Articolo 63 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 62Articolo 64
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 63.
Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
((L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.)) Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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