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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2024, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4716 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
e , già Parte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e Controparte_2 difesi, dall'Avv. Massimo Guida, come in atti ricorrente E
sede di Napoli, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rapp.to e difeso a mezzo dei funzionari delegati, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. n. 38/2023 prot. 30018 del 13.06.2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento di un importo pari ad euro 39.550,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate;
dal corpo della richiamata ordinanza si apprendeva che l'importo ingiunto era sotteso al rapporto ex art. 17, L. n. 689/1981 n. 0294133/2020, redatto il giorno 18.09.2019; a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione anno 2019, avvenuta in data 18.09.2019, i ricorrenti proponevano “Ricorso ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981”; al ricorso depositato non perveniva alcun riscontro da parte dell' ; i ricorrenti, in pendenza del procedimento in autotutela, Controparte_3 provvedevano al pagamento di una somma pari ad euro 7.200,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 60 giorni, ed euro 1.800,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto, nonché al pagamento della somma di € 1.667,67 per il riferito pagamento in contanti della mensilità del mese di aprile 2019, di cui alla dichiarazione resa dal un dipendente, ottemperando, pertanto, al pagamento delle sanzioni comminate nella misura di legge. In diritto ha eccepito: l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'ordinanza- ingiunzione n. 38/2023 per infondata e/o erronea motivazione e per decorso del termine di legge per l'emissione del procedimento di rigetto;
l'intervenuto pagamento delle sanzioni. Su tali premesse ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ordinanza Ingiunzione n. 38/2023 prot. 30018 del 13.06.2023; Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 38/2023 prot. 30018 del 13.06.2023, per tutti i motivi espressi in premessa;
In via subordinata: Accogliere il ricorso e, previo accertamento dell'intervenuto pagamento delle sanzioni comminate dall' nella misura di euro 10.575,00 Controparte_4 dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione, Con condanna alle spese in favore dello scrivente procuratore antistatario. Si è costituito l' e richiamata la vicenda in fatto, ha rilevato che Controparte_3 il gravame amministrativo era respinto, con decreto direttoriale del 31.03.20; in seguito al rapporto, redatto ai sensi dell'art.17 l.689/81 era emanata ordinanza ingiunzione notificata al signor , quale trasgressore, in proprio, ai sensi Parte_1 dell'art.3 l.689/81 , mentre alla “Abadis Three sas di Guadagnuolo Caiazzo Carlo”, quale obbligata solidale ex art.6 l.689/81 non era stato notificato alcunchè. Ha quindi eccepito l'incompetenza del giudice adito, l'inammissibilità del ricorso, la mancata contestazione nel merito del fatti accertati, l'inapplicabilità della legge 241.90 e la rituale contestazione degli addebiti;
l'irrilevanza del pagamento in quanto non era stato mai prodotto all' amministrazione convenuta. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
***** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, di natura dirimente.
Premessa la competenza del giudice del lavoro in base ai vigenti criteri tabellari di questo Tribunale, va osservato che il ricorso è stato introdotto ad istanza del sig.
, in proprio quale persona fisica e destinatario Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione ed il tenore complessivo dell'atto evidenzia le censure mosse all'atto impugnato, per cui l'eccezione di inammissibilità del ricorso non coglie nel segno. L'ordinanza ingiunzione notificata in data 22.06.2023, oggetto di opposizione, concerne il rapporto ex art. 17, L. n. 689/1981 n. 0294133/2020, redatto il giorno 18.09.2019 dalla Guardia di Finanza, con il quale parte ricorrente veniva diffidata al pagamento di sanzioni pecuniarie, sul presupposto del controllo fiscale eseguito in data 18.06.2019 presso i locali della società, ove veniva accertata la presenza di numero 11 persone intente a svolgere attività lavorativa di cui numero 2 lavoratori ritenuti in nero. Venivano, inoltre, notificati distinti atti di diffida, allegati B e C, con i quali distintamente si comminavano le sanzioni per illecito ammnistrativo ex art. 14 della legge n. 689/1981. Per le anzidette violazioni la società veniva diffidata a regolarizzare l'intero periodo di lavoro prestato in nero secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi scaduti, effettuare le dovute registrazioni sul libro unico del lavoro, consegnare al lavoratore copia delle buste paga relative al periodo di lavoro regolarizzato, consegnare al dipendente copia del contratto di lavoro, nonché al pagamento di una somma pari ad euro 7.200,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 60 giorni, ed euro 1.800,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro per un periodo sino a 30 giorni, nonché al pagamento della somma di € 1.667,67 per il riferito pagamento in contanti della mensilità del mee di aprile 2019, di cui alla dichiarazione resa dal Sig. . Testimone_1
Il ricorrente notificava all' di Napoli, ricorso ai Controparte_4 sensi dell'art. 18 legge 689/1981 ed in pendenza del ricorso provvedeva al pagamento delle sanzioni per un importo nella misura di legge, quantificato nel verbale di accertamento, versata nel termine congruo per il diritto al minimo della sanzione.
(Cfr. Mod. F23). Orbene, nessuna eccezione nel merito della vicenda è stata sollevata da parte ricorrente, lamentando piuttosto l'istante la mancata osservanza delle prescrizione e dei termini di cui alla legge n. 241/1990 nonché l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative. E' opportuno chiarire come la Corte di legittimità abbia in più occasioni chiarito che il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-Bis del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla legge n. 80 del 2005, sia incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (v. Cass. 8763/2010; S.U. n. 9591/2006) Ciò posto, in pendenza del procedimento in autotutela, l'odierno opponente provvedeva al pagamento di una somma pari ad euro 7.200,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 60 giorni, ed euro 1.800,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto nonché al pagamento della somma di € 1.667,67 per il riferito pagamento in contanti della mensilità del mese di aprile 2019, di cui alla dichiarazione resa dal un dipendente, ottemperando, pertanto, al pagamento delle sanzioni comminate nella misura di legge. La documentazione prodotta telematicamente è rappresentativa dell'intervenuto pagamento delle sanzioni comminate ed oggetto di ulteriore ingiunzione e la circostanza dedotta dalla parte resistente, secondo cui tale documentazione di pagamento non era inviata all'ispettorato del lavoro è del tutto inconferente, in quanto, la normativa in materia e gli stessi contenuti del verbale di accertamento prevedono l'esclusivo onere del soggetto sanzionato di procedere al pagamento con le modalità previste ovvero versamento mediante la modulistica cosiddetta F24, onerando l'Ente destinatario di rilevare l'intervenuto pagamento. La novità e controvertibilità delle specifiche questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria riportata nella Ordinanza Ingiunzione opposta;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese CP_3 di giudizio che si liquidano in complessivi € 1400,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione, compensando la restante metà. Si comunichi. Torre Annunziata, 03.12.24
Il giudice del lavoro Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4716 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
e , già Parte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ti e Controparte_2 difesi, dall'Avv. Massimo Guida, come in atti ricorrente E
sede di Napoli, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rapp.to e difeso a mezzo dei funzionari delegati, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. n. 38/2023 prot. 30018 del 13.06.2023, con la quale veniva ingiunto il pagamento di un importo pari ad euro 39.550,00, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate;
dal corpo della richiamata ordinanza si apprendeva che l'importo ingiunto era sotteso al rapporto ex art. 17, L. n. 689/1981 n. 0294133/2020, redatto il giorno 18.09.2019; a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione anno 2019, avvenuta in data 18.09.2019, i ricorrenti proponevano “Ricorso ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981”; al ricorso depositato non perveniva alcun riscontro da parte dell' ; i ricorrenti, in pendenza del procedimento in autotutela, Controparte_3 provvedevano al pagamento di una somma pari ad euro 7.200,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 60 giorni, ed euro 1.800,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto, nonché al pagamento della somma di € 1.667,67 per il riferito pagamento in contanti della mensilità del mese di aprile 2019, di cui alla dichiarazione resa dal un dipendente, ottemperando, pertanto, al pagamento delle sanzioni comminate nella misura di legge. In diritto ha eccepito: l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'ordinanza- ingiunzione n. 38/2023 per infondata e/o erronea motivazione e per decorso del termine di legge per l'emissione del procedimento di rigetto;
l'intervenuto pagamento delle sanzioni. Su tali premesse ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ordinanza Ingiunzione n. 38/2023 prot. 30018 del 13.06.2023; Accogliere il ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 38/2023 prot. 30018 del 13.06.2023, per tutti i motivi espressi in premessa;
In via subordinata: Accogliere il ricorso e, previo accertamento dell'intervenuto pagamento delle sanzioni comminate dall' nella misura di euro 10.575,00 Controparte_4 dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione, Con condanna alle spese in favore dello scrivente procuratore antistatario. Si è costituito l' e richiamata la vicenda in fatto, ha rilevato che Controparte_3 il gravame amministrativo era respinto, con decreto direttoriale del 31.03.20; in seguito al rapporto, redatto ai sensi dell'art.17 l.689/81 era emanata ordinanza ingiunzione notificata al signor , quale trasgressore, in proprio, ai sensi Parte_1 dell'art.3 l.689/81 , mentre alla “Abadis Three sas di Guadagnuolo Caiazzo Carlo”, quale obbligata solidale ex art.6 l.689/81 non era stato notificato alcunchè. Ha quindi eccepito l'incompetenza del giudice adito, l'inammissibilità del ricorso, la mancata contestazione nel merito del fatti accertati, l'inapplicabilità della legge 241.90 e la rituale contestazione degli addebiti;
l'irrilevanza del pagamento in quanto non era stato mai prodotto all' amministrazione convenuta. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
***** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, di natura dirimente.
Premessa la competenza del giudice del lavoro in base ai vigenti criteri tabellari di questo Tribunale, va osservato che il ricorso è stato introdotto ad istanza del sig.
