TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/07/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2456/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2456/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Paoletti presso il Parte_1 C.F._1 cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliato in Benevento (BN), Viale dei Rettori 38, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Controparte_1 C.F._2
Casella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Via Acquacalda 54, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 “1) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la madre, con la quale convivrà mantenendo con essa la residenza. Il padre avrà ampia facoltà di frequentare la figlia e tenerla con sé ogni volta che lo concorderà con la madre;
Per_1
2) i ricorrenti esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la propria figlia con sé;
3) il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà previo accordo con la madre della stessa tenuto conto delle esigenze scolastiche e non della bimba, delle condizioni di salute di quest'ultima, nonché degli orari lavorativi della madre. Il padre accompagnerà la figlia a scuola nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì avendo cura di riprenderla anche all'uscita alle ore 16:00 per riaccompagnarla dalla madre alle ore 18:00; il padre in caso di impossibilità di accompagnare la figlia nelle giornate di cui innanzi dovrà preavvertire la madre entro la serata precedente. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé dalle ore 14:30 alle ore 18:30 il sabato o la domenica alternati Per_1 fino al compimento dei due anni di età, con orario variabile man mano che la bimba cresce e diventa autonoma;
dal compimento del terzo anno di età la minore pernotterà con il padre nei fine settimana alternati nei quali eserciterà il diritto di visita dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
da tale periodo la minore alternerà presso i genitori anche le festività Natalizie e Pasquali avendo cura i genitori di alternare ogni anno le giornate del Natale, Capodanno Pasqua e Lunedì dell'Angelo ivi comprese le vigilie di tali festività. Per quanto riguarda il periodo extra scolastico ed estivo, a decorrere dal terzo anno di età, le parti provvederanno ad accordarsi per un periodo di vacanza massimo di due settimane anche non continuativo di con il babbo tenendo conto sempre delle future esigenze Per_1 della minore;
allorchè trascorrerà l'intera giornata con un genitore, o crescendo più Per_1 giornate consecutive, l'altro genitore avrà diritto ad effettuare una videochiamata al mattino e una alla sera previo accordo tra le parti per ciò che riguarda l'orario.
4) i genitori s'impegnano ed obbligano sin d'ora a favorire la frequentazione della minore sia con i nonni materni che con i nonni paterni e relative famiglie, per consentire una crescita equilibrata nell'ambito degli effetti familiari e sociali;
a tale fine il Sig. si impegna a prestare i consensi Pt_1 necessari per consentire alla figlia minore di recarsi in Brasile unitamente alla mamma per un periodo determinato di vacanza e per andare a trovare i nonni materni che vivono là;
pagina 2 di 5 5) il sig. all'atto della sottoscrizione congiunta del presente ricorso e contestualmente alla Pt_1 stessa, corrisponderà alla sig.ra la somma una tantum di € 1.200,00 a compensazione delle CP_1 spese effettuate dalla stessa nei primi mesi dalla nascita di , mentre verserà, entro il giorno Per_1
5 (cinque) di ciascun mese, € 350,00 mensili quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia;
detto importo è soggetto all'adeguamento ISTAT;
il Sig. continuerà a concorrere al pagamento Pt_1 della retta della scuola frequentata da nella misura del 50% entro giorni 5 dall' esibizione Per_1 del documento di spesa da parte della madre. Per accordo tra le parti la madre percepirà per intero l'assegno unico mensile corrisposto dall'INPS;
6) la ripartizione delle spese straordinarie avverrà al 50% tra i genitori così come regolamentate dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna:
per spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo si dovranno intendere le spese medico-specialistiche ( per tickets, visite specialistiche, farmaci, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate tramite il servizio SSN, cicli di psicoterapia, logopedia, unicamente qualora le problematiche psico-fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico e pediatra di base e necessitino delle suddette terapie), spese scolastiche ( per tasse, libri, materiale di corredo di inizio anno gite, trasporto pubblico da e per la scuola ), spese parascolastiche ( per attività pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby sitter, centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili)
Tutte le altre spese straordinarie necessarie diverse da quelle indicate sopra dovranno essere oggetto di accordo preventivo fra i genitori;
a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse e assicurazioni imposte da istituti scolastici privati, ripetizioni, gite con pernottamenti;
spese ludiche, sportive, artistiche, per vacanze trascorse senza genitori, acquisto manutenzione straordinaria dell'auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura; spese sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese parascolastiche per doposcuola o centri estivi qualora ritenute opportune indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori, viaggi di istruzione compresi corsi di lingua e di informatica.
Tali spese, indipendentemente dal fatto che siano subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere rimborsate dal D'Ascoli, previa produzione od esibizione documentale allo stesso da parte della entro fine del mese corrente in cui è stata sostenuta la spesa;
CP_1
pagina 3 di 5 7) i ricorrenti rinunciano reciprocamente e per sé stessi ad ogni assegno e/o contributo di mantenimento e/o alimentare, provvedendo ognuno per quanto riguarda i propri bisogni personali;
8) i ricorrenti vivranno separati di tetto e di mensa e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente con obbligo reciproco di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
Il Sig. si impegna a restituire alla Sig.ra gli ultimi effetti Pt_1 Controparte_1 personali appartenenti alla stessa e ancora detenuti presso di lui, ivi compresi bicicletta e monopattino
( si trovano presso Villa Aurora sita in Via Mazzola n.9): il tutto entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente accordo.
9) entrambi i genitori dichiarano di acconsentire al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio, mentre sarà necessario lo specifico consenso di entrambi i genitori per richiedere i documenti di espatrio per la figlia minore;
in ogni caso il Sig. Per_1 si impegna a prestare, fin da ora, il consenso per l'espatrio della figlia per andare Pt_1 Per_1 in Brasile a trovare i nonni con la madre e per un periodo di vacanza per poi fare ritorno in Italia;
10) Il Sig. fin da ora, si impegna a collaborare con la madre di sua figlia prestando i consensi Pt_1
e sottoscrizioni richieste al fine di potere richiedere e ottenere le agevolazioni spettanti per Per_1 ivi compreso in sede di redazione della certificazione Isee necessaria per le anzidette richieste.
11) ciascuna delle parti sosterrà le spese del proprio avvocato”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/6/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 17/7/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in pagina 4 di 5 via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2456/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2456/2025 R.G. promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Paoletti presso il Parte_1 C.F._1 cui studio -e domicilio digitale- è elettivamente domiciliato in Benevento (BN), Viale dei Rettori 38, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Controparte_1 C.F._2
Casella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Via Acquacalda 54, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 “1) la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso la madre, con la quale convivrà mantenendo con essa la residenza. Il padre avrà ampia facoltà di frequentare la figlia e tenerla con sé ogni volta che lo concorderà con la madre;
Per_1
2) i ricorrenti esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la propria figlia con sé;
3) il genitore non collocatario potrà vedere la figlia quando vorrà previo accordo con la madre della stessa tenuto conto delle esigenze scolastiche e non della bimba, delle condizioni di salute di quest'ultima, nonché degli orari lavorativi della madre. Il padre accompagnerà la figlia a scuola nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì avendo cura di riprenderla anche all'uscita alle ore 16:00 per riaccompagnarla dalla madre alle ore 18:00; il padre in caso di impossibilità di accompagnare la figlia nelle giornate di cui innanzi dovrà preavvertire la madre entro la serata precedente. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé dalle ore 14:30 alle ore 18:30 il sabato o la domenica alternati Per_1 fino al compimento dei due anni di età, con orario variabile man mano che la bimba cresce e diventa autonoma;
dal compimento del terzo anno di età la minore pernotterà con il padre nei fine settimana alternati nei quali eserciterà il diritto di visita dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
da tale periodo la minore alternerà presso i genitori anche le festività Natalizie e Pasquali avendo cura i genitori di alternare ogni anno le giornate del Natale, Capodanno Pasqua e Lunedì dell'Angelo ivi comprese le vigilie di tali festività. Per quanto riguarda il periodo extra scolastico ed estivo, a decorrere dal terzo anno di età, le parti provvederanno ad accordarsi per un periodo di vacanza massimo di due settimane anche non continuativo di con il babbo tenendo conto sempre delle future esigenze Per_1 della minore;
allorchè trascorrerà l'intera giornata con un genitore, o crescendo più Per_1 giornate consecutive, l'altro genitore avrà diritto ad effettuare una videochiamata al mattino e una alla sera previo accordo tra le parti per ciò che riguarda l'orario.
4) i genitori s'impegnano ed obbligano sin d'ora a favorire la frequentazione della minore sia con i nonni materni che con i nonni paterni e relative famiglie, per consentire una crescita equilibrata nell'ambito degli effetti familiari e sociali;
a tale fine il Sig. si impegna a prestare i consensi Pt_1 necessari per consentire alla figlia minore di recarsi in Brasile unitamente alla mamma per un periodo determinato di vacanza e per andare a trovare i nonni materni che vivono là;
pagina 2 di 5 5) il sig. all'atto della sottoscrizione congiunta del presente ricorso e contestualmente alla Pt_1 stessa, corrisponderà alla sig.ra la somma una tantum di € 1.200,00 a compensazione delle CP_1 spese effettuate dalla stessa nei primi mesi dalla nascita di , mentre verserà, entro il giorno Per_1
5 (cinque) di ciascun mese, € 350,00 mensili quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia;
detto importo è soggetto all'adeguamento ISTAT;
il Sig. continuerà a concorrere al pagamento Pt_1 della retta della scuola frequentata da nella misura del 50% entro giorni 5 dall' esibizione Per_1 del documento di spesa da parte della madre. Per accordo tra le parti la madre percepirà per intero l'assegno unico mensile corrisposto dall'INPS;
6) la ripartizione delle spese straordinarie avverrà al 50% tra i genitori così come regolamentate dal
Protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna:
per spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo si dovranno intendere le spese medico-specialistiche ( per tickets, visite specialistiche, farmaci, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tutte effettuate tramite il servizio SSN, cicli di psicoterapia, logopedia, unicamente qualora le problematiche psico-fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico e pediatra di base e necessitino delle suddette terapie), spese scolastiche ( per tasse, libri, materiale di corredo di inizio anno gite, trasporto pubblico da e per la scuola ), spese parascolastiche ( per attività pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby sitter, centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili)
Tutte le altre spese straordinarie necessarie diverse da quelle indicate sopra dovranno essere oggetto di accordo preventivo fra i genitori;
a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse e assicurazioni imposte da istituti scolastici privati, ripetizioni, gite con pernottamenti;
spese ludiche, sportive, artistiche, per vacanze trascorse senza genitori, acquisto manutenzione straordinaria dell'auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura; spese sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese parascolastiche per doposcuola o centri estivi qualora ritenute opportune indipendentemente dalla disponibilità di uno o entrambi i genitori, viaggi di istruzione compresi corsi di lingua e di informatica.
Tali spese, indipendentemente dal fatto che siano subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere rimborsate dal D'Ascoli, previa produzione od esibizione documentale allo stesso da parte della entro fine del mese corrente in cui è stata sostenuta la spesa;
CP_1
pagina 3 di 5 7) i ricorrenti rinunciano reciprocamente e per sé stessi ad ogni assegno e/o contributo di mantenimento e/o alimentare, provvedendo ognuno per quanto riguarda i propri bisogni personali;
8) i ricorrenti vivranno separati di tetto e di mensa e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente con obbligo reciproco di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
Il Sig. si impegna a restituire alla Sig.ra gli ultimi effetti Pt_1 Controparte_1 personali appartenenti alla stessa e ancora detenuti presso di lui, ivi compresi bicicletta e monopattino
( si trovano presso Villa Aurora sita in Via Mazzola n.9): il tutto entro giorni 15 dalla sottoscrizione del presente accordo.
9) entrambi i genitori dichiarano di acconsentire al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio, mentre sarà necessario lo specifico consenso di entrambi i genitori per richiedere i documenti di espatrio per la figlia minore;
in ogni caso il Sig. Per_1 si impegna a prestare, fin da ora, il consenso per l'espatrio della figlia per andare Pt_1 Per_1 in Brasile a trovare i nonni con la madre e per un periodo di vacanza per poi fare ritorno in Italia;
10) Il Sig. fin da ora, si impegna a collaborare con la madre di sua figlia prestando i consensi Pt_1
e sottoscrizioni richieste al fine di potere richiedere e ottenere le agevolazioni spettanti per Per_1 ivi compreso in sede di redazione della certificazione Isee necessaria per le anzidette richieste.
11) ciascuna delle parti sosterrà le spese del proprio avvocato”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/6/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 17/7/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in pagina 4 di 5 via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2456/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 28/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5