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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da:
– nuova denominazione di - (C.F. Parte_1 Parte_2
) P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Paolo Bonalume
APPELLANTE contro
(C.F.: Controparte_1
) P.IVA_2
con il patrocinio degli avv. Cristina Caravita e Claudia Tibolla
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
1537/23 pubblicata dal Tribunale di Bologna il 18.07.23 nel giudizio RG 265/21 tra – Parte_1 nuova denominazione di – e Parte_2 [...]
e non notificata Controparte_2
pagina 1 di 11 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
Part
• € 13.495,42 per sorte capitale, di cui alle seguenti 2 fatture cedute a
Rag. soc. cedente Numero Data emissione Data scadenza Importo
ZIMMER SRL (EX CENTERPULSE) 69517 18/01/2002 18/04/2002 7735.42
19/313196 30/04/2019 31/07/2019 5760.00 Parte_3
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 2 fatture
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: CP_1 interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi
(colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica della citazione, sono CP_1 scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1 condannare al relativo Controparte_1 pagina 2 di 11 pagamento in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 della diversa somma ritenuta Controparte_1 dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1
a pagare a a diversa somma ritenuta dovuta a titolo di capitale, interessi di mora
[...] Parte_1
e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Conclusioni per appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, azione od eccezione
RIGETTARE l'appello, proposto da in quanto inammissibile e/o improcedibile e Parte_1 comunque infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1537/2023 del Tribunale di Bologna, pubbl. il 18.7.2023, resa nella causa con RG. 265/2021;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, si chiede, in accoglimento del presente appello incidentale condizionato, di riformare la sentenza n. 1537/2023 del Tribunale di
Bologna, pubbl. il 18.7.2023, resa nella causa con RG. 265/2021, nella parte in cui ha omesso di accertare il difetto di legittimazione attiva di con conseguente rigetto dell'appello e delle domande Parte_1 avversarie quantomeno e/o anche per tale ragione.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 96, 1 e 2 co., c.p.c., in favore dell' Controparte_1 Parte_4
. CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
allegando:
[...]
1) di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni;
2) di aver acquistato crediti vantati nei confronti della convenuta da vari fornitori di quest'ultima;
3) che i relativi atti di cessione avevano ad oggetto, in parte, crediti già sorti nei confronti pagina 3 di 11 del debitore ceduto e, in parte, crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l'ente convenuto nei 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
4) l'inadempimento del debitore ceduto;
5) di essersi resa cessionaria, oltre che dei crediti per sorte capitale portati dalle fatture azionate, anche degli interessi di mora già maturati così come di quelli non ancora scaduti, calcolati secondo i parametri di cui al d. lgs. n. 231/02;
6) di avere diritto agli interessi anatocistici nella misura degli interessi legali di mora;
7) di avere diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, l'importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna delle 137 fatture impagate, così come previsto dall'art. 6, comma II, d. lgs. n. 231/02.
2. Pertanto, chiedeva che Parte_1 Controparte_1
fosse condannata al pagamento di:
[...]
a. € 31.079,65 quale importo residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate in sede di terza memoria istruttoria;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati sulle fatture pagate e impagate e maturandi esclusivamente su quelle rimaste impagate con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 5.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03”.
3. si costituiva in giudizio eccependo: Controparte_1
1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. 28/2010;
2) l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, con riguardo tanto alla sorte capitale quanto agli interessi, considerato che non aveva allegato né gli atti di cessione, pagina 4 di 11 né i contratti di fornitura a monte, né le relative fatture, essendosi limitata a produrre un mero elenco di fatture;
3) che le uniche allegazioni di a sostegno della propria pretesa creditoria erano state depositate tardivamente e pertanto dovevano essere considerate inammissibili;
4) di non aver accettato la cessione in relazione ai crediti azionati, ciò da cui conseguiva il difetto di titolarità attiva della pretesa in capo a
5) l'invalidità derivante dal difetto di forma scritta ad substantiam dei contratti intercorsi con le ditte fornitrici, dal momento che aveva omesso tanto di allegare i contratti di fornitura a monte delle fatture azionate, quanto di indicare il relativo c.d. CIG (Codice identificativo di gara);
6) che le fatture azionate risultavano pagate, molte anche prima della notifica dell'atto di citazione, per l'importo complessivo di € 943.961,97 e che pertanto la sorte capitale doveva considerarsi estinta per quell'importo;
7) l'infondatezza della pretesa ex art. 6, comma II, d. lgs. n. 231/02.
Pertanto, di chiedeva, in via preliminare, Controparte_1 CP_1
di dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, di accertare e dichiarare l'effettivo minor credito dovuto da parte dell'azienda ospedaliera in favore di se non prescritto, tenuto conto dei pagamenti nel frattempo intervenuti in corso di causa.
4. La causa, di natura documentale, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale Tribunale di Bologna rigettava la domanda attrice e compensava integralmente le spese di lite.
A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, osservava che la materia controversa non era soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria e, nel merito, che parte convenuta non aveva formulato domanda di ripetizione di quanto corrisposto, sia prima della causa, sia in corso di causa, per cui si era senz'altro verificato il fatto estintivo dell'obbligazione, anche alla luce del tenore delle conclusioni precisate da che aveva dato atto, nella propria terza memoria, dei pagamenti effettuati pagina 5 di 11 da parte convenuta, così che la pretesa creditoria si era ridotta da € 994.800,11 in linea capitale ad € 31.079,65, credito residuo portato dalle seguenti fatture: n. 032767, 032770 e
032769 di Ge Healthcare, n. 69517 di ME, n. 20105972, 20107162 e 20107659 di
BA, n. 7010004290 e 7010035647 di Pfizer, n. 19/313196 di . Parte_3
5. Con riferimento, invece, alla pretesa residua di il Tribunale osservava che le allegazioni di cui all'atto di citazione erano rimaste sprovviste di riscontro istruttorio, dal momento che non aveva prodotto in giudizio né gli atti di cessione del credito (fatta eccezione per le cessioni di BA e comunque inammissibili in quanto Parte_3
depositate tardivamente), né i contratti di fornitura a monte, né le relative fatture, limitandosi a produrre sub doc. 3 un mero elenco delle stesse, e integrando la propria documentazione solo dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, dovendo pertanto concludere che non era stata fornita la prova del titolo, sia quanto alla sorte capitale sia quanto agli interessi richiesti.
6. In particolare con riferimento agli interessi, essendo mancata la prova del titolo in relazione all'intera pretesa creditoria globalmente considerata, il Tribunale riteneva che le domande di dovevano essere rigettate anche con riguardo alle fatture già pagate, in quanto l'adempimento della prestazione di pagamento, sebbene idoneo ad estinguere l'obbligazione quanto al capitale, non implicava il riconoscimento degli interessi eventualmente maturati, dal momento che i fatti costitutivi erano rimasti privi di prova nella sede processuale.
La stessa motivazione giustificava altresì il rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 6 comma II d. lgs. n. 231/2002 mentre, per quanto riguardava la domanda ex art. 2041 cc, il giudice di primo grado osservava che essa poteva essere utilmente esperita solo nel caso di assenza in astratto di altro rimedio giurisdizionale e non poteva supplire a difetti di allegazione o prova.
7. Infine, con riferimento alle spese di lite, il Tribunale osservava che il rigetto della domanda di di pagamento del residuo importo di € 31.079,65 in linea capitale non costituiva espressione di soccombenza per parte attrice, considerato che a seguito dei pagamenti effettuati spontaneamente dall'azienda ospedaliera aveva visto soddisfatta la pagina 6 di 11 maggior parte della propria pretesa creditoria, inizialmente fissata nella misura di €
994.800,11, seppure buona parte delle fatture erano state pagate già prima della notifica della citazione.
Tuttavia, la peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall'ingresso in causa di documentazione non pertinente, rientrava, ad avviso del Tribunale, nella categoria delle ragioni richieste dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per disporre la compensazione delle spese di lite.
8. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello, e proponendo appello incidentale condizionato.
