Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/01/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 344/2022 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 344/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio
Vincetti;
RICORRENTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, dott. , con sede in Roma, Viale Europa n. 190, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Paola Pezzali;
RESISTENTE contro
(C.F. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Isabella Patrizia Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: ripetizione indebito – ingiustificato arricchimento pagina 1 di 11
Il procuratore della ricorrente conclude come da note finali del 31.10.2024: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge ed ogni opportuna declaratoria del caso o di legge:
In via istruttoria
Senza inversione alcuna dei relativi oneri probatori, ammettersi ed assumersi i mezzi istruttori dedotti da questa difesa in atti e qui tutti da considerarsi richiamati e ritrascritti, nei limiti di quanto non già avvenuto nel corso del giudizio, rimettendolo in istruttoria.
Nel merito, in via principale:
a) accertare e dichiarare che, in forza di quanto statuito con Sentenza n. 273/06 del
01/06/2006 dal Tribunale di Modena – Sezione lavoro, ha liquidato in Controparte_1 favore della OR , con riferimento alle retribuzioni dalla stessa maturate Parte_1 nel periodo 21/07/2003 – 02/08/2006, la somma netta di € 33.903,00;
b) accertare e dichiarare che la somma di € 33.903,00 liquidata da in favore Controparte_1 della OR in forza di quanto statuito con Sentenza n. 273/06 del Parte_1
01/06/2006 dal Tribunale di Modena – Sezione lavoro, con riferimento alle retribuzioni dalla stessa maturate nel periodo 21/07/2003 – 02/08/2006, costituisce la somma capitale liquidata in sentenza, al netto di ritenute fiscali e previdenziali e comprensiva dello stipendio di novembre
2006 (pari ad € 1.536,46 lordi);
c) accertare e dichiarare che, in forza dell'accordo di conciliazione, sottoscritto in sede sindacale con verbale del 30/10/2008, la OR ha, secondo il piano di Parte_1 rateizzazione menzionato al punto 13) dell'accordo stesso, provveduto al versamento in favore di del complessivo importo di € 49.598,87, corrispondente al costo lordo Controparte_1 azienda asseritamente sostenuto da in relazione ed in ottemperanza alle Controparte_1 statuizioni di cui alla Sentenza n. 273/06 del Tribunale di Modena – Sezione lavoro e comprensivo di oneri contributivi del periodo 21/07/2003 – 02/08/2006 (dovuti al competente
Ente previdenzial di poi confluito in ) ed oneri fiscali;
CP_4 CP_5
d) accertare e dichiarare l'assenza di versamenti contributivi ad e ad (nel quale l'Ente CP_4 CP_5 previdenziale è confluito) afferenti il periodo 21/07/2003 – 02/08/2006 in favore della CP_4
OR da parte di e, per l'effetto, il conseguente Parte_1 Controparte_1 corrispondente indebito ed ingiustificato arricchimento a tale titolo conseguito da Controparte_1
a danno della OR ed il susseguente diritto di ripetizione di dette somme da
[...] Pt_1 parte di quest'ultima;
pagina 2 di 11 e) accertare e dichiarare che all'atto della liquidazione dell'importo dovuto in favore della lavoratrice OR in relazione e per effetto delle statuizioni di cui alla Parte_1
Sentenza n. 273/06 del Tribunale di Modena – Sezione lavoro, non ha Controparte_1 versato direttamente alla lavoratrice le somme oggetto delle relative ritenute fiscali e che, pertanto, la lavoratrice stessa non ha mai percepito dette somme oggetto di ritenuta fiscale;
f) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in ricorso, che non aveva Controparte_1 diritto di pretendere dalla OR la restituzione delle ritenute fiscali da Parte_1 essa stessa operate sulle somme liquidate in favore della ricorrente in forza Controparte_1 della Sentenza n. 273/06 del 01/06/2006 del Tribunale di Modena – Sezione lavoro e, pertanto, accertare e dichiarare il corrispondente indebito ed ingiustificato arricchimento a tale titolo conseguito da a danno della OR ed il susseguente Controparte_1 Pt_1 diritto di ripetizione di dette somme da parte di quest'ultima;
e) conseguentemente accertare e dichiarare che ha conseguito un indebito Controparte_1 ed ingiustificato arricchimento, complessivamente pari ad € 15.695,87 (pari alla differenza tra l'importo indicato nel verbale di conciliazione e la somma a suo tempo ricevuta da Controparte_1
e/o a quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore accertata in corso di
[...] causa, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare con sede legale in Controparte_1
Roma (RM), Viale Europa n. 190 (C.F. e Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma:
– Partita IVA: – REA n° 842633), in persone del legale P.IVA_1 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, a rifondere e corrispondere alla ricorrente il Parte_1 complessivo importo di € 15.698,28 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e/o quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore accertata in corso di causa, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con adozione di ogni ulteriore e consequenziale provvedimento del caso e di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa (con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 2, DM 55/14, stante la presenza di più controparti), oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.”
Il procuratore di conclude come da note finali del 30.10.2024: “si Controparte_1 chiede che questo Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, voglia: in via preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione/rinuncia del diritto al risarcimento del danno per la dedotta omissione del versamento dei contributi per il periodo dal 21 luglio 2003 al 02 agosto 2006; nel merito: rigettare il ricorso in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto.
pagina 3 di 11 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, ed in via subordinata con compensazione delle spese di lite.”
Il procuratore dell' conclude come da memoria difensiva dell'11.01.2023: “- CP_5 dichiarare ed accertare anche nei confronti del se è tenuta a versare a CP_5 Controparte_6 favore della ricorrente delle somme e, in caso affermativo, specificare il relativo titolo e il periodo di competenza;
nel caso l'accertamento suddetto sia positivo, adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione contributivo-previdenziale della ricorrente, tenuto conto dei termini di prescrizione ex art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/95.
- In ogni caso, si chiede di tenere indenne dalle spese di lite.” CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 14.04.2022, chiedeva Parte_1 accertarsi che aveva conseguito un indebito e ingiustificato Controparte_1 arricchimento per un importo complessivo di €. 15.698,28, quale differenza tra quanto liquidato dalla convenuta in esecuzione della sentenza n. 273/2006 (pari ad €.
33.903,00 netti) e la somma restituita alla datrice di lavoro in forza dell'accordo conciliativo del 30.10.2008 (pari ad €. 49.601,28, comprensiva di oneri contributivi e fiscali). Essa, pertanto, instava per la condanna di a restituire la Controparte_1 somma di €. 15.698,28, corrispondente agli oneri fiscali e contributivi non versati dalla convenuta all'Erario e all' . CP_5
2. tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava la Controparte_1 domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. La convenuta eccepiva: a) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 cod. civ.; b)
l'inammissibilità e infondatezza della domanda, stante la rinuncia della lavoratrice a far valere qualsiasi pretesa afferente al periodo anteriore alla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 30.10.2008; c) l'insussistenza dell'omissione contributiva, avendo provveduto all'integrale versamento della contribuzione previdenziale;
d) l'inesistenza dell'indebito e dell'ingiustificato arricchimento, in quanto - per effetto delle modalità concordate nel piano di rientro rateizzato, con trattenuta mensile in busta paga
(comprensiva di ritenute fiscali e contributive) - la lavoratrice aveva restituito la minor somma di €. 32.832,00 e non quella pattuita di €. 49.601,28.
pagina 4 di 11 3. L' si costituiva in giudizio mediante deposito di memoria difensiva;
l'ente CP_5 chiedeva adottarsi “le conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione contributivo-previdenziale della ricorrente”, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
4. Sul merito
4.1. L'odierna controversia si inserisce all'interno di una cornice fattuale, per come descritta in ricorso, da ritenersi pacifica poiché non contestata ex adverso. Segnatamente,
è incontroverso che:
- ha prestato attività lavorativa in favore di dal Parte_1 CP_1
23.06.1998 al 31.12.1998 in forza di contratto a tempo determinato del 29.05.1998;
- la ricorrente ha poi adito il Tribunale di Modena per ottenere pronuncia di accertamento dell'illegittimità del termine apposto al contratto, con richiesta di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e condanna della convenuta al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni maturate sino alla riammissione in servizio;
- con sentenza n. 273/2006, il Tribunale di Modena ha accertato la nullità del termine apposto al contratto e ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 23.06.1998, condannando
[...]
al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora sino Controparte_1 alla data di effettiva riammissione in servizio;
1
- in esecuzione della predetta sentenza, ha disposto la riammissione in CP_1 servizio di a decorrere dal 03.08.2006, liquidando in favore della Parte_1 medesima la somma netta di €. 33.903,00, relativa alle retribuzioni del periodo
21.07.2003 - 02.08.2006 (cfr. cedolino novembre 2006); 2
- in data 30.10.2008 e hanno sottoscritto verbale Parte_1 Controparte_1 di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 cod. civ., avente ad oggetto la stabilizzazione ed il consolidamento dei rapporti di lavoro degli ex CTD ammessi in servizio per ordine del Giudice del Lavoro, come previsto dall'accordo siglato dall'Azienda e dalle Organizzazioni sindacali in data 10.07.2008; 3
- il “piano di recupero” allegato alla conciliazione prevede la restituzione a Controparte_1 della complessiva somma di €. 49.598,87; 4
[...]
- in forza del suddetto accordo, ha effettuato in favore di Parte_1 Controparte_1 tre bonifici di 8.000,00 euro ciascuno, rispettivamente a novembre 2008,
[...] novembre 2009 e novembre 2010 (cfr. bonifici 5); ha poi operato n. 96 CP_1
trattenute, dell'importo lordo di €. 266,68, sulle retribuzioni mensili del periodo gennaio
2011 - dicembre 2018, per un totale di €. 25.601,28 (cfr. buste paga;
causale “Rec.
Somme 10-22/7/08”). 6 Per_1
4.2. Parte attrice afferma che la somma lorda restituita a in forza CP_1 dell'accordo conciliativo del 30.10.2008 (pari ad €. 49.598,87) è superiore alla somma netta versata dalla convenuta in esecuzione della sentenza n. 273/2006 (pari ad €.
33.903,00). Da qui la domanda di accertamento del diritto alla restituzione degli oneri fiscali e contributivi asseritamente non versati dalla datrice di lavoro all'Erario e all' . CP_5
4.3. Va premesso che la domanda attorea non ha ad oggetto la condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva oppure al risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 cod. civ., posto che la ricorrente richiede esclusivamente la restituzione degli oneri contributivi e fiscali che essa ha corrisposto alla datrice di lavoro in forza del verbale di conciliazione sindacale.
4.4. La domanda non è meritevole di accoglimento.
eccepisce l'inammissibilità della domanda, stante “l'intervenuta rinuncia, CP_1 avvenuta con la sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede protetta ex art. 2113
C.c. in data 30 ottobre 2008, da parte della ricorrente a ogni e qualsiasi pretesa afferente al periodo pregresso.”
L'eccezione è fondata.
Ebbene, l'accordo sottoscritto in sede di sede sindacale prevede quanto segue: - art. 2: “[…] La SI.ra rinuncia: - agli effetti giuridici ed economici della Parte_1 sentenza di riammissione in servizio […]”;
- art. 5: “[…] - con riferimento al rapporto di lavoro intercorso 'di fatto' con la Società, per effetto della riammissione in servizio e fino alla data di sottoscrizione del presente verbale – formula espressa e generale rinuncia ad ogni altro diritto, credito e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante e/o comunque connesso/a alle modalità e termini di riammissione come sopra espressamente accettate […]”;
- art. 13: “[…] La SI.ra si obbliga a restituire alla Società gli importi Parte_1 complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro 49.598,87
(Euro quanrantanovemilacinquecentonovantotto,87) secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società […]”;
- “[…] Il presente costituisce, pertanto, accordo transattivo, generale e novativo (art. 1965 codice civile) fra le parti le quali null'altro hanno reciprocamente a pretendere salvo quanto previsto nel presente accordo […].”
Come noto, la transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto
(transazione semplice). La transazione novativa si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Secondo il consolidato insegnamento del Giudice di legittimità,
“L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di pagina 7 di 11 autonome obbligazioni” (Cass. n. 21371/2020, Cass. n. 7194/2019, Cass. n.
17869/2021).
Con l'accordo del 30.10.2008 ha rinunciato al proprio credito Parte_1 retributivo, compresi gli “effetti giuridici ed economici” derivanti dalla sentenza di riammissione in servizio n. 273/2006, con la quale è stata disposta la conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine intercorso con dal Controparte_1
23.06.1998 al 31.12.1998. Nel contempo, la società datrice di lavoro ha provveduto all'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo verbale, con riconoscimento dell'anzianità convenzionale dalla data di effettiva riammissione in servizio (ossia dal 03.08.2006).
Con tale accordo, espressamente qualificato dalle parti come “generale e novativo”, le statuizioni giudiziali del giudice di prime cure sono state sostituite da un nuovo rapporto di lavoro, del tutto autonomo da quello precedente. Con la pattuizione contenuta nel punto 13, la ricorrente si è obbligata a restituire “gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro 49.598,87.” E' di tutta evidenza come i
“periodi non lavorati” siano quelli intercorrenti tra la data di costituzione in mora
(21.07.2003) e la data di riammissione in servizio (03.08.2006). Come affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale di merito, espresso in vicende analoghe a quella per cui è causa, “con il verbale di conciliazione l'intero periodo antecedente a tale ultima data è stato definitivamente cancellato, posto che la lavoratrice è stata assunta ex novo da soltanto a partire 27.10.2010” (nel caso di specie dal CP_1
30.08.2008) (cfr. Sent. Trib. di Foggia n. 989/2021, Sent. Trib. Milano del 21.07.2022).
Nell'ambito dell'accordo transattivo, i contraenti erano liberi di pattuire che, in cambio del diritto all'assunzione a tempo indeterminato (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), la ricorrente “si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo che ristorasse l'azienda dei costi sostenuti per un periodo in cui vi era stata carenza lavorativa, quindi anche retributiva e contributiva. La somma non aveva, quindi, natura retributiva, sicché non poteva darsi luogo ad alcuna discettazione fra lordo e netto” (cfr.
Corte di Appello di Firenze, Sent. n. 421/2017). Il tenore letterale dell'accordo è chiaro ed univoco: la ricorrente, infatti, ha liberamente accettato di corrispondere alla convenuta la complessiva somma di €. 49.598,87 (sulla base di un piano rateizzato) a fronte della pagina 8 di 11 sua assunzione a tempo indeterminato, con anzianità convenzionale dalla data di effettiva riammissione in servizio. Essa ha assunto uno specifico impegno alla restituzione di un importo predeterminato (sia nel titolo che nel quantum). La clausola in questione individua una somma omnicomprensiva e non distingue tra retribuzioni nette e oneri contributivi/fiscali. Del tutto condivisibile quanto affermato dal Tribunale di Teramo: “Del resto con tale accordo novativo non viene posta in essere una mera rinuncia da parte del lavoratore ai propri diritti contributivi ma una rinuncia agli effetti giuridici ed economici di una sentenza di riammissione in servizio, con relativa costituzione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro, attraverso l'assistenza dell'organo sindacale nell'ambito di un accordo su base nazionale cui il ricorrente ha spontaneamente e liberamente aderito” (Sent. n.
83/2022).
La sentenza n. 273/2006 viene espressamente menzionata nel verbale di accordo sindacale, che contiene l'espressa rinuncia “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio”. La ricorrente ha quindi deliberatamente e volontariamente rinunciato ad ogni diritto, credito o pretesa risarcitoria (comprese le pretese contributive afferenti al periodo precedente la riammissione in servizio) connessa alle modalità e ai termini di ripristino del rapporto di lavoro, tenuto conto che le rinunce sono espresse in conformità agli accordi collettivi conclusi da con le OO.SS. CP_1
dei lavoratori, per porre termine al contenzioso insorto in materia di assunzioni a termine. La sentenza del Tribunale di Modena costituisce l'unica fonte del diritto al versamento dei contributi previdenziali del periodo non lavorato (21.07.2003 -
03.08.2006), sicché “tale diritto è venuto meno con la rinuncia della lavoratrice ad avvalersi degli effetti giuridici ed economici della sentenza suddetta. E' pacifico, infatti, che si tratti di periodi non lavorati e pertanto la lavoratrice ha acquisito il diritto solo in forza della sentenza che ha convertito il rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha condannato la società datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate tra la data della messa in mora e fino all'effettivo rispristino del rapporto. Il versamento dei contributi presuppone, infatti, la dimostrata esistenza di un rapporto di lavoro e, nel caso di specie, l'esistenza e la ricostituzione di un rapporto di lavoro successivamente allo spirare del termine del secondo contratto di lavoro a tempo determinato era unicamente effetto della pronuncia giudiziale. […] Si ribadisce che il pagina 9 di 11 verbale di conciliazione ha eliminato dalla storia lavorativa […] il periodo di rapporto ricostituito dalla sentenza successivamente alla messa in mora, e ciò costituiva presupposto necessario del versamento dei contributi previdenziali. Del resto non risulta sia mai stata contestata la piena efficacia e validità dell'accordo sottoscritto in sede sindacale […]” (cfr. Sent. Trib. Milano del 21.07.2022).
Per tutte le ragioni esposte, deve escludersi il diritto della ricorrente alla ripetizione dei contributi e degli oneri fiscali di legge.
4.5. L'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità esime dallo scrutinio delle ulteriori questioni agitate in giudizio (prescrizione, tardività della produzione documentale di , in forza del principio processuale “della ragione più liquida” CP_7
(cfr. Cass. S.U. n. 29523/2008, Cass. S.U. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007).
5. Sulle spese di lite
5.1. Con la sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
5.2. La particolarità della vicenda scrutinata, l'esistenza di pronunce giurisprudenziali discordanti e l'assenza di precedenti di legittimità giustificano la compensazione integrale delle spese processuali, tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) RIGETTA il ricorso;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa;
pagina 10 di 11 3) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Modena, 29 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente. pagina 5 di 11 3 Cfr. doc. 3 fascicolo ricorrente. 4 Cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente. 5 Cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente. 6 Cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente. pagina 6 di 11