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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5889 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3061/2019
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. AN LL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LAURO MASSIMO avv. Patriarca in sost
Appellato/i
. Controparte_1
Avv. CRETARO SIMONE avv. Petizziol in sostn
CP_2
Avv.
BA RI
Avv. NOBILE CALOGERO presente
Controparte_3
Avv. CRETARO SIMONE
***
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr AN LL
RT CH
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN LL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3061 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(Partita IVA: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante e in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Lauro (C.F.:
PEC: ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 preso il suo studio in Roma, Via Ludovisi n° 35, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(Partita Controparte_4
IVA: ), in persona del curatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avvocato Simone Cretaro (C.F.: – PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Veroli, via Case Campoli snc, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
BA RI (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero C.F._3
Nobile (C.F.: - PEC: ed C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, alla via Fedele Calvosa n. 39, giusta procura in atti;
- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 24.04.2029, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Frosinone n.
308/2019, pubblicata in data 26.03.2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 102/2016, promosso da nei confronti di , Parte_2 Parte_1 CP_2
OL ER e . Controparte_5
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con citazione l' ora in fallimento evocava in giudizio l' , l' CP_1 Parte_1 CP_5
di Frosinone la Sig.ra per far accertare e dichiarare ex art 1218 c.c. e ex art
[...] CP_2
2943 c.c. la loro responsabilità solidale per omesso controllo ai danni dell e quindi CP_1 condannare in solido ai risarcimento dei danni subiti della somma di euro 36.000,00 ovvero quella minore o maggiore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo, vittoria di spese legali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Si costituiva l' eccependo il Parte_1 difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, oltre al rigetto della domanda proposta;
alla prima udienza parte attrice chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della delegazione di CC dell;
autorizzato l'integrazione nei Controparte_6
Part confronti del sig. OL ER soggetto titolare della delegazione nel contempo la stessa parte attrice facendo rilevare che non erano stati rispettati i termini a comparire chiedeva al Giudice di essere autorizzato a rinnovare la notifica nel rispetto dei termini;
veniva disposto e autorizzato parte attrice e rinviata la causa;
si costituiva il OL chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307 2,comma cpc , chiedeva altresì accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello stesso OL;
chiedeva rigettarsi la domanda, e in subordine chiedeva dichiararsi la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
venivano concessi i termini ex art 183
6 comma cpc;
alla udienza del 3 ottobre 2017 questo ufficio preso atto del fallimento della società dichiarava la interruzione del giudizio;
riassunto il procedimento da parte del CP_1
in persona del curatore avv. Pastorini, si costituiva il terzo OL riportandosi Controparte_1 ai precedenti scritti difensivi;
le parti chiedevano l'ammissione delle rispettive richieste istruttorie;
questo ufficio con ordinanza riservata ammetteva la documentazione depositata da parte attrice Parte ammetteva l'interrogatorio formale del legale rapp.te della convenuta ,l'interpello della sig.ra Part
e la prova testi;
veniva sentita la rapp.te legale dell ott.ssa la contumace CP_2 Per_1 non compariva;
il terzo chiamato rinunciava al teste e le parti precisavano le CP_2 conclusioni;
la causa veniva assegnata a sentenza”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) Accertato dichiara la responsabilità contrattuale ex art 1219 c.c. per i titoli e le causali ed in relazione alle condotte poste in essere in concorso tra loro, dalla sig.ra , dall , CP_2 Parte_1 [...]
, dal sig. OL ER, nonché dall quest'ultima Controparte_7 Parte_1 ex art 2049 c.c. per omesso controllo ai danni dell e quindi ai danni del CP_1 [...]
e per l'effetto 2) Condanna la convenuta , in Controparte_3 Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., in persona Controparte_8 del legale rapp.te p.t , e il terzo chiamato OL ER in solido al risarcimento dei CP_2 danni subiti nella misura e mediante il pagamento della somma di euro 36.000,00 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì dei fatti fino all'effettivo soddisfo. 3) Condanna altresì i Parte convenuti in solido in persona del legale rapp.te p.t. e, Controparte_8
in persona del legale rapp.te p.t , OL ER al pagamento
[...] CP_2 delle spese di giudizio che si reputano liquidare in euro 3.971,00 per compenso ed euro 545,00 contributo unificato per spese borsuali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione della provvisoria esecutorietà e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, - riformarsi la sentenza n. 308/209 depositata il 26 marzo 2019 del Tribunale di Frosinone;
- per l'effetto rigettarsi le domande e le eccezioni tutte formulate da nei confronti di Controparte_3
- con ogni pronuncia conseguente e con vittoria nelle spese e Parte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi Controparte_4 con comparsa di risposta depositata in data 03.09.2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto dall' Parte_1
siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni innanzi esposte”.
[...]
§ 6. — Veniva, inoltre, proposto autonomo appello da OL ER che rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, 2) in via principale annullare la sentenza n. 308/2019 per difetto assoluto di motivazione ai sensi di legge, per le causali esposte nella narrativa del presente atto;
3)in subordine riformare la sentenza n. 308/2019 emessa in data
26.3.2019 dal giudice monocratico del Tribunale di Frosinone nella parte in cui ha accertato e dichiarato la responsabilità contrattuale del OL ER ex art 2018 c.c. ai danni dell CP_1
4) per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 308/2019 del Tribunale di Frosinone, nella
[...] parte in cui ha condannato il terzo chiamato OL ER in solido con , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_9
al risarcimento dei danni subiti nella misura e mediante pagamento di euro 36.000,00 CP_2 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì dei fatti fino all'effettivo soddisfo con conseguente rigetto della domanda attorea per le causali esposte nel presente atto e nelle conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di primo grado;
5) per l'effetto, revocare le statuizioni in ordine alle spese di giudizio liquidate in euro 3.971,00 per compenso e 545,00 per contributo unificato oltre iva, cpa e rimborso forfettario. Con vittoria di spese, rimborso forfettario delle spese generali al 15% e compensi di causa del doppio grado di giudizio”, dando luogo al procedimento n. 3205/2019.
§ 7. — All'udienza del 23.10.2019 la Corte ha disposto la riunione dei due giudizi in quanto aventi ad oggetto appelli proposti avverso la medesima sentenza.
§ 8. — All'udienza del 23.10.2019 è stata dichiarata la contumacia di e la Corte CP_2 ha respinto la richiesta di inibitoria avanzata da mentre ha sospeso Parte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza n. 308/19 limitatamente a ER OL.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 10.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato “in ordine all'assenza di responsabilità Parte Parte dell legittimità dell'operato dell sulla scorta della normativa vigente (ante circolare del 3 luglio 2014 conforme alla nota del Ministero della Giustizia del 28 aprile 2014)”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nelle more della scadenza degli effetti cambiari l'Ufficio ACI PRA di Fr rilasciava alla la certificazione d radiazione per esportazione CP_2 del veicolo, così facendo sottraeva il veicolo oggetto della ipoteca legale alla garanzia del creditore società attrice;
Tale certificazione avrebbe dovuto avere l'assenso della società attrice ma così non
è stato. Quindi il Conservatore dei registri avrebbe dovuto effettuare controlli onde verificare se vi erano iscrizione ipotecarie, prima di procedere alla radiazione del veicolo per cui è causa”. Parte Deduce l'appellante che la condotta tenuta dall' all'epoca dei fatti, era stata corretta in quanto l'articolo 103 del C.d.S. prevedeva, quali uniche formalità per poter procedere alla radiazione per esportazione, la restituzione della targa, della carta di circolazione e del certificato di proprietà, con contestuale deposito di copia della documentazione doganale di esportazione.
L'unica condizione impeditiva era la presenza di un provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo. Parte
“Solo a far data dal 14 luglio 2014, a seguito di Circolare el 3 luglio 2014, conforme a nota del Ministero della Giustizia del 28 aprile 2014, prot. 018.003.001-31, che è stato introdotto l'obbligo per gli Uffici ACI - PRA di dar corso alle richieste di radiazione per esportazione all'estero di veicoli gravati da ipoteca (o da altri vincoli) solo in caso di assenso del creditore alla radiazione”
(cfr. atto di appello).
Si legge nella già menzionata circolare che “l'esistenza nell'attuale ordinamento giuridico di disposizioni, sia di diritto civile che di diritto penale e amministrativo, finalizzate a sanzionare atti di disposizione del debitore aventi lo scopo di sottrarre i beni di cui è titolare alla garanzia del creditore, legittimano interventi anche in materia di trascrizione al PRA atti ad impedire o quantomeno scoraggiare comportamenti scorretti. Quindi a partire dalle 14 luglio p.v., in presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere accettata solo se alla richiesta viene allegato un atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore”.
Dalla lettura di tale nota emerge che nessuna nuova normativa è stata introdotta ma solo si si richiamano le disposizioni già esistenti “finalizzate a sanzionare atti di disposizione del debitore aventi lo scopo di sottrarre i beni di cui è titolare alla garanzia del creditore”.
Tra queste rientra l'articolo 21 del Regio Decreto n. 436/1927 il quale prevede che “La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo Pt_1 precedente, o di altro atto autentico portante il consenso del creditore”. Parte Nel caso di specie invece l' attraverso le procedure di radiazione attuate senza controllare la presenza di vincoli, rendeva inefficace la trascrizione impedendo così al creditore di far valere i suoi diritti sul veicolo radiato. Parte La prassi dell' di consentire la radiazione anche in presenza di vincoli era pertanto illegittima ed è stata corretta con la circolare sopra richiamata.
Naturalmente ciò non esime da responsabilità per le condotte attuate in precedenza in quanto la circolare non ha introdotto alcuna normativa nuova ma si è limitata ad evidenziare le criticità Parte dell'interpretazione della norma effettuata sino ad allora dall'
§ 10.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “erronea ricostruzione della fattispecie;
inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2882 c.c.”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “L'art 2882 c.c. recita che la cancellazione delle ipoteche è consentita dalle parti interessate e deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore”.
Deduce l'appellante: “Il Giudice di prime cure ha certamente errato nel fondare la propria decisione sull'art. 2882 c.c., non essendo tale norma applicabile alla fattispecie in esame. Non solo e non tanto perché se al momento dei fatti oggetto di causa tale norma fosse stata applicabile ai casi di radiazione per esportazione all'estero di veicoli gravati da ipoteca, non si giustificherebbe la Parte successiva Circolare del 3 luglio 2014, intervenuta appunto, su richiesta del Ministero della
Giustizia, a disciplinare una fattispecie allora normativamente non prevista, ma soprattutto perché, come ampiamente ribadito negli atti difensivi di primo grado, la fattispecie in esame non riguarda una richiesta di cancellazione di ipoteca, ma invero un richiesta di radiazione per esportazione all'estero di veicolo ipotecato. Agli Uffici di Frosinone, la signora richiese CP_10 CP_2 di annotare l'evento dell'esportazione all'estero del veicolo ipotecato, non la cancellazione dell'ipoteca gravante su tale veicolo. E all'epoca dei fatti, vale a dire il 2010, il Conservatore del
PRA, laddove la richiesta fosse stata accompagnata dagli adempimenti di rito prescritti dall'art. 103
C.d.S., consistenti, come detto, nella restituzione della targa, della carta di circolazione e del certificato di proprietà, con contestuale deposito di copia della documentazione doganale di esportazione, nulla avrebbe potuto opporre e nulla avrebbe potuto contestare”.
Il motivo è infondato.
L'articolo 2882 c.c. afferma un principio generale del nostro ordinamento richiamato anche dalla normativa speciale in materia (a. 21 del RD 436/1927).
Inoltre, anche se aveva chiesto non la cancellazione dell'ipoteca ma la CP_2 radiazione del veicolo, tuttavia, è evidente che con la radiazione del veicolo e la sua cancellazione dai registri automobilistici è venuto meno il vincolo sul veicolo privando così il creditore del diritto di agire esecutivamente sul veicolo venduto.
§ 10.3. — Il terzo motivo di appello è rubricato: “in ogni caso sull'assenza di responsabilità Parte dell otto il profilo del danno arrecato”.
Deduce l'appellante: “Il danno risarcibile è quello che si pone come conseguenza immediata e diretta di una condotta colpevole, secondo il principio dettato dall'art. 1223 c.c.. Ne consegue che chi agisce per il risarcimento del danno (sia esso derivante da illecito extracontrattuale o da responsabilità contrattuale) deve provare oltre al comportamento illecito, il danno che ne è derivato e il nesso di causalità che lega il comportamento al danno. Abbiamo sin qui evidenziato, unitamente agli errori in cui è incorso il Giudice di prime cure, le ragioni per cui non sia ravvisabile alcun tipo Parte di responsabilità (contrattuale e/o extracontrattuale) in capo all la quale di contro, nel caso che ci riguarda, ha agito con diligenza e in conformità all' (unica) normativa di riferimento all'epoca dei fatti. In ogni caso, anche nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui fosse ravvisabile una qualche Parte responsabilità in capo all' certamente non è dato comprendere quale sarebbe il danno arrecato Parte dall parte attrice”.
Il motivo è infondato. Parte Nel caso di specie il danno costituisce una conseguenza diretta della condotta dell' he, consentendo la radiazione del veicolo, lo ha sottratto all'azione esecutiva del creditore ipotecario che avrebbe potuto essere esercitata anche se il veicolo fosse stato venduto all'estero in quanto il vincolo sarebbe rimasto. Parte
§ 11. — In conclusione, l'appello dell' eve essere respinto.
§ 12. — ER OL ha proposto un appello incidentale fondato su cinque motivi.
1) Nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla eccezione di estinzione del processo avanzata dalla difesa del OL ER per violazione degli artt. 102, 291
e 307 cpc;
2) Nullità della sentenza per carenza di motivazione apparente in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a OL ER;
3) Violazione degli articoli 3 e 27 Costituzione ed errata motivazione in ordine al rigetto della eccezione di intervenuta prescrizione del diritto asseritamente vantato dal fallimento nei confronti del OL ER nonché omessa motivazione in ordine CP_1 all'accertamento della responsabilità contrattuale in capo al OL;
4) Nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione per violazione degli artt.
134, n. 4, e 360, co. 1; n. 5, c.p.c.;
5) Erronea interpretazione della normativa in tema di radiazione per la definitiva esportazione all'estero dei veicoli sottoposti a ipoteca.
Ritiene la Corte, ritenuta l'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello, di esaminare il secondo motivo di appello.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Va rigettata anche la eccezione di legittimazione passiva del terzo chiamato OL ER agenzia che ha curato la cancellazione dell'iscrizione del privilegio oggetto di causa. Infatti sul certificato di radiazione in atti risulta apposto timbro dell'agenzia OL”.
Deduce l'appellante che “Nel corso del giudizio di primo grado la difesa del OL ha evidenziato che il compito dell'Agenzia era - ed è - quello di eseguire operazioni burocratiche in ambito automobilistico per facilitare il disbrigo di tali pratiche ai singoli soggetti interessati, svolgendo una mera attività di passacarte tra il privato cittadino e il Pubblico Registro Parte automobilistico gestito dall' che è l'unico ente deputato al rilascio delle attestazioni, all'esito degli opportuni controlli e verificazioni sulle banche dati in suo possesso”.
Il motivo è fondato.
Invero deve osservarsi che il OL è il titolare di un'agenzia di pratiche auto che svolge Parte l'attività di trasmettere le domande ed i documenti all'
Spettava a quest'ultimo ente poi procedere alla verifica della regolarità delle domande trasmesse.
In particolare, l'obbligo di controllo sulle formalità iscritte grava sull'ufficio competente del
PRA. Parte Nel caso di specie, infatti, veniva autorizzata la radiazione del veicolo dall' dopo il deposito, da parte del OL, della documentazione cartacea.
Peraltro, tutta la documentazione prodotta era genuina ed il OL non avrebbe potuto, autonomamente, procedere alla radiazione del veicolo talché l'apposizione del timbro dell'agenzia sul certificato di radiazione è irrilevante. Parte Inoltre, è stato appurato che la prassi dell' ra quella di operare la radiazione anche in presenza di trascrizioni sui veicoli talché il OL non avrebbe che potuto conformarsi a tale prassi ritenendola legittima.
Dunque, nessuna responsabilità in ordine alla radiazione può essere ravvisata nelle condotte del
OL.
§ 13. — In conclusione, l'appello incidentale proposto da ER OL deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, le domande di risarcimento danni proposte nei confronti di quest'ultimo debbono essere disattese.
§ 14. — Per quanto concerne le spese dei due gradi del giudizio relativamente alla posizione di Parte ER OL esse debbono essere poste a carico di parte soccombente da individuarsi nell' he lo chiamava in giudizio e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 26.001 ad €
52.000), come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.806,00
Fase decisionale: € 2.905,00 per un totale di € 7.616,00 Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione : € 1.523,00
Fase decisionale: € 3.470,00 per un totale di € 8.469,00 Parte Le spese del grado sono poste a carico di relativamente alla posizione del fallimento
. CP_1
§ 15. — Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002 a carico di dall' Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da OL ER avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Frosinone n. 308/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto dall' Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto da ER OL e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, rigetta le domande di risarcimento danni proposte nei confronti di quest'ultimo; Parte
3. condanna l' a rifondere al le spese del grado che liquida in Controparte_1 complessivi € 8.469,00, oltre a spese generali ed oneri di legge;
Parte
4. condanna l' rifondere a ER OL le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compensi e per il presente grado in complessivi €
8.469,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge.
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di dall' Parte_1
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN LL
Sezione VI civile
R.G. 3061/2019
All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. AN LL Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LAURO MASSIMO avv. Patriarca in sost
Appellato/i
. Controparte_1
Avv. CRETARO SIMONE avv. Petizziol in sostn
CP_2
Avv.
BA RI
Avv. NOBILE CALOGERO presente
Controparte_3
Avv. CRETARO SIMONE
***
Le parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr AN LL
RT CH
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN LL - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3061 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(Partita IVA: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante e in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Lauro (C.F.:
PEC: ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 preso il suo studio in Roma, Via Ludovisi n° 35, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(Partita Controparte_4
IVA: ), in persona del curatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avvocato Simone Cretaro (C.F.: – PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_2
Veroli, via Case Campoli snc, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e
BA RI (C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero C.F._3
Nobile (C.F.: - PEC: ed C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, alla via Fedele Calvosa n. 39, giusta procura in atti;
- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 24.04.2029, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Frosinone n.
308/2019, pubblicata in data 26.03.2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 102/2016, promosso da nei confronti di , Parte_2 Parte_1 CP_2
OL ER e . Controparte_5
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con citazione l' ora in fallimento evocava in giudizio l' , l' CP_1 Parte_1 CP_5
di Frosinone la Sig.ra per far accertare e dichiarare ex art 1218 c.c. e ex art
[...] CP_2
2943 c.c. la loro responsabilità solidale per omesso controllo ai danni dell e quindi CP_1 condannare in solido ai risarcimento dei danni subiti della somma di euro 36.000,00 ovvero quella minore o maggiore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo, vittoria di spese legali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. Si costituiva l' eccependo il Parte_1 difetto di competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, oltre al rigetto della domanda proposta;
alla prima udienza parte attrice chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della delegazione di CC dell;
autorizzato l'integrazione nei Controparte_6
Part confronti del sig. OL ER soggetto titolare della delegazione nel contempo la stessa parte attrice facendo rilevare che non erano stati rispettati i termini a comparire chiedeva al Giudice di essere autorizzato a rinnovare la notifica nel rispetto dei termini;
veniva disposto e autorizzato parte attrice e rinviata la causa;
si costituiva il OL chiedendo l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307 2,comma cpc , chiedeva altresì accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dello stesso OL;
chiedeva rigettarsi la domanda, e in subordine chiedeva dichiararsi la intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
venivano concessi i termini ex art 183
6 comma cpc;
alla udienza del 3 ottobre 2017 questo ufficio preso atto del fallimento della società dichiarava la interruzione del giudizio;
riassunto il procedimento da parte del CP_1
in persona del curatore avv. Pastorini, si costituiva il terzo OL riportandosi Controparte_1 ai precedenti scritti difensivi;
le parti chiedevano l'ammissione delle rispettive richieste istruttorie;
questo ufficio con ordinanza riservata ammetteva la documentazione depositata da parte attrice Parte ammetteva l'interrogatorio formale del legale rapp.te della convenuta ,l'interpello della sig.ra Part
e la prova testi;
veniva sentita la rapp.te legale dell ott.ssa la contumace CP_2 Per_1 non compariva;
il terzo chiamato rinunciava al teste e le parti precisavano le CP_2 conclusioni;
la causa veniva assegnata a sentenza”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) Accertato dichiara la responsabilità contrattuale ex art 1219 c.c. per i titoli e le causali ed in relazione alle condotte poste in essere in concorso tra loro, dalla sig.ra , dall , CP_2 Parte_1 [...]
, dal sig. OL ER, nonché dall quest'ultima Controparte_7 Parte_1 ex art 2049 c.c. per omesso controllo ai danni dell e quindi ai danni del CP_1 [...]
e per l'effetto 2) Condanna la convenuta , in Controparte_3 Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., in persona Controparte_8 del legale rapp.te p.t , e il terzo chiamato OL ER in solido al risarcimento dei CP_2 danni subiti nella misura e mediante il pagamento della somma di euro 36.000,00 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì dei fatti fino all'effettivo soddisfo. 3) Condanna altresì i Parte convenuti in solido in persona del legale rapp.te p.t. e, Controparte_8
in persona del legale rapp.te p.t , OL ER al pagamento
[...] CP_2 delle spese di giudizio che si reputano liquidare in euro 3.971,00 per compenso ed euro 545,00 contributo unificato per spese borsuali oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa sospensione della provvisoria esecutorietà e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, - riformarsi la sentenza n. 308/209 depositata il 26 marzo 2019 del Tribunale di Frosinone;
- per l'effetto rigettarsi le domande e le eccezioni tutte formulate da nei confronti di Controparte_3
- con ogni pronuncia conseguente e con vittoria nelle spese e Parte_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi Controparte_4 con comparsa di risposta depositata in data 03.09.2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello proposto dall' Parte_1
siccome infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni innanzi esposte”.
[...]
§ 6. — Veniva, inoltre, proposto autonomo appello da OL ER che rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, 2) in via principale annullare la sentenza n. 308/2019 per difetto assoluto di motivazione ai sensi di legge, per le causali esposte nella narrativa del presente atto;
3)in subordine riformare la sentenza n. 308/2019 emessa in data
26.3.2019 dal giudice monocratico del Tribunale di Frosinone nella parte in cui ha accertato e dichiarato la responsabilità contrattuale del OL ER ex art 2018 c.c. ai danni dell CP_1
4) per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n. 308/2019 del Tribunale di Frosinone, nella
[...] parte in cui ha condannato il terzo chiamato OL ER in solido con , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_9
al risarcimento dei danni subiti nella misura e mediante pagamento di euro 36.000,00 CP_2 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dal dì dei fatti fino all'effettivo soddisfo con conseguente rigetto della domanda attorea per le causali esposte nel presente atto e nelle conclusioni rassegnate all'esito del giudizio di primo grado;
5) per l'effetto, revocare le statuizioni in ordine alle spese di giudizio liquidate in euro 3.971,00 per compenso e 545,00 per contributo unificato oltre iva, cpa e rimborso forfettario. Con vittoria di spese, rimborso forfettario delle spese generali al 15% e compensi di causa del doppio grado di giudizio”, dando luogo al procedimento n. 3205/2019.
§ 7. — All'udienza del 23.10.2019 la Corte ha disposto la riunione dei due giudizi in quanto aventi ad oggetto appelli proposti avverso la medesima sentenza.
§ 8. — All'udienza del 23.10.2019 è stata dichiarata la contumacia di e la Corte CP_2 ha respinto la richiesta di inibitoria avanzata da mentre ha sospeso Parte_1
l'efficacia esecutiva della sentenza n. 308/19 limitatamente a ER OL.
§ 9. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 10. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 10.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato “in ordine all'assenza di responsabilità Parte Parte dell legittimità dell'operato dell sulla scorta della normativa vigente (ante circolare del 3 luglio 2014 conforme alla nota del Ministero della Giustizia del 28 aprile 2014)”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Nelle more della scadenza degli effetti cambiari l'Ufficio ACI PRA di Fr rilasciava alla la certificazione d radiazione per esportazione CP_2 del veicolo, così facendo sottraeva il veicolo oggetto della ipoteca legale alla garanzia del creditore società attrice;
Tale certificazione avrebbe dovuto avere l'assenso della società attrice ma così non
è stato. Quindi il Conservatore dei registri avrebbe dovuto effettuare controlli onde verificare se vi erano iscrizione ipotecarie, prima di procedere alla radiazione del veicolo per cui è causa”. Parte Deduce l'appellante che la condotta tenuta dall' all'epoca dei fatti, era stata corretta in quanto l'articolo 103 del C.d.S. prevedeva, quali uniche formalità per poter procedere alla radiazione per esportazione, la restituzione della targa, della carta di circolazione e del certificato di proprietà, con contestuale deposito di copia della documentazione doganale di esportazione.
L'unica condizione impeditiva era la presenza di un provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo. Parte
“Solo a far data dal 14 luglio 2014, a seguito di Circolare el 3 luglio 2014, conforme a nota del Ministero della Giustizia del 28 aprile 2014, prot. 018.003.001-31, che è stato introdotto l'obbligo per gli Uffici ACI - PRA di dar corso alle richieste di radiazione per esportazione all'estero di veicoli gravati da ipoteca (o da altri vincoli) solo in caso di assenso del creditore alla radiazione”
(cfr. atto di appello).
Si legge nella già menzionata circolare che “l'esistenza nell'attuale ordinamento giuridico di disposizioni, sia di diritto civile che di diritto penale e amministrativo, finalizzate a sanzionare atti di disposizione del debitore aventi lo scopo di sottrarre i beni di cui è titolare alla garanzia del creditore, legittimano interventi anche in materia di trascrizione al PRA atti ad impedire o quantomeno scoraggiare comportamenti scorretti. Quindi a partire dalle 14 luglio p.v., in presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere accettata solo se alla richiesta viene allegato un atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore”.
Dalla lettura di tale nota emerge che nessuna nuova normativa è stata introdotta ma solo si si richiamano le disposizioni già esistenti “finalizzate a sanzionare atti di disposizione del debitore aventi lo scopo di sottrarre i beni di cui è titolare alla garanzia del creditore”.
Tra queste rientra l'articolo 21 del Regio Decreto n. 436/1927 il quale prevede che “La cancellazione dei vincoli di privilegio legale o convenzionale, consentita dalle parti interessate, viene eseguita dalla sede provinciale dell su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo Pt_1 precedente, o di altro atto autentico portante il consenso del creditore”. Parte Nel caso di specie invece l' attraverso le procedure di radiazione attuate senza controllare la presenza di vincoli, rendeva inefficace la trascrizione impedendo così al creditore di far valere i suoi diritti sul veicolo radiato. Parte La prassi dell' di consentire la radiazione anche in presenza di vincoli era pertanto illegittima ed è stata corretta con la circolare sopra richiamata.
Naturalmente ciò non esime da responsabilità per le condotte attuate in precedenza in quanto la circolare non ha introdotto alcuna normativa nuova ma si è limitata ad evidenziare le criticità Parte dell'interpretazione della norma effettuata sino ad allora dall'
§ 10.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la “erronea ricostruzione della fattispecie;
inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2882 c.c.”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “L'art 2882 c.c. recita che la cancellazione delle ipoteche è consentita dalle parti interessate e deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore”.
Deduce l'appellante: “Il Giudice di prime cure ha certamente errato nel fondare la propria decisione sull'art. 2882 c.c., non essendo tale norma applicabile alla fattispecie in esame. Non solo e non tanto perché se al momento dei fatti oggetto di causa tale norma fosse stata applicabile ai casi di radiazione per esportazione all'estero di veicoli gravati da ipoteca, non si giustificherebbe la Parte successiva Circolare del 3 luglio 2014, intervenuta appunto, su richiesta del Ministero della
Giustizia, a disciplinare una fattispecie allora normativamente non prevista, ma soprattutto perché, come ampiamente ribadito negli atti difensivi di primo grado, la fattispecie in esame non riguarda una richiesta di cancellazione di ipoteca, ma invero un richiesta di radiazione per esportazione all'estero di veicolo ipotecato. Agli Uffici di Frosinone, la signora richiese CP_10 CP_2 di annotare l'evento dell'esportazione all'estero del veicolo ipotecato, non la cancellazione dell'ipoteca gravante su tale veicolo. E all'epoca dei fatti, vale a dire il 2010, il Conservatore del
PRA, laddove la richiesta fosse stata accompagnata dagli adempimenti di rito prescritti dall'art. 103
C.d.S., consistenti, come detto, nella restituzione della targa, della carta di circolazione e del certificato di proprietà, con contestuale deposito di copia della documentazione doganale di esportazione, nulla avrebbe potuto opporre e nulla avrebbe potuto contestare”.
Il motivo è infondato.
L'articolo 2882 c.c. afferma un principio generale del nostro ordinamento richiamato anche dalla normativa speciale in materia (a. 21 del RD 436/1927).
Inoltre, anche se aveva chiesto non la cancellazione dell'ipoteca ma la CP_2 radiazione del veicolo, tuttavia, è evidente che con la radiazione del veicolo e la sua cancellazione dai registri automobilistici è venuto meno il vincolo sul veicolo privando così il creditore del diritto di agire esecutivamente sul veicolo venduto.
§ 10.3. — Il terzo motivo di appello è rubricato: “in ogni caso sull'assenza di responsabilità Parte dell otto il profilo del danno arrecato”.
Deduce l'appellante: “Il danno risarcibile è quello che si pone come conseguenza immediata e diretta di una condotta colpevole, secondo il principio dettato dall'art. 1223 c.c.. Ne consegue che chi agisce per il risarcimento del danno (sia esso derivante da illecito extracontrattuale o da responsabilità contrattuale) deve provare oltre al comportamento illecito, il danno che ne è derivato e il nesso di causalità che lega il comportamento al danno. Abbiamo sin qui evidenziato, unitamente agli errori in cui è incorso il Giudice di prime cure, le ragioni per cui non sia ravvisabile alcun tipo Parte di responsabilità (contrattuale e/o extracontrattuale) in capo all la quale di contro, nel caso che ci riguarda, ha agito con diligenza e in conformità all' (unica) normativa di riferimento all'epoca dei fatti. In ogni caso, anche nella denegata (e non creduta) ipotesi in cui fosse ravvisabile una qualche Parte responsabilità in capo all' certamente non è dato comprendere quale sarebbe il danno arrecato Parte dall parte attrice”.
Il motivo è infondato. Parte Nel caso di specie il danno costituisce una conseguenza diretta della condotta dell' he, consentendo la radiazione del veicolo, lo ha sottratto all'azione esecutiva del creditore ipotecario che avrebbe potuto essere esercitata anche se il veicolo fosse stato venduto all'estero in quanto il vincolo sarebbe rimasto. Parte
§ 11. — In conclusione, l'appello dell' eve essere respinto.
§ 12. — ER OL ha proposto un appello incidentale fondato su cinque motivi.
1) Nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla eccezione di estinzione del processo avanzata dalla difesa del OL ER per violazione degli artt. 102, 291
e 307 cpc;
2) Nullità della sentenza per carenza di motivazione apparente in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a OL ER;
3) Violazione degli articoli 3 e 27 Costituzione ed errata motivazione in ordine al rigetto della eccezione di intervenuta prescrizione del diritto asseritamente vantato dal fallimento nei confronti del OL ER nonché omessa motivazione in ordine CP_1 all'accertamento della responsabilità contrattuale in capo al OL;
4) Nullità della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione per violazione degli artt.
134, n. 4, e 360, co. 1; n. 5, c.p.c.;
5) Erronea interpretazione della normativa in tema di radiazione per la definitiva esportazione all'estero dei veicoli sottoposti a ipoteca.
Ritiene la Corte, ritenuta l'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello, di esaminare il secondo motivo di appello.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che “Va rigettata anche la eccezione di legittimazione passiva del terzo chiamato OL ER agenzia che ha curato la cancellazione dell'iscrizione del privilegio oggetto di causa. Infatti sul certificato di radiazione in atti risulta apposto timbro dell'agenzia OL”.
Deduce l'appellante che “Nel corso del giudizio di primo grado la difesa del OL ha evidenziato che il compito dell'Agenzia era - ed è - quello di eseguire operazioni burocratiche in ambito automobilistico per facilitare il disbrigo di tali pratiche ai singoli soggetti interessati, svolgendo una mera attività di passacarte tra il privato cittadino e il Pubblico Registro Parte automobilistico gestito dall' che è l'unico ente deputato al rilascio delle attestazioni, all'esito degli opportuni controlli e verificazioni sulle banche dati in suo possesso”.
Il motivo è fondato.
Invero deve osservarsi che il OL è il titolare di un'agenzia di pratiche auto che svolge Parte l'attività di trasmettere le domande ed i documenti all'
Spettava a quest'ultimo ente poi procedere alla verifica della regolarità delle domande trasmesse.
In particolare, l'obbligo di controllo sulle formalità iscritte grava sull'ufficio competente del
PRA. Parte Nel caso di specie, infatti, veniva autorizzata la radiazione del veicolo dall' dopo il deposito, da parte del OL, della documentazione cartacea.
Peraltro, tutta la documentazione prodotta era genuina ed il OL non avrebbe potuto, autonomamente, procedere alla radiazione del veicolo talché l'apposizione del timbro dell'agenzia sul certificato di radiazione è irrilevante. Parte Inoltre, è stato appurato che la prassi dell' ra quella di operare la radiazione anche in presenza di trascrizioni sui veicoli talché il OL non avrebbe che potuto conformarsi a tale prassi ritenendola legittima.
Dunque, nessuna responsabilità in ordine alla radiazione può essere ravvisata nelle condotte del
OL.
§ 13. — In conclusione, l'appello incidentale proposto da ER OL deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, le domande di risarcimento danni proposte nei confronti di quest'ultimo debbono essere disattese.
§ 14. — Per quanto concerne le spese dei due gradi del giudizio relativamente alla posizione di Parte ER OL esse debbono essere poste a carico di parte soccombente da individuarsi nell' he lo chiamava in giudizio e sono liquidate, in considerazione del valore della causa (da € 26.001 ad €
52.000), come segue:
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.806,00
Fase decisionale: € 2.905,00 per un totale di € 7.616,00 Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione : € 1.523,00
Fase decisionale: € 3.470,00 per un totale di € 8.469,00 Parte Le spese del grado sono poste a carico di relativamente alla posizione del fallimento
. CP_1
§ 15. — Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002 a carico di dall' Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da OL ER avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Frosinone n. 308/2019, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto dall' Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto da ER OL e, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto si conferma, rigetta le domande di risarcimento danni proposte nei confronti di quest'ultimo; Parte
3. condanna l' a rifondere al le spese del grado che liquida in Controparte_1 complessivi € 8.469,00, oltre a spese generali ed oneri di legge;
Parte
4. condanna l' rifondere a ER OL le spese di lite che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compensi e per il presente grado in complessivi €
8.469,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge.
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di dall' Parte_1
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
AN LL