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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 28.11.2024, promossa da:
rappresentata e difesa dell'avv. MADONNA GIANLUCA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il difensore in VIA PALMA IL VECCHIO, 45 24122 BERGAMO, giusta procura in atti attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. MORONI PIERA ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il difensore in VIA GARIBALDI N. 9/C 24122 BERGAMO, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 28.11.2024; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 28.11.2024. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con in NIGERIA, in Parte_1 Controparte_1 data 5.09.2018 (matrimonio non trascritto nei registri di Stato Civile), dalla cui unione nascevano i figli Per_1
1 il 18.01.2019 e il 26.01.2022, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_2 Persona_3 domandando di provvedere alla regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Si costituiva in giudizio he domandava il rigetto delle domande formulate dall'attrice. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 12.11.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- frequentazioni padre-figli regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con i minori dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, fatti salvi diversi accordi dei genitori in caso di sopravvenuti impegni lavorativi di entrambi i genitori per il lunedì mattina;
- ogni settimana, il padre starà con i minori il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, durante il periodo scolastico, oppure, fino alle ore 15.00, durante i periodi di vacanza per i minori;
- vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio (il genitore che starà con i minori dal 31 dicembre al 6 gennaio, avrà diritto a trascorrere con i minori anche il 24 dicembre sera, oppure il 26 dicembre): per l'anno 2024, i genitori concordano che i minori trascorreranno il periodo 23-30 dicembre con il padre e che staranno il 24 sera con la madre;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i minori staranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024 e fino al 31.12.2025, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro
250,00 al mese per ciascun figlio (totale 500,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- a partire dall'1.01.2026, il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro 300,00 al mese per ciascun figlio (totale 600,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- per la mensilità di novembre 2024, il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei minori mediante il pagamento del canone di locazione, per come ha provveduto sino ad ora;
- le parti acconsentono a che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico per i figli;
- ciascuna parte si impegna a rimettere le querele sporte nei confronti della controparte sino alla data odierna;
- le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo delle carte di identità e passaporti di sé stessi e dei figli minori;
- spese di lite compensate”.
2 Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione. Il Giudice tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Con ordinanza collegiale del 14.11.2024, il Tribunale osservava che “sebbene la causa sia stata iscritta con l'oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e le parti abbiano domandato unicamente di provvedere in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e alle connesse statuizioni economiche, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in LAGOS, Nigeria in data 5.09.2018, matrimonio che tuttavia non risulta trascritto nei registri dello stato civile” e che “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile per il fatto che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe aventi cittadinanza di altro Stato, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (v. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del
28.10.1985)”, nonché “il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Corte di Appello di Milano, la quale, in materia di libertà di stato, ha affermato: “ai fini della norma di cui all'art. 86 c.c. rileva anche il matrimonio del cittadino all'estero, ancorché non trascritto in Italia in quanto la trascrizione, in tale ipotesi, non riveste carattere costitutivo” (v. Corte di Appello Milano, n. 1823del 24/04/2019), nonché dal Tribunale Foggia, secondo il quale
“la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall' art. 10 Cost.” (v. Tribunale Foggia sez. I, 08/02/2023, n.358)”, con la conseguenza che risultava
“necessario, pur in mancanza della trascrizione dell'originale dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile, dover statuire sul vincolo matrimoniale e, pertanto, dover pronunciare la separazione personale dei coniugi”.
Veniva pertanto fissata l'udienza del 28.11.2024 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 28.11.2024, le parti dichiaravano la volontà di ottenere la pronuncia della separazione e confermavano i termini dell'accordo raggiunto all'udienza del 12.11.2024; il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, pronunciava i provvedimenti provvisori in conformità all'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 12.11.2024 e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18
3 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_4
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in NIGERIA, in data 5.09.2018 (matrimonio non trascritto nei registri di Stato Civile); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
4 “affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- frequentazioni padre-figli regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con i minori dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, fatti salvi diversi accordi dei genitori in caso di sopravvenuti impegni lavorativi di entrambi i genitori per il lunedì mattina;
- ogni settimana, il padre starà con i minori il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, durante il periodo scolastico, oppure, fino alle ore 15.00, durante i periodi di vacanza per i minori;
- vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio (il genitore che starà con i minori dal 31 dicembre al 6 gennaio, avrà diritto a trascorrere con i minori anche il 24 dicembre sera, oppure il 26 dicembre): per l'anno 2024, i genitori concordano che i minori trascorreranno il periodo 23-30 dicembre con il padre e che staranno il 24 sera con la madre;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i minori staranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024 e fino al 31.12.2025, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro
250,00 al mese per ciascun figlio (totale 500,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- a partire dall'1.01.2026, il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro 300,00 al mese per ciascun figlio (totale 600,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- per la mensilità di novembre 2024, il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei minori mediante il pagamento del canone di locazione, per come ha provveduto sino ad ora;
- le parti acconsentono a che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico per i figli;
- ciascuna parte si impegna a rimettere le querele sporte nei confronti della controparte sino alla data odierna;
- le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo delle carte di identità e passaporti di sé stessi e dei figli minori;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 28.11.2024, promossa da:
rappresentata e difesa dell'avv. MADONNA GIANLUCA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il difensore in VIA PALMA IL VECCHIO, 45 24122 BERGAMO, giusta procura in atti attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. MORONI PIERA ed elettivamente domiciliato presso Controparte_1 il difensore in VIA GARIBALDI N. 9/C 24122 BERGAMO, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 28.11.2024; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 28.11.2024. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con in NIGERIA, in Parte_1 Controparte_1 data 5.09.2018 (matrimonio non trascritto nei registri di Stato Civile), dalla cui unione nascevano i figli Per_1
1 il 18.01.2019 e il 26.01.2022, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_2 Persona_3 domandando di provvedere alla regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
Si costituiva in giudizio he domandava il rigetto delle domande formulate dall'attrice. Controparte_1
All'udienza di comparizione del 12.11.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- frequentazioni padre-figli regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con i minori dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, fatti salvi diversi accordi dei genitori in caso di sopravvenuti impegni lavorativi di entrambi i genitori per il lunedì mattina;
- ogni settimana, il padre starà con i minori il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, durante il periodo scolastico, oppure, fino alle ore 15.00, durante i periodi di vacanza per i minori;
- vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio (il genitore che starà con i minori dal 31 dicembre al 6 gennaio, avrà diritto a trascorrere con i minori anche il 24 dicembre sera, oppure il 26 dicembre): per l'anno 2024, i genitori concordano che i minori trascorreranno il periodo 23-30 dicembre con il padre e che staranno il 24 sera con la madre;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i minori staranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024 e fino al 31.12.2025, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro
250,00 al mese per ciascun figlio (totale 500,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- a partire dall'1.01.2026, il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro 300,00 al mese per ciascun figlio (totale 600,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- per la mensilità di novembre 2024, il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei minori mediante il pagamento del canone di locazione, per come ha provveduto sino ad ora;
- le parti acconsentono a che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico per i figli;
- ciascuna parte si impegna a rimettere le querele sporte nei confronti della controparte sino alla data odierna;
- le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo delle carte di identità e passaporti di sé stessi e dei figli minori;
- spese di lite compensate”.
2 Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione. Il Giudice tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Con ordinanza collegiale del 14.11.2024, il Tribunale osservava che “sebbene la causa sia stata iscritta con l'oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” e le parti abbiano domandato unicamente di provvedere in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale e alle connesse statuizioni economiche, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in LAGOS, Nigeria in data 5.09.2018, matrimonio che tuttavia non risulta trascritto nei registri dello stato civile” e che “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile per il fatto che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe aventi cittadinanza di altro Stato, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento (ex art. 28 legge n. 218/95) e, comunque, “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (v. Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 5292 del
28.10.1985)”, nonché “il richiamato orientamento giurisprudenziale è stato recentemente confermato anche dalla giurisprudenza di merito e, in particolare, dalla Corte di Appello di Milano, la quale, in materia di libertà di stato, ha affermato: “ai fini della norma di cui all'art. 86 c.c. rileva anche il matrimonio del cittadino all'estero, ancorché non trascritto in Italia in quanto la trascrizione, in tale ipotesi, non riveste carattere costitutivo” (v. Corte di Appello Milano, n. 1823del 24/04/2019), nonché dal Tribunale Foggia, secondo il quale
“la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da cittadini stranieri non esclude la giurisdizione dello Stato italiano sulla domanda di separazione e/o scioglimento del matrimonio, posto che - fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico - il matrimonio che gli stranieri hanno celebrato nel loro Paese è efficace anche in Italia per il rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale sancito dall' art. 10 Cost.” (v. Tribunale Foggia sez. I, 08/02/2023, n.358)”, con la conseguenza che risultava
“necessario, pur in mancanza della trascrizione dell'originale dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile, dover statuire sul vincolo matrimoniale e, pertanto, dover pronunciare la separazione personale dei coniugi”.
Veniva pertanto fissata l'udienza del 28.11.2024 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 28.11.2024, le parti dichiaravano la volontà di ottenere la pronuncia della separazione e confermavano i termini dell'accordo raggiunto all'udienza del 12.11.2024; il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, pronunciava i provvedimenti provvisori in conformità all'accordo delle parti raggiunto all'udienza del 12.11.2024 e tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in ordine alla domanda sullo status e alla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 3 lett. a) e b) del
Regolamento (UE) 1111/2019, ex (CE) 2201/2003, degli artt.
7 -12 Regolamento (UE) 1111/2019, ex reg. CE
2201/2003, e dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dall'Italia con la legge
101/2015 e, quanto ai provvedimenti economici, ai sensi del regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18
3 dicembre 2008: la circostanza, invero, che una o entrambe le parti siano cittadini di uno Stato terzo rispetto all'Unione Europea non osta all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di matrice europea, nel momento in cui si accerta l'esistenza di un legame sufficiente tra il soggetto e lo Stato membro, costituito dal luogo di residenza abituale o da altro collegamento non occasionale (ex multis Corte di Giustizia UE, 29 novembre 2007, causa C-68/07, , e ciò è quanto viene in rilievo nel caso di specie. Persona_4
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in NIGERIA, in data 5.09.2018 (matrimonio non trascritto nei registri di Stato Civile); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
4 “affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- frequentazioni padre-figli regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con i minori dal venerdì dopo scuola al lunedì mattina, fatti salvi diversi accordi dei genitori in caso di sopravvenuti impegni lavorativi di entrambi i genitori per il lunedì mattina;
- ogni settimana, il padre starà con i minori il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì mattina, durante il periodo scolastico, oppure, fino alle ore 15.00, durante i periodi di vacanza per i minori;
- vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore dal 23 dicembre al
30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio (il genitore che starà con i minori dal 31 dicembre al 6 gennaio, avrà diritto a trascorrere con i minori anche il 24 dicembre sera, oppure il 26 dicembre): per l'anno 2024, i genitori concordano che i minori trascorreranno il periodo 23-30 dicembre con il padre e che staranno il 24 sera con la madre;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, i minori staranno con ciascun genitore tre settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024 e fino al 31.12.2025, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro
250,00 al mese per ciascun figlio (totale 500,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- a partire dall'1.01.2026, il padre si obbliga a versare alla madre, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di euro 300,00 al mese per ciascun figlio (totale 600,00 euro al mese), importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- per la mensilità di novembre 2024, il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei minori mediante il pagamento del canone di locazione, per come ha provveduto sino ad ora;
- le parti acconsentono a che la madre percepisca per intero l'Assegno Unico per i figli;
- ciascuna parte si impegna a rimettere le querele sporte nei confronti della controparte sino alla data odierna;
- le parti si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo delle carte di identità e passaporti di sé stessi e dei figli minori;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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