8 [...]
, l'atto di conferimento di azienda da parte di quest'ultima in favore di e l'indicazione CP_9 CP_2 specifica nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2018 della cessione dei crediti relativi ad una serie di serie di contratti stipulati da e tra cui risulta espressamente riportato quello del luglio CP_9
2014 con Iustizia.
Vi è poi da aggiungere, quale ulteriore elemento di indubbia valenza presuntiva, l'incidenza della attestazione notarile.
Ed allora, sulla scorta di tali essenziali elementi (anche volendo prescindere dall'ulteriore produzione documentale che l'appellata ha depositato- tra cui proprio il contratto di cessione tra e CP_6 [...]
ma tardivamente con conseguente sua inutilizzabilità ai fini della decisione) può Controparte_5 ritenersi dimostrata la titolarità della posizione creditoria fatta valere in giudizio della predetta
[...]
mentre alcun dubbio può sussistere riguardo alle posizione di e di Controparte_5 CP_12 [...]
atteso che la prima è stata costituita a seguito di scissione e la seconda CP_6 dall'incorporazione per fusione.
Ne deriva, quindi, il rigetto del motivo.
3.3. Ulteriore questione (che ha in effetti costituito oggetto del quinto motivo di gravame) è relativa all'eccepita inammissibilità della domanda di condanna, avanzata dalla parte opposta in sede di comparsa di costituzione in primo grado, al pagamento dello stesso importo oggetto dell'iniziativa monitoria.
Per l'appellante, in estrema sintesi, tale domanda, da qualificarsi come riconvenzionale, è stata tardivamente proposta con deposito della comparsa senza il rispetto del termine perentorio di venti giorni prima la data dell'udienza di comparizione.
Tale eccezione, inoltre e scendendo ancor più nel dettaglio, è conseguenza della declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo pronunziata dal giudice di prime cure giusta ordinanza riservata del 3 maggio
2023 per inesistenza della procura alle liti.
Per ragioni di economia espositiva, si omette volutamente di addentrarsi (e quindi prendere anche posizione) su tale aspetto e di conseguenza l'essenza della questione risiede essenzialmente nello stabilire se, in caso di nullità del decreto ingiuntivo, la parte opposta-ingiungente sia egualmente tenuta a rispettare il termine di venti giorni prima nel caso in cui insista per il pagamento della somma di denaro già oggetto del ricorso monitorio.
Nel libello introduttivo del presente giudizio, l'appellante (cfr pag 19) si è limitato, in maniera in effetti estremamente generica (ed al limite dell'inammissibilità), a rappresentare di non condividere
9 l'opzione interpretativa seguito dal primo giudice fondata sulla particolare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il percorso logico ed argomentativo del Tribunale deve essere integralmente condiviso per almeno tre ordini di ragioni.
Innanzitutto, ed in punto di diritto è doveroso considerare che l'opposizione al decreto ingiuntivo presenta una struttura latu sensu impugnatoria ma solo in virtù del collegamento con il provvedimento già adottato in fase monitoria.
Per il resto, dunque, essa instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr Cass. Civ. Sez III, 14.3.2013 n.
6550).
Da ultimo, a comporre definitivamente il contrasto interpretativo, le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito che “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr Cass. Civ, S.U., 13.1.2022 n. 927).
Inoltre, seppur in un diverso caso (tuttavia il principio di portata generale ben può estendersi anche alla fattispecie in esame), è stato chiarito in giurisprudenza che “Il decreto ingiuntivo emesso in violazione dell'art. 633, ultimo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore all'abrogazione disposta dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ancorché invalido, è idoneo, ove ricorra la giurisdizione del giudice italiano, a dar luogo ad una pronuncia di merito sull'esistenza o no del diritto azionato in via monitoria, poiché tale nullità non impedisce al creditore di chiedere nel medesimo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. l'accertamento del proprio credito.” (cfr Cass Civ, Sez II,
24.6.2013 n. 15781).
Infine, a supportare tale opzione interpretativa militano anche ragioni di ordine prettamente sistematico.
In effetti, se è vero che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e
10 che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c” (cfr Cass Civ, Sez II, 18.3.2025 n.
