Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 22435/2024 R.G. promosso da
) (avv. GUALANDI VIRGINIA) Parte_1 CodiceFiscale_1
e
) (avv. ROVETTA FRANCESCA) Parte_2 CodiceFiscale_2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Persona_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. La casa famigliare sita in Brandico (Bs), Via Trobiato n. 7, di proprietà dei genitori del sig. e Pt_2 concessa in comodato d'uso alla sig.ra con contratto del 19 gennaio 2022, sarà alla stessa assegnata Pt_1 unitamente a tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti affinchè la abiti con il figlio minore . Persona_1
3. manterrà la propria residenza presso la casa famigliare sita in Brandico (BS), Via Trobiato n. Persona_1
7, ove sarà altresì prevalentemente collocato.
1
4. Il sig. si impegna, entro un mese a far data dal 28 ottobre 2024, ad allontanarsi dalla casa famigliare Pt_2 portando con sé i propri effetti personali.
5. Le utenze della casa famigliare verranno volturate a nome della sig.ra che se ne farà carico a far data Pt_1 dall'uscita di casa del sig. . Pt_2
6. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
7. Il sig. potrà vedere il figlio tutte le volte che lo desidera, previo accordo con la madre e Pt_2 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Le frequentazioni col padre si svolgeranno secondo le seguenti modalità minime:
Settimana 1 Mattina Pomeriggio Sera/notte
Lunedì Mamma/scuola Mamma/scuola Mamma
Martedì Mamma/scuola Dalle 16,00 papà
Papà
Mercoledì papà/scuola Mamma/scuola Mamma
Giovedì Mamma/scuola Mamma/scuola Mamma
Venerdì Mamma/scuola Mamma/scuola Mamma
Sabato Dalle 12,30 papà papà
papà
Domenica papà papà papà
Settimana 2 Mattina Pomeriggio Sera/notte
Lunedì Papà/scuola Mamma/scuola Mamma
Martedì Mamma/scuola Mamma Mamma
Mercoledì Mamma/scuola Dalle 16,00 Papà
Papà
Giovedì Papà/scuola Papà/scuola Papà
2 Venerdì Papà/scuola Mamma/scuola Mamma
Sabato Mamma Mamma Mamma
Domenica Mamma Mamma Mamma
La settimana 3 seguirà gli orari della settimana 1 e così di seguito con il criterio dell'alternanza.
Chi avrà con sé il figlio per la sera/notte si occuperà di accompagnarlo a scuola (o, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, al grest o presso la casa dei nonni o a tenerlo con sé) il giorno successivo. Per_ A partire dal compimento del quarto anno di età di i giorni infrasettimanali della settimana 2 diventeranno tre.
Per il periodo estivo (intendendosi tale quello compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola fino al giorno antecedente l'inizio delle lezioni) trascorrerà con il padre un periodo di vacanza estiva di Persona_1 tre settimane di cui una o nel mese di giugno o nel mese di luglio e due, anche non consecutive, nel mese di agosto.
L'esatto periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
Il padre trascorrerà inoltre con il figlio una settimana durante il periodo natalizio dal 24 al 30 dicembre di ciascun anno con possibilità per le parti di modificare detta suddivisione in virtù di accordi che gli stessi vorranno assumere per far fronte ai rispettivi impegni. Per l'anno 2024 le parti concordano che trascorrerà Persona_1 con il padre tre giorni comprensivi del Natale, rientrando a casa della madre per i successivi quattro e trascorrendo con ella il 31 dicembre e così di seguito anche per la seconda settimana delle festività natalizie. trascorrerà con il padre tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il Persona_1 giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); ogni altra principale festività dell'anno (1 Novembre, 8 Dicembre, 25
Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) sarà trascorsa dal figlio con il genitore con il quale si trova quel giorno secondo il calendario di cui sopra.
7. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, di impegnandosi a collaborare nell'individuare le Persona_1 scelte migliori per assicurare al figlio la crescita più sana e serena.
8. Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con il figlio. Ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici del minore con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, soprattutto nei casi di soggiorni all'estero, in particolare mettendo a disposizione del figlio la propria o altra utenza telefonica.
9. I genitori si impegnano a far sì che il figlio conservi e coltivi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis, I° comma cod.civ., ciascuno nei periodi di propria competenza.
10. Considerate le attuali esigenze del minore, il tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza e le risorse economiche di entrambi i genitori, i coniugi concordano che il padre versi sul c.c. intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese per il mantenimento di la somma di € 700,00 (importo Pt_1 Persona_1
3 aggiornato annualmente in base alla variazione Istat a partire dall'anno successivo all'omologa del presente accordo).
Il padre provvederà altresì al versamento del 50% delle spese straordinarie individuate nel Protocollo d'intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare e che qui si allega (doc. 4). Le spese straordinarie dovranno essere, in ogni caso, documentate e corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente.
Il sig. si farà integralmente carico, per il corrente anno scolastico e per quelli a venire, della retta della Pt_2 scuola dell'infanzia di . Persona_1 CP_ 11. L'assegno unico universale erogato dall verrà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
12. Quanto ai beni mobili registrati le parti precisano che l'autovettura Jeep Renegade Tg. GB509YY, già intestata ai sigg. e in uso esclusivo alla sig.ra verrà intestata esclusivamente a quest'ultima e il Controparte_2 Pt_1 sig. si farà carico del costo del passaggio di proprietà che dovrà essere effettuato entro 60 giorni Pt_2 dall'omologa dell'accordo da parte del Tribunale.
Il sig. continuerà a farsi carico della rata del finanziamento fino alla sua estinzione prevista per Pt_2 novembre 2025. Il sig. si impegna altresì, per il corrente anno, a pagare il premio assicurativo per il Pt_2 suddetto veicolo.
14. Le parti prestano sin da ora reciproco assenso, qualora questo fosse necessario per legge ad uno di loro, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche per il figlio minore nonché per il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
15. Le parti concordano che le condizioni di cui sopra troveranno applicazione a far data dall'uscita dalla casa famigliare del sig. Pt_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (nato a [...] in data [...]) e, con ricorso Persona_1 presentato in forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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