Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 34221 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Alessia Gabutti – ricorrente Parte_1
E rappr.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
Claudia Facchini – convenuta
Oggetto: retribuzione lavoro subordinato
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 21.428,64, oltre alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, della metà delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 10,00 per spese e €. 4.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 30/10/2023 conveniva qui in Parte_1 giudizio la Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze di questa dal 4/6/2015 al
10/7/2023; di essere stato inizialmente inquadrato al livello 6J secondo il CCNL
Logistica, Trasporto e Spedizione Merci;
quindi, dal 2018, al livello 5°; quindi, dal luglio 2021, al livello 4J; di essere stato inizialmente impiegato come addetto alla preparazione e movimentazione delle merci mediante transpallet elettrico;
che dal settembre 2018, aveva svolto mansioni di ricevitore della merce, addetto al riscontro della stessa con DDT;
che dall'aprile 2019 aveva svolto mansioni di responsabile del magazzino, addetto tra l'altro alla direzione del reparto, alla gestione di turni, ferie e permessi degli addetti, e di promozione dei procedimenti disciplinari;
che verso la metà dell'ottobre 2022, era stato trasferito dal magazzino di Pomezia, Via della Chimica, al punto vendita di
[...] in Borgo Mantello (LT), con rassicurazione del riconoscimento del Parte_2 superiore livello 4° e che avrebbe continuato a svolgere le stesse mansioni;
che invece era stato adibito a mansioni di addetto carico e scarico merci col muletto;
di aver osservato i seguenti orari di lavoro: fino all'aprile 2019 o 6/14 o 7/15 per
5 giorni la settimana;
successivamente, a settimane alternate, dalle 14 alle 22,30 e alle 21 alle 6, sempre 5 giorni settimana, ma comprensive della domenica;
dall'ottobre 2022, secondo turni di 7 ore per sei giorni la settimana;
di non aver fruito interamente delle ferie maturate;
che per le mansioni svolte, avrebbe dovuto essere inquadrato e retribuito secondo il 5° livello fino all'agosto 2018; nel 4° dal settembre 2018 al marzo 2019; nel secondo dall'aprile 2019; chiedeva, dichiarati tali diritti a livello, condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di €. 52.903,70, come da conteggio, oltre al risarcimento del danno da omissione contributiva da quantificarsi in via equitativa.
Resisteva la chiedendo respingersi le Controparte_1 avverse domande perché (in sintesi): l'inquadramento iniziale del ricorrente era corretto secondo accordo aziendale del 18/12/2015; e considerato che l'attore faceva solo il preparatore merci;
verso la fine del 2020 l'attore era stato addestrato per fare il referente di reparto di 4° livello;
ma tale progressione non era mai avvenuta perché le frequenti assenze del lavoratore non avevano permesso di completare la sua formazione;
le retribuzioni erogate erano superiori a quelle “accusate”; il conteggio sotto vari profili erroneo;
l'attore aveva ceduto il quinto e vincolato il TFR a garanzia di un finanziamento.
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come dispositivo.
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1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Fondatamente l'attore rivendica per il periodo giugno 2015-marzo 2018 il 5^ livello, in luogo del livello 6J nel quale dal contratto e dalle buste paga risulta inquadrato e retribuito in detto periodo (il 5° livello risulta riconosciutogli solo dall'aprile 2018).
3. Il teste , peraltro indotto dalla convenuta, responsabile del servizio, ha Tes_1 infatti riconosciuto che già ad inizio rapporto (e non dall'aprile 2018, come sostiene la convenuta) l'attore nel fare il preparatore merci, prelevando carichi e collocandoli in appositi contenitori, faceva uso di un transpallet elettrico, ed il CCNL (art.6) è del tutto esplicito nell'inquadrare al 5° livello gli operai che svolgono “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallet manuali o elettrici”; così escludendo che essi si possano considerare “mezzi di sollevamento semplici”, per gli addetti al movimento con i quali è peraltro previsto il 6° livello;
circostanze che implicano secondo l'art. 1363 c.c., che per i gli addetti alla movimentazione delle merci il livello
6J è corretto solo se non fanno uso nemmeno di mezzi di sollevamento semplici. Peraltro, come la difesa della convenuta apertamente riconosce, dopo 30 mesi in ogni caso l'attore avrebbe dovuto progredire al livello 6. 4. Nessun patto in deroga ai criteri di inquadramento previsti dal CCNL applicato risulta previsto dall'accordo sindacale aziendale del maggio 2016.
5. Parimenti fondata appare la rivendicazione del livello 4° dal settembre 2018. 3
6. La convenuta non ha specificamente contestato in memoria difensiva che da tale mese l'attore venne impiegato nel riscontro della merce in arrivo, controllandola in base ai DDT. Il teste ha in sostanza confermato che Tes_1
l'attore scaricava al computer i dati della merce in arrivo facendo uso di un palmarino;
ed il teste ha affermato che l'attore fece prima smista e poi Tes_2 controllo merce preventivo alla smista. Il CCNL inquadra al 4° livello gli spuntatori e gli operai addetti a mansioni multiple di magazzino e/o terminal.
7. La rivendicazione del 2° livello dall'aprile 2019 appare invece infondata.
Dalla prova orale è in sostanza risultato, specie alla luce dei chiarimenti offerti dai testi e (rispettivamente responsabile del deposito e Tes_1 Tes_2 responsabile dell'intero reparto freschi), che peraltro non confliggono apertamente con quelle rese dai meno informati testi e che Tes_3 Tes_4
l'attore, bensì, coordinava nel turno pomeridiano-serale le attività degli operai addetti al reparto ortofrutta-carne- pesce, facendo loro da responsabile, gestendo i loro turni, programmando riposi e ferie, segnalando gli illeciti disciplinari;
ma lo faceva in un ambito di sub-reparto e con autonomia e responsabilità limitate, posto che sopra di lui c'era il responsabile Tes_2 dell'intero reparto freschi (CIDD), comprendente anche salumi e latticini, che era movimentato di giorno, ed alla cui direzione attendeva la mattina direttamente il sopra ancora il , responsabile dell'intera attività di Tes_2 Tes_1 deposito;
che l'attore i turni li imbastiva, con potere decisionale ai superiori che alla bisogna intervenivano.
