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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 659 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASCOLI FRANCESCO, come da procura in atti;
- RICORRENTE -
E
(CF ) con l'Avv. Pasquale Zucaro;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni: come in atti
PER PARTE RICORRENTE:
1) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 12 ottobre 2001 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Corato nell'anno 2001, atto n.247, P.2, S.A., disponendo che della emananda sentenza sia fatta annotazioni nell'apposito registro dello Stato Civile;
2) Confermare a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 della SI.ra , un assegno divorzile nella misura di € Parte_1
200,00 (duecentovirgolazerozero) mensili soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, in conformità a quanto disposto dalla Corte di Appello di Bari Sezione Minori e Famiglia Civile con l'ordinanza emessa in data
23.04.2021, pubblicata in data 29.06.2021, nel procedimento di Volontaria
Giurisdizione iscritto sotto il N. 1375/2020 R.G.V.G. Corte App., a seguito di reclamo avverso provvedimento emesso dal Presidente F.F. del Tribunale di
Trani in data 20.07.2020, proposto dalla SI.ra , nel Parte_1 contempo confermare il provvedimento presidenziale relativamente all'assegno di mantenimento a carico del SI. ed in favore della figlia Controparte_1 Per_1 pari ad € 450,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi mensilmente a mezzo bonifico bancario entro il giorno
20 di ogni mese, Disporre, altresì che l'assegno unico erogato per la figlia, sia percepito nella misura del 100%, dalla SI.ra , cosi come Parte_1 concordato;
3) Porre a carico delle parti l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie necessarie, secondo l'elencazione riportata nel ben noto Protocollo del Tribunale di Trani del 9 settembre 2022, per la figlia , studentessa maggiorenne Per_1 non economicamente autosufficiente, nella misura pari al 50%, fermo restando che i genitori, prima di sostenerle, ed a patto che non rivestano il carattere dell'urgenza, dovranno preventivamente consultarsi tra loro onde valutarne la portata e l'effettiva opportunità di affrontarle ed assumerne concordemente la decisione;
4) Accertare e Dichiarare il diritto della coniuge SI.ra alla Parte_1 percentuale delle indennità di fine rapporto, che il coniuge ha Controparte_1 già riscosso alla cessazione del rapporto di lavoro con la BE.MAT. Società
Cooperativa, avvenuto in data 12.03.2021, nella misura del 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio tra i predetti coniugi.
5) Condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 lite anche quelle del reclamo.
PER PARTE RESISTENTE: 1) DICHIARARE cessati gli effetti civili del matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Corato nell'anno 2001, atto n. 246, P.2,S.A, disponendo annotazione della stessa sentenza parziale nell'apposito Registro dello SSCC.
2) CONFERMARE LE SOLE DISPOSIZIONI ECONOMICHE DISPOSTE NEL
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE CRON. 4050/2020, RESO I 20.7.2020 e precisamente: Dispone che il corrisponda a titolo di concorso Controparte_1 nel mantenimento della figlia € 450,00 mensili, oltre alla rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche, con ripartizione nella misura del 50% dell'Assegno unico;
3) Disporre a carico della sig.ra la ripetizione in favore del Parte_1 sig. delle somme, relative all'assegno unico, sempre nella Controparte_1 misura del 50% dello stesso a far data dal provvedimento Presidenziale di cui sopra, vista anche l'intervenuta modifica normativa in subiecta materia, avendole percepite invece per intero la sig.ra . Parte_1
4) DICHIARARE che quella che fu la casa coniugale, di proprietà esclusiva del
, sito in Corto alla via Barletta Grumo n. 17/A non sia più Controparte_1 assegnata alla sig.ra , avendola la stessa già Parte_1 spontaneamente rilasciata e riconsegnata nella piena ed assoluta disponibilità del sig. mediante scrittura privata, precedentemente. 5) RIGETTARE la CP_1 richiesta di corresponsione, in favore della sig.ra , della Parte_1 somma di € 200,00, quale assegno di mantenimento, o di altra e diversa somma, maggiore o minore e per lo stesso titolo, per i motivi innanzi esposti, revocando la corresponsione, in via temporanea disposta dalla Corte di Appello di Bari nel
Proc. 1375/2020 RGVG, dell'assegno divorzile nella misura di e 200,00 a favore della sig.ra , disponendo indi la restituzione di tutte le msomme Parte_1 percepite dalla per questo titolo. Parte_1
5) In ragione del punto precedente accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1
non ha alcun diritto a percepire la quota parte del TFR, alla
[...] cessazione del rapporto di lavoro di cui è titolare il sig. . Controparte_1
6) Con vittoria di spese, onorari del presente giudizio e della fase di reclamo, innanzi alla Corte di Appello di Bari
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 10.02.2020, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge nonché disporsi in ordine all'affidamento Controparte_1 condiviso della minore , figlia della coppia, con collocamento prevalente presso Per_1 di sé con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario. Dunque, la ricorrente ha concluso chiedendo porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere il mantenimento a favore della figlia nella misura di € 400,00 Per_1 mensili, nonché in proprio favore in misura pari ad € 400,00 mensili, oltre all'obbligo alla contribuzione alle spese straordinarie, in misura pari al 50%. In ogni caso, ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
A sostegno delle domande spiegate, la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 12.10.2001, in Corato (trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Corato, sotto il n. 247, parte II, serie A, per l'anno 2001), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dunque, ha precisato che dall'unione coniugale è nata una figlia, – nata a Per_1
Corato, il 14.03.2004 e che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, in data
11.07.2017, l'intestato Tribunale, previo mutamento del rito incardinato come separazione giudiziale, omologava la convenzione di separazione depositata dai coniugi, con provvedimento depositato in data 17.05.2017.
Quindi, la ricorrente ha dedotto in ordine alla mancata osservanza da parte del coniuge delle condizioni della separazione inerenti ai rapporti personali con la minore – in particolare, a dire della ricorrente ha mancato di osservare il calendario degli incontri
- in ordine ai rapporti patrimoniali con la minore, riferendo che il si è spinto a CP_1 richiedere la restituzione alla delle somme corrisposte a titolo di Parte_1 mantenimento della minore per il tempo della permanenza presso di sé di o, Per_1 ancora, ha allegato la circostanza delle pressioni usate dal resistente nei confronti della moglie per ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà adibito a casa coniugale e assegnato alla in sede di separazione consensuale, sulla scorta del Parte_1 collocamento prevalente di presso la madre. Per_1
In questo ultimo senso, poi, ha dedotto circa lo stabile Parte_1 trasferimento della figlia presso il domicilio del padre, coniuge convenuto, agevolato dalla condotta del che – a dire della ricorrente – ha sfruttato l'occasione per CP_1 recuperare il rapporto con la figlia, in seguito ad un peggioramento dello stesso registrato durante la prima fase della separazione. Al fine di giustificare una revisione delle condizioni della separazione, invece, la ricorrente ha dedotto circa la situazione economica di ciascuno dei coniugi, rilevando che la propria condizione è deteriore rispetto a quella esistente al tempo della separazione e tanto in ragione del proprio stato di disoccupata a dispetto, invece, della situazione del coniuge che, oltre a beneficiare di una retribuzione mensile di circa €
1.550, oo in virtù di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gode del supporto e del sostegno della compagna, economicamente indipendente, con la quale convive stabilmente.
Sempre in ordine ai rapporti economici, ha riferito delle Parte_1 rinnovate esigenze della minore che, in ragione dell'età maturata, sono tali da Per_1 giustificare – nel caso di collocamento presso la madre – la posizione in capo al genitore non collocatario di un assegno di mantenimento più nutrito di quello previsto al tempo della separazione.
Pertanto, la ricorrente, svolte le suddette premesse, ha chiesto porsi in capo al resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonché la somma di € 400,00 mensili a titoli di contribuzione al proprio mantenimento.
Dunque, la ricorrente ha allegato la sussistenza dei presupposti per la richiesta dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha concluso per la condanna del coniuge convenuto al pagamento delle spese di lite.
Con memoria difensiva depositata in data 19.05.2020 si è costituito in giudizio CP_1
che, aderendo alla avversa domanda di dichiarazione della cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio, ha contestato la fondatezza delle domande ulteriori spiegate dalla ricorrente.
In particolare, ha dedotto in ordine alle continue richieste economiche della ricorrente a dispetto del mantenimento già corrisposto;
ha allegato la circostanza del trasferimento volontario della figlia presso di sé a cui ha fatto seguito la richiesta di rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale determinata dalla volontà della minore di recuperare l'habitat domestico e non dalla volontà del resistente;
inoltre, ha Per_1 dedotto circa la pendenza di un percorso di mediazione familiare, al quale non si è sottratto, proprio al fine di salvaguardare l'interesse della minore, a dispetto di quanto riferito dal coniuge circa il proprio disinteresse alle esigenze della figlia.
Nello stesso senso, riferendo della propria situazione economica, contestate le avverse allegazioni sul punto, il resistente ha dedotto che la figlia , da circa due anni, è Per_1 tornata a vivere con la madre, circostanza taciuta da quest'ultima, e che per soddisfare le richieste della minore di non vivere in campagna è stato costretto a locare un immobile in città a Corato, ove non convive con la nuova compagna, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente.
Sempre in relazione alla propria situazione economica, il resistente ha riferito di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.400/1.500, sulla quale gravano l'assegno di mantenimento, il rateo mensile di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile già adibito a casa coniugale, gli esborsi serventi agli interventi manutentivi sulla casa coniugale lasciata in pessimo stato dalla ricorrente, oltre alle importo delle spese che si sono rese necessarie per acquistare la cameretta presso la casa coniugale a fronte della dimissione della precedente da parte della moglie
. Parte_1
Quest'ultima, poi – a dire del deducente resistente - diversamente da quanto riferito, svolge attività lavorativa non regolarizzata e, comunque, se così non fosse avrebbe diritto a misure di sostegno al reddito;
del pari, se la situazione reddituale allegata fosse reale, non avrebbe potuto sostenere la locazione di un immobile in un palazzo di pregio, nel centro di Corato, come invece ha fatto.
Sulla scorta di tanto, il resistente ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore – previa audizione della stessa e escussione della dottoressa intervenuta nella mediazione familiare – ponendosi, nel casi di collocamento presso la madre, l'obbligo di mantenimento in capo ad esso, in favore della figlia, in misura pari a quella stabilita in sede di separazione, quindi, di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla essendo dovuto a titolo di assegno divorzile a favore della ricorrente, mancando i presupposti. Da ultimo, ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 07.07.2020 il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, quindi, ha preso atto dell'occupazione della casa coniugale da parte del ha posto in capo a CP_1 quest'ultimo l'obbligo alla corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di importo pari ad € 450,00 in favore della figlia , oltre alla contribuzione nella Per_1 misura del 50% delle spese straordinarie, per il resto confermando le condizioni della separazione che non prevedeva alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2021, pubblicata in data 29 giugno 2021, la
Corte di Appello di Bari – Sezione Minori e Famiglia Civile, accogliendo il reclamo proposto dalla ricorrente e, a modifica dell'ordinanza Presidenziale, riconosceva a il diritto all'assegno divorzile provvisorio e disponeva a carico Parte_1 di l'obbligo di corrispondere in suo favore a tale titolo la somma di euro Controparte_1
200,00 mensili soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dalla richiesta.
Il giudizio, quindi, è stato istruito a mezzo dell'espletamento della prova orale, produzione documentale e esperimento di indagini reddituali da parte della Guardia di Finanza competente per territorio.
***
Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio.
La domanda è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito civile/concordatario.
Invero, dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 8531/17 emesso dal Tribunale di Trani in data 11.7.2017, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto l'indicato periodo di tempo, come emerge dalle allegazioni di parte.
Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All' Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
***
Quanto alle statuizioni di carattere economico, è noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma dell'art. 337 septies c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a quando il figlio non possa ritenersi economicamente autosufficiente oppure possa ritenersi in colpa per il mancato conseguimento dell'indipendenza economica.
Nel caso in esame, ha 21 anni e sta completando il suo percorso di studio, Per_1 frequentando un corso triennale in “Interior Design” a Bari. Deve, pertanto, essere confermato il provvedimento presidenziale relativamente all'assegno di mantenimento nella misura di € 450,00, da versarsi da parte del padre in favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Nulla deve essere disposto sull'assegno unico che attualmente non viene erogato per la maggiore età della giovane.
Analogamente, nulla va disposto anche con riferimento alla assegnazione della casa familiare essendo stata lasciata dal coniuge collocatario prima dell'introduzione del giudizio.
***
Occorre, ora, valutare la domanda di assegno divorzile ex art. 5 l.div. proposta da
. Parte_1
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11.7.2018).
“Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 9.8.2019, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4328 del 19.2.2024).
La sproporzione reddituale tra i coniugi è una precondizione fattuale per il riconoscimento dell'assegno, ma non giustifica ex se sola tale riconoscimento, dovendo la parte che propone la domanda ex art. 5 l.div. dimostrare che tale differenza nei redditi sia conseguenza di scelte effettuate manente matrimonio e del proprio sacrificio rispetto a realistiche occasioni di lavoro.
Nel caso in esame , dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che la ricorrente dopo aver percepito il reddito di cittadinanza da aprile 2019 sino al mese di luglio dell'anno 2022, si è effettivamente inserita nel mondo del lavoro : infatti nel 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendete pari ad euro 9.037,00 ed attualmente è assunta con contratto a tempo indeterminato e risulta proprietaria nella misura del
50% di un appartamento di provenienza ereditaria in Corato alla via Pergolesi, distinto nel catasto immobili urbani al foglio 32 p.lla 5171 sub 6 di 4,5 vani.
La situazione lavorativa della ricorrente è, pertanto, migliorata rispetto all'introduzione del ricorso, avendo raggiunto una stabilità lavorativa e non è stato dimostrato che la differenza nei redditi tra i coniugi sia conseguenza di scelte effettuate manente matrimonio e del proprio sacrificio rispetto a realistiche occasioni di lavoro.
***
La domanda di riconoscimento della quota del TFR del coniuge è inammissibile difettando l'interesse ad agire in quanto condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento.
***
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di
. Parte_1
La liquidazione, come da dispositivo, anche per la fase di reclamo, è effettuata secondo i parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del
2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio, applicati i minimi per la mancanza di rilevanti questioni di diritto e di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 10/02/2020, da nei confronti Parte_1 di , garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1 - dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il
12.10.2001 in Corato da e , Parte_1 Controparte_1 trascritto negli atti dello Stato Civile di al n. 247 , parte II , serie A;
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei propri atti;
- conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente con il versamento della somma mensile di € 450,00, con decorrenza dalla introduzione del giudizio, oltre adeguamenti annuali
Istat e oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come esemplificate nel Protocollo in vigore presso questo Tribunale,
- rigetta la domanda di assegno ex art. 5 l.div.;
-condanna parte ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese processuali che liquida in € 4.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trani, il 28.10.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 659 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASCOLI FRANCESCO, come da procura in atti;
- RICORRENTE -
E
(CF ) con l'Avv. Pasquale Zucaro;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni: come in atti
PER PARTE RICORRENTE:
1) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 12 ottobre 2001 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Corato nell'anno 2001, atto n.247, P.2, S.A., disponendo che della emananda sentenza sia fatta annotazioni nell'apposito registro dello Stato Civile;
2) Confermare a carico del SI. l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 della SI.ra , un assegno divorzile nella misura di € Parte_1
200,00 (duecentovirgolazerozero) mensili soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, in conformità a quanto disposto dalla Corte di Appello di Bari Sezione Minori e Famiglia Civile con l'ordinanza emessa in data
23.04.2021, pubblicata in data 29.06.2021, nel procedimento di Volontaria
Giurisdizione iscritto sotto il N. 1375/2020 R.G.V.G. Corte App., a seguito di reclamo avverso provvedimento emesso dal Presidente F.F. del Tribunale di
Trani in data 20.07.2020, proposto dalla SI.ra , nel Parte_1 contempo confermare il provvedimento presidenziale relativamente all'assegno di mantenimento a carico del SI. ed in favore della figlia Controparte_1 Per_1 pari ad € 450,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versarsi mensilmente a mezzo bonifico bancario entro il giorno
20 di ogni mese, Disporre, altresì che l'assegno unico erogato per la figlia, sia percepito nella misura del 100%, dalla SI.ra , cosi come Parte_1 concordato;
3) Porre a carico delle parti l'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie necessarie, secondo l'elencazione riportata nel ben noto Protocollo del Tribunale di Trani del 9 settembre 2022, per la figlia , studentessa maggiorenne Per_1 non economicamente autosufficiente, nella misura pari al 50%, fermo restando che i genitori, prima di sostenerle, ed a patto che non rivestano il carattere dell'urgenza, dovranno preventivamente consultarsi tra loro onde valutarne la portata e l'effettiva opportunità di affrontarle ed assumerne concordemente la decisione;
4) Accertare e Dichiarare il diritto della coniuge SI.ra alla Parte_1 percentuale delle indennità di fine rapporto, che il coniuge ha Controparte_1 già riscosso alla cessazione del rapporto di lavoro con la BE.MAT. Società
Cooperativa, avvenuto in data 12.03.2021, nella misura del 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio tra i predetti coniugi.
5) Condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 lite anche quelle del reclamo.
PER PARTE RESISTENTE: 1) DICHIARARE cessati gli effetti civili del matrimonio trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Corato nell'anno 2001, atto n. 246, P.2,S.A, disponendo annotazione della stessa sentenza parziale nell'apposito Registro dello SSCC.
2) CONFERMARE LE SOLE DISPOSIZIONI ECONOMICHE DISPOSTE NEL
PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE CRON. 4050/2020, RESO I 20.7.2020 e precisamente: Dispone che il corrisponda a titolo di concorso Controparte_1 nel mantenimento della figlia € 450,00 mensili, oltre alla rivalutazione Per_1 annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN e scolastiche, con ripartizione nella misura del 50% dell'Assegno unico;
3) Disporre a carico della sig.ra la ripetizione in favore del Parte_1 sig. delle somme, relative all'assegno unico, sempre nella Controparte_1 misura del 50% dello stesso a far data dal provvedimento Presidenziale di cui sopra, vista anche l'intervenuta modifica normativa in subiecta materia, avendole percepite invece per intero la sig.ra . Parte_1
4) DICHIARARE che quella che fu la casa coniugale, di proprietà esclusiva del
, sito in Corto alla via Barletta Grumo n. 17/A non sia più Controparte_1 assegnata alla sig.ra , avendola la stessa già Parte_1 spontaneamente rilasciata e riconsegnata nella piena ed assoluta disponibilità del sig. mediante scrittura privata, precedentemente. 5) RIGETTARE la CP_1 richiesta di corresponsione, in favore della sig.ra , della Parte_1 somma di € 200,00, quale assegno di mantenimento, o di altra e diversa somma, maggiore o minore e per lo stesso titolo, per i motivi innanzi esposti, revocando la corresponsione, in via temporanea disposta dalla Corte di Appello di Bari nel
Proc. 1375/2020 RGVG, dell'assegno divorzile nella misura di e 200,00 a favore della sig.ra , disponendo indi la restituzione di tutte le msomme Parte_1 percepite dalla per questo titolo. Parte_1
5) In ragione del punto precedente accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1
non ha alcun diritto a percepire la quota parte del TFR, alla
[...] cessazione del rapporto di lavoro di cui è titolare il sig. . Controparte_1
6) Con vittoria di spese, onorari del presente giudizio e della fase di reclamo, innanzi alla Corte di Appello di Bari
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 10.02.2020, ha adito questo Parte_1
Tribunale per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge nonché disporsi in ordine all'affidamento Controparte_1 condiviso della minore , figlia della coppia, con collocamento prevalente presso Per_1 di sé con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario. Dunque, la ricorrente ha concluso chiedendo porsi a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere il mantenimento a favore della figlia nella misura di € 400,00 Per_1 mensili, nonché in proprio favore in misura pari ad € 400,00 mensili, oltre all'obbligo alla contribuzione alle spese straordinarie, in misura pari al 50%. In ogni caso, ha chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
A sostegno delle domande spiegate, la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 12.10.2001, in Corato (trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Corato, sotto il n. 247, parte II, serie A, per l'anno 2001), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dunque, ha precisato che dall'unione coniugale è nata una figlia, – nata a Per_1
Corato, il 14.03.2004 e che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, in data
11.07.2017, l'intestato Tribunale, previo mutamento del rito incardinato come separazione giudiziale, omologava la convenzione di separazione depositata dai coniugi, con provvedimento depositato in data 17.05.2017.
Quindi, la ricorrente ha dedotto in ordine alla mancata osservanza da parte del coniuge delle condizioni della separazione inerenti ai rapporti personali con la minore – in particolare, a dire della ricorrente ha mancato di osservare il calendario degli incontri
- in ordine ai rapporti patrimoniali con la minore, riferendo che il si è spinto a CP_1 richiedere la restituzione alla delle somme corrisposte a titolo di Parte_1 mantenimento della minore per il tempo della permanenza presso di sé di o, Per_1 ancora, ha allegato la circostanza delle pressioni usate dal resistente nei confronti della moglie per ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà adibito a casa coniugale e assegnato alla in sede di separazione consensuale, sulla scorta del Parte_1 collocamento prevalente di presso la madre. Per_1
In questo ultimo senso, poi, ha dedotto circa lo stabile Parte_1 trasferimento della figlia presso il domicilio del padre, coniuge convenuto, agevolato dalla condotta del che – a dire della ricorrente – ha sfruttato l'occasione per CP_1 recuperare il rapporto con la figlia, in seguito ad un peggioramento dello stesso registrato durante la prima fase della separazione. Al fine di giustificare una revisione delle condizioni della separazione, invece, la ricorrente ha dedotto circa la situazione economica di ciascuno dei coniugi, rilevando che la propria condizione è deteriore rispetto a quella esistente al tempo della separazione e tanto in ragione del proprio stato di disoccupata a dispetto, invece, della situazione del coniuge che, oltre a beneficiare di una retribuzione mensile di circa €
1.550, oo in virtù di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gode del supporto e del sostegno della compagna, economicamente indipendente, con la quale convive stabilmente.
Sempre in ordine ai rapporti economici, ha riferito delle Parte_1 rinnovate esigenze della minore che, in ragione dell'età maturata, sono tali da Per_1 giustificare – nel caso di collocamento presso la madre – la posizione in capo al genitore non collocatario di un assegno di mantenimento più nutrito di quello previsto al tempo della separazione.
Pertanto, la ricorrente, svolte le suddette premesse, ha chiesto porsi in capo al resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, nonché la somma di € 400,00 mensili a titoli di contribuzione al proprio mantenimento.
Dunque, la ricorrente ha allegato la sussistenza dei presupposti per la richiesta dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha concluso per la condanna del coniuge convenuto al pagamento delle spese di lite.
Con memoria difensiva depositata in data 19.05.2020 si è costituito in giudizio CP_1
che, aderendo alla avversa domanda di dichiarazione della cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio, ha contestato la fondatezza delle domande ulteriori spiegate dalla ricorrente.
In particolare, ha dedotto in ordine alle continue richieste economiche della ricorrente a dispetto del mantenimento già corrisposto;
ha allegato la circostanza del trasferimento volontario della figlia presso di sé a cui ha fatto seguito la richiesta di rilascio dell'immobile adibito a casa coniugale determinata dalla volontà della minore di recuperare l'habitat domestico e non dalla volontà del resistente;
inoltre, ha Per_1 dedotto circa la pendenza di un percorso di mediazione familiare, al quale non si è sottratto, proprio al fine di salvaguardare l'interesse della minore, a dispetto di quanto riferito dal coniuge circa il proprio disinteresse alle esigenze della figlia.
Nello stesso senso, riferendo della propria situazione economica, contestate le avverse allegazioni sul punto, il resistente ha dedotto che la figlia , da circa due anni, è Per_1 tornata a vivere con la madre, circostanza taciuta da quest'ultima, e che per soddisfare le richieste della minore di non vivere in campagna è stato costretto a locare un immobile in città a Corato, ove non convive con la nuova compagna, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente.
Sempre in relazione alla propria situazione economica, il resistente ha riferito di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.400/1.500, sulla quale gravano l'assegno di mantenimento, il rateo mensile di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile già adibito a casa coniugale, gli esborsi serventi agli interventi manutentivi sulla casa coniugale lasciata in pessimo stato dalla ricorrente, oltre alle importo delle spese che si sono rese necessarie per acquistare la cameretta presso la casa coniugale a fronte della dimissione della precedente da parte della moglie
. Parte_1
Quest'ultima, poi – a dire del deducente resistente - diversamente da quanto riferito, svolge attività lavorativa non regolarizzata e, comunque, se così non fosse avrebbe diritto a misure di sostegno al reddito;
del pari, se la situazione reddituale allegata fosse reale, non avrebbe potuto sostenere la locazione di un immobile in un palazzo di pregio, nel centro di Corato, come invece ha fatto.
Sulla scorta di tanto, il resistente ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso della minore – previa audizione della stessa e escussione della dottoressa intervenuta nella mediazione familiare – ponendosi, nel casi di collocamento presso la madre, l'obbligo di mantenimento in capo ad esso, in favore della figlia, in misura pari a quella stabilita in sede di separazione, quindi, di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla essendo dovuto a titolo di assegno divorzile a favore della ricorrente, mancando i presupposti. Da ultimo, ha chiesto disporsi la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 07.07.2020 il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti, quindi, ha preso atto dell'occupazione della casa coniugale da parte del ha posto in capo a CP_1 quest'ultimo l'obbligo alla corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di importo pari ad € 450,00 in favore della figlia , oltre alla contribuzione nella Per_1 misura del 50% delle spese straordinarie, per il resto confermando le condizioni della separazione che non prevedeva alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2021, pubblicata in data 29 giugno 2021, la
Corte di Appello di Bari – Sezione Minori e Famiglia Civile, accogliendo il reclamo proposto dalla ricorrente e, a modifica dell'ordinanza Presidenziale, riconosceva a il diritto all'assegno divorzile provvisorio e disponeva a carico Parte_1 di l'obbligo di corrispondere in suo favore a tale titolo la somma di euro Controparte_1
200,00 mensili soggetta a rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dalla richiesta.
Il giudizio, quindi, è stato istruito a mezzo dell'espletamento della prova orale, produzione documentale e esperimento di indagini reddituali da parte della Guardia di Finanza competente per territorio.
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Ad avviso del Tribunale sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio.
La domanda è, infatti, fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito civile/concordatario.
Invero, dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 8531/17 emesso dal Tribunale di Trani in data 11.7.2017, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito del ricorso per divorzio il termine fissato dalla legge per la proponibilità della domanda de qua era già interamente decorso. Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto l'indicato periodo di tempo, come emerge dalle allegazioni di parte.
Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
All' Ufficiale dello Stato Civile competente, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
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Quanto alle statuizioni di carattere economico, è noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma dell'art. 337 septies c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma permane fino a quando il figlio non possa ritenersi economicamente autosufficiente oppure possa ritenersi in colpa per il mancato conseguimento dell'indipendenza economica.
Nel caso in esame, ha 21 anni e sta completando il suo percorso di studio, Per_1 frequentando un corso triennale in “Interior Design” a Bari. Deve, pertanto, essere confermato il provvedimento presidenziale relativamente all'assegno di mantenimento nella misura di € 450,00, da versarsi da parte del padre in favore della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Nulla deve essere disposto sull'assegno unico che attualmente non viene erogato per la maggiore età della giovane.
Analogamente, nulla va disposto anche con riferimento alla assegnazione della casa familiare essendo stata lasciata dal coniuge collocatario prima dell'introduzione del giudizio.
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Occorre, ora, valutare la domanda di assegno divorzile ex art. 5 l.div. proposta da
. Parte_1
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11.7.2018).
“Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21234 del 9.8.2019, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
4328 del 19.2.2024).
La sproporzione reddituale tra i coniugi è una precondizione fattuale per il riconoscimento dell'assegno, ma non giustifica ex se sola tale riconoscimento, dovendo la parte che propone la domanda ex art. 5 l.div. dimostrare che tale differenza nei redditi sia conseguenza di scelte effettuate manente matrimonio e del proprio sacrificio rispetto a realistiche occasioni di lavoro.
Nel caso in esame , dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che la ricorrente dopo aver percepito il reddito di cittadinanza da aprile 2019 sino al mese di luglio dell'anno 2022, si è effettivamente inserita nel mondo del lavoro : infatti nel 2022 ha percepito un reddito da lavoro dipendete pari ad euro 9.037,00 ed attualmente è assunta con contratto a tempo indeterminato e risulta proprietaria nella misura del
50% di un appartamento di provenienza ereditaria in Corato alla via Pergolesi, distinto nel catasto immobili urbani al foglio 32 p.lla 5171 sub 6 di 4,5 vani.
La situazione lavorativa della ricorrente è, pertanto, migliorata rispetto all'introduzione del ricorso, avendo raggiunto una stabilità lavorativa e non è stato dimostrato che la differenza nei redditi tra i coniugi sia conseguenza di scelte effettuate manente matrimonio e del proprio sacrificio rispetto a realistiche occasioni di lavoro.
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La domanda di riconoscimento della quota del TFR del coniuge è inammissibile difettando l'interesse ad agire in quanto condizione per il riconoscimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, all'ex coniuge è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento.
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Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di
. Parte_1
La liquidazione, come da dispositivo, anche per la fase di reclamo, è effettuata secondo i parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del
2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio, applicati i minimi per la mancanza di rilevanti questioni di diritto e di fatto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 10/02/2020, da nei confronti Parte_1 di , garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1 - dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il
12.10.2001 in Corato da e , Parte_1 Controparte_1 trascritto negli atti dello Stato Civile di al n. 247 , parte II , serie A;
- per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei propri atti;
- conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non autonoma economicamente con il versamento della somma mensile di € 450,00, con decorrenza dalla introduzione del giudizio, oltre adeguamenti annuali
Istat e oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come esemplificate nel Protocollo in vigore presso questo Tribunale,
- rigetta la domanda di assegno ex art. 5 l.div.;
-condanna parte ricorrente al pagamento a favore del resistente delle spese processuali che liquida in € 4.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trani, il 28.10.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia