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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10451 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 3 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 44255/2024
TRA
con l'Avv. Jacopo Baldi) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 17 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, – premettendo di aver adito il Tribunale al fine di veder Parte_1 CP_ accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere dall' la prestazione economica costituita dall'assegno ordinario di invalidità a partire dalla domanda amministrativa del 14 aprile 2023 e di condannare detto a liquidare in suo favore le somme con condanna alle spese – deduceva di aver dimostrato nel CP_2 corso del giudizio il possesso dei requisiti necessari (sanitari, amministrativi ed economici) e quindi CP_ supportato idoneamente la pretesa. Faceva presente pero' che l' aveva messo in pagamento il rateo mensile a partire dal mese di ottobre 2024 ma era rimasto inadempiente con riferimento alle spettanze arretrate.
CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e adducendo una serie di giustificazioni
(l'invalidità della notifica del decreto di omologa, mancato invio da parte della ricorrente della documentazione tramite il canale telematico e mancato utilizzo della modulistica appositamente predisposta) per chiedere il rigetto del ricorso.
Riscontrato nel corso del giudizio l'avvenuto soddisfacimento della pretesa, la Sig.ra chiedeva Pt_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Accertato che il pagamento era avvenuto nell'agosto CP_ del 2025 e quindi dopo la instaurazione del giudizio, veniva disposta la condanna dell' alle spese di lite con distrazione a favore del difensore della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 3 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 44255/2024
TRA
con l'Avv. Jacopo Baldi) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
(con l'Avv. Maria Carla Attanasio)
RESISTENTE
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 17 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, – premettendo di aver adito il Tribunale al fine di veder Parte_1 CP_ accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere dall' la prestazione economica costituita dall'assegno ordinario di invalidità a partire dalla domanda amministrativa del 14 aprile 2023 e di condannare detto a liquidare in suo favore le somme con condanna alle spese – deduceva di aver dimostrato nel CP_2 corso del giudizio il possesso dei requisiti necessari (sanitari, amministrativi ed economici) e quindi CP_ supportato idoneamente la pretesa. Faceva presente pero' che l' aveva messo in pagamento il rateo mensile a partire dal mese di ottobre 2024 ma era rimasto inadempiente con riferimento alle spettanze arretrate.
CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e adducendo una serie di giustificazioni
(l'invalidità della notifica del decreto di omologa, mancato invio da parte della ricorrente della documentazione tramite il canale telematico e mancato utilizzo della modulistica appositamente predisposta) per chiedere il rigetto del ricorso.
Riscontrato nel corso del giudizio l'avvenuto soddisfacimento della pretesa, la Sig.ra chiedeva Pt_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Accertato che il pagamento era avvenuto nell'agosto CP_ del 2025 e quindi dopo la instaurazione del giudizio, veniva disposta la condanna dell' alle spese di lite con distrazione a favore del difensore della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli