Art. 23. (Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle spese di personale) 1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall' articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. L' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 , si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia' previsti dall' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dall' articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 . E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
2. L' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 , si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia' previsti dall' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dall' articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 . E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per il triennio 2002-2004 e' fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.