8. In sostanza, l'attore faceva il coordinatore del turno notturno, e quindi il capo operaio, profilo per il quale è previsto il livello 3S; e non affatto né il responsabile di magazzino e nemmeno propriamente il capo reparto, figura per la quale è previsto il 2° livello.
9. L'attore ha prodotto solo le buste paga da gennaio 2019 e da tale epoca in poi dà sostanzialmente atto nel conteggio di aver percepito le somme di cui alle buste paga che produce. La convenuta ha prodotto anche le buste paga anteriori e dal confronto emerge che il percepito accusato nel conteggio originario fino al mese di dicembre 2018 è inferiore. L'anomalia ha indotto il giudicante a chiedere chiarimenti sia all'attore che all'autore del conteggio. Il primo ha ammesso di aver sempre regolarmente ricevuto i prospetti paga;
di non aver prodotto quelli anteriori al gennaio 2019 per averli persi;
e di aver sempre percepito i netti di cui alle buste paga. Il secondo ha in sostanza ammesso di aver stabilito il percepito in modo meramente presuntivo. Tanto consente ad avviso del giudicante di assumere per percepito, quanto agli specifici titoli della pretesa, gli importi lordi indicati in tutte le buste paga prodotte.
10. Quanto al regime delle ferie e dei permessi, ed in genere ai dati variabili del trattamento economico (ad es. straordinari, festivi, etc.), devono ritenersi corretti i dati risultanti da tutte le buste paga prodotte, facenti prova contro il datore. 4
11. Deve infine considerarsi che, come documentato ed incontroverso, l'attore, dal gennaio 2022, ha ceduto per finanziamento il quinto dello stipendio ed il maturando TFR.
12. Pacifico e documentato che il rapporto fu sempre a tempo pieno, il giudicante, con ordinanza resa il 15/10/2024 ha disposto che l'attore presentasse conteggio alternativo secondo i criteri che precedono.
13. Il nuovo conteggio prodotto dalla difesa attorea il 29/11/2024 reca una differenza di €. 21.630,40. Esso reca solo le competenze ordinarie sicchè il resto deve ritenersi rinunciato.
14. Esso ha incontrato nel termine assegnato le seguenti obiezioni: a) erroneo minimo tabellare del mese di dicembre 2019; b) indebita considerazione dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) mancata considerazione delle trattenute.
15. L'obiezione sub a) risulta fondata. Consta in atti che nel dicembre 2019 il minimo tabellare del livello 3S era pari a €. 1.750,37 come d'altronde nel novembre 2019 e nel gennaio 2020, e non a €. 1.938,22. La differenza di €. 187,85 e la relativa incidenza sul TFR (: 13,5 = €. 13,91) vanno detratti dal conteggio.
16. L'obiezione sub b) appare priva di fondamento in fatto perché il conteggio dell'indennità sostitutiva del preavviso, in effetti indebito anche perchè nel conteggio originario tale voce non era richiesta, né in ricorso era neppure allegato il fatto costitutivo di tale diritto (licenziamento senza preavviso dovuto o dimissioni per giusta causa) non compare nel totale delle differenze retributive reclamate per €. 21.127,06.
17. L'obiezione sub c) appare infine infondata. E' incontroverso e documentato che dal gennaio 2022 l'attore ha ceduto il quinto dello stipendio per €. 252,00 mensili, che è stato trattenuto e versato fino al maggio 2023; ma l'attore conta in conto erogato l'intera paga tabellare, e quindi sia la quota pagatagli sia quella trattenuta e versata al finanziatore.
18. In conclusione, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, anche, se del caso, ex art. 432 c.p.c., della somma di €.
21.428,64, oltre agli accessori di cui agli art. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. 19. Il capo di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da conseguente irregolarità contributiva, “da determinarsi in via equitativa”, e quindi in forma specifica, va disatteso, Ed invero, a parte il fatto che parte della contribuzione dovuta per il rapporto quale sopra accertato non è ancora prescritta secondo l'art. 3, co.9, della legge n.335/95, il che non consente per detta parte di accertare un danno neppure potenziale, il danno da omessa contribuzione è un danno da perdita o riduzione di futura ed eventuale pensione che come tale si verifica solo eventualmente, al raggiungimento dell'età pensionabile (Cass. 20827/2013), sicchè, anche per la parte ormai prescritta, prima di tale evento, è ammissibile solo la domanda di condanna generica, per l'attitudine dell'inadempimento a cagionare probabilisticamente un danno futuro (Cass. 22751/2004, 13997/2007, 2630/2014). Per converso, 5
quando come nella specie è chiesta infondatamente, per assenza di danno attuale, condanna specifica (tra l'altro evidentemente inquantificabile, anche perché non è dato sapere oggi quale sarà il sistema pensionistico quando il ricorrente raggiungerà l'età per pensionarsi;
a tacere del fatto che se fosse quantificabile, lo sarebbe in termini matematici precisi il che escluderebbe comunque la possibilità di una liquidazione equitativa), la condanna generica non può essere ammessa, senza il consenso del convenuto, senza violare l'art. 112 c,p.c. (Cass. 28514/2017, 9952/2022). 20. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per metà la soccombenza prevalente della convenuta, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)