All'udienza del 4.11.2025, tenutasi con modalità telematiche, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo, si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i crediti, in linea capitale, in relazione a 2 fatture che sarebbero state cedute a e cioè: la fattura ME n. 69517 del 18.1.2002 di € 7.735,42 e la fattura
[...]
n. 313196 del 30.4.2019 di € 5.760,00. Pt_3
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. omettendo di considerare che l' avrebbe posto in essere comportamenti e difese incompatibili con CP_1
il diniego di aver ricevuto le cessioni dei crediti e le forniture poste a fondamento delle 2 fatture;
in particolare l' ha eccepito lo storno della fattura ME sul presupposto CP_1
che quest'ultima avrebbe emesso una nota di credito di pari importo e ha poi eccepito la sospensione del pagamento della fattura Linde Medical in quanto non riferibile ad alcun ordinativo o fornitura.
A fronte di tali eccezioni, si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto dare per pacifica l'esistenza delle cessioni di tali crediti e il relativo ricevimento da parte dell' avrebbe CP_1
poi dovuto esaminare le eccezioni della e decidere il giudizio sulla base di tali eccezioni ritenendo irrilevanti le produzioni di proprio alla luce delle stesse difese dell'
[...]
che, implicitamente, hanno riconosciuto il ricevimento delle cessioni e delle CP_2
forniture a monte. pagina 7 di 11 10. L'appellante, con il secondo motivo, lamenta inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i crediti, per interessi (moratori e anatocistici) e per spese di recupero (ex art.6 D.Lgs. 231/2002), con riferimento alle fatture, azionate in linea capitale, e pagate in ritardo.
A tale riguardo si sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato che - pur non avendo fornito la prova del titolo - avrebbe comunque fornito tutti gli elementi per la condanna dell' convenuta al pagamento degli interessi moratori (sulla sorte capitale) CP_1
e anatocistici, nonché delle spese di recupero (€ 40 moltiplicati per ciascuna fattura azionata in linea capitale).
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché gli artt. 163 e 183 c.p.c., omettendo di considerare: che aveva acquistato dalle società fornitrici cedenti anche gli interessi di mora come risulterebbe dalle cessioni
(asseritamente) prodotte;
che per ogni fattura, avrebbe indicato, nell'elenco prodotto
(doc. 3 fasc. attrice), la data di scadenza, (asseritamente) non contestata;
che nessuna delle produzioni documentali sarebbe stata contestata dall' convenuta, inoltre, dal CP_1
confronto tra i mandati di pagamento delle fatture e la data di scadenza delle stesse risulterebbe per tabulas il tardivo pagamento del debito.
11. L' si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione e Controparte_2
proponendo appello incidentale condizionato avverso la sentenza nella parte in cui ha omesso di accertare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
12. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione e sono infondati.
Preliminarmente deve rilevarsi che, mentre in primo grado l'importo residuo richiesto in linea capitale dall'attrice era pari a € 31.079,65, la somma richiesta in grado di appello è stata ridotta ad € 13.495,42 ed è relativa all'importo di sole due fatture di € 7.735,42 e di €
5.760,00.
In primo grado ha introdotto la propria domanda nei confronti della indicando l'ammontare dei crediti vantati nei confronti dell' (€ Controparte_2
994.884,11), senza produrre le fatture, né la documentazione comprovante il titolo pagina 8 di 11 contrattuale a monte, senza provare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui ai documenti contabili, limitandosi a rinviare ad un mero elenco di fatture quale prova dell'esistenza del credito, tant'e che l' ha eccepito la nullità della Controparte_2
citazione e comunque la grave carenza di allegazione.
Anche con riferimento alle cessioni dei crediti, nell'atto di citazione si è limitata ad allegare genericamente di aver acquistato da numerosi fornitori dell'Ente i crediti da questi vantati nei confronti dell'Amministrazione, senza però produrre alcun atto di cessione e senza nemmeno indicare con quali modalità le stesse erano state poste in essere e gli estremi delle medesime.
13. In buona sostanza l'appellante, pur riservandosi ogni più ampia produzione nel prosieguo del giudizio, di fatto non vi ha ottemperato nei termini di preclusione delle allegazioni istruttorie, non fornendo la prova scritta dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione in qualità di debitore ceduto.
L'Azienda convenuta, infatti, ha sempre contestato a la carenza probatoria relativamente ai crediti azionati, fra i quali quelli verso ME e , oggetto Parte_3
residuale del presente appello.
14. Peraltro, la prova nei giudizi dove è convenuta una Pubblica Amministrazione deve essere estremamente rigorosa, tenuto conto che tutti i contratti e le relative cessioni devono avere determinati requisiti e la forma scritta è prevista a pena di nullità.
Costituisce inoltre principio pacifico che per i contratti per i quali è prevista la forma scritta
"ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito.
Infatti in tali ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere.
15. Ai fini della presente causa è pertanto irrilevante la circostanza dedotta dall'appellante che l' abbia eccepito di aver rifiutato le cessioni dei crediti riferite alle fornitrici CP_1
pagina 9 di 11 elencate nell'atto di citazione, circostanza dalla quale, secondo l'appellante, si dovrebbe presupporre il ricevimento delle cessioni stesse, posto che ciò non esonerava l'attrice dal provare con relativa documentazione sia la cessione dei crediti, stipulata in forma solenne e notificata all'Amministrazione, sia i contratti di fornitura a monte e le relative fatture, la cui prova non è surrogabile con altri mezzi e non può essere desunta da comportamenti processuali dell' Controparte_6
16. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante è infatti pacifico che “il principio, sancito dall'art. 115 c.p.c., comma 1, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. 17.10.2018, n. 25999; Cass. 10.8.2001, n. 11054).
(Cass. ordin. n. 40817/21).
Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto non provata l'esistenza del credito dedotto da sia in linea capitale che per interessi sulle fatture pagate in ritardo, in quanto la pretesa
è sfornita di prova scritta e nessuna rilevanza può essere data alle più o meno implicite ammissioni processuali dell'Amministrazione appellata.
17. In conclusione l'appello principale deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Non può essere invece accolta la domanda dell'appellato di condannare ex art. Pt_1
96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata in ragione della condotta tenuta, non avendo fornito prova dei presupposti necessari per l'applicazione della norma, così come non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in quanto pagina 10 di 11 l'infondatezza delle tesi prospettate non evidenzia comunque un abuso del processo da parte dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1
favore di Controparte_1
liquidate in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 3.12.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 325/2024 promossa da:
– nuova denominazione di - (C.F. Parte_1 Parte_2
) P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. Paolo Bonalume
APPELLANTE contro
(C.F.: Controparte_1
) P.IVA_2
con il patrocinio degli avv. Cristina Caravita e Claudia Tibolla
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni per l'appellante:
Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
1537/23 pubblicata dal Tribunale di Bologna il 18.07.23 nel giudizio RG 265/21 tra – Parte_1 nuova denominazione di – e Parte_2 [...]
e non notificata Controparte_2
pagina 1 di 11 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...]
Part
• € 13.495,42 per sorte capitale, di cui alle seguenti 2 fatture cedute a
Rag. soc. cedente Numero Data emissione Data scadenza Importo
ZIMMER SRL (EX CENTERPULSE) 69517 18/01/2002 18/04/2002 7735.42
19/313196 30/04/2019 31/07/2019 5760.00 Parte_3
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 80 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 2 fatture
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1: CP_1 interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi
(colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica della citazione, sono CP_1 scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1 condannare al relativo Controparte_1 pagina 2 di 11 pagamento in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 della diversa somma ritenuta Controparte_1 dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1
a pagare a a diversa somma ritenuta dovuta a titolo di capitale, interessi di mora
[...] Parte_1
e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/2.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
Conclusioni per appellata:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, azione od eccezione
RIGETTARE l'appello, proposto da in quanto inammissibile e/o improcedibile e Parte_1 comunque infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1537/2023 del Tribunale di Bologna, pubbl. il 18.7.2023, resa nella causa con RG. 265/2021;
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, si chiede, in accoglimento del presente appello incidentale condizionato, di riformare la sentenza n. 1537/2023 del Tribunale di
Bologna, pubbl. il 18.7.2023, resa nella causa con RG. 265/2021, nella parte in cui ha omesso di accertare il difetto di legittimazione attiva di con conseguente rigetto dell'appello e delle domande Parte_1 avversarie quantomeno e/o anche per tale ragione.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno Parte_1 ex art. 96, 1 e 2 co., c.p.c., in favore dell' Controparte_1 Parte_4
. CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_4
allegando:
[...]
1) di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni;
2) di aver acquistato crediti vantati nei confronti della convenuta da vari fornitori di quest'ultima;
3) che i relativi atti di cessione avevano ad oggetto, in parte, crediti già sorti nei confronti pagina 3 di 11 del debitore ceduto e, in parte, crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l'ente convenuto nei 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
4) l'inadempimento del debitore ceduto;
5) di essersi resa cessionaria, oltre che dei crediti per sorte capitale portati dalle fatture azionate, anche degli interessi di mora già maturati così come di quelli non ancora scaduti, calcolati secondo i parametri di cui al d. lgs. n. 231/02;
6) di avere diritto agli interessi anatocistici nella misura degli interessi legali di mora;
7) di avere diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, l'importo forfettario di euro 40,00 per ciascuna delle 137 fatture impagate, così come previsto dall'art. 6, comma II, d. lgs. n. 231/02.
2. Pertanto, chiedeva che Parte_1 Controparte_1
fosse condannata al pagamento di:
[...]
a. € 31.079,65 quale importo residuo in linea capitale portato dalle fatture indicate in sede di terza memoria istruttoria;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati sulle fatture pagate e impagate e maturandi esclusivamente su quelle rimaste impagate con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 5.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03”.
3. si costituiva in giudizio eccependo: Controparte_1
1) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del d. lgs. 28/2010;
2) l'infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, con riguardo tanto alla sorte capitale quanto agli interessi, considerato che non aveva allegato né gli atti di cessione, pagina 4 di 11 né i contratti di fornitura a monte, né le relative fatture, essendosi limitata a produrre un mero elenco di fatture;
3) che le uniche allegazioni di a sostegno della propria pretesa creditoria erano state depositate tardivamente e pertanto dovevano essere considerate inammissibili;
4) di non aver accettato la cessione in relazione ai crediti azionati, ciò da cui conseguiva il difetto di titolarità attiva della pretesa in capo a
5) l'invalidità derivante dal difetto di forma scritta ad substantiam dei contratti intercorsi con le ditte fornitrici, dal momento che aveva omesso tanto di allegare i contratti di fornitura a monte delle fatture azionate, quanto di indicare il relativo c.d. CIG (Codice identificativo di gara);
6) che le fatture azionate risultavano pagate, molte anche prima della notifica dell'atto di citazione, per l'importo complessivo di € 943.961,97 e che pertanto la sorte capitale doveva considerarsi estinta per quell'importo;
7) l'infondatezza della pretesa ex art. 6, comma II, d. lgs. n. 231/02.
Pertanto, di chiedeva, in via preliminare, Controparte_1 CP_1
di dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in subordine, di accertare e dichiarare l'effettivo minor credito dovuto da parte dell'azienda ospedaliera in favore di se non prescritto, tenuto conto dei pagamenti nel frattempo intervenuti in corso di causa.
4. La causa, di natura documentale, veniva decisa con la sentenza oggi impugnata con la quale Tribunale di Bologna rigettava la domanda attrice e compensava integralmente le spese di lite.
A fondamento della sua decisione il giudice di primo grado, preliminarmente, osservava che la materia controversa non era soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria e, nel merito, che parte convenuta non aveva formulato domanda di ripetizione di quanto corrisposto, sia prima della causa, sia in corso di causa, per cui si era senz'altro verificato il fatto estintivo dell'obbligazione, anche alla luce del tenore delle conclusioni precisate da che aveva dato atto, nella propria terza memoria, dei pagamenti effettuati pagina 5 di 11 da parte convenuta, così che la pretesa creditoria si era ridotta da € 994.800,11 in linea capitale ad € 31.079,65, credito residuo portato dalle seguenti fatture: n. 032767, 032770 e
032769 di Ge Healthcare, n. 69517 di ME, n. 20105972, 20107162 e 20107659 di
BA, n. 7010004290 e 7010035647 di Pfizer, n. 19/313196 di . Parte_3
5. Con riferimento, invece, alla pretesa residua di il Tribunale osservava che le allegazioni di cui all'atto di citazione erano rimaste sprovviste di riscontro istruttorio, dal momento che non aveva prodotto in giudizio né gli atti di cessione del credito (fatta eccezione per le cessioni di BA e comunque inammissibili in quanto Parte_3
depositate tardivamente), né i contratti di fornitura a monte, né le relative fatture, limitandosi a produrre sub doc. 3 un mero elenco delle stesse, e integrando la propria documentazione solo dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie, dovendo pertanto concludere che non era stata fornita la prova del titolo, sia quanto alla sorte capitale sia quanto agli interessi richiesti.
6. In particolare con riferimento agli interessi, essendo mancata la prova del titolo in relazione all'intera pretesa creditoria globalmente considerata, il Tribunale riteneva che le domande di dovevano essere rigettate anche con riguardo alle fatture già pagate, in quanto l'adempimento della prestazione di pagamento, sebbene idoneo ad estinguere l'obbligazione quanto al capitale, non implicava il riconoscimento degli interessi eventualmente maturati, dal momento che i fatti costitutivi erano rimasti privi di prova nella sede processuale.
La stessa motivazione giustificava altresì il rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 6 comma II d. lgs. n. 231/2002 mentre, per quanto riguardava la domanda ex art. 2041 cc, il giudice di primo grado osservava che essa poteva essere utilmente esperita solo nel caso di assenza in astratto di altro rimedio giurisdizionale e non poteva supplire a difetti di allegazione o prova.
7. Infine, con riferimento alle spese di lite, il Tribunale osservava che il rigetto della domanda di di pagamento del residuo importo di € 31.079,65 in linea capitale non costituiva espressione di soccombenza per parte attrice, considerato che a seguito dei pagamenti effettuati spontaneamente dall'azienda ospedaliera aveva visto soddisfatta la pagina 6 di 11 maggior parte della propria pretesa creditoria, inizialmente fissata nella misura di €
994.800,11, seppure buona parte delle fatture erano state pagate già prima della notifica della citazione.
Tuttavia, la peculiarità della vicenda processuale, caratterizzata dall'ingresso in causa di documentazione non pertinente, rientrava, ad avviso del Tribunale, nella categoria delle ragioni richieste dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per disporre la compensazione delle spese di lite.
8. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza e si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'appello, e proponendo appello incidentale condizionato.
All'udienza del 4.11.2025, tenutasi con modalità telematiche, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo, si lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i crediti, in linea capitale, in relazione a 2 fatture che sarebbero state cedute a e cioè: la fattura ME n. 69517 del 18.1.2002 di € 7.735,42 e la fattura
[...]
n. 313196 del 30.4.2019 di € 5.760,00. Pt_3
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. omettendo di considerare che l' avrebbe posto in essere comportamenti e difese incompatibili con CP_1
il diniego di aver ricevuto le cessioni dei crediti e le forniture poste a fondamento delle 2 fatture;
in particolare l' ha eccepito lo storno della fattura ME sul presupposto CP_1
che quest'ultima avrebbe emesso una nota di credito di pari importo e ha poi eccepito la sospensione del pagamento della fattura Linde Medical in quanto non riferibile ad alcun ordinativo o fornitura.
A fronte di tali eccezioni, si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto dare per pacifica l'esistenza delle cessioni di tali crediti e il relativo ricevimento da parte dell' avrebbe CP_1
poi dovuto esaminare le eccezioni della e decidere il giudizio sulla base di tali eccezioni ritenendo irrilevanti le produzioni di proprio alla luce delle stesse difese dell'
[...]
che, implicitamente, hanno riconosciuto il ricevimento delle cessioni e delle CP_2
forniture a monte. pagina 7 di 11 10. L'appellante, con il secondo motivo, lamenta inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provati i crediti, per interessi (moratori e anatocistici) e per spese di recupero (ex art.6 D.Lgs. 231/2002), con riferimento alle fatture, azionate in linea capitale, e pagate in ritardo.
A tale riguardo si sostiene che il Tribunale non avrebbe considerato che - pur non avendo fornito la prova del titolo - avrebbe comunque fornito tutti gli elementi per la condanna dell' convenuta al pagamento degli interessi moratori (sulla sorte capitale) CP_1
e anatocistici, nonché delle spese di recupero (€ 40 moltiplicati per ciascuna fattura azionata in linea capitale).
In particolare, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché gli artt. 163 e 183 c.p.c., omettendo di considerare: che aveva acquistato dalle società fornitrici cedenti anche gli interessi di mora come risulterebbe dalle cessioni
(asseritamente) prodotte;
che per ogni fattura, avrebbe indicato, nell'elenco prodotto
(doc. 3 fasc. attrice), la data di scadenza, (asseritamente) non contestata;
che nessuna delle produzioni documentali sarebbe stata contestata dall' convenuta, inoltre, dal CP_1
confronto tra i mandati di pagamento delle fatture e la data di scadenza delle stesse risulterebbe per tabulas il tardivo pagamento del debito.
11. L' si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione e Controparte_2
proponendo appello incidentale condizionato avverso la sentenza nella parte in cui ha omesso di accertare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
12. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione e sono infondati.
Preliminarmente deve rilevarsi che, mentre in primo grado l'importo residuo richiesto in linea capitale dall'attrice era pari a € 31.079,65, la somma richiesta in grado di appello è stata ridotta ad € 13.495,42 ed è relativa all'importo di sole due fatture di € 7.735,42 e di €
5.760,00.
In primo grado ha introdotto la propria domanda nei confronti della indicando l'ammontare dei crediti vantati nei confronti dell' (€ Controparte_2
994.884,11), senza produrre le fatture, né la documentazione comprovante il titolo pagina 8 di 11 contrattuale a monte, senza provare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui ai documenti contabili, limitandosi a rinviare ad un mero elenco di fatture quale prova dell'esistenza del credito, tant'e che l' ha eccepito la nullità della Controparte_2
citazione e comunque la grave carenza di allegazione.
Anche con riferimento alle cessioni dei crediti, nell'atto di citazione si è limitata ad allegare genericamente di aver acquistato da numerosi fornitori dell'Ente i crediti da questi vantati nei confronti dell'Amministrazione, senza però produrre alcun atto di cessione e senza nemmeno indicare con quali modalità le stesse erano state poste in essere e gli estremi delle medesime.
13. In buona sostanza l'appellante, pur riservandosi ogni più ampia produzione nel prosieguo del giudizio, di fatto non vi ha ottemperato nei termini di preclusione delle allegazioni istruttorie, non fornendo la prova scritta dei crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione in qualità di debitore ceduto.
L'Azienda convenuta, infatti, ha sempre contestato a la carenza probatoria relativamente ai crediti azionati, fra i quali quelli verso ME e , oggetto Parte_3
residuale del presente appello.
14. Peraltro, la prova nei giudizi dove è convenuta una Pubblica Amministrazione deve essere estremamente rigorosa, tenuto conto che tutti i contratti e le relative cessioni devono avere determinati requisiti e la forma scritta è prevista a pena di nullità.
Costituisce inoltre principio pacifico che per i contratti per i quali è prevista la forma scritta
"ad substantiam", la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito.
Infatti in tali ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere.
15. Ai fini della presente causa è pertanto irrilevante la circostanza dedotta dall'appellante che l' abbia eccepito di aver rifiutato le cessioni dei crediti riferite alle fornitrici CP_1
pagina 9 di 11 elencate nell'atto di citazione, circostanza dalla quale, secondo l'appellante, si dovrebbe presupporre il ricevimento delle cessioni stesse, posto che ciò non esonerava l'attrice dal provare con relativa documentazione sia la cessione dei crediti, stipulata in forma solenne e notificata all'Amministrazione, sia i contratti di fornitura a monte e le relative fatture, la cui prova non è surrogabile con altri mezzi e non può essere desunta da comportamenti processuali dell' Controparte_6
16. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante è infatti pacifico che “il principio, sancito dall'art. 115 c.p.c., comma 1, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. 17.10.2018, n. 25999; Cass. 10.8.2001, n. 11054).
(Cass. ordin. n. 40817/21).
Correttamente il Tribunale ha quindi ritenuto non provata l'esistenza del credito dedotto da sia in linea capitale che per interessi sulle fatture pagate in ritardo, in quanto la pretesa
è sfornita di prova scritta e nessuna rilevanza può essere data alle più o meno implicite ammissioni processuali dell'Amministrazione appellata.
17. In conclusione l'appello principale deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellato sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Non può essere invece accolta la domanda dell'appellato di condannare ex art. Pt_1
96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata in ragione della condotta tenuta, non avendo fornito prova dei presupposti necessari per l'applicazione della norma, così come non ricorrono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in quanto pagina 10 di 11 l'infondatezza delle tesi prospettate non evidenzia comunque un abuso del processo da parte dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1
favore di Controparte_1
liquidate in Euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 3.12.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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