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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2180/2021 R.G., avente ad oggetto “Appello” e vertente
TRA
., (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR IA, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ROVINI Controparte_1 P.IVA_1
KATY, in virtù di procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 277/2021 emessa dal Giudice di Pace di Avellino e pubblicata in data 08.02.2021 con la quale è stato condannato al pagamento di € 1.520,00, in favore di Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo.
[...]
In primo grado designata per la liquidazione dei sinistri dal Controparte_1
FGVS, ha dedotto di aver assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 23.02.2003 in Anagni tra il veicolo tg. AG57LE (di proprietà e condotto da ed il veicolo Polo tg. BL022XP Per_1
(di proprietà e condotto da ) privo di copertura assicurativa;
di aver corrisposto, Parte_1
a titolo di corresponsabilità nella causazione del sinistro, in via stragiudiziale, a la Per_1 somma di € 1.520,00 e di voler esercitare azione di regresso nei confronti di Parte_1
per il recupero della somma pagata.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'accogliere la domanda, stante l'assoluta assenza di elementi di prova. In particolare, l'appellante ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che non risulta essere proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro ed ha altresì evidenziato l'assoluta assenza di elementi utili a dimostrare sia la responsabilità del sinistro che la congruità del danno e delle somme risarcite.
In ragione di ciò l'appellante ha così concluso «Per tutti i motivi evidenziati riformare in toto
l'impugnata sentenza, sia per l'omessa citazione nel giudizio di prime cure del proprietario esclusivo responsabile anche in sede di rivalsa, quantomeno solidalmente con il conducente, sia perché la domanda di prime cure è rimasta assolutamente priva di ogni elemento probatorio come evidenziato in narrativa. Vittoria di spese, ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidare in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.».
Con comparsa depositata in data 27.07.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto, con la conferma della
[...] sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 25.10.2023 la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art 281quinquies c.p.c..
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
1.- Circa l'ammissibilità dell'appello
L'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è da ritenersi infondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgi- mento nella formulazione dell'atto di appello;
infatti la Suprema Corte ha affermato che deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, - non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso,- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. esige invece dall'appellante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sen- tenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argo- menti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (Cass. Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie al vaglio l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata, ha arti- colato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, ha denunciato dettagliatamente l'illogicità della motivazione. Ne deriva l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
2.- Circa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'appellante; Inammissibilità dell'Eccezione e della Produzione Documentale
L'appellante ha eccepito, per la prima volta in appello, la propria carenza di legittimazione passiva dichiarando di non essere proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa.
A pagina 2 dell'atto di appello, terzo capoverso, si legge «Come si evince dal documento PRA che si deposita oggi, (…) all'epoca dei fatti proprietaria della vettura era la sig.ra Tes_1
la quale anche in sede di azione di rivalsa doveva essere citata in quanto esclusiva
[...] responsabile, atteso che il conducente è solo un litisconsorte facoltativo».
In realtà, nel fascicolo telematico non vi è traccia alcuna del documento PRA richiamato dall'appellante. Ad ogni modo, laddove tale documentazione fosse stata realmente prodotta, il
Tribunale non avrebbe comunque potuto tenerne conto, trattandosi di documentazione nuova e pertanto inammissibile.
Ai sensi dell'art. 345 c.p.c. è fatto divieto alle parti di produrre nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in precedenza per causa non imputabile a propria negligenza.
Nel caso di specie, l'odierno appellante ben avrebbe potuto produrre il documento PRA già nel giudizio di primo grado. Al contrario, in quella sede, si è limitato ad eccepire tardivamente la prescrizione del credito senza nemmeno accennare ad una eventuale carenza di legittimazione passiva. L'appellante non ha fornito alcuna giustificazione idonea a dimostrare l'impossibilità di produrre tempestivamente il documento (che nei fatti non è stato comunque prodotto ndr.).
Laddove si ammettesse la produzione tardiva si creerebbe un contrasto con il principio di concentrazione della difesa e con l'esigenza di garantire la parità delle parti e la ragionevole durata del processo.
Sul punto la Cassazione ha ribadito, di recente, che «Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere» (n. 20786/2025).
3.- In ordine agli elementi probatori raccolti nel giudizio di primo grado
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la sentenza di primo grado non può essere censurata per assenza di elementi probatori. Il Giudice di primo grado non aveva alcun motivo di dubitare della legittimazione passiva di
, soprattutto in assenza di un'eccezione in tal senso da parte del Parte_1 convenuto. Del resto dal verbale dei Carabinieri di Anagni, prodotto dalla Controparte_1
nella parte riservata al veicolo B (pag. 6), nel riquadro in cui devono essere riportati i
[...] dati del proprietario vi è scritto «medesimo» a sottolineare la corrispondenza tra conducente,
, e proprietario del veicolo. Tra l'altro, nel medesimo verbale, nella parte Parte_1 riservata alle dichiarazioni del conducente ha dichiarato “(…) tengo a precisare Pt_1 che la MIA autovettura è regolarmente coperta da assicurazione”. Questa dichiarazione assume valenza probatoria, in quanto confessione stragiudiziale resa dalla parte ad un terzo qualificato, appartenente all'Arma dei Carabinieri.
In ogni caso, anche se l'eccezione fosse stata ammissibile, essa sarebbe risultata infondata.
Invero, l'azione di regresso dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada (FGVS), ai sensi dell'art. 292 del D.Lgs. 209/2005, è esercitata nei confronti dei
"responsabili del sinistro". Ai sensi dell'art. 2054 c.c., il conducente e il proprietario del veicolo sono responsabili in solido per i danni derivanti dalla circolazione. In virtù di tale vincolo di solidarietà passiva, l'impresa designata ha la facoltà di agire per il recupero dell'intero importo pagato nei confronti di uno solo dei coobbligati, senza che si configuri un litisconsorzio necessario. Pertanto, la citazione del solo conducente, Sig. , era pienamente legittima, Pt_1
a prescindere dalla citazione della proprietaria.
Parimenti, non può dirsi che il giudice di prime cure abbia omesso di svolgere attività istruttoria volta a determinare la congruità del danno e delle somme risarcite. La domanda è stata accolta proprio sulla base della documentazione allegata «(…) Infatti, dalla documentazione allegata
(cfr. in particolare atto di transazione-quietanza) emerge che parte attorea versò alla sig.ra
a seguito del sinistro avvenuto in Anagni il 23/02/2003, ad opera del veicolo non Per_2 assicurato tg. BLO22XP di proprietà di , la complessiva somma di euro 1520,00. Parte_1
(…)» (pag. 4 sentenza GdP di Avellino).
Diversamente, dunque, da quanto dedotto dall'appellante, nel corso del giudizio di primo grado ha dimostrato l'esistenza del credito e la sua congruità rispetto ai Controparte_1 danni subiti ed alla responsabilità attribuita, producendo: il verbale dei CC (v. in particolare l'ultima pagina, in cui si descrive il sinistro e si individua una corresponsabilità dell'attuale appellante nella produzione dello stesso); la perizia tecnica, l'atto di transazione e quietanza ed il verbale dei Carabinieri di contestazione all'attuale appellante dell'illecito amministrativo di aver circolato in assenza di copertura assicurativa. Dall'esame della documentazione, si evince, tra l'altro, che la compagnia assicurativa ha provveduto a liquidare alla sig.ra una Per_2 somma inferiore rispetto a quella richiesta, ritenendo che il costo delle riparazioni fosse del tutto antieconomico, per cui l'indennizzo è stato pagato “a relitto per differenza valori” (valore commerciale € 2.550,00:2=1.275,00, a degli € 1.270,00 pagati in considerazione di un Pt_2 concorso di colpa del 50% + € 250,00 per spese legali).
Peraltro, nel corso del giudizio di primo grado, il convenuto nulla ha Parte_1 eccepito in ordine sia alle dinamiche del sinistro sia al quantum.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in rapporto al
II scaglione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa (parametri medi).
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 277/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Avellino e pubblicata in data 08.02.2021;
2. condanna a pagare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge,
e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
3. dà atto che sussistono le condizioni processuali per il pagamento da parte dell'appellante , ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002, di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Avellino, 13.12.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia