Accoglimento
Sentenza breve 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 09/03/2026, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01873/2026REG.PROV.COLL.
N. 01151/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2026, proposto da:
Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis , n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il Cons. AN MI e uditi per le parti l’avvocato Claudia De Curtis per l’avvocato Paolo Rossi e l’avvocato dello Stato Vincenzina Maio;
Comunicata alle parti la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS- è effettivo presso il Comando Stazione Carabinieri di Civitavecchia.
Al fine di aiutare la convivente incinta nell’ultimo periodo di gestazione, in data 24 giugno 2024, presentava istanza tesa ad ottenere un trasferimento temporaneo presso una sede di servizio più vicina alla residenza della famiglia; detta istanza veniva accolta con provvedimento del 21 ottobre 2024 e di conseguenza il ricorrente era assegnato presso il Comando Stazione Carabinieri di Teverola (CE) a decorrere dal 23 ottobre 2024 per un periodo di 60 giorni, successivamente prorogato di altri 60 giorni.
Successivamente, con istanza del 20 gennaio 2025, il militare, in ragione della nascita del figlio avvenuta in data 28 novembre 2024, presentava una ulteriore istanza, chiedendo di essere assegnato ai sensi dell’art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001, in via temporanea, ad una sede di servizio vicina al luogo di residenza del proprio nucleo familiare e preferibilmente di essere confermato nella sede di Teverola.
L’Amministrazione, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto del 5 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 e aver esaminato le deduzioni dell’interessato, respingeva detta istanza con il gravato provvedimento del 13 febbraio 2025 per un triplice ordine di ragioni, indicate nel richiamato preavviso: i) esigenze di organico del Comando Provinciale di Roma dovute agli impegni connessi con l’evento del “Giubileo 2025”; ii) inopportunità di determinare vacanze nel ruolo sovrintendenti presso la Stazione di Civitavecchia, operando questa su uno scalo commerciale di notevole rilevanza ed essendo in servizio nella stessa l’unica motovedetta in dotazione all’Arma con funzioni di tutela ambientale; iii) sovralimentazione nel ruolo sovrintendenti sia presso la ON MP (+17,35%, con + 279 unità su 1608) sia, più nello specifico, presso il Comando Provinciale di Caserta (+16,67%, con + 48 unità su 288).
2. - Avverso il preavviso di non accoglimento e il citato provvedimento di rigetto il militare proponeva ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio nel quale era formulata un’unica censura rubricata “E ccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 bis del d. lgs. 151/2001, violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione, nonché dell’art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.
3. - L’adito Tribunale con la sentenza segnata in oggetto, nella resistenza dell’Amministrazione intimata, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’impugnato diniego.
4. - Con rituale atto di appello il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri chiedevano la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
« 1. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 45, co. 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 e dall’art. 40, co. 1, d.lgs. n. 172/2019. Indebita reintroduzione del requisito dell’“eccezionalità”. Travalicamento dei limiti del sindacato giurisdizionale.
2. Error in iudicando per erronea qualificazione della posizione soggettiva - Insussistenza di un diritto soggettivo al trasferimento o al ricongiungimento familiare.
3. Error in iudicando per erronea qualificazione della motivazione come “generica o stereotipata”. Inammissibilità del sindacato di merito sulle scelte organizzative e sulla individuazione della sede .».
5. - Resisteva al gravame il sig. -OMISSIS- chiedendone il rigetto.
6. - Alla camera di consiglio del 3 marzo 2026 la causa passava in decisione.
7. - Si ritiene di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 38 e 60 del codice del processo amministrativo, ricorrendone i presupposti.
8. - Ciò premesso, ritiene questo Giudice che l’appello proposto dal Ministero della Difesa e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri debba essere accolto.
8.1. - Come condivisibilmente evidenziato dalla parte appellante con il motivo sub 1), rileva questo Collegio che la sentenza di primo grado è fondata su presupposti giuridici non più attuali e non correttamente ancorati alla disciplina ratione temporis applicabile alle Forze di polizia e, segnatamente, all’Arma dei Carabinieri.
In particolare, va evidenziato che l’art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001, nel suo percorso evolutivo, è stato inizialmente inciso dall’art. 14, comma 7, della legge n. 124/2015, che aveva introdotto la clausola di limitazione del dissenso della P.A. a “ casi o esigenze eccezionali ”.
Si riporta il testo vigente del menzionato art. 42- bis :
« 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. ».
Tuttavia, con il comma 31- bis dell’art. 45 del decreto legislativo n. 95/2017, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. q), del decreto legislativo n. 172/2019, il legislatore ha superato tale assetto per il personale delle Forze di polizia, prevedendo in relazione a detto personale che l’istanza di assegnazione temporanea possa essere respinta per “ motivate esigenze organiche o di servizio ”, senza più alcun riferimento al requisito dell’“ eccezionalità ”, ed ha altresì circoscritto l’applicazione dell’istituto alle istanze presentate nell’ambito della medesima Forza di appartenenza.
Infatti, il richiamato comma 31- bis così dispone:
« Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio. ».
Ne consegue che la sentenza impugnata non è condivisibile nella misura in cui ha applicato un metro valutativo coerente con una formulazione normativa ormai superata in relazione alla fattispecie per cui è causa, pretendendo dall’Amministrazione una dimostrazione dell’“ eccezionalità ” delle esigenze ostative, laddove la disciplina vigente con riferimento al personale delle Forze di polizia richiede unicamente che tali esigenze siano motivate, effettive e rappresentate nel provvedimento.
Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che lo scrutinio di legittimità deve essere compiuto sulla base della normativa vigente al momento dell’adozione dell’atto sulla scorta del principio tempus regit actum (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2025, n. 8254). Ne consegue che la legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego risalente al 13 febbraio 2025 andava apprezzata alla stregua della disposizione di cui all’art. 45, comma 31- bis , del decreto legislativo n. 95/2017 correttamente richiamato a pag. 2 dello stesso provvedimento.
Inoltre, è evidente che le motivate esigenze organiche e di servizio costituiscono ragione di per sé idonea in forza del suddetto art. 45, comma 31- bis , del decreto legislativo n. 95/2017 a giustificare il rigetto dell’istanza ex art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001 (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5576).
Successivamente, lo stesso Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 19 novembre 2021, n. 7740) ha precisato che, a seguito della riforma del 2019 (che “… ha eliminato dal corpo dell’art. 42 bis l’inciso “casi o esigenze eccezionali” per sostituirlo con la più blanda formula “motivate esigenze organiche e di servizio” …”), l’Amministrazione “… può tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’interessato ovvero con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte nella sede di appartenenza, ma non può banalmente riferirsi ad una mera scopertura di organico …”.
Pertanto, pur in presenza della disciplina vigente ( i.e. art. 45, comma 31- bis , del decreto legislativo n. 95/2017) che consente il diniego dell’assegnazione temporanea dell’appartenente alle Forze di polizia per mere “ motivate esigenze organiche o di servizio ” e non già in ipotesi di “ casi o esigenze eccezionali ” ex art. 42- bis , comma 1, ultimo inciso, del decreto legislativo n. 151/2001, con la pronuncia appellata il T.a.r. ha di fatto imposto all’Amministrazione una dimostrazione sostanzialmente riconducibile al requisito dell’“ eccezionalità ”, così reintroducendo in via interpretativa un parametro che il legislatore del 2019 ha espunto dall’ordinamento con riferimento appunto agli appartenenti alle Forze di polizia.
Come evidenziato, sotto la precedente (in relazione alle suddette Forze di polizia) formulazione dell’art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001, la giurisprudenza amministrativa aveva individuato, in via meramente esemplificativa e non tassativa, alcune ipotesi nelle quali il requisito dell’“ eccezionalità ” potesse ritenersi integrato, anche attraverso il ricorso a criteri quantitativi e qualitativi, funzionali esclusivamente a delimitare in termini ipotetici i “ casi o esigenze eccezionali ”.
Tali parametri, tuttavia, risultavano inscindibilmente legati al quadro normativo anteriore alla riforma del 2019 e non erano mai stati concepiti come criteri vincolanti o automatismi applicativi.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 172/2019, il legislatore ha eliminato ogni riferimento all’“ eccezionalità ” delle esigenze ostative al trasferimento dell’appartenente alle Forze di polizia, restituendo all’Amministrazione una maggior grado di discrezionalità tecnica nella valutazione delle istanze di assegnazione temporanea.
Pertanto, la pretesa applicazione di parametri riconducibili al precedente assetto normativo ( i.e. art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001, come novellato dalla legge n. 124/2015) conduce ad una inammissibile interpretazione sostanzialmente abrogatrice della disciplina sopravvenuta ( rectius comma 31- bis dell’art. 45 del decreto legislativo n. 95/2017, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. q), del decreto legislativo n. 172/2019), in contrasto con il principio secondo cui la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata alla luce della normativa vigente ratione temporis al momento dell’adozione dello stesso provvedimento.
La giurisprudenza amministrativa successiva alla riforma del 2019 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 761) ha, inoltre, chiarito che l’eliminazione del requisito dell’“ eccezionalità ” per quanto concerne le Forze di polizia rende non più confermabile l’orientamento che subordinava il diniego alla sussistenza di soglie percentuali o a valutazioni di particolare gravità delle esigenze di servizio, trattandosi di criteri elaborati in un contesto normativo ormai superato: “… Per le ragioni di cui sopra, la sentenza n. 961/2020 di questo Consiglio - intervenuta con riferimento al quadro normativo precedente all’introduzione del citato art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 95/2017 - è ancora oggi valorizzabile quale utile catalogo di “situazioni-tipo”, con valenza esemplificativa delle esigenze organiche o di servizio che consentono di negare assegnazione temporanea nell’ambito delle Forze di Polizia. La pronuncia non presenta, invece, analoga attualità - né, quindi, è ancora suscettibile di immediata applicazione - per quanto attiene alla concreta “misura” di tali esigenze (come espressa - inter alia - dall’individuazione di precise e consistenti percentuali di scopertura, o dalla pretesa valutazione della possibilità di sostituire l’istante attingendo ad altre sedi ecc.), essendo questa dichiaratamente parametrata (cfr. par. 8 della sentenza 961/2020) al carattere “eccezionale” che esse dovevano presentare secondo la normativa vigente ratione temporis . …”.
È stato altresì precisato che, nell’attuale assetto dell’istituto, non è necessario che le esigenze ostative assumano carattere di particolare intensità o gravità o risultino non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, poiché una simile impostazione comporterebbe la surrettizia reintroduzione di un requisito ( i.e. “ eccezionalità ”) che il legislatore ha inteso esplicitamente superare (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 761 e Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 430).
Ne consegue che la sentenza impugnata, nel pretendere dall’Amministrazione militare una dimostrazione sostanzialmente assimilabile ai criteri di “ eccezionalità ” del regime generale di cui all’art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001, come novellato dalla legge n. 124/2015, non ha correttamente considerato i presupposti normativi vigenti dell’istituto de quo in relazione al personale delle Forze di polizia (art. 45, comma 31- bis , del decreto legislativo n. 95/2017) ed ha esercitato un sindacato eccedente i limiti della giurisdizione di legittimità, sostituendo il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione in un ambito riservato alla discrezionalità tecnica della P.A., peraltro in contrasto con il principio - più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527 e Cons. Stato, Sez. II, 23 febbraio 2026, n. 1414) - secondo cui l’art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001 non riconosce un diritto soggettivo al trasferimento, ma configura un interesse legittimo “… che può trovare concreta attuazione solo al termine di una specifica attività della Pubblica Amministrazione volta, prioritariamente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e della sussistenza dei presupposti di legge, a maggior ragione allorquando il beneficio de quo venga richiesto da un militare. …”.
8.2. - Con il motivo di appello sub 2) le Amministrazioni appellanti contestano la sentenza di primo grado per asserita erronea qualificazione della posizione del sig. -OMISSIS-
La doglianza va accolta.
Invero, l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis decreto legislativo n. 151/2001 - come visto - non dà luogo a diritto soggettivo al trasferimento o al ricongiungimento familiare (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527 e Cons. Stato, Sez. II, 23 febbraio 2026, n. 1414).
L’art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001, anche nella sua applicazione al personale militare in forza dell’art. 1493 del decreto legislativo n. 66/2010 (tenuto “… conto del particolare stato rivestito …”), non attribuisce, infatti, un diritto soggettivo alla mobilità temporanea, bensì configura in capo all’interessato un interesse legittimo pretensivo, che si sostanzia nella facoltà di sottoporre all’Amministrazione competente la propria situazione personale e familiare, affinché essa sia valutata nell’ambito di una comparazione discrezionale con le esigenze organizzative e funzionali del servizio.
Come chiarito dalla citata giurisprudenza amministrativa, la ratio dell’istituto è certamente quella di tutelare valori di rilievo costituzionale ( i.e. genitorialità ex artt. 30 e 31 della Costituzione), ma ciò non comporta la configurabilità di un automatismo favorevole né, tantomeno, la nascita di un beneficio in favore di tutti i soggetti che si trovino astrattamente in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione.
Al contrario, l’assegnazione temporanea costituisce uno strumento che consente al dipendente di segnalare la propria condizione, restando riservata all’Amministrazione la valutazione della richiesta alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio, potendo l’istanza essere legittimamente respinta quando sussistano motivate ragioni organizzative o di servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2426).
Tale assetto assume connotati ancor più marcati con riferimento al personale delle Forze armate e di polizia, per le quali la giurisprudenza ha costantemente affermato che le misure di sostegno alla maternità e alla paternità devono essere applicate tenendo conto delle specificità settoriali e degli interessi pubblici primari presidiati, quali la difesa della Patria, la sicurezza e l’ordine pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 761, Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 430 e Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2026, n. 1638).
In tale prospettiva, la mobilità sul territorio costituisce elemento fisiologico dello status militare e il diritto all’unità familiare non può essere considerato assoluto, né prevalente in via automatica sulle esigenze del servizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7619).
Del resto neanche le fonti sovranazionali attribuiscono immediatamente ai singoli un diritto soggettivo al mantenimento dell’integrità del nucleo familiare, essendo necessarie norme interne di attuazione che modellino tali posizioni soggettive secondo le modalità stabilite dall’ordinamento nazionale, specialmente nei settori connotati da forte specialità, quali quello militare e di polizia (Cons. Stato, n. 7619/2020).
La sentenza impugnata, valorizzando in modo sostanzialmente prevalente l’interesse individuale al ricongiungimento familiare e svalutando la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione nella gestione del personale, ha dunque finito per alterare il corretto inquadramento della posizione soggettiva del sig.-OMISSIS-sostituendo al modello dell’interesse legittimo - proprio dell’art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001 (e, a maggior ragione, dell’art. 45, comma 31- bis , del decreto legislativo n. 95/2017) - uno schema di tutela assimilabile al diritto soggettivo, in contrasto con il dato normativo e con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa.
8.3. - Con il motivo sub 3) le Amministrazioni appellanti deducono l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. (cfr. pag. 6 della pronuncia di primo grado) ha qualificato come generica, stereotipata o insufficiente la motivazione posta a fondamento del diniego dell’assegnazione temporanea, nonché del correlato giudizio di carenza istruttoria, omettendo il primo Giudice di considerare la complessiva e coerente valutazione organizzativa svolta dall’Amministrazione e finendo per esercitare un non consentito sindacato giurisdizionale di merito.
Il motivo è meritevole di positivo apprezzamento.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dal T.a.r., reputa questo Collegio che il contestato diniego non sia fondato su formule di stile, bensì su ragioni operative specifiche, attuali e verificabili, puntualmente valorizzate nella determinazione impugnata (e nel richiamato preavviso di rigetto) e supportate dall’analisi comparativa delle forze in organico, mediante il raffronto tra la situazione del reparto di provenienza e quella delle sedi richieste che di seguito si riportano:
i) esigenze di organico del Comando Provinciale di Roma dovute agli impegni connessi con l’evento del “Giubileo 2025”;
ii) inopportunità di determinare vacanze nel ruolo sovrintendenti presso la Stazione di Civitavecchia, operando questa su uno scalo commerciale di notevole rilevanza ed essendo in servizio nella stessa l’unica motovedetta in dotazione all’Arma con funzioni di tutela ambientale;
iii) sovralimentazione nel ruolo sovrintendenti sia presso la ON MP (+17,35%, con + 279 unità su 1608) sia, più nello specifico, presso il Comando Provinciale di Caserta (+16,67%, con + 48 unità su 288).
In particolare, - si ribadisce - l’Amministrazione ha correttamente evidenziato la disfunzionalità derivante dalla sottrazione anche di una sola unità nel ruolo dei Sovrintendenti presso la Stazione Carabinieri di Civitavecchia, reparto operante su uno scalo portuale di rilevante importanza commerciale e turistica e nel quale è peraltro in servizio l’unica motovedetta dell’Arma con funzioni di tutela ambientale.
Tale dato, lungi dall’essere astratto o generico, è stato legittimamente valorizzato quale elemento concreto incidente sull’efficienza del servizio.
Parallelamente, è stata puntualmente rappresentata - come detto - l’inopportunità dell’assegnazione verso reparti già caratterizzati da un evidente surplus organico nel medesimo ruolo, sia a livello regionale (MP) sia, in modo ancora più significativo, nell’ambito della provincia di Caserta, con specifica indicazione delle relative percentuali (rispettivamente pari al +17,35% e al +16,67%).
Anche tale profilo costituisce elemento motivazionale specifico, coerente con i principi di razionale allocazione delle risorse umane su scala nazionale.
Nella comparazione operata, l’Amministrazione ha correttamente contemperato l’interesse individuale del militare con gli interessi dell’ordine e della sicurezza pubblica, aventi pari dignità costituzionale e sovranazionale, come richiesto dalla giurisprudenza, ribadendosi che l’art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001 offre un’opportunità ulteriore, ma non può comportare il prevalere automatico delle esigenze familiari su quelle del servizio.
In tale prospettiva, la motivazione fondata su esigenze organiche e di servizio - senza necessità di ricorrere al criterio dell’“ eccezionalità ” - è di per sé sufficiente a sorreggere il diniego, specie in presenza di carenze presso la sede di provenienza e assenza di posti disponibili presso le sedi richieste, come appunto avvenuto nel caso in esame.
Non è, pertanto, condivisibile l’affermazione del T.a.r. (cfr. par. 8.4 - pagg. 8-9 della sentenza appellata) secondo cui sarebbe carente l’istruttoria svolta per non aver l’Amministrazione proceduto ad un vaglio capillare di ogni singola sede della Regione MP o dell’intera provincia di Caserta.
Infatti, dalla documentazione in atti emerge chiaramente che l’istruttoria è stata condotta sulla base di dati aggregati a livello regionale e provinciale, metodologia pienamente coerente con la struttura gerarchico-organizzativa dell’Arma dei Carabinieri e con la gestione delle risorse umane su scala nazionale.
Pretendere un’analisi sede per sede equivarrebbe a imporre un non consentito sindacato di merito sulle scelte di macro-distribuzione del personale e sulle decisioni programmatorie, in violazione dei limiti del controllo giurisdizionale del Giudice amministrativo.
In tale cornice, il dato oggettivo del surplus del ruolo dei Sovrintendenti nella Regione MP e, in particolare, nella provincia di Caserta è stato correttamente considerato quale elemento di per sé preclusivo, poiché l’inserimento di un’ulteriore unità in un contesto già sovralimentato risulterebbe contrario ai principi di efficienza, economicità e razionale distribuzione delle risorse.
La giurisprudenza amministrativa ha sul punto chiarito che il diniego di trasferimento è legittimo quando la sottrazione di un’unità comprometta l’efficienza dell’ufficio di appartenenza, purché la carenza non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti organizzativi (cfr. T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, 1° giugno 2021, n. 510; T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 2 maggio 2022, n. 381; T.a.r. Lombardia, Brescia, Sez. I, 5 aprile 2023, n. 299, con argomentazioni condivise da questo Collegio).
Parimenti non condivisibile è la parte della sentenza appellata relativa all’individuazione della sede di destinazione.
L’istanza del militare, per come formulata, si limitava a richiedere l’assegnazione “… alla sede o reparto dell’Amministrazione più vicini al luogo di residenza del proprio nucleo familiare …”, ovvero la conferma presso la Stazione di Teverola (Caserta).
Tuttavia, reputa questo Giudice che la scelta della sede debba essere effettuata in termini chiari e puntuali dal dipendente e non può essere rimessa all’Amministrazione, poiché ciò si tradurrebbe in una decisione potenzialmente arbitraria e non necessariamente idonea a soddisfare le esigenze dell’istante.
In ogni caso, con riferimento alla sede specificamente indicata di Teverola, l’Amministrazione ha correttamente rilevato - sulla base dello specchio delle forze organiche - l’assenza di posizioni utili nel medesimo ruolo, con conseguente insussistenza del presupposto del posto vacante e disponibile.
Sotto tale profilo, deve ribadirsi che il requisito del “ posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva ” di cui all’art. 42- bis del decreto legislativo n. 151/2001 (cui rinvia l’art. 45, comma 31- bis , del decreto legislativo n. 95/2017) costituisce elemento centrale dell’istituto de quo e che l’assenza di vacanze organiche nella sede richiesta non solo può integrare esigenze ostative, ma può addirittura escludere il presupposto stesso per la concessione del beneficio, tenuto conto della struttura dell’organizzazione militare, fondata su una rigida distribuzione di ruoli, compiti e funzioni.
In presenza di una motivazione concreta e non pretestuosa, l’apprezzamento delle esigenze ostative è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione e non è sindacabile nel merito, senza necessità di dimostrare gravità o eccezionalità (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 gennaio 2025, n. 761 e Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 430).
Infine, va ribadito che, per il personale militare, il diniego può legittimamente fondarsi anche su esigenze di servizio di carattere ordinario, purché motivate, ogniqualvolta la sottrazione dell’unità possa compromettere - come avvenuto nella fattispecie per cui è causa - l’efficienza del reparto e la criticità non sia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione.
È stata, altresì, condivisibilmente affermata la legittimità del diniego che tenga conto della difficoltà di sostituzione immediata e della non programmabilità della vacanza, non suscettibile di pronta copertura (cfr. T.a.r. Sicilia, Catania, Sez. III, 25 ottobre 2022, n. 2832).
9. - Per le ragioni anzidette l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
10. - In considerazione della peculiarità del presente giudizio sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN ZA, Presidente
AN Frigida, Consigliere
AN Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
AN MI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MI | AN ZA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.