Versione
9 novembre 2005
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21 novembre 2018
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Art. 81. (( (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). )) (( 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 80 gli ispettori logistico-gestionali in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione e del tirocinio;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4;
e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Giurisprudenza • 2
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- contrattazione collettiva·
- art. 37 c.p.a.·
- art. 105 c.p.a.