7236), a maggior ragione deve ritenersi che la medesima parte possa perseguire (trattandosi in sostanza di domanda analoga tanto per petitum che per causa petendi) la tutela della stessa pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Il risultato che ne discende è quindi il rigetto del motivo.
3.4.Si tratta a questo punto di esaminare l'ulteriore questione pregiudiziale di merito relativa all'eccezione di prescrizione.
Anche su tale profilo, le censure dell'appellante non persuadono e di conseguenza non possono essere condivise.
Risulta innanzitutto pacifico che nei contratti di mutuo o comunque ad esso assimilabili, il termine della prescrizione dell'obbligazione di rimborso della sorte capitale e degli interessi inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.
Per giurisprudenza di legittimità oramai costante, “…la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì
l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione..” così chiosando: “..Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata..” (Cass.
Civ. Sez. III, 10.2.2023 n. 4232).
Ed ancora, ““…la risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento – di qualsiasi entità – di una determinata obbligazione, non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all'altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa…”: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 23.09.2024 n. 25376).
Nella fattispecie, non è in contestazione che tale momento va individuato nel 31 gennaio 2013.
Secondo la prospettazione del , invece, nella fattispecie la prescrizione è maturata quanto agli Pt_1 interessi nel giugno 2015 e con riguardo alla sorte capitale nello stesso mese del 2020 in quanto
11 dall'estratto conto prodotto in atti e per stessa pacifica ammissione della controparte il contratto è stato risolto in data 10 giugno 2010.
Ad onor del vero, attenendosi al materiale documentale versato in atti è possibile affermare che:
- L'estratto conto prodotto già in sede monitoria riporta, alla data del 10 giugno 2010, una decadenza dal beneficio del termine;
- Non vi è stata tuttavia la produzione di alcuna documentazione in tal senso;
- Nel mese di dicembre 2020, è stata ad intimare nuovamente al Controparte_5 Pt_1 la decadenza del beneficio del termine ed il pagamento del dovuto mediante diffida stragiudiziale inviata allo stesso indirizzo riportato nel contratto di finanziamento;
- Già prima nel 2014 (cfr doc 6 dl fascicolo monitorio) è stato inviato da CP_9
(successivamente alla cessione con Iustizia) una nota di sollecito da intendersi come atto interruttivo della prescrizione;
- Il decreto ingiuntivo è stato notificato il 31 ottobre 2022;
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, il motivo non può che essere disatteso.
3.5. Infine, anche la doglianza (trattasi della quarta seguendo il contenuto dell'atto di appello) relativa all'infondatezza della pretesa creditoria è da ritenersi infondata.
In buona sostanza, l'essenza della censura risiede nel ritenere la documentazione prodotta non idonea ai fini della prova del credito a cui, come noto, è tenuto il soggetto creditore non potendosi desumere l'avvenuta consegna del denaro.
Anche tale assunto, al pari dei precedenti, presta il fianco a non pochi rilievi che ne comportano l'infondatezza.
In primo luogo, il documento prodotto è un contratto nel quale sono indicate diverse possibili opzioni di impiego del capitale finanziato.
Nella fattispecie, il ha optato per l'acquisto di un'auto. Pt_1
A rafforzare la tesi che si tratti di un vero e proprio finanziamento vanno considerate una serie di ulteriori ragioni:
- Il documento contiene le principali condizioni negoziali in ordine alle modalità di restituzione della sorte capitale e degli interessi (con la previsione di 72 rate), alla misura degli interessi;
- È stata altresì espressamente indicata la modalità di erogazione del denaro con accredito sul conto indicato dal sul quale poi vi sarebbe stato anche il prelievo delle rate;
Pt_1
- È stato altresì prodotto l'estratto conto ex art 50 TUB da cui risulta l'avvenuto accredito della somma di € 12.000,00 (cfr pag 8 del doc.11 della fase monitoria);
12 - In situazioni analoghe a quella che ci occupa e nel rispetto dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, spetta al creditore unicamente fornire la prova dell'esistenza del contratto allegando l'altrui inadempimento;
3.6. L'ultimo motivo risulta chiaramente assorbito dall'esito del presente giudizio.
4. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore della parte appellata la somma di €. 3.966,00 per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00, fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al Parte_2 pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato (per il giudizio di appello 1362/19 RG definito con sentenza n. 1435/20)..
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 501/24 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
13 b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
14