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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7008/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonino Milisenda, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Filippo Vitrano, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 7/5/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/6/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 13/11/1976 e che da tale Controparte_1
unione erano nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del
1 procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 2991 del 12-19/6/2023 del
Tribunale di Palermo, avverso la quale era stato proposto appello dal resistente in ordine alle determinazioni relative all'addebito e al contributo per il mantenimento posto a suo carico, non si erano più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'emissione di non meglio precisati “provvedimenti nell'interesse delle parti”.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo altresì di dichiarare inammissibile la domanda diretta alla divisione dei redditi e degli immobili e di accertare di non dovere corrispondere nulla, a nessun titolo, alla ricorrente.
All'udienza del 7/5/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e rappresentato che il giudizio di appello era stato rigettato.
Il Giudice delegato, pertanto, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, assegnando a parte resistente termine di giorni 5 per il deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Nel termine assegnato, parte resistente ha depositato copia della sentenza n. 804/2024 della Corte di Appello di Palermo, con la quale è stata confermata la sentenza di separazione, ed ha rappresentato che la predetta sentenza è passata in giudicato per assenza di ulteriore impugnazione.
2. Ebbene, deve preliminarmente darsi atto che l'oggetto del presente giudizio è costituito unicamente dalla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come si evince, invero, dal contenuto del ricorso, non risultano proposte ulteriori domande da parte della ricorrente, né aventi ad oggetto l'assegno divorzile né di diverso contenuto economico-patrimoniale.
Ciò premesso, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, essendo trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 2991 del 12-19/6/2023, confermato con sentenza n. 804 del 10-16/5/2024 della Corte di Appello di Palermo (cfr. all.
1 al deposito telematico del 7/5/2025), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
2 In assenza di domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Infine, stante l'esito del giudizio, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 13/11/1976 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Comune CP_1
di Palermo dell'anno 1976, al n. 90, parte II, serie A;
• compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7008/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonino Milisenda, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Filippo Vitrano, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 7/5/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1/6/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 13/11/1976 e che da tale Controparte_1
unione erano nati tre figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del
1 procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 2991 del 12-19/6/2023 del
Tribunale di Palermo, avverso la quale era stato proposto appello dal resistente in ordine alle determinazioni relative all'addebito e al contributo per il mantenimento posto a suo carico, non si erano più riconciliati.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'emissione di non meglio precisati “provvedimenti nell'interesse delle parti”.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo altresì di dichiarare inammissibile la domanda diretta alla divisione dei redditi e degli immobili e di accertare di non dovere corrispondere nulla, a nessun titolo, alla ricorrente.
All'udienza del 7/5/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e rappresentato che il giudizio di appello era stato rigettato.
Il Giudice delegato, pertanto, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, assegnando a parte resistente termine di giorni 5 per il deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Nel termine assegnato, parte resistente ha depositato copia della sentenza n. 804/2024 della Corte di Appello di Palermo, con la quale è stata confermata la sentenza di separazione, ed ha rappresentato che la predetta sentenza è passata in giudicato per assenza di ulteriore impugnazione.
2. Ebbene, deve preliminarmente darsi atto che l'oggetto del presente giudizio è costituito unicamente dalla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come si evince, invero, dal contenuto del ricorso, non risultano proposte ulteriori domande da parte della ricorrente, né aventi ad oggetto l'assegno divorzile né di diverso contenuto economico-patrimoniale.
Ciò premesso, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, essendo trascorso più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 2991 del 12-19/6/2023, confermato con sentenza n. 804 del 10-16/5/2024 della Corte di Appello di Palermo (cfr. all.
1 al deposito telematico del 7/5/2025), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
2 In assenza di domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Infine, stante l'esito del giudizio, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 13/11/1976 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del Comune CP_1
di Palermo dell'anno 1976, al n. 90, parte II, serie A;
• compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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