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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/11/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1442/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI SC Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1442/23
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...] ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata ad [...] il [...] ( ), entrambi ivi res.ti in Via
[...] CodiceFiscale_2
San Tommaso D'Aquino Pal. C n. 152 ed elett.te dom.ti a Bronte in Via Umberto n. 65 presso lo studio dell'Avv. Mario Gaetano Schilirò ( che li rapp.ta e difende per CodiceFiscale_3 procura in atti.
- APPELLANTI –
CONTRO
nato a [...] il [...] ( ) , Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Lidia Timpanaro, del Foro di Catania (CF.:
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Malta n.3 C.F._5 - APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 05.01.2016, esponeva che il 3.7.2014, alle ore 14,45 Controparte_1 circa, percorreva la Via Garibaldi di Adrano e mentre si accingeva ad entrare nella abitazione della sua fidanzata venivano attaccati da un cane meticcio di grossa taglia che fuoriusciva CP_2 dall' adiacente abitazione, posta al civico 150, attraverso un cancelletto posto a precaria chiusura della stessa. Atteso che il cane tentava ripetutamente di mordere la ragazza, il allungava il CP_1 braccio per proteggerla ma sbatteva contro la porta vetrata cagionandosi una vasta ferita da taglio al polso destro che necessitava di cure e terapie. Sulla base di tali elementi chiedeva al Tribunale la condanna dei coniugi al risarcimento di tutti i danni fisici subiti, sul presupposto Controparte_3 che gli stessi, quali proprietari del cane, non avevano ottemperato al dovere di custodirlo, tenendolo senza guinzaglio e museruola. Sul punto aggiungeva che l'animale era libero di entrare ed uscire dall'abitazione attraverso un cancelletto di cm 70, con un semplice salto, tanto da aver già aggredito, in passato, altri cani e passanti e nonostante ciò, i proprietari erano rimasti indifferenti, sino all'episodio per cui è causa. Esponeva ancora il che a seguito dell'aggressione aveva CP_1 presentato denunzia-querela presso il Commissariato di P.S. di Adrano da cui era scaturito il proc. pen. N. 1833/2014 R.G.N.R. a carico dei Sigg. per il reato di cui all'art. 590 c.p., Parte_3 che produceva in una con il Decreto di citazione a giudizio. Pertanto citava i Sigg. coniugi CP_3 innanzi al Tribunale di Catania, cui chiedeva di accertare che la responsabilità per i gravi
[...] danni subiti dal era da iscriversi unicamente agli stessi e quantificava le lesioni Controparte_1 subite in misura pari ad € 71.958,00 (ottenuto applicando la personalizzazione massima del danno biologico subito), oltre ad € 936,00 per spese medico-sanitarie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal danno al soddisfo ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In sede di prime cure si costituivano i convenuti, contestando la versione dei fatti esposta in citazione e rilevando che il cane di loro proprietà non aveva mai scavalcato in cancello di accesso al loro immobile, né aveva mai aggredito nessuno, per cui, non era necessario tenerlo in casa con il guinzaglio e/o la museruola. Sotto altro profilo, evidenziavano che transitava Controparte_1 davanti l'accesso dell'immobile dei convenuti, pur non essendo necessario e ben conoscendo la presenza del cane ma ancor peggio, egli aveva sferrato un violento pugno contro la porta a vetri volontariamente, come aveva riferito ai sanitari dell'Ospedale Cannizzaro ove era stato curato e senza che ve ne fosse alcun motivo, atteso che la non correva alcun pericolo, per averla già spinta CP_4 verso il centro strada. In ogni caso, contestavano l'ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno e chiedevano di rigettare tutte le richieste attoree dovendosi ritenere in subordine il concorso del nella causazione del danno, con ogni conseguenza di Controparte_1 legge.
Con sentenza N. 3926/2023 pubbl. il 03.10.2023 R.G. n. 210/2016 Repert. N. 6066/2023 del
03.10.2023 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda attorea e condannava e Parte_1
in solido, al risarcimento, in favore di , del danno che veniva Parte_2 Controparte_1 liquidato in € 34.683,82, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo oltre spese di lite e di mediazione
Avverso tale decisione proponevano appello e i quali con il Parte_1 Parte_2 primo motivo di gravame lamentavano l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie da parte del primo giudice, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
Evidenziavano che il decidente aveva ritenuto provato l'evento ed il rapporto eziologico tra il comportamento dell' animale e il danno, in ossequio al principio di responsabilità oggettiva dei proprietari sancito dall'art. 2052 cod. civ. e in assenza di prova del caso fortuito da parte loro ritenendo irrilevante che essi avessero usato o meno la comune diligenza nella custodia dell'animale.
Tuttavia il Tribunale a base di tali assunti aveva posto la sola dichiarazione della Testimone_1 teste però da ritenere potenzialmente interessato alla causa e inattendibile per una serie di ragioni: 1) in primo luogo, per l'astio atavico dalla stessa nutrito nei confronti dei Sigg. per Parte_3 come illustrato negli atti di primo grado;
2) in secondo luogo, perché parte interessata, essendo fidanzata e convivente con l'attore già all'epoca dei fatti;
3) infine, perché la sua dichiarazione era smentita da altre prove.
Lamentavano poi con gli altri motivi di gravame l'omessa valutazione di tutte le risultanze istruttorie nonché l'errata applicazione della normativa richiamata dal primo decidente in quanto era sì vero che l'art. 2052 cod. civ. prevedeva una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di chi si serviva dell'animale per il periodo in cui lo aveva in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, ma era altrettanto vero che tale responsabilità trovava un limite nel caso fortuito, ossia nell' intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presentava il carattere della imprevedibilità, per tale intendendo anche il fatto colposo del danneggiato o di un terzo. Deducevano pertanto che la conoscenza della presenza del cane in quel sito, nonchè la conosciuta aggressività dello stesso, come riferita dalla teste e ritenuta in sentenza, avrebbero dovuto indurre il a non Testimone_2 CP_1 avvicinarsi troppo a quell'ingresso. Concludevano chiedendo la sospensiva dell'impugnata sentenza e nel merito, in via principale, il rigetto della domanda svolta in prime cure dalla controparte ritenendo la ricorrenza e sussistenza del caso fortuito nell'atteggiamento del stesso. In via subordinata ed alla luce, quanto meno, CP_1 dell'evidente concorso dell'appellato nell' evento lesivo, chiedevano ridursi drasticamente l'importo risarcibile.
Si costituiva in giudizio che faceva rilevare la correttezza dell'iter motivazionale Controparte_1 seguito dal primo giudice e chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensiva che delle censure mosse alla sentenza appellata.
La Corte, rigettata l'istanza di inibitoria, all'udienza del 3 novembre 2025 poneva la causa in decisione, preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti.
Tanto espresso in punto di fatto rileva la Corte come l'appello sia del tutto infondato e meriti ampio rigetto dovendosi esaminare tutti i motivi di gravame congiuntamente in quanto connessi.
Non appare infatti alla Corte che il primo decidente abbia affidato la ricostruzione della dinamica del sinistro alla sola teste (la cui deposizione tuttavia si rivela attendibile per quanto sotto Testimone_1 si dirà), atteso che ha piuttosto tratto il proprio convincimento anche da altri riscontri istruttori e in particolare dagli esiti della CTU che ha ritenuto compatibili le lesioni subite dal con la CP_1 dinamica del sinistro, nonché dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal teste al Commissariato di P.S. di Adrano il 10.9.2014, nell'ambito del procedimento Testimone_3 penale N. 1833/2014 R.G.N.R., versato in atti con le note di cui all'art. 183 comma VI n. 1 cpc.
In tale atto il Sig. alle esplicite domande dell'Ispettore Operante: “ha mai visto il cane Tes_3 essere aggressivo nei confronti di taluno o anche verso altri cani?” Rispondeva:” Talvolta l'ho visto abbaiare a persone e altri cani, ma non l'ho visto mai ringhiare;
solo in un episodio mi ha lasciato perplesso, allorquando, circa tre mesi orsono, in estate, il cane ha abbaiato contro il Signor
[...]
mentre era in compagnia di una ragazza, che ho saputo, attualmente convivere con Controparte_1 lo stesso”. Domanda: Ricorda esattamente cosa è successo in quella occasione? Risposta: “… notavo davanti la sartoria il signor unitamente alla sua attuale convivente e il Controparte_1 cane, dall'interno della sartoria, che abbaiava chiaramente contro di loro. Il signor CP_1
spingeva rapidamente la ragazza, che si trovava al suo fianco, alla sua sinistra e più vicina
[...] all'ingresso della sartoria, così allontanandola da lì e verso il centro della strada, per poi, muovere il braccio destro in maniera repentina verso il cane, braccio che finiva per urtare contro il vetro della porta di ingresso della sartoria, mandandolo in frantumi…” Tale dinamica appare del tutto conforme alle dichiarazioni rilasciate in sede testimoniale dalla CP_4 che ha dichiarato: : “[…] stavo percorrendo a piedi la via Garibaldi […] allorquando, giunta davanti alla sartoria dei convenuti posta al civico 150, improvvisamente vedevo comparire alla mia destra il cane dei convenuti che, provenendo dall'interno dell'abitazione, saliva con le zampe sul cancelletto alto circa 60/70 cm e sporgendo il capo al di fuori del limite del cancelletto si protendeva, abbaiando
e ringhiando con i denti di fuori nella mia direzione, giungendo a sfiorare la mia spalla destra […]; all'interno dell'abitazione dei convenuti sulla soglia dell'ingresso vi è un gradino per cui il cane, salito sul gradino, è diventato ancora più alto;
quando il cane aveva il capo a pochi centimetri dalla mia spalla destra l'attore che camminava a fianco a me, un passo più avanti, sul lato sinistro, nel tentativo di evitare che il cane arrivasse a mordermi sulla spalla, allargava il braccio destro andando
a colpire accidentalmente il vetro della porta finestra di casa dei convenuti;
il vetro è andato in frantumi ferendo l'attore […]; in quel frangente il cane non aveva né la museruola né il guinzaglio;
l'attore ha colpito il vetro nell'atto di spingermi lontano dal cane che stava per mordere il mio braccio […]” (cfr. verbale di udienza del 2 marzo 2018).
Il fatto, poi, che il cane fosse privo di museruola o guinzaglio è emerso anche dalla dichiarazione resa dagli stessi convenuti e in sede d'interrogatorio formale Parte_2 Parte_1
(cfr: udienza del 2 marzo 2018).
Del tutto infondata e priva di supporto probatorio è poi l'eccezione di inattendibilità della suddetta teste per presunto malanimo verso gli appellanti (circostanza dedotta sulla scorta del fatto che la sorella della , e non quindi la medesima aveva in passato avuto alcuni CP_4 Per_1 Testimone_1 contrasti con i proprietari del cane ) ovvero perché convivente con l'appellato, non essendovi prova che la stessa coabitasse con il al momento del fatto. Del pari del tutto inconducente una CP_1 sua presunta incapacità a testimoniare, non eccepita tempestivamente al momento della deposizione e comunque assolutamente infondata , atteso che è errato sostenere che la teste avrebbe potuto avviare azione risarcitoria nel giudizio contro i convenuti dato che non ha subito alcun danno.
Invece del tutto inattendibile – a fronte delle superiori osservazioni – si rivela la deposizione del teste (giustamente non considerata dal primo giudice) che ha dichiarato Testimone_4 di avere visto sul marciapiede un cane di grossa taglia libero, senza guinzaglio né museruola, che all'improvviso si è avventato contro un pedone (poi identificato come il ) mordendolo. CP_1
La dichiarazione è infatti in netto contrasto con la tipologia di lesioni riscontrate sul danneggiato dal nominato CTU, che hanno messo in evidenza una ferita del tutto compatibile con la dinamica del sinistro narrata dall'odierno appellato e non già con una lesione da morso. Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è quindi emerso che (a) nel primo pomeriggio del 3 luglio 2014 transitava lungo il marciapiede di via Controparte_1
Garibaldi, in Adrano, in corrispondenza dei civici 150-152; (b) il cane di proprietà degli odierni convenuti si trovava all'interno del civico 150, sulla soglia della porta a vetri, aperta sulla pubblica via nella parte superiore e chiusa nella parte inferiore con una ringhiera (cfr. doc. 1 allegato alla citazione); (c) il cane si affacciava verso l'esterno con la testa interamente sporgente sul marciapiede, privo di museruola e guinzaglio e che l'appellato nel tentativo di proteggere la fidanzata si scontrò con la vetrata procurandosi lesioni.
Una volta accertata la dinamica dell'evento e riscontrato che la parte danneggiata aveva dato la prova del nesso di causa-effetto tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del caso fortuito, il primo giudice ha correttamente ritenuto che i convenuti fossero responsabili del danno, non avendo dimostrato l'esistenza di un fattore, estraneo alla loro sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale.
A tal fine non è infatti sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale: ciò perché la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., applicabile alla specie, ed espressamente richiamata dal primo decidente, trova un limite – come detto - solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. n. 15895/2011; Cass. civ. n. 10402/2016).
Né si può ritenere che tale caso fortuito sia integrato dalla mera circostanza che il si trovasse CP_1
a transitare sui luoghi pur sapendo dell'esistenza di un cane mordace così agevolando colposamente la verificazione del fatto.
Il c.d. “fatto colposo” di un terzo, idoneo a interrompere il nesso causale, non può infatti essere un'azione dal contenuto neutro come quella di camminare per strada dovendosi piuttosto concretizzare come un contegno caratterizzato dalla colpa (art. 1227, primo comma, c.c.) e come una condotta oggettivamente imprevedibile (si pensi ad esempio al fatto che il danneggiato provochi l'animale, ovvero lo attiri a sé determinando l'aggressione).
Ma nella specie non è ravvisabile alcuna negligenza o imprudenza nell'agire della parte appellata, nonostante in sede di prime cure i proprietari del cane abbiano dedotto – senza però dimostrare l'assunto – che il tentò di sferrare un pugno violentissimo al cane, senza alcun motivo e CP_1 necessità, colpendo, invece la vetrata (mandandola in frantumi e provocandosi le lesioni al braccio volontariamente).
In definitiva appare alla Corte che il materiale istruttorio utilizzato dal primo decidente sia del tutto idoneo a fondare l'accertamento di responsabilità in capo agli appellanti.
Ne segue la prima sentenza va confermata e che gli appellanti vanno condannati alla refusione delle spese di questo grado in base al valore accertato della controversia, (€ 34.683,82 ), alle tabelle vigenti e alle fasi del giudizio (introduttiva, studio, trattazione , decisionale, valore medio, precisando che solo la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1442/23 R.G.C.A., rigetta l'appello e condanna gli appellanti e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellato delle spese processuali del presente giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi E. 8.469,00 (di cui E. 2058,00 per studio, E. 1.418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11.25.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. NI SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NI SC Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1442/23
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...] ( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata ad [...] il [...] ( ), entrambi ivi res.ti in Via
[...] CodiceFiscale_2
San Tommaso D'Aquino Pal. C n. 152 ed elett.te dom.ti a Bronte in Via Umberto n. 65 presso lo studio dell'Avv. Mario Gaetano Schilirò ( che li rapp.ta e difende per CodiceFiscale_3 procura in atti.
- APPELLANTI –
CONTRO
nato a [...] il [...] ( ) , Controparte_1 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Lidia Timpanaro, del Foro di Catania (CF.:
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Malta n.3 C.F._5 - APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 05.01.2016, esponeva che il 3.7.2014, alle ore 14,45 Controparte_1 circa, percorreva la Via Garibaldi di Adrano e mentre si accingeva ad entrare nella abitazione della sua fidanzata venivano attaccati da un cane meticcio di grossa taglia che fuoriusciva CP_2 dall' adiacente abitazione, posta al civico 150, attraverso un cancelletto posto a precaria chiusura della stessa. Atteso che il cane tentava ripetutamente di mordere la ragazza, il allungava il CP_1 braccio per proteggerla ma sbatteva contro la porta vetrata cagionandosi una vasta ferita da taglio al polso destro che necessitava di cure e terapie. Sulla base di tali elementi chiedeva al Tribunale la condanna dei coniugi al risarcimento di tutti i danni fisici subiti, sul presupposto Controparte_3 che gli stessi, quali proprietari del cane, non avevano ottemperato al dovere di custodirlo, tenendolo senza guinzaglio e museruola. Sul punto aggiungeva che l'animale era libero di entrare ed uscire dall'abitazione attraverso un cancelletto di cm 70, con un semplice salto, tanto da aver già aggredito, in passato, altri cani e passanti e nonostante ciò, i proprietari erano rimasti indifferenti, sino all'episodio per cui è causa. Esponeva ancora il che a seguito dell'aggressione aveva CP_1 presentato denunzia-querela presso il Commissariato di P.S. di Adrano da cui era scaturito il proc. pen. N. 1833/2014 R.G.N.R. a carico dei Sigg. per il reato di cui all'art. 590 c.p., Parte_3 che produceva in una con il Decreto di citazione a giudizio. Pertanto citava i Sigg. coniugi CP_3 innanzi al Tribunale di Catania, cui chiedeva di accertare che la responsabilità per i gravi
[...] danni subiti dal era da iscriversi unicamente agli stessi e quantificava le lesioni Controparte_1 subite in misura pari ad € 71.958,00 (ottenuto applicando la personalizzazione massima del danno biologico subito), oltre ad € 936,00 per spese medico-sanitarie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal danno al soddisfo ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In sede di prime cure si costituivano i convenuti, contestando la versione dei fatti esposta in citazione e rilevando che il cane di loro proprietà non aveva mai scavalcato in cancello di accesso al loro immobile, né aveva mai aggredito nessuno, per cui, non era necessario tenerlo in casa con il guinzaglio e/o la museruola. Sotto altro profilo, evidenziavano che transitava Controparte_1 davanti l'accesso dell'immobile dei convenuti, pur non essendo necessario e ben conoscendo la presenza del cane ma ancor peggio, egli aveva sferrato un violento pugno contro la porta a vetri volontariamente, come aveva riferito ai sanitari dell'Ospedale Cannizzaro ove era stato curato e senza che ve ne fosse alcun motivo, atteso che la non correva alcun pericolo, per averla già spinta CP_4 verso il centro strada. In ogni caso, contestavano l'ammontare della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno e chiedevano di rigettare tutte le richieste attoree dovendosi ritenere in subordine il concorso del nella causazione del danno, con ogni conseguenza di Controparte_1 legge.
Con sentenza N. 3926/2023 pubbl. il 03.10.2023 R.G. n. 210/2016 Repert. N. 6066/2023 del
03.10.2023 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda attorea e condannava e Parte_1
in solido, al risarcimento, in favore di , del danno che veniva Parte_2 Controparte_1 liquidato in € 34.683,82, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo oltre spese di lite e di mediazione
Avverso tale decisione proponevano appello e i quali con il Parte_1 Parte_2 primo motivo di gravame lamentavano l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie da parte del primo giudice, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
Evidenziavano che il decidente aveva ritenuto provato l'evento ed il rapporto eziologico tra il comportamento dell' animale e il danno, in ossequio al principio di responsabilità oggettiva dei proprietari sancito dall'art. 2052 cod. civ. e in assenza di prova del caso fortuito da parte loro ritenendo irrilevante che essi avessero usato o meno la comune diligenza nella custodia dell'animale.
Tuttavia il Tribunale a base di tali assunti aveva posto la sola dichiarazione della Testimone_1 teste però da ritenere potenzialmente interessato alla causa e inattendibile per una serie di ragioni: 1) in primo luogo, per l'astio atavico dalla stessa nutrito nei confronti dei Sigg. per Parte_3 come illustrato negli atti di primo grado;
2) in secondo luogo, perché parte interessata, essendo fidanzata e convivente con l'attore già all'epoca dei fatti;
3) infine, perché la sua dichiarazione era smentita da altre prove.
Lamentavano poi con gli altri motivi di gravame l'omessa valutazione di tutte le risultanze istruttorie nonché l'errata applicazione della normativa richiamata dal primo decidente in quanto era sì vero che l'art. 2052 cod. civ. prevedeva una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di chi si serviva dell'animale per il periodo in cui lo aveva in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, ma era altrettanto vero che tale responsabilità trovava un limite nel caso fortuito, ossia nell' intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presentava il carattere della imprevedibilità, per tale intendendo anche il fatto colposo del danneggiato o di un terzo. Deducevano pertanto che la conoscenza della presenza del cane in quel sito, nonchè la conosciuta aggressività dello stesso, come riferita dalla teste e ritenuta in sentenza, avrebbero dovuto indurre il a non Testimone_2 CP_1 avvicinarsi troppo a quell'ingresso. Concludevano chiedendo la sospensiva dell'impugnata sentenza e nel merito, in via principale, il rigetto della domanda svolta in prime cure dalla controparte ritenendo la ricorrenza e sussistenza del caso fortuito nell'atteggiamento del stesso. In via subordinata ed alla luce, quanto meno, CP_1 dell'evidente concorso dell'appellato nell' evento lesivo, chiedevano ridursi drasticamente l'importo risarcibile.
Si costituiva in giudizio che faceva rilevare la correttezza dell'iter motivazionale Controparte_1 seguito dal primo giudice e chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensiva che delle censure mosse alla sentenza appellata.
La Corte, rigettata l'istanza di inibitoria, all'udienza del 3 novembre 2025 poneva la causa in decisione, preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti.
Tanto espresso in punto di fatto rileva la Corte come l'appello sia del tutto infondato e meriti ampio rigetto dovendosi esaminare tutti i motivi di gravame congiuntamente in quanto connessi.
Non appare infatti alla Corte che il primo decidente abbia affidato la ricostruzione della dinamica del sinistro alla sola teste (la cui deposizione tuttavia si rivela attendibile per quanto sotto Testimone_1 si dirà), atteso che ha piuttosto tratto il proprio convincimento anche da altri riscontri istruttori e in particolare dagli esiti della CTU che ha ritenuto compatibili le lesioni subite dal con la CP_1 dinamica del sinistro, nonché dal verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal teste al Commissariato di P.S. di Adrano il 10.9.2014, nell'ambito del procedimento Testimone_3 penale N. 1833/2014 R.G.N.R., versato in atti con le note di cui all'art. 183 comma VI n. 1 cpc.
In tale atto il Sig. alle esplicite domande dell'Ispettore Operante: “ha mai visto il cane Tes_3 essere aggressivo nei confronti di taluno o anche verso altri cani?” Rispondeva:” Talvolta l'ho visto abbaiare a persone e altri cani, ma non l'ho visto mai ringhiare;
solo in un episodio mi ha lasciato perplesso, allorquando, circa tre mesi orsono, in estate, il cane ha abbaiato contro il Signor
[...]
mentre era in compagnia di una ragazza, che ho saputo, attualmente convivere con Controparte_1 lo stesso”. Domanda: Ricorda esattamente cosa è successo in quella occasione? Risposta: “… notavo davanti la sartoria il signor unitamente alla sua attuale convivente e il Controparte_1 cane, dall'interno della sartoria, che abbaiava chiaramente contro di loro. Il signor CP_1
spingeva rapidamente la ragazza, che si trovava al suo fianco, alla sua sinistra e più vicina
[...] all'ingresso della sartoria, così allontanandola da lì e verso il centro della strada, per poi, muovere il braccio destro in maniera repentina verso il cane, braccio che finiva per urtare contro il vetro della porta di ingresso della sartoria, mandandolo in frantumi…” Tale dinamica appare del tutto conforme alle dichiarazioni rilasciate in sede testimoniale dalla CP_4 che ha dichiarato: : “[…] stavo percorrendo a piedi la via Garibaldi […] allorquando, giunta davanti alla sartoria dei convenuti posta al civico 150, improvvisamente vedevo comparire alla mia destra il cane dei convenuti che, provenendo dall'interno dell'abitazione, saliva con le zampe sul cancelletto alto circa 60/70 cm e sporgendo il capo al di fuori del limite del cancelletto si protendeva, abbaiando
e ringhiando con i denti di fuori nella mia direzione, giungendo a sfiorare la mia spalla destra […]; all'interno dell'abitazione dei convenuti sulla soglia dell'ingresso vi è un gradino per cui il cane, salito sul gradino, è diventato ancora più alto;
quando il cane aveva il capo a pochi centimetri dalla mia spalla destra l'attore che camminava a fianco a me, un passo più avanti, sul lato sinistro, nel tentativo di evitare che il cane arrivasse a mordermi sulla spalla, allargava il braccio destro andando
a colpire accidentalmente il vetro della porta finestra di casa dei convenuti;
il vetro è andato in frantumi ferendo l'attore […]; in quel frangente il cane non aveva né la museruola né il guinzaglio;
l'attore ha colpito il vetro nell'atto di spingermi lontano dal cane che stava per mordere il mio braccio […]” (cfr. verbale di udienza del 2 marzo 2018).
Il fatto, poi, che il cane fosse privo di museruola o guinzaglio è emerso anche dalla dichiarazione resa dagli stessi convenuti e in sede d'interrogatorio formale Parte_2 Parte_1
(cfr: udienza del 2 marzo 2018).
Del tutto infondata e priva di supporto probatorio è poi l'eccezione di inattendibilità della suddetta teste per presunto malanimo verso gli appellanti (circostanza dedotta sulla scorta del fatto che la sorella della , e non quindi la medesima aveva in passato avuto alcuni CP_4 Per_1 Testimone_1 contrasti con i proprietari del cane ) ovvero perché convivente con l'appellato, non essendovi prova che la stessa coabitasse con il al momento del fatto. Del pari del tutto inconducente una CP_1 sua presunta incapacità a testimoniare, non eccepita tempestivamente al momento della deposizione e comunque assolutamente infondata , atteso che è errato sostenere che la teste avrebbe potuto avviare azione risarcitoria nel giudizio contro i convenuti dato che non ha subito alcun danno.
Invece del tutto inattendibile – a fronte delle superiori osservazioni – si rivela la deposizione del teste (giustamente non considerata dal primo giudice) che ha dichiarato Testimone_4 di avere visto sul marciapiede un cane di grossa taglia libero, senza guinzaglio né museruola, che all'improvviso si è avventato contro un pedone (poi identificato come il ) mordendolo. CP_1
La dichiarazione è infatti in netto contrasto con la tipologia di lesioni riscontrate sul danneggiato dal nominato CTU, che hanno messo in evidenza una ferita del tutto compatibile con la dinamica del sinistro narrata dall'odierno appellato e non già con una lesione da morso. Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio è quindi emerso che (a) nel primo pomeriggio del 3 luglio 2014 transitava lungo il marciapiede di via Controparte_1
Garibaldi, in Adrano, in corrispondenza dei civici 150-152; (b) il cane di proprietà degli odierni convenuti si trovava all'interno del civico 150, sulla soglia della porta a vetri, aperta sulla pubblica via nella parte superiore e chiusa nella parte inferiore con una ringhiera (cfr. doc. 1 allegato alla citazione); (c) il cane si affacciava verso l'esterno con la testa interamente sporgente sul marciapiede, privo di museruola e guinzaglio e che l'appellato nel tentativo di proteggere la fidanzata si scontrò con la vetrata procurandosi lesioni.
Una volta accertata la dinamica dell'evento e riscontrato che la parte danneggiata aveva dato la prova del nesso di causa-effetto tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del caso fortuito, il primo giudice ha correttamente ritenuto che i convenuti fossero responsabili del danno, non avendo dimostrato l'esistenza di un fattore, estraneo alla loro sfera soggettiva, idoneo a interrompere il nesso causale.
A tal fine non è infatti sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale: ciò perché la responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., applicabile alla specie, ed espressamente richiamata dal primo decidente, trova un limite – come detto - solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità (Cass. Civ. n. 15895/2011; Cass. civ. n. 10402/2016).
Né si può ritenere che tale caso fortuito sia integrato dalla mera circostanza che il si trovasse CP_1
a transitare sui luoghi pur sapendo dell'esistenza di un cane mordace così agevolando colposamente la verificazione del fatto.
Il c.d. “fatto colposo” di un terzo, idoneo a interrompere il nesso causale, non può infatti essere un'azione dal contenuto neutro come quella di camminare per strada dovendosi piuttosto concretizzare come un contegno caratterizzato dalla colpa (art. 1227, primo comma, c.c.) e come una condotta oggettivamente imprevedibile (si pensi ad esempio al fatto che il danneggiato provochi l'animale, ovvero lo attiri a sé determinando l'aggressione).
Ma nella specie non è ravvisabile alcuna negligenza o imprudenza nell'agire della parte appellata, nonostante in sede di prime cure i proprietari del cane abbiano dedotto – senza però dimostrare l'assunto – che il tentò di sferrare un pugno violentissimo al cane, senza alcun motivo e CP_1 necessità, colpendo, invece la vetrata (mandandola in frantumi e provocandosi le lesioni al braccio volontariamente).
In definitiva appare alla Corte che il materiale istruttorio utilizzato dal primo decidente sia del tutto idoneo a fondare l'accertamento di responsabilità in capo agli appellanti.
Ne segue la prima sentenza va confermata e che gli appellanti vanno condannati alla refusione delle spese di questo grado in base al valore accertato della controversia, (€ 34.683,82 ), alle tabelle vigenti e alle fasi del giudizio (introduttiva, studio, trattazione , decisionale, valore medio, precisando che solo la fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1442/23 R.G.C.A., rigetta l'appello e condanna gli appellanti e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellato delle spese processuali del presente giudizio che liquida in Controparte_1 complessivi E. 8.469,00 (di cui E. 2058,00 per studio, E. 1.418,00 per fase introduttiva, E. 1523,00 per trattazione, E. 3470,00 per fase decisionale) oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11.25.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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