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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/01/2024, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCENTE Parte_1 C.F._1
FRANCO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLARA CP_1 C.F._2
VERUSCHA GLENDA
OPPOSTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione
IN VIA PRINCIPALE
1) In accoglimento delle ragioni avanzate dall'istante, accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta individuale nell'esecuzione del contratto d'opera/appalto stipulato con il CP_1
Sig. ; Parte_1
pagina 1 di 8 2) Conseguentemente, dichiarare risolto il contratto d'opera/d'appalto de quo e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
3) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1105/2022 ricevuto da parte resistente il 28/11/2022.
IN VIA RICONVENZIONALE
1) accertare e dichiarare, inoltre, che la somma necessaria al ripristino secondo la regola dell'arte delle opere commissionate dal Sig. alla ditta ammonta ad € 27.800,00 Pt_1 CP_1
(Iva esclusa);
2) conseguentemente, condannare la ditta al versamento in favore del Sig. CP_1 Pt_1
della somma di € 5.573,40, o della diversa somma che riterrà di giustizia, oltre al danno
[...]
– da calcolare in via equitativa – derivante dalla necessità di dover sgomberare l'immobile durante la durata dei lavori di ripristino, con rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal dovuto al saldo;
3) Condannare, inoltre, la ditta al pagamento degli onorari e delle spese di causa, CP_1
oltre spese generali ex art. 15 T.F. - da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore, che le ha anticipate - oltre IVA e CPA come per legge;
4) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., come per legge.
In via istruttoria [...]”
Conclusioni per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi contrariis rejectis così giudicare:
IN VIA PROCESSUALE:
- Accertare la decadenza dell'attore opponente dalla garanzia per vizi ex art 1667 c.c. invocata come unico motivo di opposizione, non avendo il sig. allegato e provato la Parte_1 denuncia entro i termini di legge all'appaltatore dei presunti vizi delle opere, conseguentemente
- Rigettare l'opposizione per improcedibilità/inammissibilità della domanda e/o della relativa eccezione, e per l'effetto
- confermare il d.i. n. 1105/2022 emesso dal Trib. di Lodi e notificato il 28.11.22;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare l'adempimento regolare del sig. all'appalto siglato in data CP_1
22.10.21 e alle opere extra eseguite su ordine del sig. ; conseguentemente Parte_1
pagina 2 di 8 - Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare il valore delle opere complessivamente realizzate dalla ditta LL nell'immobile sito in Paullo (MI) Via Verdi 32 su richiesta del sig. e, Parte_1
conseguentemente
- Condannare il sig. al pagamento del maggior residuo dovuto, siccome Parte_1
accertato in corso di causa, rigettando la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
Con rigetto di tutte le domande riconvenzionali ex adverso dedotte.
In ogni caso: con condanna dell'attore opponente alle spese di soccombenza e al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. alla luce della temerarietà dell'opposizione spiegata”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1105/2022 del 14.11.2022 (depositato in data 23.11.2022), con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto al predetto il pagamento di € 22.226,60, oltre interessi e spese, a favore di
, titolare dell'omonima ditta individuale;
pagamento dovuto in forza della fattura n. 16 CP_1 del 14.6.2022, emessa a saldo dei lavori commissionati dall'opponente, come indicati nel preventivo n. 56 del 22.10.2021.
Parte opponente, in particolare, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo eccependo l'inadempimento di controparte attesa la sussistenza di “vistose imperfezioni nelle opere eseguite” dalla ditta , i cui costi di ripristino sono stati quantificati in € 27.800,00 alla luce CP_1 della relazione tecnica a firma dell'arch. del 22.8.2022 (doc. 3 parte Persona_1
opponente). L'opponente inoltre ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento di € 5.573,40, quale differenza tra l'importo ingiunto e il valore dei costi di ripristino necessari per eliminare i vizi denunciati.
Nel giudizio così radicato si è costituito , il quale ha domandato il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in particolare,
l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla invocata garanzia per vizi ex art. 1667 c.c.
2. L'opposizione è infondata.
pagina 3 di 8 2.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. civ., 24 maggio 2004, n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Per quanto qui specificamente interessa, qualora il creditore agisca per l'adempimento deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte;
in questo caso infatti spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile
(Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n.
1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n.
17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Tale regola non è derogata dalle norme dettate in materia di inadempimento del contratto di appalto. Le disposizioni speciali dettate dal legislatore in materia di appalto, infatti, attengono essenzialmente alla peculiare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, in forza del quale l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1667 co. 3 c.c., ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. 15902/2018; Cass. n. 936/2010).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, risultano innanzitutto pacifiche – in quanto circostanze espressamente dedotte da parte opposta e non contestate dall'opponente –
l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di cui pagina 4 di 8 al preventivo n. 56 del 22.10.2021, commissionati da alla ditta individuale di Parte_1 [...]
, e l'esecuzione delle opere di cui all'anzidetto preventivo da parte della ditta presso CP_1 CP_1
l'immobile sito in Paullo (MI) via Verdi n. 32.
Parte opponente infatti si è limitata a contestare la corretta esecuzione delle opere, denunciando la presenza di vizi tali da rendere necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori di ripristino per complessivi € 27.800,00 (cfr. relazione tecnica;
doc. 3 parte opponente).
Ciò posto, deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi sollevata da parte opposta.
2.3 Come noto, l'art. 1667 c.c., dopo aver stabilito al primo comma che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore”, al comma secondo precisa che
“Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Ebbene, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. civ.
25/06/2012 n. 10579). In questi casi, il dies a quo per far valere la garanzia per i vizi coincide, ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, il quale presuppone la consegna dell'opera (Cass. civ. 1748/2018).
La denuncia dei vizi può essere fatta anche con una comunicazione orale e non necessita di una elencazione specifica ed analitica delle difformità riscontrate dal committente, essendo sufficiente per impedire la decadenza del committente dalla garanzia “una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (Cass. civ. n. 11520 del
25/05/2011).
2.4 Orbene, nel caso in esame parte opponente ha dedotto di aver prontamente denunciato i vizi all'appaltatore in occasione del sopralluogo congiunto verificatosi nel mese di maggio 2022; denuncia poi reiterata con la e-mail del 7.6.2022, inviata da a a Parte_1 Per_2
seguito del ricevimento della parcella a saldo, inviata tramite e-mail il 4.6.2022 (cfr. pagg. 2 e 3
pagina 5 di 8 atto citazione). La denuncia dei vizi sarebbe poi stata reiterata dal procuratore di , Parte_1
riscontrando la diffida di pagamento inviata in data 29.6.2022 da a mezzo del proprio CP_1
legale.
A fronte di tali allegazioni, parte opposta ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna specifica denuncia dei vizi.
2.5 Tutto ciò considerato, facendo applicazione dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati, occorre dare atto innanzitutto che non può ritenersi valida denuncia dei vizi la e-mail inviata da a in data 7.6.2022 attesa la totale genericità della stessa, Parte_1 CP_1
Cont nella quale si legge: “Ciao Ti avevo detto che prima di fare la fattura del saldo dovevamo valutare un po' di lavori non eseguiti correttamente da noi contestabile ” Parte_2
(doc. 2 parte opponente).
Tale comunicazione, infatti, non contiene né un'indicazione delle opere viziate, né un'espressa volontà di denuncia delle stesse da parte del committente, il quale – come visto – si limita a riferire di “lavori non eseguiti correttamente” astrattamente “contestabili”.
Parte opponente, poi, pur deducendo di aver reiterato la denuncia dei vizi con comunicazione inviata dal proprio legale in risposta alla diffida di controparte del 29.6.2022, non ha prodotto alcuna documentazione al riguardo.
Da ultimo, dall'istruttoria orale esperita in corso di causa non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta denuncia orale dei vizi, fatta da a in occasione del Parte_1 CP_1
sopralluogo congiunto effettuato dalle parti al termine dei lavori.
Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente in atti – con particolare riferimento alla data di consegna dei lavori e quella del sopralluogo – è apparsa estremamente generica, oltre che contraddittoria, tenuto conto della documentazione prodotta e dei capitoli di prova orale dallo stesso formulati.
Ed infatti, se nell'atto di citazione l'opponente ha riferito di aver contestato i vizi in occasione di un sopralluogo effettuato in una data non meglio precisata del mese di maggio 2022, a cui ha fatto seguito in data 4.6.2022 l'invio della parcella a saldo da parte di , il quale CP_1
avrebbe così disatteso le richieste fattegli durante il sopralluogo, tuttavia con i capitoli di prova parte opponente ha allegato per la prima volta un fatto nuovo, ossia un sopralluogo avvenuto in data 9.6.2022, durante il quale ci sarebbe stata la contestazione dei vizi da parte di Pt_1
(cfr. cap. 22 e 23, memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Tale nuova allegazione, peraltro,
[...]
pagina 6 di 8 mal si concilia con la documentazione prodotta dallo stesso opponente e, in particolare, con la e- mail del 7.6.2022 in cui si rimanda a “contestazioni” già sollevate in precedenza.
L'unico testimone sentito sul punto, , è apparso poi del tutto non attendibile. Testimone_1
Lo stesso, infatti, pur confermando tutte le circostanze oggetto dei capitoli di prova, non è stato in grado di rispondere con precisione alle richieste di chiarimento rivoltegli da questo Giudice al fine specifico di saggiarne la credibilità, fornendo, quando sollecitato, risposte vaghe oppure dichiarando di non ricordare. Il testimone, dunque, pur avendo dichiarato di ricordarsi con estrema precisione le circostanze di cui ai capitoli di prova, non è stato in grado di riferire – neppure in termini generici – in ordine a tutte le altre circostanze domandategli relative ai medesimi fatti oggetto dei capitoli di prova (cfr. verbale udienza del 7.11.2023).
Non può pertanto ritenersi attendibile la sua deposizione, la quale pertanto risulta inutilizzabile.
Conseguentemente, nel caso in esame non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta denuncia dei vizi da parte del committente dei lavori, . Parte_1
2.6 L'accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata da parte opposta, assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione e domanda.
3. Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
4.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/22, seguono la soccombenza e sono pertanto interamente a carico di parte opponente.
4.1 Quanto infine alla domanda di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da parte opposta, la stessa deve ritenersi infondata, non ravvisandosi i richiesti requisiti per l'accoglimento della domanda. L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie
(cfr. Cass. 14789/2007).
Nel caso di specie, infatti, non vi è dubbio che vi siano difese infondate, tuttavia non si può ritenere che tali difese integrino l'elemento soggettivo, nemmeno nella forma della colpa grave.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 1105/2022 del 14.11.2022 (depositato in data 23.11.2022), che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte opposta in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e cpa.
Tribunale di Lodi, 10 gennaio 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCENTE Parte_1 C.F._1
FRANCO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLARA CP_1 C.F._2
VERUSCHA GLENDA
OPPOSTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ed in accoglimento della spiegata opposizione
IN VIA PRINCIPALE
1) In accoglimento delle ragioni avanzate dall'istante, accertare e dichiarare l'inadempimento della ditta individuale nell'esecuzione del contratto d'opera/appalto stipulato con il CP_1
Sig. ; Parte_1
pagina 1 di 8 2) Conseguentemente, dichiarare risolto il contratto d'opera/d'appalto de quo e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
3) conseguentemente, dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1105/2022 ricevuto da parte resistente il 28/11/2022.
IN VIA RICONVENZIONALE
1) accertare e dichiarare, inoltre, che la somma necessaria al ripristino secondo la regola dell'arte delle opere commissionate dal Sig. alla ditta ammonta ad € 27.800,00 Pt_1 CP_1
(Iva esclusa);
2) conseguentemente, condannare la ditta al versamento in favore del Sig. CP_1 Pt_1
della somma di € 5.573,40, o della diversa somma che riterrà di giustizia, oltre al danno
[...]
– da calcolare in via equitativa – derivante dalla necessità di dover sgomberare l'immobile durante la durata dei lavori di ripristino, con rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal dovuto al saldo;
3) Condannare, inoltre, la ditta al pagamento degli onorari e delle spese di causa, CP_1
oltre spese generali ex art. 15 T.F. - da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore, che le ha anticipate - oltre IVA e CPA come per legge;
4) dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., come per legge.
In via istruttoria [...]”
Conclusioni per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi contrariis rejectis così giudicare:
IN VIA PROCESSUALE:
- Accertare la decadenza dell'attore opponente dalla garanzia per vizi ex art 1667 c.c. invocata come unico motivo di opposizione, non avendo il sig. allegato e provato la Parte_1 denuncia entro i termini di legge all'appaltatore dei presunti vizi delle opere, conseguentemente
- Rigettare l'opposizione per improcedibilità/inammissibilità della domanda e/o della relativa eccezione, e per l'effetto
- confermare il d.i. n. 1105/2022 emesso dal Trib. di Lodi e notificato il 28.11.22;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare e dichiarare l'adempimento regolare del sig. all'appalto siglato in data CP_1
22.10.21 e alle opere extra eseguite su ordine del sig. ; conseguentemente Parte_1
pagina 2 di 8 - Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare il valore delle opere complessivamente realizzate dalla ditta LL nell'immobile sito in Paullo (MI) Via Verdi 32 su richiesta del sig. e, Parte_1
conseguentemente
- Condannare il sig. al pagamento del maggior residuo dovuto, siccome Parte_1
accertato in corso di causa, rigettando la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
Con rigetto di tutte le domande riconvenzionali ex adverso dedotte.
In ogni caso: con condanna dell'attore opponente alle spese di soccombenza e al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. alla luce della temerarietà dell'opposizione spiegata”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1105/2022 del 14.11.2022 (depositato in data 23.11.2022), con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto al predetto il pagamento di € 22.226,60, oltre interessi e spese, a favore di
, titolare dell'omonima ditta individuale;
pagamento dovuto in forza della fattura n. 16 CP_1 del 14.6.2022, emessa a saldo dei lavori commissionati dall'opponente, come indicati nel preventivo n. 56 del 22.10.2021.
Parte opponente, in particolare, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo eccependo l'inadempimento di controparte attesa la sussistenza di “vistose imperfezioni nelle opere eseguite” dalla ditta , i cui costi di ripristino sono stati quantificati in € 27.800,00 alla luce CP_1 della relazione tecnica a firma dell'arch. del 22.8.2022 (doc. 3 parte Persona_1
opponente). L'opponente inoltre ha chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento di € 5.573,40, quale differenza tra l'importo ingiunto e il valore dei costi di ripristino necessari per eliminare i vizi denunciati.
Nel giudizio così radicato si è costituito , il quale ha domandato il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo, in particolare,
l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla invocata garanzia per vizi ex art. 1667 c.c.
2. L'opposizione è infondata.
pagina 3 di 8 2.1 Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a valutare non solo la sussistenza delle condizioni e delle prove documentali necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche la fondatezza
(e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. civ., 24 maggio 2004, n. 9927).
Tale giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, prima fra tutte quella sul riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c., che prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Per quanto qui specificamente interessa, qualora il creditore agisca per l'adempimento deve provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento di controparte;
in questo caso infatti spetta al debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia di aver adempiuto esattamente ovvero di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile
(Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante: Cass. civ. 26.01.2015, n.
1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ. 28.07.2014 n.
17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
Tale regola non è derogata dalle norme dettate in materia di inadempimento del contratto di appalto. Le disposizioni speciali dettate dal legislatore in materia di appalto, infatti, attengono essenzialmente alla peculiare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, in forza del quale l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1667 co. 3 c.c., ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cass. 15902/2018; Cass. n. 936/2010).
2.2 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, risultano innanzitutto pacifiche – in quanto circostanze espressamente dedotte da parte opposta e non contestate dall'opponente –
l'esistenza di un contratto di appalto tra le parti avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di cui pagina 4 di 8 al preventivo n. 56 del 22.10.2021, commissionati da alla ditta individuale di Parte_1 [...]
, e l'esecuzione delle opere di cui all'anzidetto preventivo da parte della ditta presso CP_1 CP_1
l'immobile sito in Paullo (MI) via Verdi n. 32.
Parte opponente infatti si è limitata a contestare la corretta esecuzione delle opere, denunciando la presenza di vizi tali da rendere necessaria l'esecuzione di ulteriori lavori di ripristino per complessivi € 27.800,00 (cfr. relazione tecnica;
doc. 3 parte opponente).
Ciò posto, deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi sollevata da parte opposta.
2.3 Come noto, l'art. 1667 c.c., dopo aver stabilito al primo comma che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore”, al comma secondo precisa che
“Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”.
Ebbene, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe sul committente l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. civ.
25/06/2012 n. 10579). In questi casi, il dies a quo per far valere la garanzia per i vizi coincide, ai sensi dell'art. 1667 co. 2 c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, il quale presuppone la consegna dell'opera (Cass. civ. 1748/2018).
La denuncia dei vizi può essere fatta anche con una comunicazione orale e non necessita di una elencazione specifica ed analitica delle difformità riscontrate dal committente, essendo sufficiente per impedire la decadenza del committente dalla garanzia “una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (Cass. civ. n. 11520 del
25/05/2011).
2.4 Orbene, nel caso in esame parte opponente ha dedotto di aver prontamente denunciato i vizi all'appaltatore in occasione del sopralluogo congiunto verificatosi nel mese di maggio 2022; denuncia poi reiterata con la e-mail del 7.6.2022, inviata da a a Parte_1 Per_2
seguito del ricevimento della parcella a saldo, inviata tramite e-mail il 4.6.2022 (cfr. pagg. 2 e 3
pagina 5 di 8 atto citazione). La denuncia dei vizi sarebbe poi stata reiterata dal procuratore di , Parte_1
riscontrando la diffida di pagamento inviata in data 29.6.2022 da a mezzo del proprio CP_1
legale.
A fronte di tali allegazioni, parte opposta ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna specifica denuncia dei vizi.
2.5 Tutto ciò considerato, facendo applicazione dei principi di diritto e giurisprudenziali sopra richiamati, occorre dare atto innanzitutto che non può ritenersi valida denuncia dei vizi la e-mail inviata da a in data 7.6.2022 attesa la totale genericità della stessa, Parte_1 CP_1
Cont nella quale si legge: “Ciao Ti avevo detto che prima di fare la fattura del saldo dovevamo valutare un po' di lavori non eseguiti correttamente da noi contestabile ” Parte_2
(doc. 2 parte opponente).
Tale comunicazione, infatti, non contiene né un'indicazione delle opere viziate, né un'espressa volontà di denuncia delle stesse da parte del committente, il quale – come visto – si limita a riferire di “lavori non eseguiti correttamente” astrattamente “contestabili”.
Parte opponente, poi, pur deducendo di aver reiterato la denuncia dei vizi con comunicazione inviata dal proprio legale in risposta alla diffida di controparte del 29.6.2022, non ha prodotto alcuna documentazione al riguardo.
Da ultimo, dall'istruttoria orale esperita in corso di causa non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta denuncia orale dei vizi, fatta da a in occasione del Parte_1 CP_1
sopralluogo congiunto effettuato dalle parti al termine dei lavori.
Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente in atti – con particolare riferimento alla data di consegna dei lavori e quella del sopralluogo – è apparsa estremamente generica, oltre che contraddittoria, tenuto conto della documentazione prodotta e dei capitoli di prova orale dallo stesso formulati.
Ed infatti, se nell'atto di citazione l'opponente ha riferito di aver contestato i vizi in occasione di un sopralluogo effettuato in una data non meglio precisata del mese di maggio 2022, a cui ha fatto seguito in data 4.6.2022 l'invio della parcella a saldo da parte di , il quale CP_1
avrebbe così disatteso le richieste fattegli durante il sopralluogo, tuttavia con i capitoli di prova parte opponente ha allegato per la prima volta un fatto nuovo, ossia un sopralluogo avvenuto in data 9.6.2022, durante il quale ci sarebbe stata la contestazione dei vizi da parte di Pt_1
(cfr. cap. 22 e 23, memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Tale nuova allegazione, peraltro,
[...]
pagina 6 di 8 mal si concilia con la documentazione prodotta dallo stesso opponente e, in particolare, con la e- mail del 7.6.2022 in cui si rimanda a “contestazioni” già sollevate in precedenza.
L'unico testimone sentito sul punto, , è apparso poi del tutto non attendibile. Testimone_1
Lo stesso, infatti, pur confermando tutte le circostanze oggetto dei capitoli di prova, non è stato in grado di rispondere con precisione alle richieste di chiarimento rivoltegli da questo Giudice al fine specifico di saggiarne la credibilità, fornendo, quando sollecitato, risposte vaghe oppure dichiarando di non ricordare. Il testimone, dunque, pur avendo dichiarato di ricordarsi con estrema precisione le circostanze di cui ai capitoli di prova, non è stato in grado di riferire – neppure in termini generici – in ordine a tutte le altre circostanze domandategli relative ai medesimi fatti oggetto dei capitoli di prova (cfr. verbale udienza del 7.11.2023).
Non può pertanto ritenersi attendibile la sua deposizione, la quale pertanto risulta inutilizzabile.
Conseguentemente, nel caso in esame non può ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta denuncia dei vizi da parte del committente dei lavori, . Parte_1
2.6 L'accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata da parte opposta, assorbe e rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione e domanda.
3. Tutto quanto fin qui esposto comporta il rigetto dell'opposizione e l'esecutività, ex art. 653
c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto.
4.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/22, seguono la soccombenza e sono pertanto interamente a carico di parte opponente.
4.1 Quanto infine alla domanda di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da parte opposta, la stessa deve ritenersi infondata, non ravvisandosi i richiesti requisiti per l'accoglimento della domanda. L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie
(cfr. Cass. 14789/2007).
Nel caso di specie, infatti, non vi è dubbio che vi siano difese infondate, tuttavia non si può ritenere che tali difese integrino l'elemento soggettivo, nemmeno nella forma della colpa grave.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 1105/2022 del 14.11.2022 (depositato in data 23.11.2022), che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore di parte opposta in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e cpa.
Tribunale di Lodi, 10 gennaio 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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