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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/11/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4420/2022
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 4420/2022
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 18/11/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc;
verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,19/11/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 7 N. R.G. 4420/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4420/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Siracusa alla Via Parte_1 C.F._1
Brenta n. 65, presso lo studio dell'avv. RAFFAELE RANDAZZO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA DE
IM ZA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1008/2022, emesso dal Tribunale Civile di Siracusa il 21/06/2022, all'esito del procedimento iscritto al n. 1897/2022 R.G., con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 23.173,64 oltre interessi come da ricorso e compensi liquidati in € 540,00 oltre i.v.a. e c.p.a. ed € 145,50 per esborsi, in favore della Controparte_1
In particolare, parte opponente eccepiva la nullità della notifica del decreto opposto, per omessa allegazione della procura nonché l'intervenuta prescrizione per mancanza di qualsiasi atto interruttivo riferito alla pretesa creditoria scaturente dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento stipulato nel
2004. Rilevava in ogni caso l'omessa notifica al debitore ceduto delle cessioni per effetto delle quali l'opposta si sarebbe resa cessionaria del credito ingiunto.
Nel merito contestava l'avversa pretesa creditoria, censurandola sia sotto il profilo della mancanza di idonea prova scritta sia per l'illegittima applicazione di interessi moratori, quantificati nella misura del
15,96% ma non contrattualmente pattuiti. Eccepiva in ogni caso la vessatorietà e nullità della clausola contrattuale con cui tali interessi, dovuti in caso di inadempimento, sarebbero stati pattuiti con il consumatore.
Pertanto, instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la resistendo alla domanda e contestando, innanzitutto Controparte_1
l'eccezione di nullità della notifica del decreto opposto. Nel merito, sosteneva di avere adeguatamente assolto all'onere probatorio gravante sul creditore, mediante la produzione del contratto di finanziamento e l'allegazione dell'inadempimento. Rilevava poi che, stante la fonte contrattuale dell'obbligazione, alla luce degli atti interruttivi documentati, nessuna prescrizione ordinaria risultava essere maturata. Eccepiva, poi la genericità dell'eccezione secondo cui il creditore avrebbe applicato pagina 3 di 7 interessi passivi asseritamente non convenuti o comunque determinati in misura usuraria. Infine,
rilevava la specifica approvazione per iscritto delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 comma 2
c.c., non essendo le stesse, comunque, qualificabili come vessatorie.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., la causa veniva rinviata, per verificarne l'accettazione,
all'udienza del 7/11/2024, all'esito della quale la parte opposta si dichiarava disposta ad accettare la proposta, mentre la parte opponente dichiarava di non potere accettare la stessa per mancanza della necessaria disponibilità economica. Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025
L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'art. 643 c.p.c., rubricato “notificazione del decreto”, disciplina le modalità con cui l'intimato acquisisce conoscenza legale del decreto ingiuntivo, prevedendo che solo il ricorso e il decreto ingiuntivo siano notificati al debitore. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, non si rende necessaria la notifica della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice. Si osservi comunque che l'emissione del decreto da parte del giudice del procedimento monitorio conferma implicitamente il conferimento dei poteri in capo al procuratore (cfr. Tribunale
Roma sez. lav., 29/09/2023, n.8437; Tribunale Perugia sez. II, 09/01/2024, n.31). In ogni caso,
l'eccezione di difetto di procura, paventato come motivo di opposizione, risulta smentita dalla documentazione versata in atti.
In punto di prova, si osservi poi che il creditore opposto ha pienamente assolto all'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito, ovvero il contratto di credito al consumo stipulato tra la Parte_2
e . Il contratto in oggetto, stipulato in data 29/04/2004 prevedeva l'erogazione di un Parte_1
pagina 4 di 7 finanziamento di € 7000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili, di cui l'ultima in scadenza a maggio
2009.
