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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/09/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/08/2024 da con l'Avv. WEBER SARAH, presso cui ha eletto Parte_1
domicilio telematico
e
con l'Avv. WEBER SARAH, presso cui ha eletto domicilio Parte_2
telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 18/06/2011, a Trieste (atto n. 21,
PARTE 1^ , Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trieste dell'anno 2011)
e si sono separati con sentenza n. 10/2025, pronunciata dal Tribunale di Trieste, passata in giudicato. Dall'unione sono nati i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il Persona_1 Persona_2
12.06.2014, entrambi minorenni e non economicamente autosufficienti.
con l'intervento del P.M- sede avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto ai sensi degli artt.
473 bis 49- 51 c.p.c.
CONCLUSIONI ( come da note scritte depositate il 7.07.2025, sottoscritte personalmente dalle parti):
VOGLIA PERCIO' L'ILL.MO TRIBUNALE DI TRIESTE previa verifica della sussistenza delle condizioni di legge di cui alla legge 1/12/1970
n. 898, come successivamente modificata dalla legge n.55/2015
PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Pt_2 Pt_1
n data 18.06.2011 e accogliere le seguenti
[...]
c o n c l u s i o n i
1.- Autorizzazione a vivere separati
I coniugi chiedono di essere autorizzati a vivere separati. In particolare, la Sig.ra manterrà la residenza presso l'abitazione familiare;
Parte_1
dunque il Sig. chiede di essere autorizzato a stabilire la Parte_2
propria residenza e/o domicilio ove lo riterrà più opportuno.
***
2.- Autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei documenti
I coniugi si danno reciprocamente autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualunque altro documento valido per l'espatrio, anche con riferimento ai figli minori.
***
3.- Affidamento dei figli ed Per_1 Persona_2 3.1.- I coniugi concordano sull'applicazione del regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente dei figli presso l'abitazione della madre sita in Trieste,
Via Riccardo Zampieri n. 6.
3.2.- La potestà genitoriale verrà esercitata disgiuntamente per quanto attiene alle decisioni di ordine quotidiano e comunque quando i figli vivranno presso ciascun genitore.
Le decisioni di maggior interesse per i minori (salute, educazione, istruzione e residenza), nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche ai sensi dell'art. 320 c.c., saranno assunte congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli.
3.3.1- Il Sig. potrà stare insieme ai figli e tenerli con sé ogniqualvolta lo Pt_2
desideri, preavvisando e previo accordo con la Sig.ra n Parte_1
relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori nonché di quelle di studio e di riposo dei minori.
Il padre avrà diritto di e si impegna a tenere con sé i figli al termine del proprio orario di lavoro due giorni a settimana (il lunedì e il mercoledì), con relativo pernottamento, mentre la madre avrà diritto di e si impegna a tenere con sé i figli dall'uscita da scuola tre intere giornate a settimana (il martedì, il giovedì e il venerdì), con relativo pernottamento, nonché il lunedì e mercoledì finché il padre è al lavoro, avendo entrambi cura di rispettare gli accordi e comunicando eventuali modifiche con congruo anticipo. I fine settimana (da sabato mattina a domenica sera) verranno trascorsi alternativamente con i due genitori.
3.3.2.- La Vigilia di Natale, la giornata di Natale, Domenica e Lunedì di Pasqua verranno trascorsi alternativamente con i due genitori;
durante il periodo natalizio i genitori terranno con sé i figli a periodi alternati (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al
06.01), fermo restando che l'anno in cui i figli trascorrono la Vigilia con il padre, trascorreranno il 25.12 con la madre e viceversa. Per quanto riguarda le vacanze pasquali i genitori alterneranno negli anni il periodo da Giovedì Santo a Pasqua ed un successivo periodo da Lunedì di Pasqua alla ripresa della frequenza scolastica. 3.3.3.- Durante l'estate, fermo restante il regime di frequentazione dei figli con i genitori di cui ai punti precedenti, ciascuno dei genitori avrà diritto di e si impegna a tenere con sé i figli per due settimane consecutive, avendo cura di rispettare gli accordi e comunicando eventuali modifiche con congruo anticipo.
3.3.4.- I periodi di frequentazione estivi ed invernali verranno concordati tra i genitori senza particolare formalità. In caso di disaccordo si applicherà il principio dell'alternanza (per il 2024 deciderà la Sig.ra per il 2025 Parte_1
deciderà il Sig. , e così via). Pt_2
3.4- Ciascun genitore potrà comunicare con i figli anche quotidianamente quando gli stessi saranno con l'altro genitore.
3.5- I Sig.ri e i impegnano a comunicare il proprio Pt_2 Parte_1
recapito, anche telefonico, per le necessarie comunicazioni relative ai figli e gli stessi dovranno essere reciprocamente informati degli eventuali spostamenti in altre località quando avranno con sé i figli.
***
4.- Assegno di mantenimento per i figli ed Persona_1 Persona_2
4.1.- Il Sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_2
minori la somma mensile di euro 250,00.- per ciascun figlio, per un totale complessivo di euro 500,00.- (dicasi euro cinquecento/00), per 12 mesi all'anno, e ciò mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla Sig.ra ntro il giorno 5 di ogni mese;
l'assegno sarà rivalutabile Parte_1
secondo gli indici ISTAT con decorrenza annuale.
4.2.- Le spese straordinarie funzionali alle esigenze dei figli saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno, secondo le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di Trieste.
In deroga a quanto previsto dallo stesso, si precisa che le spese straordinarie superiori a euro 100,00.- per ciascuna voce di spesa annuale, dovranno essere preventivamente concordate a mezzo sms, whatsapp o e-mail tra i genitori ad eccezione delle spese mediche urgenti e non programmabili.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere previo accordo dovrà essere versata al genitore affidatario entro 15 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione. 4.3.-L'assegno unico sarà devoluto integralmente alla sig.ra Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis 49- 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/08/2024 , chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge dalla data della comparizione delle parti, previa rimessione della causa sul ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo alla comparizione personale, di pronunciare il divorzio delle parti alle condizioni indicate in epigrafe.
Veniva quindi fissata l'udienza di comparizione delle parti del 5.11.2024 e, con sentenza n. 10/2025 pubblicata il 3.01.2025, veniva pronunciata la separazione personale delle parti, con rimessione della causa al giudice relatore per la definizione della domanda di divorzio.
Il giudice relatore fissava quindi l'udienza del 08.07.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con le predette note, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe.
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contrasta con gli interessi della prole e regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra;
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura-
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 18/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli