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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6981 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] CF: ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Fabio
Messina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...] CF: Controparte_1
ed ivi residente;
C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
nell'interesse della parte ricorrente:
“1.Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AR (SU) il 30.04.1989 tra Parte_1
e , trascritto Controparte_1 al Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1989 al n. 34, Parte II Serie A e, per l'effetto, mandare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio e di procedere con tutti gli incombenti di legge;
2. A conferma della statuizione contenuta nel verbale comparizione delle parti del 12.10.1995, come omologato con il relativo provvedimento di omologa del 12.01.1996, dichiarare che le parti non hanno nulla da pretendere reciprocamente avendo queste già definito consensualmente ogni loro rapporto economico e patrimoniale;
3. Revocare in capo a l'obbligo di corrispondere al figlio Parte_1
l'assegno di mantenimento statuito in sede di separazione, Persona_1 stante l'età di quest'ultimo e la sopravvenuta indipendenza economica;
4. Con vittoria di spese, competenze e onorari in caso di opposizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2023, ha domandato a Parte_1 questo Tribunale, accertato il venir meno dell'affectio coniugalis, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
30.04.1989 in AR con Controparte_1
Ha precisato che dall'unione coniugale era nato un figlio, (nato Per_1
a AR il 22.09.1989), ormai maggiorenne ed economicamente indipendente e che i coniugi si erano separati a seguito di decreto di omologa del
Tribunale di Cagliari del 12.01.1996 senza più riprendere la convivenza.
, malgrado la regolarità della notifica, non si Controparte_1
è costituita in giudizio.
Con provvedimento del 05.04.2024 è stato revocato l'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo al mantenimento del figlio, tenuto conto dell'età e del raggiungimento dell'indipendenza economica.
Con provvedimento del 9.04.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda ha fondamento giuridico e deve essere accolta.
Risulta provato dall'estratto dell'atto di matrimonio che e Parte_1 hanno contratto matrimonio in AR il Controparte_1
30.04.1989.
I coniugi si sono separati a seguito di decreto di omologa emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 12.01.1996 e da questa data, come affermato dal ricorrente, non è stata ripresa la convivenza.
Opera, peraltro, in mancanza di eccezione da parte della parte convenuta, la presunzione legale che la separazione sia stata ininterrotta.
Dunque, dalla separazione alla data di proposizione della presente procedura è trascorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge
898/70, che evidenzia il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A ciò consegue la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
Deve, infine, confermarsi la revoca dell'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio dovendo ritenersi che lo Per_1 stesso, in ragione dell'età, abbia raggiunto la capacità di provvedere al proprio sostentamento.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR (Su) il 30.04.1989 tra , nato a [...] Parte_1 il 21.09.1953, e nata a [...] Controparte_1 il 31.12.1960, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di AR, anno 1989, parte II, serie A, n. 34;
• ordina all'ufficiale di stato civile del comune di AR (SU) le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
• revoca l'obbligo posto in capo a di corrispondere, in Parte_1 favore di lire 700.000 a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio, (nato a [...] Persona_1 il 22.09.1989); • Nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 9.04.2025
Il Presidente
(Dott. Giorgio Latti)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Chiara Mazzaroppi)