, in proprio quale persona fisica e destinatario Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione ed il tenore complessivo dell'atto evidenzia le censure mosse all'atto impugnato, per cui l'eccezione di inammissibilità del ricorso non coglie nel segno. L'ordinanza ingiunzione notificata in data 22.06.2023, oggetto di opposizione, concerne il rapporto ex art. 17, L. n. 689/1981 n. 0294133/2020, redatto il giorno 18.09.2019 dalla Guardia di Finanza, con il quale parte ricorrente veniva diffidata al pagamento di sanzioni pecuniarie, sul presupposto del controllo fiscale eseguito in data 18.06.2019 presso i locali della società, ove veniva accertata la presenza di numero 11 persone intente a svolgere attività lavorativa di cui numero 2 lavoratori ritenuti in nero. Venivano, inoltre, notificati distinti atti di diffida, allegati B e C, con i quali distintamente si comminavano le sanzioni per illecito ammnistrativo ex art. 14 della legge n. 689/1981. Per le anzidette violazioni la società veniva diffidata a regolarizzare l'intero periodo di lavoro prestato in nero secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi scaduti, effettuare le dovute registrazioni sul libro unico del lavoro, consegnare al lavoratore copia delle buste paga relative al periodo di lavoro regolarizzato, consegnare al dipendente copia del contratto di lavoro, nonché al pagamento di una somma pari ad euro 7.200,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 60 giorni, ed euro 1.800,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro per un periodo sino a 30 giorni, nonché al pagamento della somma di € 1.667,67 per il riferito pagamento in contanti della mensilità del mee di aprile 2019, di cui alla dichiarazione resa dal Sig. . Testimone_1
Il ricorrente notificava all' di Napoli, ricorso ai Controparte_4 sensi dell'art. 18 legge 689/1981 ed in pendenza del ricorso provvedeva al pagamento delle sanzioni per un importo nella misura di legge, quantificato nel verbale di accertamento, versata nel termine congruo per il diritto al minimo della sanzione.
(Cfr. Mod. F23). Orbene, nessuna eccezione nel merito della vicenda è stata sollevata da parte ricorrente, lamentando piuttosto l'istante la mancata osservanza delle prescrizione e dei termini di cui alla legge n. 241/1990 nonché l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative. E' opportuno chiarire come la Corte di legittimità abbia in più occasioni chiarito che il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-Bis del d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla legge n. 80 del 2005, sia incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (v. Cass. 8763/2010; S.U. n. 9591/2006) Ciò posto, in pendenza del procedimento in autotutela, l'odierno opponente provvedeva al pagamento di una somma pari ad euro 7.200,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 60 giorni, ed euro 1.800,00 per l'impiego da parte del datore di lavoro senza la preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto nonché al pagamento della somma di € 1.667,67 per il riferito pagamento in contanti della mensilità del mese di aprile 2019, di cui alla dichiarazione resa dal un dipendente, ottemperando, pertanto, al pagamento delle sanzioni comminate nella misura di legge. La documentazione prodotta telematicamente è rappresentativa dell'intervenuto pagamento delle sanzioni comminate ed oggetto di ulteriore ingiunzione e la circostanza dedotta dalla parte resistente, secondo cui tale documentazione di pagamento non era inviata all'ispettorato del lavoro è del tutto inconferente, in quanto, la normativa in materia e gli stessi contenuti del verbale di accertamento prevedono l'esclusivo onere del soggetto sanzionato di procedere al pagamento con le modalità previste ovvero versamento mediante la modulistica cosiddetta F24, onerando l'Ente destinatario di rilevare l'intervenuto pagamento. La novità e controvertibilità delle specifiche questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara non dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria riportata nella Ordinanza Ingiunzione opposta;
b) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente di metà delle spese CP_3 di giudizio che si liquidano in complessivi € 1400,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione, compensando la restante metà. Si comunichi. Torre Annunziata, 03.12.24
Il giudice del lavoro Dott.ssa Rosa Molè