Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 399
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela

    L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, intervenuto in pendenza di giudizio, determina il venir meno dell'oggetto della controversia, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale

    Dall'esame degli atti emerge con evidenza la fondatezza originaria del ricorso: la documentazione prodotta dalla contribuente ha inequivocabilmente dimostrato l'assenza del presupposto impositivo. L'attività amministrativa di annullamento, seppur doverosa, è intervenuta solo successivamente alla notifica del ricorso, costringendo la contribuente ad adire le vie legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 399
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 399
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo