CA
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai magistrati:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 86/2024 R.G., introdotta da
( ), rappresentata e difesa da sé Parte_1 CodiceFiscale_1 medesima – appellante nei confronti di
CP_1 appellata contumace
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n.1808/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 20.12.2023. Le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità nei Parte_1 confronti di chiedendone la condanna, quale proprietaria e custode CP_1 dell'esercizio commerciale “EL Point” sito in Brindisi al Corso Umberto I, nn.113-115, al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella somma di euro
9.927,81, a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro occorsole.
L'attrice esponeva che il 26 giugno 2013, alle ore 11:00 circa, nell'uscire dal citato esercizio “cadeva rovinosamente per terra a causa di un gradino non preventivamente segnalato, non visibile e realizzato in spregio alle misure di prevenzione antiscivolo”, riportando la distorsione della caviglia sinistra con infrazione malleolo peroneale.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
20.12.2023, ha rigettato la domanda ritenendo che, sebbene l'attrice abbia fornito idonea prova del fatto storico lamentato, il comportamento tenuto dalla stessa nell'occorso è intervenuto ad escludere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Più precisamente, il primo giudice, ha osservato che le caratteristiche del varco di accesso all'esercizio commerciale in oggetto non consentono di ritenere che l'attrice sia incappata in un'insidia e per ciò stesso non visibile ed imprevedibile, tenuto conto che, come emerso dall'istruttoria, il gradino che avrebbe determinato la caduta della era perfettamente Pt_1 visibile, stante la luce naturale presente al momento del sinistro, e chiaramente segnalato a mezzo di bande antisdrucciolo ed una striscia catarifrangente rossa.
Alla luce di ciò, dunque, l'attrice, usando l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto prevedere ed evitare il pericolo, in considerazione anche del fatto che quest'ultima era intenta ad uscire dal negozio nel quale, evidentemente, era in precedenza entrata dal medesimo varco di accesso.
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando i Parte_1 motivi che di seguito verranno esposti.
pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1
** ** **
Con il primo motivo di gravame l'impugnante lamenta l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti di causa nonché delle risultanze probatorie. Più precisamente, secondo l'appellante, il giudice non ha tenuto in adeguato conto quanto dedotto dal c.t.u. il quale ha riscontrato l'inadeguatezza dei luoghi e “il mancato rispetto della normativa in tema di accessibilità ad i locali pubblici in presenza di barriere architettoniche quali gradini o scale” precisando che le caratteristiche dell'ingresso non erano tali da consentire una camminata ergonomica e comoda. Evidenzia inoltre che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, l'ostacolo rappresentato dal gradino non era per nulla visibile, né tantomeno prevedibile, verificandosi, nel caso di specie, un effetto cosiddetto di
“piano continuo” dovuto, per un verso, al fatto che non vi era alcun elemento che consentisse una distinzione cromatica e dunque un'agevole percezione della presenza del gradino, fermo restando che la marca segnalatrice e il tappeto con il logo del negozio sono stati apposti solo dopo il sinistro, e, per altro verso, alla pag. 2/8 mancanza di uno spazio adeguato che invitasse al dislivello. Infine, l'odierna appellante, rileva l'assenza di un corrimano che avrebbe consentito di evitare la caduta.
Il motivo risulta privo di fondamento.
Rinviando all'articolazione motivazione svolta dal Tribunale in ordine alla valutazione del fatto ed ai richiami della giurisprudenza sul tema, in questa sede – in ossequio al dettato degli artt. 132 n.4 cpc e 118 disp. att. cpc - saranno trattati soltanto gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla inadeguatezza dell'accesso dell'esercizio commerciale, dove si è verificato il sinistro posto a base della pretesa risarcitoria.
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice, nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata a causa delle condizioni di non visibilità ed imprevedibilità del gradino posto all'uscita del negozio, in quanto fatto allegato e dimostrato attraverso le consulenze tecniche d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado.
L'appellante richiama a conforto della propria tesi i rilievi effettuati dal consulente d'ufficio ing. nella relazione del 22 ottobre 2015, che a Persona_1 pagina 2 rileva il “mancato rispetto della normativa in tema di accessibilità ai locali pubblici in presenza di barriere architettoniche quali gradini o scale”. Il consulente, pur riscontrando la regolarità della larghezza della porta, più ampia di quanto prescritto dal DM 236/1989, ne rileva l'inadeguatezza per essere a ridosso di uno scalino e per la differente misura della pedata dei due scalini esistenti in loco tra il piano del marciapiede esterno e il piano del pavimento interno del negozio. Per quest'ultimo aspetto, il ctu annota che “la somma tra il doppio dell'alzata e pedata deve essere compresa tra 62/64 cm;
nel caso abbiamo due diverse alzate (15.5 e 13.5) ed una pedata di 107 cm;
diventa evidente che il rapporto non viene rispettato in funzione della comodità di percorrenza dei gradini. Alla luce di quanto evidenziato, per rendere conforme alle normative l'accesso al locale si dovrebbe spostare il gradino a ridosso della porta scorrevole, verso l'uscita e rendere il rapporto alzata/pedata uniforme ed all'interno dell'intervallo predetto”.
pag. 3/8 Sulla scorta di questi rilievi, l'appellante deduce che il gradino posto a ridosso della porta di uscita, per altezza, profondità e ubicazione, e in quanto non segnalato, costituiva pericolo occulto, dal momento che, essendo a ridosso di una porta e prima di un pianerottolo di ben 98 cm di larghezza e 107 cm profondo, si poteva essere indotti a credere che l'unico dislivello presente fosse quello in prossimità della strada pubblica, posto che gli elementi distintivi, quali lo zerbino con il logo della libreria o le strisce catarifrangenti, sono stati apposti successivamente al sinistro. In definitiva, la caduta non si sarebbe verificata se la struttura dell'ingresso avesse rispettato le misure standard stabilite dalla legge, per rendere facilmente distinguibile la presenza di gradini;
inoltre, anche la presenza di corrimano avrebbe potuto evitare o attenuare il danno.
Ciò posto, alla luce di tali obiezioni, ai fini della decisione occorre vagliare essenzialmente due aspetti: 1) rilevanza o meno dell'assenza in loco di un corrimano;
2) assenza o meno di una adeguata segnalazione riferita all'esistenza del gradino posto a ridosso della porta di accesso, ciò che, secondo l'appellante, renderebbe “insidiosa” l'uscita dal locale commerciale, in quanto si verrebbe a creare, per chi esce dal negozio, quasi l'effetto di “un piano continuo” rispetto allo spazio antistante.
Preliminarmente va tenuta presente la conformazione dell'ingresso dell'esercizio commerciale (libreria EL di Brindisi), in cui si è verificata la caduta. Come descritto dal ctu ing. , tale ingresso “è stato realizzato Per_2 attraverso una vetrina ed è composto da un accesso di larghezza 101 cm ed un gradino alto 14,5 cm, con spazio antistante profondo 109 cm dal quale si accede al locale dove è presente un altro gradino alto 15 cm …In prossimità dei gradini sono presenti due strisce antisdrucciolo ed una fascia catarinfrangente rossa, quest'ultima presente solo sull'ultimo gradino. Nello spazio tra il primo e secondo gradino è presente, inoltre, uno zerbino con il logo della ditta. Sul bordo del secondo gradino vi è una porta scorrevole in vetro”.
Per il primo punto, relativo alla mancanza di corrimano, appare condivisibile l'osservazione del ctp ing. , secondo cui, poiché l'accesso in questione, Per_3 come descritto nella CTU, presenta due cambi di livello (il primo, di cm 15, tra il marciapiede e l'accesso al negozio, ed il secondo, di cm 14,5 ad una distanza di cm 109 dal primo), tra questi cambi di livello non vi sono rampe (inclinate) di raccordo ma, bensì un pavimento piano;
per tale tipologia edilizia non è
pag. 4/8 previsto l'obbligo del corrimano, non trattandosi né di rampa inclinata, e tantomeno di rampe di scala. Nel caso in esame si tratta di due dislivelli che all'occorrenza possono essere superati tramite rampa amovibile, in dotazione all'attività commerciale, peraltro dotata di corrimano, come prescrive la norma.
Nella risposta a queste osservazioni, il ctu ing. si è limitato a rilevare Per_2 che “tale soluzione garantirebbe esclusivamente l'accesso in sicurezza per quanto riguarda i disabili su sedia a ruote ma non certamente, ad esempio, i non vedenti o altri utenti con disabilità motorie diverse” (v. note di risposta in data 21.1.2020).
Nella specie, tuttavia, non risulta allegato che la danneggiata sia una persona con disabilità e, con riferimento al dislivello costituito del (solo) gradino a ridosso della porta, si può ragionevolmente escludere che la presenza del corrimano avrebbe potuto verosimilmente incidere sulla dinamica della caduta.
Con riferimento al secondo aspetto, relativo all'assenza di idonea segnalazione, per chi esce dal negozio, del dislivello costituto dal gradino, risulta senza dubbio corretta l'osservazione svolta dal ctu circa Per_4
l'inadeguatezza di tale dislivello per essere a ridosso della porta di accesso e per la differente misura della pedata dei due scalini esistenti in loco. Per quest'ultimo aspetto, il ctu annota che “la somma tra il doppio dell'alzata e pedata deve essere compresa tra 62/64 cm;
nel caso abbiamo due diverse alzate (15.5 e 13.5) ed una pedata di 107cm; diventa evidente che il rapporto non viene rispettato in funzione della comodità di percorrenza dei gradini”.
Tuttavia, per valutare l'incidenza di tale violazione sulla dinamica del sinistro, occorre verificare la segnaletica in concreto esistente in loco.
Entrambi i consulenti d'ufficio che si sono occupati della vicenda hanno riscontrato – e documentato con numerosi rilievi fotografici - la presenza sul pavimento del locale, subito prima della porta scorrevole di uscita (e quindi del gradino in questione), di due strisce antiscivolo di colore nero e di una striscia catarinfrangente di colore rosso, quest'ultima in esatta corrispondenza della porta (quindi in sostanza sul gradino in questione).
Il collegio ritiene che tali bande cromatiche - ben evidenti e visibili
(peraltro, il fatto si è verificato alle ore 11.00 di una giornata di giugno) in quanto di colore diverso rispetto sia al colore chiaro del pavimento interno del pag. 5/8 negozio e sia a quello dello spazio antistante, coperto da uno zerbino nero con il logo della EL (zerbino, questo, incassato nel pavimento come prescritto dalla normativa richiamata dai consulenti) – siano idonee a segnalare opportunamente l'esistenza del dislivello in cui è incappata l'attrice; dislivello che sarebbe stato affrontato senza il rischio di cadute se l'interessata avesse prestato maggiore attenzione alle bande cromatiche anzidette.
Per completezza, va rilevato che nell'atto di gravame viene accennata l'ipotesi che dette bande cromatiche, come forse anche lo zerbino nero incassato nello spazio antistante, siano stati collocati dopo i fatti, per cui al momento del sinistro non vi era in loco alcuna segnalazione. Si tratta però di una circostanza priva di riscontro probatorio, la quale, anzi, risulta smentita dalle emergenze istruttorie. La teste , presente presso la Testimone_1 libreria EL al momento dell'incidente, ha riferito di aver sentito lamentarsi una signora, di essere accorsa e di aver visto “che la signora che si lamentava era seduta sul tappeto ubicato all'ingresso del locale ed in particolare incassato in una piazzola. Ho quindi chiamato il 118 per la signora che si lamentava… ”; la teste ha poi dichiarato: “il gradino di accesso alla EL
Point era segnalato con fasce antiscivolo nera ed una fascia adesiva rossa.
Preciso che entrando nel locale il gradino è ubicato dopo il tappeto mentre uscendo dalla libreria precede detto tappeto” (verbale udienza 5.7.2019).
Tenendo conto delle condizioni dei luoghi al momento del fatto, corrispondente a quelle emergenti dai rilievi fotografici in atti, lo scalino, sebbene a ridosso della porta di (uscita), era ben visibile e non poteva dare la sensazione di essere “in piano” (e quindi trarre in inganno e costituire eventualmente un'insidia), in quanto l'esistenza del dislivello (tra pavimento del negozio e lo spazio antistante) era agevolmente percepibile con un minimo di attenzione. Ciò, in ragione della presenza, sul gradino, delle 2 strisce antisdrucciolo di colore nero e di 1 striscia di segnalazione di colore rosso, molto evidenti, in quanto il pavimento e il gradino erano di colore bianco (o comunque molto chiaro), in netto contrasto col tappetino di colore nero che copriva lo spazio antistante la porta, tra il marciapiede e il suddetto gradino di Per_ ingresso (v. in particolare la foto n.4 della ctu da cui si rileva in modo chiaro e indiscutibile tale contrasto tra le diverse superfici, situate prima e dopo il gradino in questione).
pag. 6/8 In definitiva, l'agevole prevedibilità e percepibilità, da parte della vittima, della situazione di pericolo relativa alla esistenza del gradino a ridosso della porta di accesso consente di escludere la responsabilità della società gestrice dell'esercizio commerciale per la caduta occorsa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme indicate dal ctu ing circa la distanza del gradino rispetto alla porta e la differente misura Per_1 della pedata dei due scalini esistenti in loco. Nella specie, la situazione di possibile pericolo era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte della stessa danneggiata, per cui il comportamento disattento o imprudente di quest'ultima deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (v. Cass.
n. 12663/2024, Rv. 670982).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la quantificazione delle spese legali, assumendo che la somma liquidata in favore della parte convenuta, pari ad euro 4.835,00, è ingiustificata in considerazione del valore della causa, corrispondente alla somma richiesta dall'attrice con l'atto di citazione a titolo di risarcimento danni pari ad euro 9.927,81.
Il motivo è fondato. In effetti, la somma liquidata a titolo di compensi professionali appare eccessiva, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate, prive di particolare complessità. Detta somma risulta anche esorbitante rispetto ai parametri medi della tariffa professionale, che lo stesso Tribunale ha espressamente richiamato nella motivazione della sentenza.
Avuto riguardo al valore della lite ed all'attività in concreto espletata nelle fasi di trattazione ed istruttoria del giudizio di primo grado, ritiene la Corte adeguato un compenso di euro 3.000 oltre accessori.
Per il giudizio di appello, tenuto conto dell'esito del gravame e della non opposizione della parte resistente, rimasta contumace, ricorrono giuste ragioni per una compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1808/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 20.12.2023, proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, riduce ad euro
3.000 oltre accessori, le spese legali liquidate in favore della parte convenuta
CP_1
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente le spese del giudizio di appello.
Lecce, 6 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile
composta dai magistrati:
dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 86/2024 R.G., introdotta da
( ), rappresentata e difesa da sé Parte_1 CodiceFiscale_1 medesima – appellante nei confronti di
CP_1 appellata contumace
OGGETTO e CONCLUSIONI: appello avverso la sentenza n.1808/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 20.12.2023. Le parti costituite hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e all'udienza del 21.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione proponeva azione di responsabilità nei Parte_1 confronti di chiedendone la condanna, quale proprietaria e custode CP_1 dell'esercizio commerciale “EL Point” sito in Brindisi al Corso Umberto I, nn.113-115, al risarcimento per i danni patiti, quantificati nella somma di euro
9.927,81, a causa delle lesioni personali riportate a seguito del sinistro occorsole.
L'attrice esponeva che il 26 giugno 2013, alle ore 11:00 circa, nell'uscire dal citato esercizio “cadeva rovinosamente per terra a causa di un gradino non preventivamente segnalato, non visibile e realizzato in spregio alle misure di prevenzione antiscivolo”, riportando la distorsione della caviglia sinistra con infrazione malleolo peroneale.
Istruita la causa, il Tribunale di Brindisi, con sentenza pubblicata il
20.12.2023, ha rigettato la domanda ritenendo che, sebbene l'attrice abbia fornito idonea prova del fatto storico lamentato, il comportamento tenuto dalla stessa nell'occorso è intervenuto ad escludere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Più precisamente, il primo giudice, ha osservato che le caratteristiche del varco di accesso all'esercizio commerciale in oggetto non consentono di ritenere che l'attrice sia incappata in un'insidia e per ciò stesso non visibile ed imprevedibile, tenuto conto che, come emerso dall'istruttoria, il gradino che avrebbe determinato la caduta della era perfettamente Pt_1 visibile, stante la luce naturale presente al momento del sinistro, e chiaramente segnalato a mezzo di bande antisdrucciolo ed una striscia catarifrangente rossa.
Alla luce di ciò, dunque, l'attrice, usando l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto prevedere ed evitare il pericolo, in considerazione anche del fatto che quest'ultima era intenta ad uscire dal negozio nel quale, evidentemente, era in precedenza entrata dal medesimo varco di accesso.
Avverso la sentenza ha proposto appello articolando i Parte_1 motivi che di seguito verranno esposti.
pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_1
** ** **
Con il primo motivo di gravame l'impugnante lamenta l'errata ricostruzione e valutazione dei fatti di causa nonché delle risultanze probatorie. Più precisamente, secondo l'appellante, il giudice non ha tenuto in adeguato conto quanto dedotto dal c.t.u. il quale ha riscontrato l'inadeguatezza dei luoghi e “il mancato rispetto della normativa in tema di accessibilità ad i locali pubblici in presenza di barriere architettoniche quali gradini o scale” precisando che le caratteristiche dell'ingresso non erano tali da consentire una camminata ergonomica e comoda. Evidenzia inoltre che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, l'ostacolo rappresentato dal gradino non era per nulla visibile, né tantomeno prevedibile, verificandosi, nel caso di specie, un effetto cosiddetto di
“piano continuo” dovuto, per un verso, al fatto che non vi era alcun elemento che consentisse una distinzione cromatica e dunque un'agevole percezione della presenza del gradino, fermo restando che la marca segnalatrice e il tappeto con il logo del negozio sono stati apposti solo dopo il sinistro, e, per altro verso, alla pag. 2/8 mancanza di uno spazio adeguato che invitasse al dislivello. Infine, l'odierna appellante, rileva l'assenza di un corrimano che avrebbe consentito di evitare la caduta.
Il motivo risulta privo di fondamento.
Rinviando all'articolazione motivazione svolta dal Tribunale in ordine alla valutazione del fatto ed ai richiami della giurisprudenza sul tema, in questa sede – in ossequio al dettato degli artt. 132 n.4 cpc e 118 disp. att. cpc - saranno trattati soltanto gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla inadeguatezza dell'accesso dell'esercizio commerciale, dove si è verificato il sinistro posto a base della pretesa risarcitoria.
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice, nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata a causa delle condizioni di non visibilità ed imprevedibilità del gradino posto all'uscita del negozio, in quanto fatto allegato e dimostrato attraverso le consulenze tecniche d'ufficio espletate nel giudizio di primo grado.
L'appellante richiama a conforto della propria tesi i rilievi effettuati dal consulente d'ufficio ing. nella relazione del 22 ottobre 2015, che a Persona_1 pagina 2 rileva il “mancato rispetto della normativa in tema di accessibilità ai locali pubblici in presenza di barriere architettoniche quali gradini o scale”. Il consulente, pur riscontrando la regolarità della larghezza della porta, più ampia di quanto prescritto dal DM 236/1989, ne rileva l'inadeguatezza per essere a ridosso di uno scalino e per la differente misura della pedata dei due scalini esistenti in loco tra il piano del marciapiede esterno e il piano del pavimento interno del negozio. Per quest'ultimo aspetto, il ctu annota che “la somma tra il doppio dell'alzata e pedata deve essere compresa tra 62/64 cm;
nel caso abbiamo due diverse alzate (15.5 e 13.5) ed una pedata di 107 cm;
diventa evidente che il rapporto non viene rispettato in funzione della comodità di percorrenza dei gradini. Alla luce di quanto evidenziato, per rendere conforme alle normative l'accesso al locale si dovrebbe spostare il gradino a ridosso della porta scorrevole, verso l'uscita e rendere il rapporto alzata/pedata uniforme ed all'interno dell'intervallo predetto”.
pag. 3/8 Sulla scorta di questi rilievi, l'appellante deduce che il gradino posto a ridosso della porta di uscita, per altezza, profondità e ubicazione, e in quanto non segnalato, costituiva pericolo occulto, dal momento che, essendo a ridosso di una porta e prima di un pianerottolo di ben 98 cm di larghezza e 107 cm profondo, si poteva essere indotti a credere che l'unico dislivello presente fosse quello in prossimità della strada pubblica, posto che gli elementi distintivi, quali lo zerbino con il logo della libreria o le strisce catarifrangenti, sono stati apposti successivamente al sinistro. In definitiva, la caduta non si sarebbe verificata se la struttura dell'ingresso avesse rispettato le misure standard stabilite dalla legge, per rendere facilmente distinguibile la presenza di gradini;
inoltre, anche la presenza di corrimano avrebbe potuto evitare o attenuare il danno.
Ciò posto, alla luce di tali obiezioni, ai fini della decisione occorre vagliare essenzialmente due aspetti: 1) rilevanza o meno dell'assenza in loco di un corrimano;
2) assenza o meno di una adeguata segnalazione riferita all'esistenza del gradino posto a ridosso della porta di accesso, ciò che, secondo l'appellante, renderebbe “insidiosa” l'uscita dal locale commerciale, in quanto si verrebbe a creare, per chi esce dal negozio, quasi l'effetto di “un piano continuo” rispetto allo spazio antistante.
Preliminarmente va tenuta presente la conformazione dell'ingresso dell'esercizio commerciale (libreria EL di Brindisi), in cui si è verificata la caduta. Come descritto dal ctu ing. , tale ingresso “è stato realizzato Per_2 attraverso una vetrina ed è composto da un accesso di larghezza 101 cm ed un gradino alto 14,5 cm, con spazio antistante profondo 109 cm dal quale si accede al locale dove è presente un altro gradino alto 15 cm …In prossimità dei gradini sono presenti due strisce antisdrucciolo ed una fascia catarinfrangente rossa, quest'ultima presente solo sull'ultimo gradino. Nello spazio tra il primo e secondo gradino è presente, inoltre, uno zerbino con il logo della ditta. Sul bordo del secondo gradino vi è una porta scorrevole in vetro”.
Per il primo punto, relativo alla mancanza di corrimano, appare condivisibile l'osservazione del ctp ing. , secondo cui, poiché l'accesso in questione, Per_3 come descritto nella CTU, presenta due cambi di livello (il primo, di cm 15, tra il marciapiede e l'accesso al negozio, ed il secondo, di cm 14,5 ad una distanza di cm 109 dal primo), tra questi cambi di livello non vi sono rampe (inclinate) di raccordo ma, bensì un pavimento piano;
per tale tipologia edilizia non è
pag. 4/8 previsto l'obbligo del corrimano, non trattandosi né di rampa inclinata, e tantomeno di rampe di scala. Nel caso in esame si tratta di due dislivelli che all'occorrenza possono essere superati tramite rampa amovibile, in dotazione all'attività commerciale, peraltro dotata di corrimano, come prescrive la norma.
Nella risposta a queste osservazioni, il ctu ing. si è limitato a rilevare Per_2 che “tale soluzione garantirebbe esclusivamente l'accesso in sicurezza per quanto riguarda i disabili su sedia a ruote ma non certamente, ad esempio, i non vedenti o altri utenti con disabilità motorie diverse” (v. note di risposta in data 21.1.2020).
Nella specie, tuttavia, non risulta allegato che la danneggiata sia una persona con disabilità e, con riferimento al dislivello costituito del (solo) gradino a ridosso della porta, si può ragionevolmente escludere che la presenza del corrimano avrebbe potuto verosimilmente incidere sulla dinamica della caduta.
Con riferimento al secondo aspetto, relativo all'assenza di idonea segnalazione, per chi esce dal negozio, del dislivello costituto dal gradino, risulta senza dubbio corretta l'osservazione svolta dal ctu circa Per_4
l'inadeguatezza di tale dislivello per essere a ridosso della porta di accesso e per la differente misura della pedata dei due scalini esistenti in loco. Per quest'ultimo aspetto, il ctu annota che “la somma tra il doppio dell'alzata e pedata deve essere compresa tra 62/64 cm;
nel caso abbiamo due diverse alzate (15.5 e 13.5) ed una pedata di 107cm; diventa evidente che il rapporto non viene rispettato in funzione della comodità di percorrenza dei gradini”.
Tuttavia, per valutare l'incidenza di tale violazione sulla dinamica del sinistro, occorre verificare la segnaletica in concreto esistente in loco.
Entrambi i consulenti d'ufficio che si sono occupati della vicenda hanno riscontrato – e documentato con numerosi rilievi fotografici - la presenza sul pavimento del locale, subito prima della porta scorrevole di uscita (e quindi del gradino in questione), di due strisce antiscivolo di colore nero e di una striscia catarinfrangente di colore rosso, quest'ultima in esatta corrispondenza della porta (quindi in sostanza sul gradino in questione).
Il collegio ritiene che tali bande cromatiche - ben evidenti e visibili
(peraltro, il fatto si è verificato alle ore 11.00 di una giornata di giugno) in quanto di colore diverso rispetto sia al colore chiaro del pavimento interno del pag. 5/8 negozio e sia a quello dello spazio antistante, coperto da uno zerbino nero con il logo della EL (zerbino, questo, incassato nel pavimento come prescritto dalla normativa richiamata dai consulenti) – siano idonee a segnalare opportunamente l'esistenza del dislivello in cui è incappata l'attrice; dislivello che sarebbe stato affrontato senza il rischio di cadute se l'interessata avesse prestato maggiore attenzione alle bande cromatiche anzidette.
Per completezza, va rilevato che nell'atto di gravame viene accennata l'ipotesi che dette bande cromatiche, come forse anche lo zerbino nero incassato nello spazio antistante, siano stati collocati dopo i fatti, per cui al momento del sinistro non vi era in loco alcuna segnalazione. Si tratta però di una circostanza priva di riscontro probatorio, la quale, anzi, risulta smentita dalle emergenze istruttorie. La teste , presente presso la Testimone_1 libreria EL al momento dell'incidente, ha riferito di aver sentito lamentarsi una signora, di essere accorsa e di aver visto “che la signora che si lamentava era seduta sul tappeto ubicato all'ingresso del locale ed in particolare incassato in una piazzola. Ho quindi chiamato il 118 per la signora che si lamentava… ”; la teste ha poi dichiarato: “il gradino di accesso alla EL
Point era segnalato con fasce antiscivolo nera ed una fascia adesiva rossa.
Preciso che entrando nel locale il gradino è ubicato dopo il tappeto mentre uscendo dalla libreria precede detto tappeto” (verbale udienza 5.7.2019).
Tenendo conto delle condizioni dei luoghi al momento del fatto, corrispondente a quelle emergenti dai rilievi fotografici in atti, lo scalino, sebbene a ridosso della porta di (uscita), era ben visibile e non poteva dare la sensazione di essere “in piano” (e quindi trarre in inganno e costituire eventualmente un'insidia), in quanto l'esistenza del dislivello (tra pavimento del negozio e lo spazio antistante) era agevolmente percepibile con un minimo di attenzione. Ciò, in ragione della presenza, sul gradino, delle 2 strisce antisdrucciolo di colore nero e di 1 striscia di segnalazione di colore rosso, molto evidenti, in quanto il pavimento e il gradino erano di colore bianco (o comunque molto chiaro), in netto contrasto col tappetino di colore nero che copriva lo spazio antistante la porta, tra il marciapiede e il suddetto gradino di Per_ ingresso (v. in particolare la foto n.4 della ctu da cui si rileva in modo chiaro e indiscutibile tale contrasto tra le diverse superfici, situate prima e dopo il gradino in questione).
pag. 6/8 In definitiva, l'agevole prevedibilità e percepibilità, da parte della vittima, della situazione di pericolo relativa alla esistenza del gradino a ridosso della porta di accesso consente di escludere la responsabilità della società gestrice dell'esercizio commerciale per la caduta occorsa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme indicate dal ctu ing circa la distanza del gradino rispetto alla porta e la differente misura Per_1 della pedata dei due scalini esistenti in loco. Nella specie, la situazione di possibile pericolo era suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte della stessa danneggiata, per cui il comportamento disattento o imprudente di quest'ultima deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (v. Cass.
n. 12663/2024, Rv. 670982).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la quantificazione delle spese legali, assumendo che la somma liquidata in favore della parte convenuta, pari ad euro 4.835,00, è ingiustificata in considerazione del valore della causa, corrispondente alla somma richiesta dall'attrice con l'atto di citazione a titolo di risarcimento danni pari ad euro 9.927,81.
Il motivo è fondato. In effetti, la somma liquidata a titolo di compensi professionali appare eccessiva, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate, prive di particolare complessità. Detta somma risulta anche esorbitante rispetto ai parametri medi della tariffa professionale, che lo stesso Tribunale ha espressamente richiamato nella motivazione della sentenza.
Avuto riguardo al valore della lite ed all'attività in concreto espletata nelle fasi di trattazione ed istruttoria del giudizio di primo grado, ritiene la Corte adeguato un compenso di euro 3.000 oltre accessori.
Per il giudizio di appello, tenuto conto dell'esito del gravame e della non opposizione della parte resistente, rimasta contumace, ricorrono giuste ragioni per una compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
pag. 7/8 La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1808/2023 del
Tribunale di Brindisi pubblicata il 20.12.2023, proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, riduce ad euro
3.000 oltre accessori, le spese legali liquidate in favore della parte convenuta
CP_1
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente le spese del giudizio di appello.
Lecce, 6 febbraio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 8/8