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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1842 RG dell'anno 2020, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Castelbuono, via Mario C.F._1
Levante n. 9, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Alaimo, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
CONTRO
“ (C.F. e Controparte_1
PARTITA IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Trapani, via Trento n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Santino Di Marzo, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2020 emesso in date 07-29/04/2020 dal Tribunale di Termini Imerese (RG n. 251/2020). CONCLUSIONI: all'udienza del 18/12/2023, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2020, emesso in date 07-
29/04/2020 dal Tribunale di Termini Imerese (RG n. 251/2020), con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 8.000,00, a titolo di restituzione del deposito cauzionale
[...]
versato ai sensi dell'art. 3 del contratto di locazione del 06/06/2017, registrato il
21/06/2017 al n. 2467 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in Collesano,
c/da Chiusilla, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza al soddisfo ed oltre spese.
L'opponente contestava la debenza dell'importo ingiunto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, opponendo un controcredito pari ad € 18.785,38, di cui € 5.466,35 per fatture delle utenze non pagate ed €
13.319,03 per i danni riscontrati nell'immobile al momento del rilascio, con condanna dell'opposta al pagamento della residua somma pari ad € 10.785,38.
Si costituiva in giudizio e contestava Controparte_1
in fatto ed in diritto le domande dell'opponente, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Con ordinanza del 09/03/2021, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e veniva disposto il mutamento di rito nelle forme del rito speciale ex art. 447 bis c.p.c., onerando le parti di presentare
- 2 - istanza di mediazione.
Espletato con esito negativo il procedimento obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita con prova per testi.
All'esito, veniva rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Entrambe le parti depositavano note conclusive, insistendo nelle rispettive difese.
****
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr. Cass. 03/02/2006
n. 2421).
Dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale versata in atti risulta che:
- le parti hanno stipulato in data 06/06/2017 un contratto con cui
[...]
ha concesso in locazione alla cooperativa sociale Pt_1 CP_1
l'immobile sito Collesano, c/da Chiusilla, destinato all'accoglienza di immigrati
(cfr. produzione di parte opposta allegata alla comparsa di costituzione e risposta);
- la , come previsto dall'art. 3 del contratto di locazione, Controparte_1
ha corrisposto la somma di € 8.000,00 a titolo di deposito cauzionale mediante assegno bancario del 20/06/2017;
- il contratto di locazione è stato risolto in seguito all'ordinanza del 10/01/2019
- 3 - con cui questo Tribunale ha convalidato lo sfratto per morosità;
- l'immobile è stato rilasciato il 31/01/2019 giusto verbale sottoscritto dalle parti.
Ricostruiti i fatti di causa, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la somma di € 8.000,00 corrisposta dalla cooperativa sociale al CP_1
locatore a titolo di deposito cauzionale (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta).
La Suprema Corte ha affermato che la funzione del deposito cauzionale, disciplinato dall'art. 11 della l. 392/1978, è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore e che “al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata")” (cfr. Cass., ord. n. 194 del 05/01/2023). non ha contestato la debenza della suddetta somma, limitandosi Parte_1
ad opporre in compensazione il credito di € 18.785,38 vantato nei confronti di parte conduttrice, di cui € 5.466,35 per mancato pagamento delle fatture per utenze domestiche ed € 13.319,03 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile durante il periodo della locazione.
L'opponente, tuttavia, non ha fornito prova del suddetto credito.
Invero, quanto al credito per le utenze domestiche, ha depositato Parte_1
soltanto le fatture ma non le ricevute dell'avvenuto pagamento.
Neanche a fronte della specifica eccezione sollevata sul punto da CP_1
l'opponente ha provveduto a dimostrare il pagamento degli importi di cui pretende il rimborso.
- 4 - Né assumono rilievo le affermazioni dedotte dall'opponente in ordine al riferito riconoscimento di debito per le utenze domestiche da parte della società conduttrice, che – a suo dire - sarebbe contenuto nella mail del 01/03/2019, anche se nella stessa non vi è alcun riferimento all'asserito debito.
Ed invero, la citata mail deve essere letta in combinato con le altre intercorse tra i difensori delle parti (del 13/03/2019 e del 15/03/2019), aventi ad oggetto la definizione della procedura esecutiva presso terzi incoata da Parte_1
contro la conduttrice per il recupero dei canoni non pagati e delle spese di lite.
Vieppiù, nella mail del 13/03/2019, proprio il difensore di ha Parte_1
quantificato il credito del proprio assistito derivante dall'atto di precetto e dal pignoramento presso terzi con esclusivo riguardo ai canoni di locazione non pagati ed alle spese di lite.
È evidente, quindi, che la proposta di definizione transattiva di cui alla mail del
01/03/2019 non riguardava il debito per le utenze.
