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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 11/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1667/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALIBRANDI Parte_1 C.F._1
LUIGI del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore,
INTIMANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INTIMATO CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– locatore dell'unità immobiliare sita in Lugagnano Val d'Arda, Località Tagliata Parte_1
n.2, concessa in uso abitativo a con contratto del 10.08.2021, registrato in pari data – ha CP_1 intimato al conduttore licenza per finita locazione in vista della scadenza contrattuale del 09.08.2025, deducendo di aver tempestivamente inoltrato il diniego di rinnovo motivato sulla necessità di adibire l'immobile ad abitazione della propria madre invalida. In esito all'udienza per la convalida dell' 01.10.2024 – alla quale il conduttore non si costituiva né compariva - veniva disposto il mutamento di rito, vertendosi in ipotesi di diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale per la quale l'art.30 L. 392/1978 - richiamato dall'art.3, co.4, L. 431/1998 – richiede l'osservanza del rito di cui all' art.447-bis cpc., e tenuto conto che, in tali ipotesi, la mancata comparizione del conduttore ha lo stesso valore della comparizione seguìta da contestazione.
Esperito senza esito il procedimento di mediazione, in fase di merito il conduttore non si è costituito ed
è stato dichiarato contumace. Parte intimante ha insistito per l'accoglimento della domanda svolta. La causa viene decisa ex art.429 cpc allo stato degli atti in esito all'udienza del 13.03.2025 trattata nelle modalità e termini di cui all'art.127 ter cpc
La domanda dell' intimante è fondata e va accolta.
Il locatore ha offerto prova documentale sia della stipula del contratto di locazione relativo all'unità immobiliare di cui chiede il rilascio, sia del tempestivo inoltro della comunicazione di diniego di rinnovo del medesimo contratto alla prima scadenza. pagina 1 di 2 Invero, a norma dell'art. 3 della L. n.431/1998, alla prima scadenza contrattuale è consentito al locatore di avvalersi del diniego di rinnovo del contratto per i motivi ivi tassativamente indicati, dandone comunicazione al conduttore con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza contrattuale.
Nella fattispecie il locatore ha tempestivamente disdettato il contratto con raccomandata a.r. spedita in data 20.04.2024 - ricevuta dal conduttore il 24.04.2024 - con la quale ha dichiarato di avere necessità dell'immobile locato per destinarlo ad uso abitativo della propria madre invalida, motivo previsto nella lettera a) del citato art. 3 L. n. 431/1998. Va osservato che, in tale ipotesi, non è necessario che il locatore fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente la manifestazione di volontà in tal senso. Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato, o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3, nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità (cfr. Cass. Civ. n. 17577/2013)
Deve pertanto ritenersi assolto l'onere probatorio in capo alla parte locatrice, avuto riguardo alla compiuta allegazione del motivo di diniego di rinnovo del contratto ed al richiamato meccanismo sanzionatorio predisposto dalla L. n. 431/1998, meccanismo la cui automaticità e gravità (avuto riguardo alle conseguenze pregiudizievoli previste a carico del locatore in caso di inadempimento), è tale da lasciar presumere che il diniego non venga esercitato pretestuosamente (cfr. Cass. Civ.
n.9851/2022, Cass. Civ. n.12127/2010).
A ciò si aggiunga, in particolare, nella fattispecie, che il conduttore – non costituendosi – nulla ha contestato e/o opposto al diritto esercitato dal locatore. Per quanto sopra esposto, deve essere accolta la domanda di convalida della licenza per finita locazione dovendosi ritenere, in ragione del diniego tempestivamente dichiarato e della motivazione al riguardo dichiarata, la risoluzione del contratto alla scadenza dell'09.08.2025
Avuto riguardo a detta scadenza contrattuale ed alla data di comunicazione del diniego, si ritiene congruo fissare la data del rilascio al 15.09.2025.
Le spese di lite – tenuto conto che i procedimenti sommari di convalida di licenza per finita locazione non comportano liquidazione di spese, nonché in ragione della natura contumaciale della causa - vanno poste a carico del resistente ai valori minimi di scaglione previsti per i procedimenti di convalida locatizia in relazione alle fasi (studio, introduttiva e di trattazione) rilevanti nella fase di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata e ritenuta la validità ed efficacia del diniego di rinnovo comunicato dal locatore Parte_1
con raccomandata in data 20.04.2024, ricevuta dal conduttore in data
[...] CP_1
24.04.2024, CONVALIDA la intimata licenza per finita locazione in relazione al contratto per cui è causa, stipulato in data 10.08.2021 per l'immobile in Lugagnano Val d'Arda, Località Tagliata n.2, contratto che – per l'effetto - dovrà ritenersi definitivamente risolto alla data di prima scadenza del
09.08.2025, FISSA per l'esecuzione del rilascio dell'immobile la data del 15.09.2025, DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere all'intimante le CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in Euro 92,67 per anticipazioni ed Euro 583,00 per compensi, oltre spese generali 15%. Cpa ed Iva se dovuta.
Piacenza, 11 aprile 2025 Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1667/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALIBRANDI Parte_1 C.F._1
LUIGI del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore,
INTIMANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
INTIMATO CONTUMACE
Conclusioni: parte intimante ha concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– locatore dell'unità immobiliare sita in Lugagnano Val d'Arda, Località Tagliata Parte_1
n.2, concessa in uso abitativo a con contratto del 10.08.2021, registrato in pari data – ha CP_1 intimato al conduttore licenza per finita locazione in vista della scadenza contrattuale del 09.08.2025, deducendo di aver tempestivamente inoltrato il diniego di rinnovo motivato sulla necessità di adibire l'immobile ad abitazione della propria madre invalida. In esito all'udienza per la convalida dell' 01.10.2024 – alla quale il conduttore non si costituiva né compariva - veniva disposto il mutamento di rito, vertendosi in ipotesi di diniego di rinnovo alla prima scadenza contrattuale per la quale l'art.30 L. 392/1978 - richiamato dall'art.3, co.4, L. 431/1998 – richiede l'osservanza del rito di cui all' art.447-bis cpc., e tenuto conto che, in tali ipotesi, la mancata comparizione del conduttore ha lo stesso valore della comparizione seguìta da contestazione.
Esperito senza esito il procedimento di mediazione, in fase di merito il conduttore non si è costituito ed
è stato dichiarato contumace. Parte intimante ha insistito per l'accoglimento della domanda svolta. La causa viene decisa ex art.429 cpc allo stato degli atti in esito all'udienza del 13.03.2025 trattata nelle modalità e termini di cui all'art.127 ter cpc
La domanda dell' intimante è fondata e va accolta.
Il locatore ha offerto prova documentale sia della stipula del contratto di locazione relativo all'unità immobiliare di cui chiede il rilascio, sia del tempestivo inoltro della comunicazione di diniego di rinnovo del medesimo contratto alla prima scadenza. pagina 1 di 2 Invero, a norma dell'art. 3 della L. n.431/1998, alla prima scadenza contrattuale è consentito al locatore di avvalersi del diniego di rinnovo del contratto per i motivi ivi tassativamente indicati, dandone comunicazione al conduttore con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza contrattuale.
Nella fattispecie il locatore ha tempestivamente disdettato il contratto con raccomandata a.r. spedita in data 20.04.2024 - ricevuta dal conduttore il 24.04.2024 - con la quale ha dichiarato di avere necessità dell'immobile locato per destinarlo ad uso abitativo della propria madre invalida, motivo previsto nella lettera a) del citato art. 3 L. n. 431/1998. Va osservato che, in tale ipotesi, non è necessario che il locatore fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente la manifestazione di volontà in tal senso. Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato, o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3, nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità (cfr. Cass. Civ. n. 17577/2013)
Deve pertanto ritenersi assolto l'onere probatorio in capo alla parte locatrice, avuto riguardo alla compiuta allegazione del motivo di diniego di rinnovo del contratto ed al richiamato meccanismo sanzionatorio predisposto dalla L. n. 431/1998, meccanismo la cui automaticità e gravità (avuto riguardo alle conseguenze pregiudizievoli previste a carico del locatore in caso di inadempimento), è tale da lasciar presumere che il diniego non venga esercitato pretestuosamente (cfr. Cass. Civ.
n.9851/2022, Cass. Civ. n.12127/2010).
A ciò si aggiunga, in particolare, nella fattispecie, che il conduttore – non costituendosi – nulla ha contestato e/o opposto al diritto esercitato dal locatore. Per quanto sopra esposto, deve essere accolta la domanda di convalida della licenza per finita locazione dovendosi ritenere, in ragione del diniego tempestivamente dichiarato e della motivazione al riguardo dichiarata, la risoluzione del contratto alla scadenza dell'09.08.2025
Avuto riguardo a detta scadenza contrattuale ed alla data di comunicazione del diniego, si ritiene congruo fissare la data del rilascio al 15.09.2025.
Le spese di lite – tenuto conto che i procedimenti sommari di convalida di licenza per finita locazione non comportano liquidazione di spese, nonché in ragione della natura contumaciale della causa - vanno poste a carico del resistente ai valori minimi di scaglione previsti per i procedimenti di convalida locatizia in relazione alle fasi (studio, introduttiva e di trattazione) rilevanti nella fase di merito
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accertata e ritenuta la validità ed efficacia del diniego di rinnovo comunicato dal locatore Parte_1
con raccomandata in data 20.04.2024, ricevuta dal conduttore in data
[...] CP_1
24.04.2024, CONVALIDA la intimata licenza per finita locazione in relazione al contratto per cui è causa, stipulato in data 10.08.2021 per l'immobile in Lugagnano Val d'Arda, Località Tagliata n.2, contratto che – per l'effetto - dovrà ritenersi definitivamente risolto alla data di prima scadenza del
09.08.2025, FISSA per l'esecuzione del rilascio dell'immobile la data del 15.09.2025, DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere all'intimante le CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in Euro 92,67 per anticipazioni ed Euro 583,00 per compensi, oltre spese generali 15%. Cpa ed Iva se dovuta.
Piacenza, 11 aprile 2025 Il G.O.P. dott. Emanuela Mazza
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