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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4880/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4880/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale del mutuo e ripetizione d'indebito
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Francesco della Parte_1 Parte_2
Ventura, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 6, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, e Controparte_2 [...]
con i quali è elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Benedetto Accarino, sito in CP_3
Salerno, alla via Francesco Gaeta n. 38, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24/06/20, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la assumendo di aver stipulato con la Controparte_1
(ora , in data 09/01/03, un contratto di mutuo Controparte_4 Controparte_1 ipotecario per l'importo di € 120.000,00, da rimborsare in 168 rate mensili;
che tale contratto non indicava il TAEG, sicchè il TAN pattuito andava sostituito con i tassi BOT ex art. 117, co. 7,
T.U.B.; che, inoltre, i tassi applicati erano superiori al tasso soglia ex l. n. 108/96, ragion per cui, in pagina 1 di 5 applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., il mutuo doveva reputarsi a titolo gratuito;
che, in particolare, il TAEG di mora risultava pari all'8,701% e, dunque, superiore alla soglia usuraria dell'8,055% prevista per il primo trimestre 2003 per i mutui ipotecari a tasso variabile.
Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse: “previo accertamento della omessa e/o inesatta indicazione del tasso effettivo globale (TAEG) nel contratto di mutuo di che trattasi, dichiarare la nullità della clausola degli interessi ex art. 117 del TUB per le motivazioni di cui in assertiva e, di conseguenza - previa nomina di un consulente tecnico di ufficio al fine di rielaborare il rapporto contrattuale del mutuo, intercorso tra le parti in controversia, ai tassi sostitutivi dei BOT - accertare, ai sensi e per gli effetti del quarto comma del citato articolo del
TUB, che gli attori siano tenuti al versamento della somma di euro 25564.00 per la estinzione del mutuo finanziato ovvero, sempre in via principale, mediante ctu, accertare che il TAEG di mora, comprensivo della polizza assicurativa e della commissione per anticipata estinzione, risulti superiore al tasso soglia usura e, per tale effetto, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, cod. civ., disporre la conversione forzosa del prestito usuraio di cui al contratto di mutuo in prestito gratuito per le causali in premessa e, di conseguenza, dichiarare che gli attori abbiano azzerato e interamente adempiuto al mutuo ipotecario stante la restituzione dell'intero capitale finanziato ad ogni effetto di legge”, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/11/20, si costituiva la la quale, Controparte_1 assumendo l'infondatezza e genericità delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto delle domande dell'attore, con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. della Corte risulta che gli attori Per_1
stipulavano con la in data 09/01/03, un contratto di mutuo Controparte_4 fondiario per notaio (rep. n. 27012, racc. n. 12432) per l'importo di € 120.000,00, Per_2 rimborsabile con 168 rate mensili, con TAN variabile per i primi due anni pari all'Euribor a tre mesi, divisore 365, + 1,50% di spread (all'epoca della stipula pari complessivamente al 4,407%), ed interessi di mora pari al tasso ordinario + 2,00% (quindi 6,407% alla data di stipula del mutuo).
Ebbene, tutte le doglianze sollevate dagli attori in ordine alla validità del predetto mutuo non meritano accoglimento.
In primo luogo, l'eccezione di nullità parziale per mancata indicazione del TAEG/ISC è palesemente infondata, in quanto l'obbligo di indicazione di tale tasso nei contratti di mutuo è stato pagina 2 di 5 introdotto solo con l'art. 9 della delibera CICR del 04/03/03, il quale statuisce che “
1. Al contratto
è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia medesima”.
La Banca d'Italia ha poi esercitato il potere conferitole con circolare del 25/07/03, prescrivendo agli intermediari di rendere noto, per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti, nel contratto e nel documento di sintesi, un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Ne deriva che l'indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo è divenuta obbligatoria solo a far data dall'entrata in vigore della predetta delibera, ossia dall'01/10/03 e, dunque, da epoca successiva alla stipulazione del contratto oggetto di causa, risalente al 09/01/03.
Né al contratto in esame è applicabile l'art. 122 T.U.B. (d.lgs. n. 385/93) - che, nella formulazione
“ratione temporis” vigente (ossia antecedente al d.lgs. n. 218/10), prevedeva che “Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito” – in quanto la norma predetta era inserita nel Capo II del Titolo
VI del T.U.B. intitolato “Credito al consumo”, nel quale non rientrava il mutuo ipotecario, come si desume dal precedente art. 121, co. 4, lett. e), secondo cui “Le norme contenute nel presente capo non si applicano… ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento”.
Esclusa, quindi, l'applicabilità dell'art. 122 T.U.B., nonché dell'art. 125bis T.U.B. (introdotto, sette anni dopo il contratto “de quo”, con il d.lgs. n. 141/10) in relazione al credito al consumo, deve rilevarsi che, se anche il mutuo in esame fosse stato stipulato dopo l'01/10/03, la mancata indicazione del TAEG non avrebbe inciso sulla validità dello stesso, essendosi precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex
pagina 3 di 5 art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n.
39169/21, n. 4597/23, n. 18235/24).
Infondata è anche la deduzione di asserita applicazione di interessi usurari.
In proposito, è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilevanza alla sola usura originaria, specificando che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. S.U. n. 24675/17, Cass. n. 24743/23).
Inoltre, secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Tuttavia, “qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
In relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro
pagina 4 di 5 da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In ogni caso, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. n. 16526/24, n. 34437/23, n.
8103/23, n. 9237/20).
Tenendo conto dei predetti principi, deve rilevarsi che, alla data di stipula del mutuo in esame, ossia nel I trimestre del 2003, il tasso soglia, per la categoria di operazioni “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, era pari all'8,055%.
Il tasso soglia era, quindi, di gran lunga superiore sia al TAN pattuito, pari al 4,407%, che agli interessi moratori, pari al 6,407% (TAN + 2%), nonché al TAEG/ISC effettivamente applicato, pari, come appurato dal CTU, al 4,6145%.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, le domande degli attori non possono che essere rigettate.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli attori e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4880/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande degli attori;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese giudiziali, che si liquidano in € 30,00 per spese vive, oltre spese Controparte_1 di CTU, ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4880/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale del mutuo e ripetizione d'indebito
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Francesco della Parte_1 Parte_2
Ventura, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Plava n. 6, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, e Controparte_2 [...]
con i quali è elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Benedetto Accarino, sito in CP_3
Salerno, alla via Francesco Gaeta n. 38, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24/06/20, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la assumendo di aver stipulato con la Controparte_1
(ora , in data 09/01/03, un contratto di mutuo Controparte_4 Controparte_1 ipotecario per l'importo di € 120.000,00, da rimborsare in 168 rate mensili;
che tale contratto non indicava il TAEG, sicchè il TAN pattuito andava sostituito con i tassi BOT ex art. 117, co. 7,
T.U.B.; che, inoltre, i tassi applicati erano superiori al tasso soglia ex l. n. 108/96, ragion per cui, in pagina 1 di 5 applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., il mutuo doveva reputarsi a titolo gratuito;
che, in particolare, il TAEG di mora risultava pari all'8,701% e, dunque, superiore alla soglia usuraria dell'8,055% prevista per il primo trimestre 2003 per i mutui ipotecari a tasso variabile.
Tanto premesso, gli attori chiedevano che l'adito Tribunale volesse: “previo accertamento della omessa e/o inesatta indicazione del tasso effettivo globale (TAEG) nel contratto di mutuo di che trattasi, dichiarare la nullità della clausola degli interessi ex art. 117 del TUB per le motivazioni di cui in assertiva e, di conseguenza - previa nomina di un consulente tecnico di ufficio al fine di rielaborare il rapporto contrattuale del mutuo, intercorso tra le parti in controversia, ai tassi sostitutivi dei BOT - accertare, ai sensi e per gli effetti del quarto comma del citato articolo del
TUB, che gli attori siano tenuti al versamento della somma di euro 25564.00 per la estinzione del mutuo finanziato ovvero, sempre in via principale, mediante ctu, accertare che il TAEG di mora, comprensivo della polizza assicurativa e della commissione per anticipata estinzione, risulti superiore al tasso soglia usura e, per tale effetto, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, cod. civ., disporre la conversione forzosa del prestito usuraio di cui al contratto di mutuo in prestito gratuito per le causali in premessa e, di conseguenza, dichiarare che gli attori abbiano azzerato e interamente adempiuto al mutuo ipotecario stante la restituzione dell'intero capitale finanziato ad ogni effetto di legge”, il tutto con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 27/11/20, si costituiva la la quale, Controparte_1 assumendo l'infondatezza e genericità delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto delle domande dell'attore, con vittoria di spese giudiziali.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. della Corte risulta che gli attori Per_1
stipulavano con la in data 09/01/03, un contratto di mutuo Controparte_4 fondiario per notaio (rep. n. 27012, racc. n. 12432) per l'importo di € 120.000,00, Per_2 rimborsabile con 168 rate mensili, con TAN variabile per i primi due anni pari all'Euribor a tre mesi, divisore 365, + 1,50% di spread (all'epoca della stipula pari complessivamente al 4,407%), ed interessi di mora pari al tasso ordinario + 2,00% (quindi 6,407% alla data di stipula del mutuo).
Ebbene, tutte le doglianze sollevate dagli attori in ordine alla validità del predetto mutuo non meritano accoglimento.
In primo luogo, l'eccezione di nullità parziale per mancata indicazione del TAEG/ISC è palesemente infondata, in quanto l'obbligo di indicazione di tale tasso nei contratti di mutuo è stato pagina 2 di 5 introdotto solo con l'art. 9 della delibera CICR del 04/03/03, il quale statuisce che “
1. Al contratto
è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“indicatore sintetico di costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia medesima”.
La Banca d'Italia ha poi esercitato il potere conferitole con circolare del 25/07/03, prescrivendo agli intermediari di rendere noto, per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti, nel contratto e nel documento di sintesi, un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Ne deriva che l'indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo è divenuta obbligatoria solo a far data dall'entrata in vigore della predetta delibera, ossia dall'01/10/03 e, dunque, da epoca successiva alla stipulazione del contratto oggetto di causa, risalente al 09/01/03.
Né al contratto in esame è applicabile l'art. 122 T.U.B. (d.lgs. n. 385/93) - che, nella formulazione
“ratione temporis” vigente (ossia antecedente al d.lgs. n. 218/10), prevedeva che “Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito” – in quanto la norma predetta era inserita nel Capo II del Titolo
VI del T.U.B. intitolato “Credito al consumo”, nel quale non rientrava il mutuo ipotecario, come si desume dal precedente art. 121, co. 4, lett. e), secondo cui “Le norme contenute nel presente capo non si applicano… ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento”.
Esclusa, quindi, l'applicabilità dell'art. 122 T.U.B., nonché dell'art. 125bis T.U.B. (introdotto, sette anni dopo il contratto “de quo”, con il d.lgs. n. 141/10) in relazione al credito al consumo, deve rilevarsi che, se anche il mutuo in esame fosse stato stipulato dopo l'01/10/03, la mancata indicazione del TAEG non avrebbe inciso sulla validità dello stesso, essendosi precisato dalla giurisprudenza di legittimità che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex
pagina 3 di 5 art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n.
39169/21, n. 4597/23, n. 18235/24).
Infondata è anche la deduzione di asserita applicazione di interessi usurari.
In proposito, è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha attribuito rilevanza alla sola usura originaria, specificando che “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. S.U. n. 24675/17, Cass. n. 24743/23).
Inoltre, secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”. Tuttavia, “qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
In relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, si è condivisibilmente sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro
pagina 4 di 5 da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In ogni caso, “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. n. 16526/24, n. 34437/23, n.
8103/23, n. 9237/20).
Tenendo conto dei predetti principi, deve rilevarsi che, alla data di stipula del mutuo in esame, ossia nel I trimestre del 2003, il tasso soglia, per la categoria di operazioni “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile”, era pari all'8,055%.
Il tasso soglia era, quindi, di gran lunga superiore sia al TAN pattuito, pari al 4,407%, che agli interessi moratori, pari al 6,407% (TAN + 2%), nonché al TAEG/ISC effettivamente applicato, pari, come appurato dal CTU, al 4,6145%.
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, le domande degli attori non possono che essere rigettate.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli attori e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4880/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande degli attori;
2) condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese giudiziali, che si liquidano in € 30,00 per spese vive, oltre spese Controparte_1 di CTU, ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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