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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 26.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3230 dell'anno 2023 vertente tra:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti, giusta procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via
Virgilio, 8;
Appellante
e
, Controparte_1
1 Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6684/23 del Tribunale di Roma.
Premesso che:
con atto di precetto notificato il 21.11.2019, ha Controparte_1
intimato a il pagamento di € 102.642,38, a titolo di arretrati non Parte_1
corrisposti per il periodo gennaio 2009-ottobre 2019, dovutegli in virtù di quanto stabilito con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del
4.7.2008, confermato con decreto del Tribunale per i minorenni di Perugia del
9.9.2011, che aveva posto, a carico del predetto, l'importo mensile di € 1.500,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e;
Per_1 Per_2
con atto di citazione in opposizione, notificato il 9.12.2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio e ha dedotto: la prescrizione Controparte_1
dei crediti relativi al quinquennio precedente alla notifica del precetto;
l'avvenuto pagamento dei crediti maturati successivamente;
la non debenza di quanto dovuto per il mantenimento di per il periodo 2016-2018, Per_1
durante il quale la figlia aveva convissuto con il padre;
l'erroneità dei conteggi elaborati dall'opposta; ha, quindi, concluso per l'inefficacia e/o per la nullità del precetto, per aver già estinto il credito vantato dalla controparte;
2 si è costituita contestando il fondamento Controparte_1
dell'opposizione e concludendo per il relativo rigetto;
all'esito di una CTU contabile, il Tribunale, con la sentenza n. 6684/23, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha riquantificato il credito di
[...]
nella somma di € 71.609,35 e ha compensato le spese di lite Controparte_1
tra le parti;
in data 23.6.2023, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1
deducendo che erroneamente il Tribunale, nel quantificare il proprio debito residuo, non avesse tenuto conto: delle somme versate a CP_1
a titolo di elargizioni straordinarie;
a titolo di oneri condominiali;
[...]
delle somme trattenute sulla sua retribuzione mensile a novembre 2014 e nei mesi di maggio e giugno 2022; delle somme già corrisposte a titolo di spese mediche, ovvero per le polizze sanitarie contratte in favore dei figli;
ha, inoltre, contestato le conclusioni cui era pervenuto il CTU nel quantificare quanto dovuto a titolo di rivalutazione secondo gli indici Istat, non avendo considerato prescritti tali importi;
ha lamentato l'essersi tenuto conto anche di quanto dovuto per il mantenimento di nel periodo in cui aveva Per_1
convissuto con il padre;
l'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia e/o la nullità del precetto opposto o, in subordine, che fosse riquantificato il proprio debito residuo nella minor somma di € 16.169,51, con vittoria delle spese di lite;
, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_1
citazione in appello, non si è costituita in questo grado del giudizio;
3 il P.G., in data 23.11.2023, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione;
sulle note depositate dall'appellante per la trattazione scritta della causa, come disposto con provvedimento dell'8.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Giova esaminare separatamente le singole censure rivolte dall'appellante alla
CTU svolta nel primo grado del giudizio e, conseguentemente, alla sentenza che l'ha recepita.
In primo luogo, sostiene che erroneamente il Tribunale non Parte_1
avrebbe detratto dalla somma ancora dovuta a Controparte_1
l'importo di € 3.250,00, i cui vaglia postali riportano causali relative ad elargizioni straordinarie effettuate in favore dell'appellata.
In particolare, l'allegato 5 bis della CTU svolta in primo grado riporta esattamente le causali dei versamenti dei vari importi (per la suddetta somma complessiva di € 3.250,00), compiuti dall'appellante, con le specifiche indicazioni: “compra anche cappotti bambini”; “iscrizione Elio a scuola”; “occorrenti scuola”; “gita a Elio”; “paga gita a Elio”; “prossima settimana altri compra roba a
; “vai in libreria”. Per_1
Posto che l'importo di cui è debitore è pacificamente riferito Parte_1
tanto al mantenimento ordinario dei figli, quanto a quello previsto per le relative spese straordinarie, non vi è dubbio che le causali richiamate nei vaglia postali (con cui l'opponente ha versato a l'ulteriore Controparte_1
4 somma complessiva di € 3.250,00), dimostrano che anche tali pagamenti sono riconducibili al mantenimento dei figli e, dunque, al titolo azionato dalla creditrice.
Dall'importo ancora dovuto dall'opponente, pertanto, dovrà essere detratta anche detta somma, in quanto già corrisposta all'avente diritto.
In secondo luogo, lamenta che erroneamente non si sia tenuto Parte_1
conto dei versamenti effettuati in favore di , a titolo Controparte_1
di oneri condominiali, per l'importo di € 5.797,00.
Al riguardo, rileva che il Collegio che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario”. (Cass., Sez. 1, 19/09/2005, n. 18476).
Inoltre, “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una
5 molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass., Sez. 6, 18/09/2013).
Ritiene, quindi, il Collegio che gli oneri condominiali versati dall'appellante possano considerarsi alla stregua di spese abitative sostenute in favore dei figli e, conseguentemente, debbano essere detratte anch'esse dal residuo del proprio debito nei confronti di . Controparte_1
In terzo luogo, lamenta che erroneamente il Tribunale non Parte_1
avrebbe detratto dal proprio debito residuo quanto versato alla creditrice direttamente dal terzo obbligato (ossia la Camera dei Deputati, tenuta alla corresponsione di un assegno vitalizio in suo favore) nel mese di novembre
2014 (per l'importo di € 12.194,02) e nei mesi di maggio e giugno 2022 (per l'importo di € 3.453,92).
Al riguardo, osserva, in primis, il Collegio che non possa tenersi conto degli importi pervenuti a successivamente alla notifica Controparte_1
dell'opposizione al precetto (ossia nei mesi di maggio e giugno 2022), in quanto
è necessario valutarne la fondatezza solo con riferimento a quanto già versato al momento dell'introduzione del presente giudizio.
In altri termini, la notifica dell'opposizione al precetto e il maturarsi delle successive preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. cristallizzano la materia del contendere, non potendosi tener conto di fatti sopravvenuti.
6 Ne consegue che il debitore potrà ottenere la ripetizione delle trattenute sui vitalizi corrispostigli successivamente (nei mesi di maggio e giugno 2022) in altro procedimento, non potendosene tener conto in questa sede.
Quanto, poi, alle somme versate all'opposta nel mese di novembre 2014, la
Corte ritiene di dover condividere le argomentazioni esposte dal Tribunale che, richiamandosi alla condivisibile sentenza delle S.U. n. 3086/22 (secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” conforme anche
Cass., sez. 3, n. 26144, del 7.9.2023), ne ha escluso l'utilizzabilità, proprio in quanto tale documento -necessario a dimostrare la fondatezza della domanda principale dell'opponente- avrebbe dovuto essere da questi prodotto unitamente alle altre prove documentali, essendo già ampiamente nella sua disponibilità.
, inoltre, rappresenta che erroneamente il Tribunale non ha Parte_1
tenuto conto delle spese mediche sostenute per (pari ad € 12.169,34) e Per_1
della quota versata per l'Assistenza Sanitaria Integrativa (per € 6.900,00).
Tali somme, tuttavia, non possono essere detratte dall'importo ancora dovuto dall'opponente alla creditrice.
7 Quanto alle spese mediche, asseritamente sostenute in favore della figlia detti importi risultano essere stati indicati per la prima volta nell'atto Per_1
di appello, non essendovene traccia né nell'atto di citazione in opposizione a precetto (depositato il 16.12.2019), né nella CTU svolta nel primo grado del giudizio (che ha compiutamente esaminato tutta la documentazione comprovante i versamenti già effettuati dal debitore).
Ne consegue che, in difetto di allegazione e prova nel primo grado del giudizio, non possono essere tenuti in conto in questa sede.
Quanto alla quota versata volontariamente da per l'Assistenza Parte_1
Sanitaria Integrativa in favore dei figli, trattasi di somme che, in difetto di accordo con la controparte, non possono considerarsi sostitutive di quelle da versarsi a a titolo di mantenimento per i figli. Controparte_1
L'opponente ha anche contestato la quantificazione della rivalutazione secondo gli indici Istat, operata dal CTU, che non avrebbe tenuto conto, al riguardo, della prescrizione maturatasi, in difetto di specifici atti interruttivi.
Rileva, tuttavia, il Collegio che, anche a prescindere dalla natura prescrittibile o meno della rivalutazione monetaria, la relativa eccezione (con specifico riferimento proprio alle maggiorazioni conseguenti alla rivalutazione secondo gli indici Istat) non è stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed è, dunque, tardiva, in quanto non rilevabile d'ufficio.
Infine, ha censurato la sentenza di primo grado in quanto non Parte_1
avrebbe detratto dalla somma ancora dovuta a Controparte_1
l'importo di € 4.500,00 calcolato in via forfettaria quale mantenimento non
8 dovuto per il periodo in cui si sarebbe trasferita a vivere presso la sua Per_1
abitazione dal mese di novembre 2016, fino al mese di febbraio 2018.
Al riguardo, osserva la Corte che l'opponente ben avrebbe potuto, all'epoca, adire il Tribunale per dedurre tale circostanza sopravvenuta ed ottenere la riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli gravante a proprio carico.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per
l'ordine pubblico)” (Cass., Sez. 3, 02/07/2019, n. 17689, conforme anche Cass.,
Sez. 6, Ordinanza n. 27602 del 03/12/2020).
In difetto di alcun provvedimento giudiziale, mai richiesto dall'opponente, dunque, questi non può in alcun modo far valere, in questa sede, la pretesa riduzione degli importi ancora dovuti alla controparte in virtù del fatto che la figlia abbia convissuto, per un periodo, con lui, senza che tale Per_1
domanda sia stata oggetto del contraddittorio con in Controparte_1
9 un apposito giudizio volto ad ottenere la modifica della precedente regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi.
In conclusione, quindi, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, il credito oggetto di precetto di dev'essere Pt_1 Controparte_1
riquantificato nella somma di € 62.562,35 (pari a € 71.609,35 – 3.250,00 per elargizioni straordinarie e - € 5.797,00, per oneri condominiali).
Il limitato accoglimento dell'impugnazione, induce a compensare ¾ delle spese di questo grado del giudizio, poste nella residua misura di ¼ a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
la Corte
definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6684/23, depositata il 27.4.2023,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da , dichiara che Parte_1
la somma ancora dovuta a , di cui al precetto Controparte_1
notificato all'appellante il 21.11.2019 è pari ad € 62.562,35.
condanna al pagamento di ¼ delle spese del Controparte_1
presente grado del giudizio, liquidate per l'intero in € 9.900,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa i residui ¾. 10 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione del 26.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 26.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3230 dell'anno 2023 vertente tra:
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti, giusta procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via
Virgilio, 8;
Appellante
e
, Controparte_1
1 Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6684/23 del Tribunale di Roma.
Premesso che:
con atto di precetto notificato il 21.11.2019, ha Controparte_1
intimato a il pagamento di € 102.642,38, a titolo di arretrati non Parte_1
corrisposti per il periodo gennaio 2009-ottobre 2019, dovutegli in virtù di quanto stabilito con decreto del Tribunale per i minorenni di Roma del
4.7.2008, confermato con decreto del Tribunale per i minorenni di Perugia del
9.9.2011, che aveva posto, a carico del predetto, l'importo mensile di € 1.500,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e;
Per_1 Per_2
con atto di citazione in opposizione, notificato il 9.12.2019, ha Parte_1
convenuto in giudizio e ha dedotto: la prescrizione Controparte_1
dei crediti relativi al quinquennio precedente alla notifica del precetto;
l'avvenuto pagamento dei crediti maturati successivamente;
la non debenza di quanto dovuto per il mantenimento di per il periodo 2016-2018, Per_1
durante il quale la figlia aveva convissuto con il padre;
l'erroneità dei conteggi elaborati dall'opposta; ha, quindi, concluso per l'inefficacia e/o per la nullità del precetto, per aver già estinto il credito vantato dalla controparte;
2 si è costituita contestando il fondamento Controparte_1
dell'opposizione e concludendo per il relativo rigetto;
all'esito di una CTU contabile, il Tribunale, con la sentenza n. 6684/23, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha riquantificato il credito di
[...]
nella somma di € 71.609,35 e ha compensato le spese di lite Controparte_1
tra le parti;
in data 23.6.2023, ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1
deducendo che erroneamente il Tribunale, nel quantificare il proprio debito residuo, non avesse tenuto conto: delle somme versate a CP_1
a titolo di elargizioni straordinarie;
a titolo di oneri condominiali;
[...]
delle somme trattenute sulla sua retribuzione mensile a novembre 2014 e nei mesi di maggio e giugno 2022; delle somme già corrisposte a titolo di spese mediche, ovvero per le polizze sanitarie contratte in favore dei figli;
ha, inoltre, contestato le conclusioni cui era pervenuto il CTU nel quantificare quanto dovuto a titolo di rivalutazione secondo gli indici Istat, non avendo considerato prescritti tali importi;
ha lamentato l'essersi tenuto conto anche di quanto dovuto per il mantenimento di nel periodo in cui aveva Per_1
convissuto con il padre;
l'appellante ha, pertanto, concluso chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia e/o la nullità del precetto opposto o, in subordine, che fosse riquantificato il proprio debito residuo nella minor somma di € 16.169,51, con vittoria delle spese di lite;
, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di Controparte_1
citazione in appello, non si è costituita in questo grado del giudizio;
3 il P.G., in data 23.11.2023, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione;
sulle note depositate dall'appellante per la trattazione scritta della causa, come disposto con provvedimento dell'8.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVAZIONE
Giova esaminare separatamente le singole censure rivolte dall'appellante alla
CTU svolta nel primo grado del giudizio e, conseguentemente, alla sentenza che l'ha recepita.
In primo luogo, sostiene che erroneamente il Tribunale non Parte_1
avrebbe detratto dalla somma ancora dovuta a Controparte_1
l'importo di € 3.250,00, i cui vaglia postali riportano causali relative ad elargizioni straordinarie effettuate in favore dell'appellata.
In particolare, l'allegato 5 bis della CTU svolta in primo grado riporta esattamente le causali dei versamenti dei vari importi (per la suddetta somma complessiva di € 3.250,00), compiuti dall'appellante, con le specifiche indicazioni: “compra anche cappotti bambini”; “iscrizione Elio a scuola”; “occorrenti scuola”; “gita a Elio”; “paga gita a Elio”; “prossima settimana altri compra roba a
; “vai in libreria”. Per_1
Posto che l'importo di cui è debitore è pacificamente riferito Parte_1
tanto al mantenimento ordinario dei figli, quanto a quello previsto per le relative spese straordinarie, non vi è dubbio che le causali richiamate nei vaglia postali (con cui l'opponente ha versato a l'ulteriore Controparte_1
4 somma complessiva di € 3.250,00), dimostrano che anche tali pagamenti sono riconducibili al mantenimento dei figli e, dunque, al titolo azionato dalla creditrice.
Dall'importo ancora dovuto dall'opponente, pertanto, dovrà essere detratta anche detta somma, in quanto già corrisposta all'avente diritto.
In secondo luogo, lamenta che erroneamente non si sia tenuto Parte_1
conto dei versamenti effettuati in favore di , a titolo Controparte_1
di oneri condominiali, per l'importo di € 5.797,00.
Al riguardo, rileva che il Collegio che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “In tema di separazione personale, l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, "in parte qua", del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario”. (Cass., Sez. 1, 19/09/2005, n. 18476).
Inoltre, “A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una
5 molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (Cass., Sez. 6, 18/09/2013).
Ritiene, quindi, il Collegio che gli oneri condominiali versati dall'appellante possano considerarsi alla stregua di spese abitative sostenute in favore dei figli e, conseguentemente, debbano essere detratte anch'esse dal residuo del proprio debito nei confronti di . Controparte_1
In terzo luogo, lamenta che erroneamente il Tribunale non Parte_1
avrebbe detratto dal proprio debito residuo quanto versato alla creditrice direttamente dal terzo obbligato (ossia la Camera dei Deputati, tenuta alla corresponsione di un assegno vitalizio in suo favore) nel mese di novembre
2014 (per l'importo di € 12.194,02) e nei mesi di maggio e giugno 2022 (per l'importo di € 3.453,92).
Al riguardo, osserva, in primis, il Collegio che non possa tenersi conto degli importi pervenuti a successivamente alla notifica Controparte_1
dell'opposizione al precetto (ossia nei mesi di maggio e giugno 2022), in quanto
è necessario valutarne la fondatezza solo con riferimento a quanto già versato al momento dell'introduzione del presente giudizio.
In altri termini, la notifica dell'opposizione al precetto e il maturarsi delle successive preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. cristallizzano la materia del contendere, non potendosi tener conto di fatti sopravvenuti.
6 Ne consegue che il debitore potrà ottenere la ripetizione delle trattenute sui vitalizi corrispostigli successivamente (nei mesi di maggio e giugno 2022) in altro procedimento, non potendosene tener conto in questa sede.
Quanto, poi, alle somme versate all'opposta nel mese di novembre 2014, la
Corte ritiene di dover condividere le argomentazioni esposte dal Tribunale che, richiamandosi alla condivisibile sentenza delle S.U. n. 3086/22 (secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” conforme anche
Cass., sez. 3, n. 26144, del 7.9.2023), ne ha escluso l'utilizzabilità, proprio in quanto tale documento -necessario a dimostrare la fondatezza della domanda principale dell'opponente- avrebbe dovuto essere da questi prodotto unitamente alle altre prove documentali, essendo già ampiamente nella sua disponibilità.
, inoltre, rappresenta che erroneamente il Tribunale non ha Parte_1
tenuto conto delle spese mediche sostenute per (pari ad € 12.169,34) e Per_1
della quota versata per l'Assistenza Sanitaria Integrativa (per € 6.900,00).
Tali somme, tuttavia, non possono essere detratte dall'importo ancora dovuto dall'opponente alla creditrice.
7 Quanto alle spese mediche, asseritamente sostenute in favore della figlia detti importi risultano essere stati indicati per la prima volta nell'atto Per_1
di appello, non essendovene traccia né nell'atto di citazione in opposizione a precetto (depositato il 16.12.2019), né nella CTU svolta nel primo grado del giudizio (che ha compiutamente esaminato tutta la documentazione comprovante i versamenti già effettuati dal debitore).
Ne consegue che, in difetto di allegazione e prova nel primo grado del giudizio, non possono essere tenuti in conto in questa sede.
Quanto alla quota versata volontariamente da per l'Assistenza Parte_1
Sanitaria Integrativa in favore dei figli, trattasi di somme che, in difetto di accordo con la controparte, non possono considerarsi sostitutive di quelle da versarsi a a titolo di mantenimento per i figli. Controparte_1
L'opponente ha anche contestato la quantificazione della rivalutazione secondo gli indici Istat, operata dal CTU, che non avrebbe tenuto conto, al riguardo, della prescrizione maturatasi, in difetto di specifici atti interruttivi.
Rileva, tuttavia, il Collegio che, anche a prescindere dalla natura prescrittibile o meno della rivalutazione monetaria, la relativa eccezione (con specifico riferimento proprio alle maggiorazioni conseguenti alla rivalutazione secondo gli indici Istat) non è stata formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ed è, dunque, tardiva, in quanto non rilevabile d'ufficio.
Infine, ha censurato la sentenza di primo grado in quanto non Parte_1
avrebbe detratto dalla somma ancora dovuta a Controparte_1
l'importo di € 4.500,00 calcolato in via forfettaria quale mantenimento non
8 dovuto per il periodo in cui si sarebbe trasferita a vivere presso la sua Per_1
abitazione dal mese di novembre 2016, fino al mese di febbraio 2018.
Al riguardo, osserva la Corte che l'opponente ben avrebbe potuto, all'epoca, adire il Tribunale per dedurre tale circostanza sopravvenuta ed ottenere la riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli gravante a proprio carico.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, “Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970. (Ribadendo il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato che, nella specie, il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per
l'ordine pubblico)” (Cass., Sez. 3, 02/07/2019, n. 17689, conforme anche Cass.,
Sez. 6, Ordinanza n. 27602 del 03/12/2020).
In difetto di alcun provvedimento giudiziale, mai richiesto dall'opponente, dunque, questi non può in alcun modo far valere, in questa sede, la pretesa riduzione degli importi ancora dovuti alla controparte in virtù del fatto che la figlia abbia convissuto, per un periodo, con lui, senza che tale Per_1
domanda sia stata oggetto del contraddittorio con in Controparte_1
9 un apposito giudizio volto ad ottenere la modifica della precedente regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi.
In conclusione, quindi, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
, il credito oggetto di precetto di dev'essere Pt_1 Controparte_1
riquantificato nella somma di € 62.562,35 (pari a € 71.609,35 – 3.250,00 per elargizioni straordinarie e - € 5.797,00, per oneri condominiali).
Il limitato accoglimento dell'impugnazione, induce a compensare ¾ delle spese di questo grado del giudizio, poste nella residua misura di ¼ a carico di
. Controparte_1
P.Q.M.
la Corte
definitivamente pronunciando, con la partecipazione del Procuratore
Generale, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 6684/23, depositata il 27.4.2023,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da , dichiara che Parte_1
la somma ancora dovuta a , di cui al precetto Controparte_1
notificato all'appellante il 21.11.2019 è pari ad € 62.562,35.
condanna al pagamento di ¼ delle spese del Controparte_1
presente grado del giudizio, liquidate per l'intero in € 9.900,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa i residui ¾. 10 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione del 26.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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