È principio costantemente affermato in giurisprudenza che la data di decorrenza della prescrizione deve individuarsi con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non alla data di stipula del contratto, posto che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798;
Cass., n. 18951/2013). Come tale, il termine di prescrizione decennale, computato a decorrere dal maggio 2009, sarebbe scaduto a maggio 2019. Tuttavia, nessuna prescrizione può dirsi maturata,
avendo il creditore dimostrato di averne interrotto il decorso con raccomandata del 15/11/2017 (cfr. all.
5 comparsa di costituzione).
Tale raccomandata, nel diffidare e costituire in mora il debitore, comunicava formalmente a quest'ultimo l'avvenuta cessione del credito vantato dalla alla Capital Tre S.P.A e da Parte_2
quest'ultima all'odierna opposta Si osservi poi che la comunicazione della cessione Controparte_1
è un atto a forma libera, potendosi lo stesso concretare in qualsiasi atto idoneo a rendere il debitore edotto della mutata titolarità attiva del rapporto. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, le intervenute cessioni posso dirsi pienamente efficaci ed opponibili al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Per quanto, infine, attiene alla determinazione del quantum debeatur, parte opponente ha dedotto la impossibilità di individuare il tasso moratorio previsto nel contratto in ragione del fatto che la copia prodotta da controparte risulta “illeggibile”, senza tuttavia contestare né l'erogazione del finanziamento né il proprio inadempimento. Deve invece rilevarsi che, nonostante la scarsa qualità della copia prodotta in atti, il contenuto del contratto di credito al consumo non si palesa come “del tutto illeggibile”, prevedendo piuttosto all'art. 16 delle condizioni generali che “il ritardo nei pagamenti
pagina 5 di 7 delle rate di rimborso indicate a pag. 1/2 comporta l'applicazione di interessi moratori nella misura
del 15,96% su base annua”.
Chiarito ciò, l'eccezione relativa alla misura usuraria dell'interesse moratorio così pattuito, deve essere rigettata. Infatti, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso soglia, peraltro, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. Un. n. 7294/2017; Cass. Sez. 2, n. 21243/2019),
una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
In sostanza, dunque, pur non richiedendosi l'allegazione dei D.M. di rilevazione del tasso soglia, (fonti integrative del diritto secondo Cass. Civ. n. 35102/2022) la parte che eccepisce la nullità contrattuale per violazione della L. 108/96 non può essere esonerata dall'onere probatorio di indicare, nel proprio atto introduttivo ed, eventualmente tramite una perizia di parte, i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, operando un concreto raffronto numerico tra il tasso di interesse applicato in contratto e il tasso soglia di riferimento per il periodo di stipulazione e per tipologia del contratto oggetto del giudizio, necessari per il giudice per valutare la nullità contrattuale dedotta.
L'onere di allegazione è adempiuto (dall'attore ovvero dall'opponente) quando abbia compiutamente esposto le ragioni per le quali chiede che gli addebiti operati siano dichiarati illegittimi (ad es., perché
usurari o anatocistici), individuando le norme violate e selezionando i concreti addebiti operati in violazione di quelle specifiche norme. In materia di usura, ad esempio, secondo l'insegnamento della
Cassazione, la contestazione della natura usuraria dei tassi implica la necessità di indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. Civ. n. 2311/2018).
In conclusione, la contestazione relativa all'applicazione di tassi usurari/illegittimi risulta non provata,
pagina 6 di 7 in assenza di qualsivoglia allegazione concreta di calcolo dei tassi effettivamente applicati e della eventuale divergenza degli stessi da quello pattuito o della modifica in corso di rapporto e, di conseguenza, va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicando i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della causa (secondo i valori minimi per tutte le fasi attesa l'attività svolta) vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.1008/2022, emesso dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1897/2022 R.G., che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 19/11/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO FUORI UDIENZA
(ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito con L. n. 77/2020) nella causa n. r.g. 4420/2022
Il Giudice, nella causa emarginata in epigrafe visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 18/11/2025 secondo le modalità di cui all'art. 127-ter cpc;
verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;
viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;
ciò premesso, così dispone: Il Giudice dispone come da separata sentenza. Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti. Siracusa,19/11/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 1 di 7 N. R.G. 4420/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4420/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Siracusa alla Via Parte_1 C.F._1
Brenta n. 65, presso lo studio dell'avv. RAFFAELE RANDAZZO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA DE
IM ZA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 7 Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1008/2022, emesso dal Tribunale Civile di Siracusa il 21/06/2022, all'esito del procedimento iscritto al n. 1897/2022 R.G., con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 23.173,64 oltre interessi come da ricorso e compensi liquidati in € 540,00 oltre i.v.a. e c.p.a. ed € 145,50 per esborsi, in favore della Controparte_1
In particolare, parte opponente eccepiva la nullità della notifica del decreto opposto, per omessa allegazione della procura nonché l'intervenuta prescrizione per mancanza di qualsiasi atto interruttivo riferito alla pretesa creditoria scaturente dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento stipulato nel
2004. Rilevava in ogni caso l'omessa notifica al debitore ceduto delle cessioni per effetto delle quali l'opposta si sarebbe resa cessionaria del credito ingiunto.
Nel merito contestava l'avversa pretesa creditoria, censurandola sia sotto il profilo della mancanza di idonea prova scritta sia per l'illegittima applicazione di interessi moratori, quantificati nella misura del
15,96% ma non contrattualmente pattuiti. Eccepiva in ogni caso la vessatorietà e nullità della clausola contrattuale con cui tali interessi, dovuti in caso di inadempimento, sarebbero stati pattuiti con il consumatore.
Pertanto, instava per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la resistendo alla domanda e contestando, innanzitutto Controparte_1
l'eccezione di nullità della notifica del decreto opposto. Nel merito, sosteneva di avere adeguatamente assolto all'onere probatorio gravante sul creditore, mediante la produzione del contratto di finanziamento e l'allegazione dell'inadempimento. Rilevava poi che, stante la fonte contrattuale dell'obbligazione, alla luce degli atti interruttivi documentati, nessuna prescrizione ordinaria risultava essere maturata. Eccepiva, poi la genericità dell'eccezione secondo cui il creditore avrebbe applicato pagina 3 di 7 interessi passivi asseritamente non convenuti o comunque determinati in misura usuraria. Infine,
rilevava la specifica approvazione per iscritto delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 comma 2
c.c., non essendo le stesse, comunque, qualificabili come vessatorie.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6, ritenuto opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., la causa veniva rinviata, per verificarne l'accettazione,
all'udienza del 7/11/2024, all'esito della quale la parte opposta si dichiarava disposta ad accettare la proposta, mentre la parte opponente dichiarava di non potere accettare la stessa per mancanza della necessaria disponibilità economica. Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025
L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'art. 643 c.p.c., rubricato “notificazione del decreto”, disciplina le modalità con cui l'intimato acquisisce conoscenza legale del decreto ingiuntivo, prevedendo che solo il ricorso e il decreto ingiuntivo siano notificati al debitore. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, non si rende necessaria la notifica della procura alle liti rilasciata al difensore della parte creditrice. Si osservi comunque che l'emissione del decreto da parte del giudice del procedimento monitorio conferma implicitamente il conferimento dei poteri in capo al procuratore (cfr. Tribunale
Roma sez. lav., 29/09/2023, n.8437; Tribunale Perugia sez. II, 09/01/2024, n.31). In ogni caso,
l'eccezione di difetto di procura, paventato come motivo di opposizione, risulta smentita dalla documentazione versata in atti.
In punto di prova, si osservi poi che il creditore opposto ha pienamente assolto all'onere di provare la fonte negoziale del proprio credito, ovvero il contratto di credito al consumo stipulato tra la Parte_2
e . Il contratto in oggetto, stipulato in data 29/04/2004 prevedeva l'erogazione di un Parte_1
pagina 4 di 7 finanziamento di € 7000,00 da rimborsarsi in 60 rate mensili, di cui l'ultima in scadenza a maggio
2009.
È principio costantemente affermato in giurisprudenza che la data di decorrenza della prescrizione deve individuarsi con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non alla data di stipula del contratto, posto che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798;
Cass., n. 18951/2013). Come tale, il termine di prescrizione decennale, computato a decorrere dal maggio 2009, sarebbe scaduto a maggio 2019. Tuttavia, nessuna prescrizione può dirsi maturata,
avendo il creditore dimostrato di averne interrotto il decorso con raccomandata del 15/11/2017 (cfr. all.
5 comparsa di costituzione).
Tale raccomandata, nel diffidare e costituire in mora il debitore, comunicava formalmente a quest'ultimo l'avvenuta cessione del credito vantato dalla alla Capital Tre S.P.A e da Parte_2
quest'ultima all'odierna opposta Si osservi poi che la comunicazione della cessione Controparte_1
è un atto a forma libera, potendosi lo stesso concretare in qualsiasi atto idoneo a rendere il debitore edotto della mutata titolarità attiva del rapporto. Pertanto, contrariamente a quanto eccepito da parte opponente, le intervenute cessioni posso dirsi pienamente efficaci ed opponibili al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Per quanto, infine, attiene alla determinazione del quantum debeatur, parte opponente ha dedotto la impossibilità di individuare il tasso moratorio previsto nel contratto in ragione del fatto che la copia prodotta da controparte risulta “illeggibile”, senza tuttavia contestare né l'erogazione del finanziamento né il proprio inadempimento. Deve invece rilevarsi che, nonostante la scarsa qualità della copia prodotta in atti, il contenuto del contratto di credito al consumo non si palesa come “del tutto illeggibile”, prevedendo piuttosto all'art. 16 delle condizioni generali che “il ritardo nei pagamenti
pagina 5 di 7 delle rate di rimborso indicate a pag. 1/2 comporta l'applicazione di interessi moratori nella misura
del 15,96% su base annua”.
Chiarito ciò, l'eccezione relativa alla misura usuraria dell'interesse moratorio così pattuito, deve essere rigettata. Infatti, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso soglia, peraltro, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. Un. n. 7294/2017; Cass. Sez. 2, n. 21243/2019),
una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
In sostanza, dunque, pur non richiedendosi l'allegazione dei D.M. di rilevazione del tasso soglia, (fonti integrative del diritto secondo Cass. Civ. n. 35102/2022) la parte che eccepisce la nullità contrattuale per violazione della L. 108/96 non può essere esonerata dall'onere probatorio di indicare, nel proprio atto introduttivo ed, eventualmente tramite una perizia di parte, i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, operando un concreto raffronto numerico tra il tasso di interesse applicato in contratto e il tasso soglia di riferimento per il periodo di stipulazione e per tipologia del contratto oggetto del giudizio, necessari per il giudice per valutare la nullità contrattuale dedotta.
L'onere di allegazione è adempiuto (dall'attore ovvero dall'opponente) quando abbia compiutamente esposto le ragioni per le quali chiede che gli addebiti operati siano dichiarati illegittimi (ad es., perché
usurari o anatocistici), individuando le norme violate e selezionando i concreti addebiti operati in violazione di quelle specifiche norme. In materia di usura, ad esempio, secondo l'insegnamento della
Cassazione, la contestazione della natura usuraria dei tassi implica la necessità di indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento (Cass. Civ. n. 2311/2018).
In conclusione, la contestazione relativa all'applicazione di tassi usurari/illegittimi risulta non provata,
pagina 6 di 7 in assenza di qualsivoglia allegazione concreta di calcolo dei tassi effettivamente applicati e della eventuale divergenza degli stessi da quello pattuito o della modifica in corso di rapporto e, di conseguenza, va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo applicando i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della causa (secondo i valori minimi per tutte le fasi attesa l'attività svolta) vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.1008/2022, emesso dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1897/2022 R.G., che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 19/11/2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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