Ugualmente sguarnita di prova è la domanda di risarcimento dei danni lamentati da parte opponente ed imputati alla società conduttrice. fonda la propria richiesta sul computo metrico redatto Parte_1
unilateralmente da un tecnico di fiducia per i lavori necessari per il ripristino e per il risanamento dell'immobile, in cui quest'ultimo ha quantificato in € 4.048,00 i costi per la tinteggiatura delle pareti ed in € 9.271,03 i costi per la fornitura di nuovi sanitari.
Tuttavia, deve osservarsi, che nessuna prova è stata fornita sul danneggiamento dei sanitari e sulle condizioni delle pareti;
non è stata depositata alcuna documentazione fotografica da cui evincere lo stato dell'immobile in seguito al rilascio;
né gli asseriti danni risultano dal verbale di rilascio del 31/01/2019, dove
- 5 - le parti hanno dato atto soltanto della consegna delle chiavi, senza alcuna riserva di quantificazione dei danni posta da parte del locatore.
Inoltre, quanto alla tinteggiatura delle pareti, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la spesa per la tinteggiatura non possa essere posta a carico del conduttore, atteso che rientra nel normale degrado d'uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo
i mobili e i quadri lasciano impronte sulle pareti” (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. 3,
13/11/2019 n. 29329).
Al riguardo, deve osservarsi che nessuna prova è stata fornita da parte opponente in ordine alla circostanza che la tinteggiatura delle pareti si sia resa necessaria a causa dell'incuria o della negligenza del conduttore, anche in considerazione che l'immobile è stato locato per l'accoglienza di immigrati minori e adulti e, pertanto, destinato all'uso di svariate persone.
Ed ancora, nemmeno la prova per testi espletata nel corso del giudizio ha fornito adeguati elementi probatori sugli specifici danni arrecati all'immobile.
Il teste , tecnico di fiducia che ha redatto il computo metrico, ha Testimone_1
riferito genericamente che l'immobile, dopo il rilascio, era in pessime condizioni, senza nulla dire in ordine ai danni rinvenuti nell'immobile e, in particolare, al danneggiamento dei sanitari.
Dalle superiori considerazioni, deriva l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 386/2020, emesso in date 07-29/04/2020 dal Tribunale di Termini Imerese deve essere confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
e sono liquidate in complessivi € 3.500,00 per onorari, oltre il rimborso Pt_1
forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- 6 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1
Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 386/2020, emesso in date 07-
29/04/2020 dal Tribunale di Termini Imerese (RG n. 251/2020), che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 12/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1842 RG dell'anno 2020, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Castelbuono, via Mario C.F._1
Levante n. 9, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Alaimo, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
CONTRO
“ (C.F. e Controparte_1
PARTITA IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Trapani, via Trento n. 13, presso lo studio dell'Avv.
Santino Di Marzo, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2020 emesso in date 07-29/04/2020 dal Tribunale di Termini Imerese (RG n. 251/2020). CONCLUSIONI: all'udienza del 18/12/2023, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2020, emesso in date 07-
29/04/2020 dal Tribunale di Termini Imerese (RG n. 251/2020), con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 8.000,00, a titolo di restituzione del deposito cauzionale
[...]
versato ai sensi dell'art. 3 del contratto di locazione del 06/06/2017, registrato il
21/06/2017 al n. 2467 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in Collesano,
c/da Chiusilla, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza al soddisfo ed oltre spese.
L'opponente contestava la debenza dell'importo ingiunto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, opponendo un controcredito pari ad € 18.785,38, di cui € 5.466,35 per fatture delle utenze non pagate ed €
13.319,03 per i danni riscontrati nell'immobile al momento del rilascio, con condanna dell'opposta al pagamento della residua somma pari ad € 10.785,38.
Si costituiva in giudizio e contestava Controparte_1
in fatto ed in diritto le domande dell'opponente, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Con ordinanza del 09/03/2021, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e veniva disposto il mutamento di rito nelle forme del rito speciale ex art. 447 bis c.p.c., onerando le parti di presentare
- 2 - istanza di mediazione.
Espletato con esito negativo il procedimento obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita con prova per testi.
All'esito, veniva rinviata per discussione e decisione con termine per note conclusive.
Entrambe le parti depositavano note conclusive, insistendo nelle rispettive difese.
****
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (cfr. Cass. 03/02/2006
n. 2421).
Dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale versata in atti risulta che:
- le parti hanno stipulato in data 06/06/2017 un contratto con cui
[...]
ha concesso in locazione alla cooperativa sociale Pt_1 CP_1
l'immobile sito Collesano, c/da Chiusilla, destinato all'accoglienza di immigrati
(cfr. produzione di parte opposta allegata alla comparsa di costituzione e risposta);
- la , come previsto dall'art. 3 del contratto di locazione, Controparte_1
ha corrisposto la somma di € 8.000,00 a titolo di deposito cauzionale mediante assegno bancario del 20/06/2017;
- il contratto di locazione è stato risolto in seguito all'ordinanza del 10/01/2019
- 3 - con cui questo Tribunale ha convalidato lo sfratto per morosità;
- l'immobile è stato rilasciato il 31/01/2019 giusto verbale sottoscritto dalle parti.
Ricostruiti i fatti di causa, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la somma di € 8.000,00 corrisposta dalla cooperativa sociale al CP_1
locatore a titolo di deposito cauzionale (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta).
La Suprema Corte ha affermato che la funzione del deposito cauzionale, disciplinato dall'art. 11 della l. 392/1978, è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore e che “al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata")” (cfr. Cass., ord. n. 194 del 05/01/2023). non ha contestato la debenza della suddetta somma, limitandosi Parte_1
ad opporre in compensazione il credito di € 18.785,38 vantato nei confronti di parte conduttrice, di cui € 5.466,35 per mancato pagamento delle fatture per utenze domestiche ed € 13.319,03 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile durante il periodo della locazione.
L'opponente, tuttavia, non ha fornito prova del suddetto credito.
Invero, quanto al credito per le utenze domestiche, ha depositato Parte_1
soltanto le fatture ma non le ricevute dell'avvenuto pagamento.
Neanche a fronte della specifica eccezione sollevata sul punto da CP_1
l'opponente ha provveduto a dimostrare il pagamento degli importi di cui pretende il rimborso.
- 4 - Né assumono rilievo le affermazioni dedotte dall'opponente in ordine al riferito riconoscimento di debito per le utenze domestiche da parte della società conduttrice, che – a suo dire - sarebbe contenuto nella mail del 01/03/2019, anche se nella stessa non vi è alcun riferimento all'asserito debito.
Ed invero, la citata mail deve essere letta in combinato con le altre intercorse tra i difensori delle parti (del 13/03/2019 e del 15/03/2019), aventi ad oggetto la definizione della procedura esecutiva presso terzi incoata da Parte_1
contro la conduttrice per il recupero dei canoni non pagati e delle spese di lite.
Vieppiù, nella mail del 13/03/2019, proprio il difensore di ha Parte_1
quantificato il credito del proprio assistito derivante dall'atto di precetto e dal pignoramento presso terzi con esclusivo riguardo ai canoni di locazione non pagati ed alle spese di lite.
È evidente, quindi, che la proposta di definizione transattiva di cui alla mail del
01/03/2019 non riguardava il debito per le utenze.
Ugualmente sguarnita di prova è la domanda di risarcimento dei danni lamentati da parte opponente ed imputati alla società conduttrice. fonda la propria richiesta sul computo metrico redatto Parte_1
unilateralmente da un tecnico di fiducia per i lavori necessari per il ripristino e per il risanamento dell'immobile, in cui quest'ultimo ha quantificato in € 4.048,00 i costi per la tinteggiatura delle pareti ed in € 9.271,03 i costi per la fornitura di nuovi sanitari.
Tuttavia, deve osservarsi, che nessuna prova è stata fornita sul danneggiamento dei sanitari e sulle condizioni delle pareti;
non è stata depositata alcuna documentazione fotografica da cui evincere lo stato dell'immobile in seguito al rilascio;
né gli asseriti danni risultano dal verbale di rilascio del 31/01/2019, dove
- 5 - le parti hanno dato atto soltanto della consegna delle chiavi, senza alcuna riserva di quantificazione dei danni posta da parte del locatore.
Inoltre, quanto alla tinteggiatura delle pareti, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la spesa per la tinteggiatura non possa essere posta a carico del conduttore, atteso che rientra nel normale degrado d'uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo
i mobili e i quadri lasciano impronte sulle pareti” (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. 3,
13/11/2019 n. 29329).
Al riguardo, deve osservarsi che nessuna prova è stata fornita da parte opponente in ordine alla circostanza che la tinteggiatura delle pareti si sia resa necessaria a causa dell'incuria o della negligenza del conduttore, anche in considerazione che l'immobile è stato locato per l'accoglienza di immigrati minori e adulti e, pertanto, destinato all'uso di svariate persone.
Ed ancora, nemmeno la prova per testi espletata nel corso del giudizio ha fornito adeguati elementi probatori sugli specifici danni arrecati all'immobile.
Il teste , tecnico di fiducia che ha redatto il computo metrico, ha Testimone_1
riferito genericamente che l'immobile, dopo il rilascio, era in pessime condizioni, senza nulla dire in ordine ai danni rinvenuti nell'immobile e, in particolare, al danneggiamento dei sanitari.
Dalle superiori considerazioni, deriva l'infondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e, quindi, il decreto ingiuntivo n. 386/2020, emesso in date 07-29/04/2020 dal Tribunale di Termini Imerese deve essere confermato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
e sono liquidate in complessivi € 3.500,00 per onorari, oltre il rimborso Pt_1
forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
- 6 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo;
Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_1
Conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 386/2020, emesso in date 07-
29/04/2020 dal Tribunale di Termini Imerese (RG n. 251/2020), che dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 12/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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