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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 1153/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i.
promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_1 P.IVA_1
AN NA come da procura in atti;
Reclamante
contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Controparte_2 curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Garofalo come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
Reclamate
All'udienza del 24.10.2025 le parti costituite insistevano nei propri atti difensivi e dopo la discussione, la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.129/2025, depositata il 25.7.2025, il Tribunale di Catania, su istanza della ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1 [...]
[..
[...] assumendo, a sostegno della decisione, la sussistenza delle condizioni Controparte_3 previste dagli artt. 2 comma 1 lettera d), 49 comma 5 e 121 del d. lgs. 12.1.2019, n.14.
Con ricorso depositato il 29.7.2025, ha proposto reclamo ex art. Parte_1
51 del c.c.i.i. avverso la detta sentenza, lamentando esclusivamente la mancanza dello stato d'insolvenza della società, posto che l'unico debito non soddisfatto non provava l'insolvenza ma la condizione di inadempimento.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la liquidazione giudiziale di
[...] chiedendo il rigetto del reclamo poiché infondato. Parte_1
Non si è costituito il creditore istante a cui è Controparte_1 stato regolarmente notificato il reclamo con p.e.c. del 4.9.2025, consegnata al difensore, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
1) Il proposto reclamo, che si fonda su un unico motivo, non merita di essere accolto.
Lamenta la reclamante l'errore del Tribunale di Catania per avere ritenuto sussistente il requisito dell'insolvenza in capo alla non avendo considerato che Parte_1
l'unico debito era quello del creditore istante la procedura che, peraltro, non aveva ritenuto di esercitare alcuna azione esecutiva non avendo nemmeno notificato la sentenza definitiva con la quale era stato riconosciuto il credito del quale la reclamante prima della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale non ne aveva conoscenza avendo il creditore intrapreso un pignoramento presso terzi nel lontano 2023, ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Inoltre, il tribunale non aveva nemmeno evidenziato che la reclamante fosse in regola con tutti i pagamenti relativamente ai debiti maturati con l'ER e gli Istituti previdenziali, sebbene rateizzati, né di vantare un credito di oltre 20 mila euro dal Comune di Cammarata e di avere stipulato un contratto di appalto del valore di 50 mila euro, messo a rischio dall'apertura della procedura concorsuale.
2) Il motivo è del tutto infondato.
Va premesso che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, formatasi nella vigenza della vecchia legge fallimentare, i cui principi devono ritenersi applicabili anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., nel caso di impresa in esercizio, ai fini della valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario accertare che la società disponga di liquidità, ovvero sia di credito che di risorse, in quanto necessari per adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.
Di conseguenza l'insolvenza si ravvisa quando l'imprenditore versi in una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale che non gli consenta di adempiere con regolarità le obbligazioni contratte alle scadenze e con mezzi normali di pagamento, poiché sono venute meno le condizioni
2 di liquidità e di credito, necessarie ad un regolare adempimento, situazione non esclusa nemmeno dalla circostanza che l'attivo superi il passivo (cfr. fra le più recenti Cass. sez 1^ 8.5.2024, n.12463; ibidem 3.3.2022, n.7087).
Ed ancora: “Il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”, in definitiva “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva che quanto ai debiti si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili oltre che al computo delle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato” (da Cass. n.23437/2017).
3) Nella fattispecie va escluso che ricorra un semplice inadempimento, come sostiene la reclamante a causa di una situazione di occasionale e transitoria impotenza funzionale a far fronte ai debiti contratti, sussistendo invece uno stato di insolvenza stante la definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, non godendo né di liquidità né di credito.
3.1) Va in primo luogo evidenziato come del tutto infondato sia l'assunto difensivo secondo il quale la reclamante non fosse a conoscenza del credito vantato dall'istante se si considera che il titolo è la sentenza emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla stessa Parte_1
e che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, oggetto di opposizione e accertato con
[...] sentenza definitiva, era stato invano portato ad esecuzione con pignoramento presso terzi, che tuttavia aveva avuto esito negativo.
3.2) Infondata è anche l'allegazione che il debito nei confronti dell'istante la procedura concorsuale fosse l'unico non adempiuto dalla società reclamante.
La circostanza è smentita dalla difesa della curatela e dalla documentazione allegata - in particolare dal bilancio al 31.12.2024 e dalla domanda di ammissione al passivo proposta dalla cessionaria del credito di cui era titolare per rapporti di conto corrente e Controparte_4 finanziamento intrattenuti con la società Parte_1
Dal bilancio in questione, a prescindere che non sia stato depositato al registro delle imprese e nemmeno approvato dall'assemblea dei soci, in ogni caso le dichiarazioni contra sé ivi contenute costituiscono piena prova, emerge che la società ha maturato passività al 31.12.2014 per euro
477.140,16 di cui 112.628,61 sono debiti tributari e previdenziali.
3 Anche ammesso che tali ultimi debiti siano stati rateizzati ed in corso di pagamento alle scadenze, come allega la reclamante, gli altri debiti sono superiori a 300 mila euro, a fronte dei quali la società è priva di affidamenti, in quanto revocati come documentato dalla curatela, mentre le attività che ammonterebbero, secondo il predetto bilancio ad euro 297.667,08 comportano uno sbilancio di euro 179.473,08 e peraltro nemmeno vengono indicate dalla difesa della stessa reclamante a copertura dei debiti contratti.
Quest'ultima, infatti, deduce in ricorso che l'attivo è costituito da un credito di euro 20.000 vantato verso il Comune di Cammarata, oltre che da un contratto di appalto del valore di 50 mila euro, il quale ovviamente non potrà generare utili per tale importo, essendo il suddetto valore solo l'ammontare dei lavori, senza considerare, che per stessa ammissione della reclamante, i lavori nemmeno erano stati avviati alla data in cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale.
3.3) Inoltre, la curatela ha documentato (cfr. verbale di interrogatorio del legale rappresentante della da parte del curatore) che la cassa - che al 31.12.2014 era Parte_1 contabilizzata in euro 129.686,37 - è pari a zero;
che la società non possiede immobili, né altri beni di valore se non modestissimi beni mobili.
3.4) Ancora i debiti indicati nel suddetto bilancio hanno subito un incremento se si tiene conto che l'istanza di ammissione al passivo della cessionaria indica un credito già della cedente di euro 155.399,59 superiore a quello di euro 110.178,73 indicato al 31.12.2014 quale CP_4 debito verso le banche.
In conclusione, considerato che la reclamante non dispone né di credito, stante la revoca dei fidi concessi, né di risorse, necessari per adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte, questa certamente versa in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni contratte, pertanto è conclamato lo stato di insolvenza, come già accertato dal Tribunale etneo.
Il reclamo va dunque rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore indeterminabile complessità bassa della controversia ed applicando i valori medi secondo le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, nei valori minimi in considerazione dell'effettiva attività espletata per la fase decisionale, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del reclamo, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
4 parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. sez. un.
20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, pronunciando nel procedimento n.1153/2025 R.G., rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania Parte_1
n.129/2025, depositata il 25.7.2025; condanna la reclamante al pagamento in favore della curatela della liquidazione giudiziale di delle spese processuali che liquida in €.5.211,00 oltre IVA, CPA e Parte_1 spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 31/10/2025
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 1153/2025 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art.51 del c.c.i.i.
promosso da
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Parte_1 P.IVA_1
AN NA come da procura in atti;
Reclamante
contro
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Controparte_2 curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Garofalo come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
Reclamate
All'udienza del 24.10.2025 le parti costituite insistevano nei propri atti difensivi e dopo la discussione, la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.129/2025, depositata il 25.7.2025, il Tribunale di Catania, su istanza della ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_1 [...]
[..
[...] assumendo, a sostegno della decisione, la sussistenza delle condizioni Controparte_3 previste dagli artt. 2 comma 1 lettera d), 49 comma 5 e 121 del d. lgs. 12.1.2019, n.14.
Con ricorso depositato il 29.7.2025, ha proposto reclamo ex art. Parte_1
51 del c.c.i.i. avverso la detta sentenza, lamentando esclusivamente la mancanza dello stato d'insolvenza della società, posto che l'unico debito non soddisfatto non provava l'insolvenza ma la condizione di inadempimento.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita la liquidazione giudiziale di
[...] chiedendo il rigetto del reclamo poiché infondato. Parte_1
Non si è costituito il creditore istante a cui è Controparte_1 stato regolarmente notificato il reclamo con p.e.c. del 4.9.2025, consegnata al difensore, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
1) Il proposto reclamo, che si fonda su un unico motivo, non merita di essere accolto.
Lamenta la reclamante l'errore del Tribunale di Catania per avere ritenuto sussistente il requisito dell'insolvenza in capo alla non avendo considerato che Parte_1
l'unico debito era quello del creditore istante la procedura che, peraltro, non aveva ritenuto di esercitare alcuna azione esecutiva non avendo nemmeno notificato la sentenza definitiva con la quale era stato riconosciuto il credito del quale la reclamante prima della notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale non ne aveva conoscenza avendo il creditore intrapreso un pignoramento presso terzi nel lontano 2023, ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Inoltre, il tribunale non aveva nemmeno evidenziato che la reclamante fosse in regola con tutti i pagamenti relativamente ai debiti maturati con l'ER e gli Istituti previdenziali, sebbene rateizzati, né di vantare un credito di oltre 20 mila euro dal Comune di Cammarata e di avere stipulato un contratto di appalto del valore di 50 mila euro, messo a rischio dall'apertura della procedura concorsuale.
2) Il motivo è del tutto infondato.
Va premesso che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, formatasi nella vigenza della vecchia legge fallimentare, i cui principi devono ritenersi applicabili anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., nel caso di impresa in esercizio, ai fini della valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza, è necessario accertare che la società disponga di liquidità, ovvero sia di credito che di risorse, in quanto necessari per adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.
Di conseguenza l'insolvenza si ravvisa quando l'imprenditore versi in una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale che non gli consenta di adempiere con regolarità le obbligazioni contratte alle scadenze e con mezzi normali di pagamento, poiché sono venute meno le condizioni
2 di liquidità e di credito, necessarie ad un regolare adempimento, situazione non esclusa nemmeno dalla circostanza che l'attivo superi il passivo (cfr. fra le più recenti Cass. sez 1^ 8.5.2024, n.12463; ibidem 3.3.2022, n.7087).
Ed ancora: “Il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”, in definitiva “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva che quanto ai debiti si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili oltre che al computo delle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato” (da Cass. n.23437/2017).
3) Nella fattispecie va escluso che ricorra un semplice inadempimento, come sostiene la reclamante a causa di una situazione di occasionale e transitoria impotenza funzionale a far fronte ai debiti contratti, sussistendo invece uno stato di insolvenza stante la definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, non godendo né di liquidità né di credito.
3.1) Va in primo luogo evidenziato come del tutto infondato sia l'assunto difensivo secondo il quale la reclamante non fosse a conoscenza del credito vantato dall'istante se si considera che il titolo è la sentenza emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla stessa Parte_1
e che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, oggetto di opposizione e accertato con
[...] sentenza definitiva, era stato invano portato ad esecuzione con pignoramento presso terzi, che tuttavia aveva avuto esito negativo.
3.2) Infondata è anche l'allegazione che il debito nei confronti dell'istante la procedura concorsuale fosse l'unico non adempiuto dalla società reclamante.
La circostanza è smentita dalla difesa della curatela e dalla documentazione allegata - in particolare dal bilancio al 31.12.2024 e dalla domanda di ammissione al passivo proposta dalla cessionaria del credito di cui era titolare per rapporti di conto corrente e Controparte_4 finanziamento intrattenuti con la società Parte_1
Dal bilancio in questione, a prescindere che non sia stato depositato al registro delle imprese e nemmeno approvato dall'assemblea dei soci, in ogni caso le dichiarazioni contra sé ivi contenute costituiscono piena prova, emerge che la società ha maturato passività al 31.12.2014 per euro
477.140,16 di cui 112.628,61 sono debiti tributari e previdenziali.
3 Anche ammesso che tali ultimi debiti siano stati rateizzati ed in corso di pagamento alle scadenze, come allega la reclamante, gli altri debiti sono superiori a 300 mila euro, a fronte dei quali la società è priva di affidamenti, in quanto revocati come documentato dalla curatela, mentre le attività che ammonterebbero, secondo il predetto bilancio ad euro 297.667,08 comportano uno sbilancio di euro 179.473,08 e peraltro nemmeno vengono indicate dalla difesa della stessa reclamante a copertura dei debiti contratti.
Quest'ultima, infatti, deduce in ricorso che l'attivo è costituito da un credito di euro 20.000 vantato verso il Comune di Cammarata, oltre che da un contratto di appalto del valore di 50 mila euro, il quale ovviamente non potrà generare utili per tale importo, essendo il suddetto valore solo l'ammontare dei lavori, senza considerare, che per stessa ammissione della reclamante, i lavori nemmeno erano stati avviati alla data in cui è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale.
3.3) Inoltre, la curatela ha documentato (cfr. verbale di interrogatorio del legale rappresentante della da parte del curatore) che la cassa - che al 31.12.2014 era Parte_1 contabilizzata in euro 129.686,37 - è pari a zero;
che la società non possiede immobili, né altri beni di valore se non modestissimi beni mobili.
3.4) Ancora i debiti indicati nel suddetto bilancio hanno subito un incremento se si tiene conto che l'istanza di ammissione al passivo della cessionaria indica un credito già della cedente di euro 155.399,59 superiore a quello di euro 110.178,73 indicato al 31.12.2014 quale CP_4 debito verso le banche.
In conclusione, considerato che la reclamante non dispone né di credito, stante la revoca dei fidi concessi, né di risorse, necessari per adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte, questa certamente versa in uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni contratte, pertanto è conclamato lo stato di insolvenza, come già accertato dal Tribunale etneo.
Il reclamo va dunque rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore indeterminabile complessità bassa della controversia ed applicando i valori medi secondo le tabelle di cui al D.M. 13.8.2022 n.147, limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, nei valori minimi in considerazione dell'effettiva attività espletata per la fase decisionale, esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022.
Avuto riguardo all'epoca di proposizione del reclamo, posteriore al 30 gennaio 2013, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n.228, art.1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
4 parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. sez. un.
20/02/2020, n.4315; ibidem Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, pronunciando nel procedimento n.1153/2025 R.G., rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania Parte_1
n.129/2025, depositata il 25.7.2025; condanna la reclamante al pagamento in favore della curatela della liquidazione giudiziale di delle spese processuali che liquida in €.5.211,00 oltre IVA, CPA e Parte_1 spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. n.115/2012.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 31/10/2025
Il Presidente estensore dott. Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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