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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ. (aggiunto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9028 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Alessio C.F._1
Narbone n. 42, presso lo studio dell'Avv. Bruno Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
Impresa Designata ex art. 286 D. LGS. Controparte_1
209/2005 (C.F.: e P. IVA: ), elettivamente domi- P.IVA_1 P.IVA_2 ciliato in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando N. 39, presso lo studio dell'Avv. Miceli Gabriella che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/10/2025 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, la
[...]
nella qualità di Impresa designata per la liquidazio- Controparte_2 ne dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo- niali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 08/04/2021, alle ore 10:20 circa allorchè, mentre percorreva la via Messina Marine, direzione
Villabate, a bordo del motociclo Honda SH tg. DJ83904 di sua proprietà, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Bandita, era entrato in collisione con un altro motociclo, il quale procedendo in direzione opposta, aveva inva- so la corsia percorsa dall'attore, svoltando improvvisamente a sinistra.
L'attore ha aggiunto che il conducente del motociclo, dopo avere cagionato il sinistro, aveva perso l'equilibrio ma subito dopo si era rialzato ed era fuggi- to, omettendo di fermarsi e di prestare soccorso.
L'attore ha, altresì, dedotto che, a seguito del sinistro ed in conseguenza delle lesioni riportate, era stato trasportato, a mezzo ambulanza, presso il
P.S. dell'Ospedale Buccheri La Ferla, ove era stato ricoverato con diagnosi di accettazione “trauma cranico non commotivo, trauma contusivo arto inferiore sx” (cfr. doc. “10Marino - doc medica parte prima_compressed” allegata al li- bello introduttivo).
ha dedotto che gli erano residuati postumi invali- Parte_1 danti meglio descritti nell'elaborato peritale redatto dal dott. Persona_1
ed ha concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare che
[...]
l'evento dannoso descritto nella parte in fatto del presente atto difensivo è ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identifi- cato tipo Honda SH di colore bianco;
– conseguentemente, visto l'art. 283, comma primo, lett. a), D. Lgs. 209/2005, condannare la convenuta al paga- mento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, ivi comprendendo il danno non patrimoniale per le lesioni subite, la personalizzazione del danno biologico per riduzione discreta della cenestesi lavorativa, il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute».
Si è costituita in giudizio la in qualità di Controparte_1
Impresa designata ex artt. 283 e ss. D. Lgs. 209/2005 ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo che si sarebbe trattato di un sinistro au- tonomo e senza alcun coinvolgimento del preteso veicolo non identificato.
La causa, istruita mediante assunzione della prova testimoniale articolata dall'attore, in assenza di ulteriore attività istruttoria, è stata posta in deci- sione all'udienza del 13/10/2025.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio e ricostruito brevemente il suo svolgimento, nel merito, giova osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Difatti, “in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere della prova degli ele- menti costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008).
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è fondata sul fatto che in data 08/04/2021 si sia verificato un incidente per la condotta colposa del conducente di un veicolo (avente obbligo di assicurazione) rimasto ignoto, ed è stata quindi citata in giudizio la n.q. di Controparte_1 impresa designata, ex art. 286 del d.lgs. n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 283, lett. a, del richiamato D.lgs.
In proposito va evidenziato che, nel caso in cui venga chiamato a rispon- dere il Fondo di garanzia delle vittime della strada ex art. 19, primo comma, lett. a), L. 990/1969 (poi trasfuso nella cennata previsione dell'art. 283, lett.
a, del n. 209/2005), è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dia prova, in primo luogo, delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o con- corrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, del fatto che ta- le veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10323/2012, n.
15367/2011, n. 10484/2001, n. 10762/1992 e n. 1860/1990).
Orbene, nel presente giudizio l'attore non ha assolto all'onere probatorio sopra specificato.
Nel corso del giudizio è stato escusso come testimone Testimone_1
il quale all'udienza del 17/06/2024 ha dichiarato: “erano circa le
[...]
10:30 del mattino ed alle 11:15 circa avevamo questo appuntamento”. “Io ero fuori dal bar, sui gradini, e mentre lui arrivava un ragazzo con un SH bianco, che poteva avere circa la mia età, l'ha urtato laterale sinistro prendendolo an- che nella gamba e l'attore è caduto sul laterale sinistro”. “Il proveniva Pt_1 da Via Messina Marine in direzione Villabate e l'atro motociclo procedeva in senso opposto e nel girare a sinistra verso il vicolo Bandita, senza azionare la freccia, ha urtato il . “Anche il ragazzo è caduto, ma si è rialzato ha Pt_1 riacceso il motociclo e se ne è andato. Uno non pensa che se ne vada non ab- biamo avuto il tempo di prendere il numero di targa”.
Il teste, inoltre, ha dichiarato: “La Polizia intervenuta non mi ha detto nulla né io ho detto nulla a loro. Non mi sono fatto identificare perché non mi hanno detto nulla. Non so se mia RE si sia fatta identificare”. “Io ed un altro ra- gazzo prima di andare e prendere mia RE abbiamo alzato il motociclo e
l'abbiamo parcheggiato accanto al marciapiede”. La Polizia stava eseguendo dei rilievi, ma si è limitata a tracciare un segno a terra dove c'erano i pezzi del motociclo, il paravento la leva del freno e qualche pezzo di plastica. Non so se abbiano scattato delle fotografie”. “Anche se io non ho detto chi fossi, mi han- no consentito di spostare il mezzo, non mi hanno fatto nessuna domanda”. Ed ancora: “La Polizia non ha chiesto a nessuno se avesse assistito al sinistro,
c'erano anche altri ragazzi presenti”. “Anche il motociclo che è fuggito è stato danneggiato a sinistra e quello del sempre a sinistra. Si sono spaccato Pt_1 leva e paravento”.
Tuttavia, dagli atti di causa emergono molteplici elementi che inducono a ritenere non credibili le suddette circostanze di verificazione dell'evento, così come riferite dal teste escusso.
Innanzitutto, radicalmente diversa, rispetto alla prospettazione attorea e al racconto del testimone, è la ricostruzione del sinistro per cui è causa che emerge dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, versato in atti (vedi all. n. 13 dell'atto introduttivo e allegato anche alla comparsa di costituzione della . Controparte_1
Gli Agenti intervenuti, infatti, hanno così ricostruito la dinamica del sini- stro “All'arrivo in luogo, gli operanti non rinvenivano tracce del sinistro, tranne che per la presenza sull'asfalto di un punto denominato "P.U." tracciato col gesso da una volante della Polizia di Stato intervenuta sul posto prima degli scriventi, i cui poliziotti asserivano verbalmente che fosse il verosimile punto
d'urto, così come si evince dai rilievi fotografici. Nell'imminenza dei fatti, gli operanti potevano notare delle telecamere di videosorveglianza vicine all'area dell'intersezione " ". Le riprese video relative al sinistro strada- Parte_2 le venivano successivamente richieste agli atti dal presente ufficio, anche se con esito negativo. Dello stato dei luoghi venivano effettuati rilievi fotografici che mostrano come non vi fossero tracce o detriti lungo tutti i bracci del croce- via. Sul posto venivano effettuati ache rilievi fotografici relativi ai danni del veicolo Honda SH targato DJ83904, rimosso dalla posizione statica post urto prima che fossero effettuati i rilievi”.
Ed ancora, gli agenti della P.M., hanno esposto le seguenti conclusioni: “In riferimento agli elementi in nostro possesso e sulla base delle sole dichiarazio- ni rilasciate dalle parti la vicenda infortunistica può così sommariamente esse- re descritta: , assertivamente conducente del veicolo Parte_1
"A", motociclo Honda SH targato DJ83904, a suo dire percorreva via Messina
Marine con direzione di marcia da centro città verso Via Bandita. Pervenuto nelle vicinanze di quest'ultima via, a suo dire entrava in collisione con un mo- tociclo ignoto, di cui non sapeva riferire altri dati, che proveniente da via Ban- dita, si dava alla fuga subito dopo l'impatto. veniva Parte_1 poi trasportato nel più vicino nosocomio da personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanza. Sul piano viabile non venivano rilevate tracce ascrivibili al sinistro stradale in epigrafe. Non si rilevavano fotograficamente danni sul motociclo collegabili alla natura del sinistro. In riferimento agli elementi ogget- tivi in nostro possesso, non essendo in grado di stabilire l'esatto punto di inci- dente, non avendo riscontrato tracce sulla carreggiata, né tanto meno danni o segni di urto sul motociclo coinvolto che sia risolutivi di una ipotesi di sinistro, non potendo stabilire con certezza il comportamento adottato dal conducente
, non si ritiene di proporre provvedimenti contravven- Parte_1 zionali”.
In seno al suddetto rapporto, gli Agenti della Polizia Municipale hanno evidenziato che, sulla base degli elementi raccolti, non erano stati rinvenuti sull'area del sinistro elementi che potessero confermare la verificazione del sinistro, così come prospettata da parte attrice, nè avevano riscontrato sul motociclo attoreo danni o segni di urto collegabili alla suddetta dinamica.
Gli Agenti hanno, altresì, specificato che neppure dalle fotografie scattate per documentare lo stato dei luoghi era stato possibile rinvenire alcuna trac- cia o detrito lungo tutta la strada dove il sinistro si sarebbe verificato.
Altro aspetto rilevante è quello relativo alla asserita presenza sui luoghi del sinistro del testimone . Testimone_2 Ed invero, le Autorità intervenute - Polizia di Stato e Polizia Municipale -, non hanno rinvenuto sui luoghi la presenza di alcun testimone oculare del sinistro e non hanno infatti proceduto ad identificare tale soggetto.
Solo a distanza di oltre tre mesi dal giorno del sinistro, in data
22/07/2021, l'attore ha reso dichiarazioni spontanee alla P.M. e riferito, per la prima volta, della presenza del testimone sul lugo del sinistro.
A ciò si aggiunga che, a fronte della allegazione di un impatto così violen- to, risulta poco verosimile che il conducente del veicolo antagonista sia riu- scito a rialzarsi, risalire sul proprio mezzo ed allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.
Si tratta di incongruenze che inducono a dubitare dell'attendibilità dell'unico teste addotto da parte attrice.
Non pare superfluo rammentare che, secondo la consolidata giurispruden- za di legittimità, “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale at- testi come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circo- stanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può es- sere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. civ. n.
22662/2008).
In tale stato di cose, nessun utile elemento è possibile trarre dall'ascolto dei files audio delle chiamate al 118 versati in atti (doc. all. n. 12 all'atto di citazione), poiché nel corso della prima chiamata nulla viene riferito in meri- to alla dinamica del sinistro, mentre nel corso della successiva l'Agente della
Questura riferisce quanto appreso, a sua volta, dallo stesso attore.
In conclusione, le circostanze così illustrate integrano, nel loro insieme, un'esplicita confutazione delle modalità di accadimento dell'evento così come allegate dall'attore e portano, pertanto, ad escludere che le lesioni subite da in data 08/04/2021 siano conseguenza di un sini- Parte_1 stro ascrivibile a responsabilità del conducente di un cd. “mezzo pirata”.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore. In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
va, dunque, condannato al pagamento delle spese di lite Parte_1 della quale impresa designata per la liquida- Controparte_1 zione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55 /2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Le spese si liquidano come in dispositivo in conformità allo scaglione cor- rispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della doman- da, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n. 28417/2018)
e all'attività in concreto svolta, secondo i parametri medi ridotti nella misura del 50%, tenuto conto dell'oggetto della controversia e della non peculiare difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di garanzia per le vittime della strada;
condanna al pagamento delle spese di lite soste- Parte_1 nute dalla nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, che si liquidano in complessivi € 3.808,00 per compenso pro- fessionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del com- penso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9028 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Alessio C.F._1
Narbone n. 42, presso lo studio dell'Avv. Bruno Francesco che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
Impresa Designata ex art. 286 D. LGS. Controparte_1
209/2005 (C.F.: e P. IVA: ), elettivamente domi- P.IVA_1 P.IVA_2 ciliato in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando N. 39, presso lo studio dell'Avv. Miceli Gabriella che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13/10/2025 le parti discutevano la causa e concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, la
[...]
nella qualità di Impresa designata per la liquidazio- Controparte_2 ne dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo- niali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 08/04/2021, alle ore 10:20 circa allorchè, mentre percorreva la via Messina Marine, direzione
Villabate, a bordo del motociclo Honda SH tg. DJ83904 di sua proprietà, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Bandita, era entrato in collisione con un altro motociclo, il quale procedendo in direzione opposta, aveva inva- so la corsia percorsa dall'attore, svoltando improvvisamente a sinistra.
L'attore ha aggiunto che il conducente del motociclo, dopo avere cagionato il sinistro, aveva perso l'equilibrio ma subito dopo si era rialzato ed era fuggi- to, omettendo di fermarsi e di prestare soccorso.
L'attore ha, altresì, dedotto che, a seguito del sinistro ed in conseguenza delle lesioni riportate, era stato trasportato, a mezzo ambulanza, presso il
P.S. dell'Ospedale Buccheri La Ferla, ove era stato ricoverato con diagnosi di accettazione “trauma cranico non commotivo, trauma contusivo arto inferiore sx” (cfr. doc. “10Marino - doc medica parte prima_compressed” allegata al li- bello introduttivo).
ha dedotto che gli erano residuati postumi invali- Parte_1 danti meglio descritti nell'elaborato peritale redatto dal dott. Persona_1
ed ha concluso chiedendo al Tribunale di «ritenere e dichiarare che
[...]
l'evento dannoso descritto nella parte in fatto del presente atto difensivo è ascrivibile alla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identifi- cato tipo Honda SH di colore bianco;
– conseguentemente, visto l'art. 283, comma primo, lett. a), D. Lgs. 209/2005, condannare la convenuta al paga- mento di tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, ivi comprendendo il danno non patrimoniale per le lesioni subite, la personalizzazione del danno biologico per riduzione discreta della cenestesi lavorativa, il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute».
Si è costituita in giudizio la in qualità di Controparte_1
Impresa designata ex artt. 283 e ss. D. Lgs. 209/2005 ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree, deducendo che si sarebbe trattato di un sinistro au- tonomo e senza alcun coinvolgimento del preteso veicolo non identificato.
La causa, istruita mediante assunzione della prova testimoniale articolata dall'attore, in assenza di ulteriore attività istruttoria, è stata posta in deci- sione all'udienza del 13/10/2025.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio e ricostruito brevemente il suo svolgimento, nel merito, giova osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare l'assunto posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Difatti, “in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere della prova degli ele- menti costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008).
Nella fattispecie, la domanda – così come prospettata – è fondata sul fatto che in data 08/04/2021 si sia verificato un incidente per la condotta colposa del conducente di un veicolo (avente obbligo di assicurazione) rimasto ignoto, ed è stata quindi citata in giudizio la n.q. di Controparte_1 impresa designata, ex art. 286 del d.lgs. n. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, per l'ipotesi di cui all'art. 283, lett. a, del richiamato D.lgs.
In proposito va evidenziato che, nel caso in cui venga chiamato a rispon- dere il Fondo di garanzia delle vittime della strada ex art. 19, primo comma, lett. a), L. 990/1969 (poi trasfuso nella cennata previsione dell'art. 283, lett.
a, del n. 209/2005), è necessario che il soggetto che assume di essere stato danneggiato dia prova, in primo luogo, delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o con- corrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, del fatto che ta- le veicolo sia rimasto sconosciuto (cfr. Cass. civ. n. 10323/2012, n.
15367/2011, n. 10484/2001, n. 10762/1992 e n. 1860/1990).
Orbene, nel presente giudizio l'attore non ha assolto all'onere probatorio sopra specificato.
Nel corso del giudizio è stato escusso come testimone Testimone_1
il quale all'udienza del 17/06/2024 ha dichiarato: “erano circa le
[...]
10:30 del mattino ed alle 11:15 circa avevamo questo appuntamento”. “Io ero fuori dal bar, sui gradini, e mentre lui arrivava un ragazzo con un SH bianco, che poteva avere circa la mia età, l'ha urtato laterale sinistro prendendolo an- che nella gamba e l'attore è caduto sul laterale sinistro”. “Il proveniva Pt_1 da Via Messina Marine in direzione Villabate e l'atro motociclo procedeva in senso opposto e nel girare a sinistra verso il vicolo Bandita, senza azionare la freccia, ha urtato il . “Anche il ragazzo è caduto, ma si è rialzato ha Pt_1 riacceso il motociclo e se ne è andato. Uno non pensa che se ne vada non ab- biamo avuto il tempo di prendere il numero di targa”.
Il teste, inoltre, ha dichiarato: “La Polizia intervenuta non mi ha detto nulla né io ho detto nulla a loro. Non mi sono fatto identificare perché non mi hanno detto nulla. Non so se mia RE si sia fatta identificare”. “Io ed un altro ra- gazzo prima di andare e prendere mia RE abbiamo alzato il motociclo e
l'abbiamo parcheggiato accanto al marciapiede”. La Polizia stava eseguendo dei rilievi, ma si è limitata a tracciare un segno a terra dove c'erano i pezzi del motociclo, il paravento la leva del freno e qualche pezzo di plastica. Non so se abbiano scattato delle fotografie”. “Anche se io non ho detto chi fossi, mi han- no consentito di spostare il mezzo, non mi hanno fatto nessuna domanda”. Ed ancora: “La Polizia non ha chiesto a nessuno se avesse assistito al sinistro,
c'erano anche altri ragazzi presenti”. “Anche il motociclo che è fuggito è stato danneggiato a sinistra e quello del sempre a sinistra. Si sono spaccato Pt_1 leva e paravento”.
Tuttavia, dagli atti di causa emergono molteplici elementi che inducono a ritenere non credibili le suddette circostanze di verificazione dell'evento, così come riferite dal teste escusso.
Innanzitutto, radicalmente diversa, rispetto alla prospettazione attorea e al racconto del testimone, è la ricostruzione del sinistro per cui è causa che emerge dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, versato in atti (vedi all. n. 13 dell'atto introduttivo e allegato anche alla comparsa di costituzione della . Controparte_1
Gli Agenti intervenuti, infatti, hanno così ricostruito la dinamica del sini- stro “All'arrivo in luogo, gli operanti non rinvenivano tracce del sinistro, tranne che per la presenza sull'asfalto di un punto denominato "P.U." tracciato col gesso da una volante della Polizia di Stato intervenuta sul posto prima degli scriventi, i cui poliziotti asserivano verbalmente che fosse il verosimile punto
d'urto, così come si evince dai rilievi fotografici. Nell'imminenza dei fatti, gli operanti potevano notare delle telecamere di videosorveglianza vicine all'area dell'intersezione " ". Le riprese video relative al sinistro strada- Parte_2 le venivano successivamente richieste agli atti dal presente ufficio, anche se con esito negativo. Dello stato dei luoghi venivano effettuati rilievi fotografici che mostrano come non vi fossero tracce o detriti lungo tutti i bracci del croce- via. Sul posto venivano effettuati ache rilievi fotografici relativi ai danni del veicolo Honda SH targato DJ83904, rimosso dalla posizione statica post urto prima che fossero effettuati i rilievi”.
Ed ancora, gli agenti della P.M., hanno esposto le seguenti conclusioni: “In riferimento agli elementi in nostro possesso e sulla base delle sole dichiarazio- ni rilasciate dalle parti la vicenda infortunistica può così sommariamente esse- re descritta: , assertivamente conducente del veicolo Parte_1
"A", motociclo Honda SH targato DJ83904, a suo dire percorreva via Messina
Marine con direzione di marcia da centro città verso Via Bandita. Pervenuto nelle vicinanze di quest'ultima via, a suo dire entrava in collisione con un mo- tociclo ignoto, di cui non sapeva riferire altri dati, che proveniente da via Ban- dita, si dava alla fuga subito dopo l'impatto. veniva Parte_1 poi trasportato nel più vicino nosocomio da personale del 118 intervenuto sul posto con ambulanza. Sul piano viabile non venivano rilevate tracce ascrivibili al sinistro stradale in epigrafe. Non si rilevavano fotograficamente danni sul motociclo collegabili alla natura del sinistro. In riferimento agli elementi ogget- tivi in nostro possesso, non essendo in grado di stabilire l'esatto punto di inci- dente, non avendo riscontrato tracce sulla carreggiata, né tanto meno danni o segni di urto sul motociclo coinvolto che sia risolutivi di una ipotesi di sinistro, non potendo stabilire con certezza il comportamento adottato dal conducente
, non si ritiene di proporre provvedimenti contravven- Parte_1 zionali”.
In seno al suddetto rapporto, gli Agenti della Polizia Municipale hanno evidenziato che, sulla base degli elementi raccolti, non erano stati rinvenuti sull'area del sinistro elementi che potessero confermare la verificazione del sinistro, così come prospettata da parte attrice, nè avevano riscontrato sul motociclo attoreo danni o segni di urto collegabili alla suddetta dinamica.
Gli Agenti hanno, altresì, specificato che neppure dalle fotografie scattate per documentare lo stato dei luoghi era stato possibile rinvenire alcuna trac- cia o detrito lungo tutta la strada dove il sinistro si sarebbe verificato.
Altro aspetto rilevante è quello relativo alla asserita presenza sui luoghi del sinistro del testimone . Testimone_2 Ed invero, le Autorità intervenute - Polizia di Stato e Polizia Municipale -, non hanno rinvenuto sui luoghi la presenza di alcun testimone oculare del sinistro e non hanno infatti proceduto ad identificare tale soggetto.
Solo a distanza di oltre tre mesi dal giorno del sinistro, in data
22/07/2021, l'attore ha reso dichiarazioni spontanee alla P.M. e riferito, per la prima volta, della presenza del testimone sul lugo del sinistro.
A ciò si aggiunga che, a fronte della allegazione di un impatto così violen- to, risulta poco verosimile che il conducente del veicolo antagonista sia riu- scito a rialzarsi, risalire sul proprio mezzo ed allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.
Si tratta di incongruenze che inducono a dubitare dell'attendibilità dell'unico teste addotto da parte attrice.
Non pare superfluo rammentare che, secondo la consolidata giurispruden- za di legittimità, “il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale at- testi come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circo- stanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può es- sere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. civ. n.
22662/2008).
In tale stato di cose, nessun utile elemento è possibile trarre dall'ascolto dei files audio delle chiamate al 118 versati in atti (doc. all. n. 12 all'atto di citazione), poiché nel corso della prima chiamata nulla viene riferito in meri- to alla dinamica del sinistro, mentre nel corso della successiva l'Agente della
Questura riferisce quanto appreso, a sua volta, dallo stesso attore.
In conclusione, le circostanze così illustrate integrano, nel loro insieme, un'esplicita confutazione delle modalità di accadimento dell'evento così come allegate dall'attore e portano, pertanto, ad escludere che le lesioni subite da in data 08/04/2021 siano conseguenza di un sini- Parte_1 stro ascrivibile a responsabilità del conducente di un cd. “mezzo pirata”.
Ciò impone, evidentemente, il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore. In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
[...]
va, dunque, condannato al pagamento delle spese di lite Parte_1 della quale impresa designata per la liquida- Controparte_1 zione dei sinistri a carico del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55 /2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Le spese si liquidano come in dispositivo in conformità allo scaglione cor- rispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della doman- da, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n. 28417/2018)
e all'attività in concreto svolta, secondo i parametri medi ridotti nella misura del 50%, tenuto conto dell'oggetto della controversia e della non peculiare difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda risarcitoria avanzata, nell'ambito del presente giudizio, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di garanzia per le vittime della strada;
condanna al pagamento delle spese di lite soste- Parte_1 nute dalla nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, che si liquidano in complessivi € 3.808,00 per compenso pro- fessionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del com- penso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 13/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.