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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/11/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1408 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Nuova n. 84 (CF: ) elettivamente domiciliato in Rieti, Via dei Lauri 1 CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'Avv. Attilio Ferri che lo rappresenta e difende come da procura in atti. attore
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante , con sede in Poggio Bustone (RI). , Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Terni, Via F. Angeloni 16 presso e nello studio dell'Avv. Anna
Pucciatti che la rappresenta e difende come da procura in atti.
Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto del 23.09.2021 l'attore citava in giudizio la c al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità della società ex art. 2051 e, in subordine ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorso con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali per la somma di euro 14.708,62, oltre interessi di legge, rivalutazione monetaria, spese di lite.
Assumeva l'attore che, in data 11.07.2018 alle ore 16,00 circa, si trovava nel piazzale antistante la propria officina meccanica in Rivodutri, loc. Coaruto, quando veniva coinvolto in un sinistro causato dalla manovra posta in essere dal Sig. il quale si trovava al comando del Controparte_1 ragno sollevatore del veicolo camion IVECO M162 tg. DT961BS di proprietà della società
[...]
che nel compiere la manovra di sollevamento di una autovettura il Controparte_1 causava lesioni all'attore diagnosticate dal Pronto Soccorso del vicino Controparte_1
Nosocomio come: “amputazione falange distale secondo dito mano destra” e prognosi di giorni 28; che il conducente del camion si assumeva la responsabilità sottoscrivendo il modulo C.A.I. e denuncia di sinistro alla Compagnia che veniva richiesto in via Controparte_3 stragiudiziale il risarcimento alla società che negava la responsabilità dell'assicurato; che CP_3 la Dott.ssa quantificava il danno nella sua relazione con una I.P. del 5%; una I.T. Persona_1 assoluta di gg. 28; I.T. parziale al 75% di gg. 60; I.T. Parziale al 50% di gg. 60.
Si costituiva in giudizio la convenuta società, tardivamente e dopo la dichiarazione di contumacia, impugnando e contestando la fondatezza della pretesa attorea sia in fatto che in diritto.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta, le prove testimoniali, la CTU medico legale e con la documentazione depositata in atti.
La domanda è fondata per le ragioni di cui appresso.
L'attore basa la propria istanza di risarcimento del danno sul presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta in virtù della custodia esercitata sul macchinario e, in subordine, ex art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.
È indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - competa al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
In un pronunciamento (cfr. Cass. 21/06/2016 n. 12744) la Suprema Corte ha ribadito come “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da porre il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.).
Invero, nel caso di specie si rileva come la responsabilità del sinistro possa essere inquadrata in quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in quanto l'evento dannoso è stato causato dall'utilizzo negligente ed imperito del macchinario da parte del proprietario convenuto.
Tale tipo di responsabilità risponde al principio del “neminem laedere” per cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Al fine di poter configurare esistente in capo al soggetto danneggiante la responsabilità da fatto illecito occorre che sia provato: il fatto, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno e l'elemento psicologico (colpa) del danneggiante.
Dalla istruttoria orale condotta, appare di tutta evidenza che la lesione subita dall'attore è stata la conseguenza della manovra negligente posta in essere dal convenuto il quale, manovrando il macchinario “ragno sollevatore” non ha atteso che il Sig. si allontanasse e non si è Pt_1 assicurato che lo stesso avesse quantomeno tolto la propria mano dalla pinza alla quale stava attaccando la fune per il sollevamento del motore.
Tutti i testimoni escussi hanno confermato le circostanze di tempo e luogo essendo tutti presenti al momento del sinistro.
Parte convenuta ha, di contro, sostenuto che il sinistro si è verificato a causa del comportamento dell'attore ma tale assunto è rimasto privo di riscontro probatorio.
Inoltre, a sostegno dell'assunto attoreo risulta tra i documenti versati in atti, una dichiarazione del convenuto con la quale precisa “… con il ragno sollevatore causavo la rottura Controparte_1 della falange al Sig. ” (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione). Controparte_4
Tale dichiarazione assume valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c..
In sede di interrogatorio formale il Sig. ha poi dichiarato, con riferimento alla Controparte_1 dinamica del sinistro, che lui diceva sempre di allontanarsi, che lo aveva detto e che l'attore si era allontanato ma che poi non aveva visto se si era riavvicinato.”.
Per quanto attiene alla natura e all'entità delle lesioni oggetto della domanda risarcitoria, le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa possono essere Persona_2 integralmente condivise in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
L'ausiliario ha sostenuto che, in seguito all'evento traumatico, l'attore ha riportato i seguenti postumi invalidanti: “Esiti di subamputazione della falange distale del secondo dito della mano destra in destrimane” con conseguente valutazione del danno permanente subito in tema di responsabilità civile quantificandolo con: Incapacità temporanea assoluta 3 giorni (tre); Incapacità temporanea parziale al 50% 30 giorni (trenta); Incapacità temporanea parziale al 25% 60 giorni
(sessanta); Invalidità permanente 4% (quattro per cento), da considerarsi come danno biologico;
spese mediche documentate pari ad un totale di Euro 152,26 risultano congrue.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2021, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X:
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad Euro 13.039,26 di cui Euro 3.795,00 per il danno da invalidità temporanea, Euro 6.494,00 a titolo di danno per invalidità permanente (inclusa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva) ed Euro
152,26 a titolo di danno patrimoniale per le cure mediche.
Devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi e fino all'effettivo saldo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU come liquidate con Decreto del
9.08.2023.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore dell'attore della somma di € 13.039,26 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione;
2. condanna la convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore per la somma complessiva di € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 1.680,00 fase istruttoria, € 1.701,00 fase decisionale), oltre Iva,
Cap e rimborso spese generali al 15% come per legge;
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU.
Rieti, 19 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1408 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Nuova n. 84 (CF: ) elettivamente domiciliato in Rieti, Via dei Lauri 1 CodiceFiscale_1 presso e nello studio dell'Avv. Attilio Ferri che lo rappresenta e difende come da procura in atti. attore
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante , con sede in Poggio Bustone (RI). , Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Terni, Via F. Angeloni 16 presso e nello studio dell'Avv. Anna
Pucciatti che la rappresenta e difende come da procura in atti.
Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto del 23.09.2021 l'attore citava in giudizio la c al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità della società ex art. 2051 e, in subordine ex art. 2043 c.c., nella causazione del sinistro occorso con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali per la somma di euro 14.708,62, oltre interessi di legge, rivalutazione monetaria, spese di lite.
Assumeva l'attore che, in data 11.07.2018 alle ore 16,00 circa, si trovava nel piazzale antistante la propria officina meccanica in Rivodutri, loc. Coaruto, quando veniva coinvolto in un sinistro causato dalla manovra posta in essere dal Sig. il quale si trovava al comando del Controparte_1 ragno sollevatore del veicolo camion IVECO M162 tg. DT961BS di proprietà della società
[...]
che nel compiere la manovra di sollevamento di una autovettura il Controparte_1 causava lesioni all'attore diagnosticate dal Pronto Soccorso del vicino Controparte_1
Nosocomio come: “amputazione falange distale secondo dito mano destra” e prognosi di giorni 28; che il conducente del camion si assumeva la responsabilità sottoscrivendo il modulo C.A.I. e denuncia di sinistro alla Compagnia che veniva richiesto in via Controparte_3 stragiudiziale il risarcimento alla società che negava la responsabilità dell'assicurato; che CP_3 la Dott.ssa quantificava il danno nella sua relazione con una I.P. del 5%; una I.T. Persona_1 assoluta di gg. 28; I.T. parziale al 75% di gg. 60; I.T. Parziale al 50% di gg. 60.
Si costituiva in giudizio la convenuta società, tardivamente e dopo la dichiarazione di contumacia, impugnando e contestando la fondatezza della pretesa attorea sia in fatto che in diritto.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta, le prove testimoniali, la CTU medico legale e con la documentazione depositata in atti.
La domanda è fondata per le ragioni di cui appresso.
L'attore basa la propria istanza di risarcimento del danno sul presupposto della responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta in virtù della custodia esercitata sul macchinario e, in subordine, ex art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.
È indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - competa al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
In un pronunciamento (cfr. Cass. 21/06/2016 n. 12744) la Suprema Corte ha ribadito come “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da porre il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.).
Invero, nel caso di specie si rileva come la responsabilità del sinistro possa essere inquadrata in quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in quanto l'evento dannoso è stato causato dall'utilizzo negligente ed imperito del macchinario da parte del proprietario convenuto.
Tale tipo di responsabilità risponde al principio del “neminem laedere” per cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” Al fine di poter configurare esistente in capo al soggetto danneggiante la responsabilità da fatto illecito occorre che sia provato: il fatto, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno e l'elemento psicologico (colpa) del danneggiante.
Dalla istruttoria orale condotta, appare di tutta evidenza che la lesione subita dall'attore è stata la conseguenza della manovra negligente posta in essere dal convenuto il quale, manovrando il macchinario “ragno sollevatore” non ha atteso che il Sig. si allontanasse e non si è Pt_1 assicurato che lo stesso avesse quantomeno tolto la propria mano dalla pinza alla quale stava attaccando la fune per il sollevamento del motore.
Tutti i testimoni escussi hanno confermato le circostanze di tempo e luogo essendo tutti presenti al momento del sinistro.
Parte convenuta ha, di contro, sostenuto che il sinistro si è verificato a causa del comportamento dell'attore ma tale assunto è rimasto privo di riscontro probatorio.
Inoltre, a sostegno dell'assunto attoreo risulta tra i documenti versati in atti, una dichiarazione del convenuto con la quale precisa “… con il ragno sollevatore causavo la rottura Controparte_1 della falange al Sig. ” (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione). Controparte_4
Tale dichiarazione assume valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c..
In sede di interrogatorio formale il Sig. ha poi dichiarato, con riferimento alla Controparte_1 dinamica del sinistro, che lui diceva sempre di allontanarsi, che lo aveva detto e che l'attore si era allontanato ma che poi non aveva visto se si era riavvicinato.”.
Per quanto attiene alla natura e all'entità delle lesioni oggetto della domanda risarcitoria, le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott.ssa possono essere Persona_2 integralmente condivise in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
L'ausiliario ha sostenuto che, in seguito all'evento traumatico, l'attore ha riportato i seguenti postumi invalidanti: “Esiti di subamputazione della falange distale del secondo dito della mano destra in destrimane” con conseguente valutazione del danno permanente subito in tema di responsabilità civile quantificandolo con: Incapacità temporanea assoluta 3 giorni (tre); Incapacità temporanea parziale al 50% 30 giorni (trenta); Incapacità temporanea parziale al 25% 60 giorni
(sessanta); Invalidità permanente 4% (quattro per cento), da considerarsi come danno biologico;
spese mediche documentate pari ad un totale di Euro 152,26 risultano congrue.
Nel liquidare tale danno si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2021, posto che la tabella ministeriale per le micropermanenti non appare applicabile ratione materia.
Infatti, come chiarito dalla Suprema corte (v. Cass.
7.6.2011 n. 12408), “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”.
Tale orientamento è pienamente condivisibile anche in ragione della collocazione sistematica della disposizione, inserita nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel “Titolo X:
Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”. La liquidazione deve dunque avvenire sulla base della tabella milanese, che individua un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio il danno complessivo subito ammonta ad Euro 13.039,26 di cui Euro 3.795,00 per il danno da invalidità temporanea, Euro 6.494,00 a titolo di danno per invalidità permanente (inclusa la percentuale di incremento per sofferenza soggettiva) ed Euro
152,26 a titolo di danno patrimoniale per le cure mediche.
Devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento, calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi e fino all'effettivo saldo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come integrato dal DM 147/22.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU come liquidate con Decreto del
9.08.2023.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...] favore dell'attore della somma di € 13.039,26 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione;
2. condanna la convenuta , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore per la somma complessiva di € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 fase di studio, € 777,00 fase introduttiva, € 1.680,00 fase istruttoria, € 1.701,00 fase decisionale), oltre Iva,
Cap e rimborso spese generali al 15% come per legge;
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU.
Rieti, 19 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi