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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/07/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 6632/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: pensione di inabilità
T R A
, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Del Prete e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala de Benedictis, Ida Verrengia, Davide
Catalano e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
19.10.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva che, sottoposta, in data 28.02.2020, a visita di revisione presso la Commissione veniva riconosciuta invalida con riduzione CP_1
permanente della capacità lavorativa in misura pari al 80%; dedotto, pertanto, che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di
ATPO con perizia negativa e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto, ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per le citate prestazioni. Esaurita la prima fase del procedimento di
ATPO con perizia negativa, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della relazione medico-legale, depositata in data 09.03.2025, tenuto conto anche di nuova documentazione clinica, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – ed indicati dettagliatamente nella Persona_1 perizia in atti – consistenti in “PROTESI TOTALI DELLE GINOCCHIA IN ESITI DI GRAVE
GONARTROSI BILATERALE;
A SINISTRA CON NECESSITÀ DI REVISIONE (07/2022) PER
INTERVENUTO RIASSORBIMENTO PERI-PROTESICO CON GRAVE SINDROME
ALGOFUNZIONALE IN ATTUALE DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE IN SOGGETTO
AFFETTO DA GRAVE OBESITÀ (BMI 45,2), SCOLIOSI LOMBARE DESTRO-CONVESSA,
CON SOFFERENZA DEI LEGAMENTI GIALLI E PROTRUSIONI Controparte_2
DISCALI MULTIPLE LOMBARI IMPRONTANTI IL SACCO DURALE E I FORAMI DI
CONIUGAZIONE BILATERALMENTE. SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA DI
GRADO GRAVE DI REMOTA INSORGENZA PLURITRATTATA, PSICOLOGICO E
FARMACOLOGICO. CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN TRATTAMENTO
FARMACOLOGICO. BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA.
INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA ARTI INFERIORI IN PREGRESSA CROSSECTOMIA CON STRIPPING SAFENICO A DESTRA (CEAP 3)” – da intendersi qui integralmente trascritti.
Essi rendono la ricorrente “INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ
LAVORATIVA 100% ART.2 E 12 L.118/71” (cfr. pagina 9), con decorrenza dal 01.02.2020, come affermato nell'ambito dell'integrazione depositata in data 13.03.2025.
In particolare, il CTU osserva che “Le residue capacità lavorative della ricorrente, da quanto è emerso dalla visita medica tenutasi nel corso del l'accesso peritale e dalla documentazione clinica agli atti, sono prevalentemente inficiate dalla estesa e complessa patologia degenerativa artrosica che, in quanto processo degenerativo e progressivo, ha compromesso la funzionalità articolare di molteplici articolazioni, ma soprattutto di quelle dei grossi cingoli inferiori anche a ragione della concomitante condizione di alterazione della statica della colonna vertebrale e della grave obesità sopportata. A livello delle ginocchia la ricorrente a motivo della sintomatologia algica e della grave riduzione della efficienza articolare delle ginocchia è stata sottoposta ad un intervento di protesizzazione totale delle ginocchia. […] Tanto premesso giova riportarsi ad un breve cenno sulla struttura delle vertebre per comprendere il danno anatomo-funzionale riscontrato nella ricorrente. […] i disturbi su base degenerativa del rachide e delle articolazioni rappresentano una serie di condizioni che comportano la perdita della normale struttura e funzione della colonna vertebrale. Nella ricorrente di sommano anche le patologie da compressione del midollo spinale e delle radici nervose, per le concorrenti sofferenze dei dischi intervertebrali per protrusioni multiple. A completamento del quadro clinico le sindrome depressiva endoreattiva di grado grave di remota insorgenza pluritrattata, psicologico e farmacologico, la cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. La broncopneumopatia cronica ostruttiva, e l'insufficienza venosa cronica arti inferiori in pregressa crossectomia con stripping safenico a destra (ceap 3)” (cfr. perizia).
Sussistono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento della pensione d'inabilità.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara lo stato di invalidità pari al 100% (CENTO PER CENTO) a decorrere dal 01.02.2020
e dichiara, pertanto, sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione della pensione di inabilità;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500,00 oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Del Prete, dichiaratasene anticipataria.
Così deciso in S. M. C.V., 15.07.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico