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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1646/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - ... 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5843 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso questa Corte, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. 5843/2023, del 15.12.2023, relativo all'asserito omesso versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'annualità 2018, riferito all'immobile sito in Catanzaro, Indirizzo_1.
La ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa tributaria per difetto del presupposto soggettivo, documentando di non essere né proprietaria né detentrice dell'immobile nel periodo d'imposta in contestazione. A sostegno delle proprie doglianze, produceva visura catastale attestante la proprietà in capo a terzi e contratti di locazione dimostrativi della detenzione dei locali da parte di altri soggetti per l'intero anno 2018. Evidenziava, inoltre, come l'Amministrazione avesse già proceduto all'annullamento in autotutela di analoghi avvisi per annualità successive riferiti al medesimo bene.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catanzaro mediante memoria di controdeduzioni depositata in data
05.02.2026. L'Ente impositore dava atto che, a seguito delle verifiche interne sollecitate dai motivi di ricorso,
l'Ufficio Tributi aveva provveduto all'annullamento totale della pretesa tributaria in sede di autotutela, come da provvedimento n. 5843 emesso in data 04.02.2026. Conseguentemente, il Comune chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Giudice rileva che l'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, intervenuta in pendenza di giudizio e depositata dal Comune resistente, determina il venir meno dell'oggetto della controversia. Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo soddisfatta la pretesa della ricorrente attraverso l'eliminazione dell'atto impositivo dal mondo giuridico.
Per quanto concerne il regime delle spese di lite, non si ritiene di poter accogliere l'istanza di compensazione formulata dall'Ente resistente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Corte Cass., Sentenza n. 20750/2025 del 22-07-2025), nei casi di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, il giudice deve procedere alla liquidazione delle spese secondo il principio della "soccombenza virtuale".
Dall'esame degli atti emerge con evidenza la fondatezza originaria del ricorso: la documentazione prodotta dalla sig.ra Ricorrente_1 ha inequivocabilmente dimostrato l'assenza del presupposto impositivo, attesa l'estraneità della stessa alla proprietà e alla detenzione dell'immobile. L'attività amministrativa di annullamento, seppur doverosa, è intervenuta solo successivamente alla notifica del ricorso, costringendo la contribuente ad adire le vie legali per vedere tutelate le proprie ragioni a fronte di un errore dell'Ufficio già reiterato in passato.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di giudizio seguono il carico del Comune di Catanzaro. Tali spese vengono liquidate in dispositivo in favore del difensore della ricorrente, Avv. Daniela Salvo, che ha dichiarato di averle anticipate (distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione 03, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Condanna il Comune di Catanzaro al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 150,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catanzaro, l'11 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1646/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - ... 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5843 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso questa Corte, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. 5843/2023, del 15.12.2023, relativo all'asserito omesso versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'annualità 2018, riferito all'immobile sito in Catanzaro, Indirizzo_1.
La ricorrente eccepiva l'infondatezza della pretesa tributaria per difetto del presupposto soggettivo, documentando di non essere né proprietaria né detentrice dell'immobile nel periodo d'imposta in contestazione. A sostegno delle proprie doglianze, produceva visura catastale attestante la proprietà in capo a terzi e contratti di locazione dimostrativi della detenzione dei locali da parte di altri soggetti per l'intero anno 2018. Evidenziava, inoltre, come l'Amministrazione avesse già proceduto all'annullamento in autotutela di analoghi avvisi per annualità successive riferiti al medesimo bene.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catanzaro mediante memoria di controdeduzioni depositata in data
05.02.2026. L'Ente impositore dava atto che, a seguito delle verifiche interne sollecitate dai motivi di ricorso,
l'Ufficio Tributi aveva provveduto all'annullamento totale della pretesa tributaria in sede di autotutela, come da provvedimento n. 5843 emesso in data 04.02.2026. Conseguentemente, il Comune chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Giudice rileva che l'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, intervenuta in pendenza di giudizio e depositata dal Comune resistente, determina il venir meno dell'oggetto della controversia. Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo soddisfatta la pretesa della ricorrente attraverso l'eliminazione dell'atto impositivo dal mondo giuridico.
Per quanto concerne il regime delle spese di lite, non si ritiene di poter accogliere l'istanza di compensazione formulata dall'Ente resistente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Corte Cass., Sentenza n. 20750/2025 del 22-07-2025), nei casi di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, il giudice deve procedere alla liquidazione delle spese secondo il principio della "soccombenza virtuale".
Dall'esame degli atti emerge con evidenza la fondatezza originaria del ricorso: la documentazione prodotta dalla sig.ra Ricorrente_1 ha inequivocabilmente dimostrato l'assenza del presupposto impositivo, attesa l'estraneità della stessa alla proprietà e alla detenzione dell'immobile. L'attività amministrativa di annullamento, seppur doverosa, è intervenuta solo successivamente alla notifica del ricorso, costringendo la contribuente ad adire le vie legali per vedere tutelate le proprie ragioni a fronte di un errore dell'Ufficio già reiterato in passato.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di giudizio seguono il carico del Comune di Catanzaro. Tali spese vengono liquidate in dispositivo in favore del difensore della ricorrente, Avv. Daniela Salvo, che ha dichiarato di averle anticipate (distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione 03, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Condanna il Comune di Catanzaro al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 150,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catanzaro, l'11 febbraio 2026.
Il Giudice Monocratico