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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4465/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SCHIAVONE Parte_1
NUNZIA ELISABETTA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GALATONE MARIA Controparte_1
GIOVANNA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 31/03/2025, le parti, assistite dai rispettivi procuratori, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui al verbale d'udienza.
IL Pubblico Ministero concludeva con note del 22 aprile 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Palagianello in data 07/09/2013 con
, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data Controparte_1 10/11/2020 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1
divorzio, opponendosi tuttavia alla richiesta di assegno divorzile.
All'udienza del 31/03/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al verbale d'udienza.
Il P.M. concludeva con note del 22/04/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 10/11/2020, depositato il 11/12/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza del 31/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 15/10/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 07/09/2013 in
Palagianello da , nata a [...] il Parte_1
11/11/1965, e , nato a [...]-GERMANIA il Controparte_1
11/03/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palagiano dell'anno 2013, parte 2, serie C, numero 5;
2. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza telematico del 31/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palagiano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4465/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SCHIAVONE Parte_1
NUNZIA ELISABETTA, come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. GALATONE MARIA Controparte_1
GIOVANNA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 31/03/2025, le parti, assistite dai rispettivi procuratori, hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui al verbale d'udienza.
IL Pubblico Ministero concludeva con note del 22 aprile 2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio concordatario in Palagianello in data 07/09/2013 con
, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data Controparte_1 10/11/2020 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1
divorzio, opponendosi tuttavia alla richiesta di assegno divorzile.
All'udienza del 31/03/2025, le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al verbale d'udienza.
Il P.M. concludeva con note del 22/04/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 10/11/2020, depositato il 11/12/2020.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza del 31/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al
Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo, con compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 15/10/2024 da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 07/09/2013 in
Palagianello da , nata a [...] il Parte_1
11/11/1965, e , nato a [...]-GERMANIA il Controparte_1
11/03/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palagiano dell'anno 2013, parte 2, serie C, numero 5;
2. DISPONE che i rapporti economici siano disciplinati tra le parti secondo le condizioni di cui al verbale d'udienza telematico del 31/03/2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palagiano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE EST.
Anna Carbonara