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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/11/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1492/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 13.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. SABATINI Chiara, Via Orazio 123 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
e Controparte_1 Controparte_1 avv. BROCCHI Leo Nello, C.so Umberto I n. 18 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 15.11.2023 Parte_1 conveniva in giudizio E CP_1 Controparte_1 personalmente i soci e domandando Controparte_1 Controparte_1 le differenze retributive (che quantificava in €43.477,00 oltre interessi e rivalutazione, come da conteggio redatto da un consulente del lavoro che produceva) conseguenti all'inquadramento nel livello 1° CCNL di settore per il periodo dal 1.11.2015 al 30.9.2023, ossia in relazione al periodo successivo al passaggio di azienda da HOTEL PROMENADE S.r.l. alla società resistente, nonché successivo al periodo considerato dalla precedente Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021, che aveva riconosciuto il diritto a detto inquadramento, superiore rispetto al livello 3° nel quale il ricorrente era formalmente inquadrato dal 1.7.2006.
La suddetta Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021 aveva infatti reso, per quanto interessa, le seguenti statuizioni (relative, quanto alla condanna per differenze retributive, al “periodo lavorativo 1.3.2007- 31.12.2015” - come esposto in motivazione- ed invece, quanto all'accertamento del diritto al livello 1° di inquadramento, facente stato tra le parti anche per il prosieguo del rapporto di lavoro):
• “- dichiara il diritto di all'inquadramento nel 1° livello con Parte_1 decorrenza dall'
1.4.2 nte diritto alle differenze indotte da accantonare sul TFR, che quantifica in €5.145,91;
- condanna in solido HOTEL PROMENADE S.r.l. e Controparte_1 nonché e (questi
[...] Controparte_1 Controparte_1 diaria x previa infruttuosa escussione del patrimonio sociale di Controparte_1
a corrispondere a
[...] Parte_1 rimento al superior r lo svolgimento di 4 ore di lavoro straordinario per settimana, che quantifica in complessivi
€50.094,10 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito”;
Precisava che detta Sentenza era stata solo parzialmente riformata in appello, limitatamente alla misura delle differenze retributive conseguenti al lavoro straordinario prestato per il suddetto pregresso periodo 1.3.2007-31.12.2015, mentre per il resto era stata confermata e quindi era passata in giudicato.
Domandava altresì di accertare il proprio diritto alla maturazione (e dunque all'accantonamento) del TFR, alla data del 31.12.2022, viste le suddette differenze retributive, per un importo complessivo che quantificava pari ad
€65.126,19.
e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
si costituivano in giudizio resistendo alla domanda;
eccepivano
[...]
2 l'avvenuto pagamento, in data anteriore alla “ricezione del ricorso”, della somma lorda di €34.730,04 comprensiva di interessi e rivalutazione (corrispondente all'importo netto di €25.067,00), da intendersi satisfattiva (viste le osservazioni contabili effettuate del consulente del lavoro nella perizia richiamata in memoria di costituzione) della pretesa attorea alle differenze retributive per l'azionato periodo dal 1.11.2015 al 30.9.2023.
Eccepivano altresì il difetto di interesse ad agire del ricorrente con riferimento alla domanda di accertamento del TFR maturato alla data del 31.12.2022, e comunque l'avvenuta corresponsione (con la mensilità di agosto 2014) di un acconto del TFR di €12.380,00.
Con riferimento alla eccezione di pagamento, il ricorrente replicava (cfr. note difensive in data 14.4.2025) che “in effetti la ha sì versato gli importi CP_1 di cui in memoria- ma solo in data 25/11/2023 successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuto in data 15/11/2023, pertanto a distanza di mesi non solo dalla sentenza di primo grado che riconosceva il 1 livello, ma anche di quella di secondo grado che confermava detta pronuncia (…)”; eccepiva inoltre l'irrilevanza dell'eventuale acconto di TFR versato e delle altre osservazioni contabili effettuate del consulente del lavoro della società, visto il giudicato di cui alla richiamata Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
Deve ritenersi che la somma pagata dalla società subito dopo il deposito del ricorso sia satisfattiva del credito del ricorrente alle differenze retributive per l'azionato periodo dal 1.11.2015 al 30.9.2023 (conseguendone sul punto una declaratoria di cessazione della materia del contendere) alla luce delle osservazioni contabili effettuate del consulente del lavoro della società sia con riferimento agli scatti di anzianità sia con riferimento all'indennità per ferie non godute (pretesa peraltro da ritenersi inammissibile, non essendo essa -ed i relativi fatti costitutivi- specificamente allegata nel ricorso) e considerato che la precedente Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021 è stata resa con riferimento alle differenze retributive relative al “periodo lavorativo 1.3.2007-31.12.2015”, sicchè per il periodo successivo il meccanismo di computo degli scatti di anzianità dev'essere compiuto conformemente alla normativa di CCNL richiamata da parte resistente.
***
Con riferimento alla domanda di accertamento del TFR maturato alla data del 31.12.2022, va innanzitutto confermato l'interesse ad agire del ricorrente, vista
3 la obiettiva situazione di incertezza sulla somma da accantonare, all'esito del riconoscimento giudiziale del diritto al superiore inquadramento, e dunque va ritenuta l'ammissibilità di una pronuncia di mero accertamento, conformemente ai principi affermati dalla S.C. proprio in materia di TFR:
• “Il lavoratore ancora in servizio, qualora vi abbia interesse concreto ed attuale, può proporre azione di mero accertamento avente ad oggetto le quote annuali del trattamento di fine rapporto, ancorché le quote stesse non siano ancora esigibili e, come tali, non possano formare oggetto di un'azione di condanna” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11778 del 12/07/2012, Rv. 623278 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2625 del 04/02/2010, Rv. 611940 - 01, che ha precisato che “Il lavoratore può far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto mediante l'azione di accertamento, fin tanto che persista l'interesse ad eliminare uno stato di incertezza in ordine alle modalità di maturazione del trattamento (…)”; Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16845 del 07/07/2017, Rv. 644873 - 01).
Tuttavia dev'essere accolta l'eccezione di parte resistente relativa alla necessità di detrarre l'acconto del TFR di €12.380,00, già pacificamente corrisposto nell'anno 2014, non potendo ritenersi che essa sia preclusa dal giudicato, in quanto la precedente Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021 si è limitata ad accertare, con riferimento alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel “periodo lavorativo 1.3.2007-31.12.2015”, le sole conseguenti differenze di TFR, limitatando l'accertamento al suddetto periodo, senza pronunciarsi sul TFR complessivamente accantonato né sugli acconti eventualmente corrisposti in precedenza.
Infatti sul punto la suddetta pronuncia reca unicamente il seguente dispositivo:
• “- dichiara il diritto di all'inquadramento nel 1° livello con decorrenza Parte_1 dall'1.4.2009 ed il conseguente diritto alle differenze indotte da accantonare sul TFR, che quantifica in €5.145,91”.
In definitiva il TFR maturato alla data del 31.12.2022 va quantificato in
€65.126,19-12.380,00=€52.746,19.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
In ragione della soccombenza reciproca e del comportamento collaborativo della parte resistente (che ha corrisposto, sia pure immediatamente dopo il deposito del ricorso ma prima di averlo ricevuto in notifica), le spese del giudizio (da liquidare con “riguardo (…) alla somma attribuita alla parte vincitrice”: art.5 comma 1 D.M. 55/2014 in data 10.3.2014) possono essere compensate nella misura di un mezzo e per la quota residua, liquidata come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte resistente (virtuale quanto alla domanda di differenze retributive, corrisposte solo dopo l'introduzione del giudizio, effettiva quando alla domanda di accertamento del TFR)
4
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara il diritto di all'accantonamento di TFR, alla data Parte_1 del 31.12.2022, della complessiva somma di €52.746,19 (al netto dell'acconto già corrisposto di €12.380,00)
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di differenze retributive;
- compensa fra le parti nella misura di un mezzo le spese del giudizio e condanna nonché e Controparte_1 Controparte_1
(questi ultimi in via sussidiaria ed in pari quota, ex artt. Controparte_1
2291 e 2304 c.c., previa infruttuosa escussione del patrimonio sociale di
[...]
a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 quota residua, che liquida in complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 13.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 13.11.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. SABATINI Chiara, Via Orazio 123 - Pescara
CONTRO
Controparte_1
e Controparte_1 Controparte_1 avv. BROCCHI Leo Nello, C.so Umberto I n. 18 - Pescara
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 15.11.2023 Parte_1 conveniva in giudizio E CP_1 Controparte_1 personalmente i soci e domandando Controparte_1 Controparte_1 le differenze retributive (che quantificava in €43.477,00 oltre interessi e rivalutazione, come da conteggio redatto da un consulente del lavoro che produceva) conseguenti all'inquadramento nel livello 1° CCNL di settore per il periodo dal 1.11.2015 al 30.9.2023, ossia in relazione al periodo successivo al passaggio di azienda da HOTEL PROMENADE S.r.l. alla società resistente, nonché successivo al periodo considerato dalla precedente Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021, che aveva riconosciuto il diritto a detto inquadramento, superiore rispetto al livello 3° nel quale il ricorrente era formalmente inquadrato dal 1.7.2006.
La suddetta Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021 aveva infatti reso, per quanto interessa, le seguenti statuizioni (relative, quanto alla condanna per differenze retributive, al “periodo lavorativo 1.3.2007- 31.12.2015” - come esposto in motivazione- ed invece, quanto all'accertamento del diritto al livello 1° di inquadramento, facente stato tra le parti anche per il prosieguo del rapporto di lavoro):
• “- dichiara il diritto di all'inquadramento nel 1° livello con Parte_1 decorrenza dall'
1.4.2 nte diritto alle differenze indotte da accantonare sul TFR, che quantifica in €5.145,91;
- condanna in solido HOTEL PROMENADE S.r.l. e Controparte_1 nonché e (questi
[...] Controparte_1 Controparte_1 diaria x previa infruttuosa escussione del patrimonio sociale di Controparte_1
a corrispondere a
[...] Parte_1 rimento al superior r lo svolgimento di 4 ore di lavoro straordinario per settimana, che quantifica in complessivi
€50.094,10 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito”;
Precisava che detta Sentenza era stata solo parzialmente riformata in appello, limitatamente alla misura delle differenze retributive conseguenti al lavoro straordinario prestato per il suddetto pregresso periodo 1.3.2007-31.12.2015, mentre per il resto era stata confermata e quindi era passata in giudicato.
Domandava altresì di accertare il proprio diritto alla maturazione (e dunque all'accantonamento) del TFR, alla data del 31.12.2022, viste le suddette differenze retributive, per un importo complessivo che quantificava pari ad
€65.126,19.
e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
si costituivano in giudizio resistendo alla domanda;
eccepivano
[...]
2 l'avvenuto pagamento, in data anteriore alla “ricezione del ricorso”, della somma lorda di €34.730,04 comprensiva di interessi e rivalutazione (corrispondente all'importo netto di €25.067,00), da intendersi satisfattiva (viste le osservazioni contabili effettuate del consulente del lavoro nella perizia richiamata in memoria di costituzione) della pretesa attorea alle differenze retributive per l'azionato periodo dal 1.11.2015 al 30.9.2023.
Eccepivano altresì il difetto di interesse ad agire del ricorrente con riferimento alla domanda di accertamento del TFR maturato alla data del 31.12.2022, e comunque l'avvenuta corresponsione (con la mensilità di agosto 2014) di un acconto del TFR di €12.380,00.
Con riferimento alla eccezione di pagamento, il ricorrente replicava (cfr. note difensive in data 14.4.2025) che “in effetti la ha sì versato gli importi CP_1 di cui in memoria- ma solo in data 25/11/2023 successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio avvenuto in data 15/11/2023, pertanto a distanza di mesi non solo dalla sentenza di primo grado che riconosceva il 1 livello, ma anche di quella di secondo grado che confermava detta pronuncia (…)”; eccepiva inoltre l'irrilevanza dell'eventuale acconto di TFR versato e delle altre osservazioni contabili effettuate del consulente del lavoro della società, visto il giudicato di cui alla richiamata Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito esposti.
Deve ritenersi che la somma pagata dalla società subito dopo il deposito del ricorso sia satisfattiva del credito del ricorrente alle differenze retributive per l'azionato periodo dal 1.11.2015 al 30.9.2023 (conseguendone sul punto una declaratoria di cessazione della materia del contendere) alla luce delle osservazioni contabili effettuate del consulente del lavoro della società sia con riferimento agli scatti di anzianità sia con riferimento all'indennità per ferie non godute (pretesa peraltro da ritenersi inammissibile, non essendo essa -ed i relativi fatti costitutivi- specificamente allegata nel ricorso) e considerato che la precedente Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021 è stata resa con riferimento alle differenze retributive relative al “periodo lavorativo 1.3.2007-31.12.2015”, sicchè per il periodo successivo il meccanismo di computo degli scatti di anzianità dev'essere compiuto conformemente alla normativa di CCNL richiamata da parte resistente.
***
Con riferimento alla domanda di accertamento del TFR maturato alla data del 31.12.2022, va innanzitutto confermato l'interesse ad agire del ricorrente, vista
3 la obiettiva situazione di incertezza sulla somma da accantonare, all'esito del riconoscimento giudiziale del diritto al superiore inquadramento, e dunque va ritenuta l'ammissibilità di una pronuncia di mero accertamento, conformemente ai principi affermati dalla S.C. proprio in materia di TFR:
• “Il lavoratore ancora in servizio, qualora vi abbia interesse concreto ed attuale, può proporre azione di mero accertamento avente ad oggetto le quote annuali del trattamento di fine rapporto, ancorché le quote stesse non siano ancora esigibili e, come tali, non possano formare oggetto di un'azione di condanna” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11778 del 12/07/2012, Rv. 623278 - 01; conformi, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2625 del 04/02/2010, Rv. 611940 - 01, che ha precisato che “Il lavoratore può far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto mediante l'azione di accertamento, fin tanto che persista l'interesse ad eliminare uno stato di incertezza in ordine alle modalità di maturazione del trattamento (…)”; Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16845 del 07/07/2017, Rv. 644873 - 01).
Tuttavia dev'essere accolta l'eccezione di parte resistente relativa alla necessità di detrarre l'acconto del TFR di €12.380,00, già pacificamente corrisposto nell'anno 2014, non potendo ritenersi che essa sia preclusa dal giudicato, in quanto la precedente Sentenza del Tribunale di Pescara n.350/2021 in data 21.7.2021 si è limitata ad accertare, con riferimento alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel “periodo lavorativo 1.3.2007-31.12.2015”, le sole conseguenti differenze di TFR, limitatando l'accertamento al suddetto periodo, senza pronunciarsi sul TFR complessivamente accantonato né sugli acconti eventualmente corrisposti in precedenza.
Infatti sul punto la suddetta pronuncia reca unicamente il seguente dispositivo:
• “- dichiara il diritto di all'inquadramento nel 1° livello con decorrenza Parte_1 dall'1.4.2009 ed il conseguente diritto alle differenze indotte da accantonare sul TFR, che quantifica in €5.145,91”.
In definitiva il TFR maturato alla data del 31.12.2022 va quantificato in
€65.126,19-12.380,00=€52.746,19.
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
In ragione della soccombenza reciproca e del comportamento collaborativo della parte resistente (che ha corrisposto, sia pure immediatamente dopo il deposito del ricorso ma prima di averlo ricevuto in notifica), le spese del giudizio (da liquidare con “riguardo (…) alla somma attribuita alla parte vincitrice”: art.5 comma 1 D.M. 55/2014 in data 10.3.2014) possono essere compensate nella misura di un mezzo e per la quota residua, liquidata come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte resistente (virtuale quanto alla domanda di differenze retributive, corrisposte solo dopo l'introduzione del giudizio, effettiva quando alla domanda di accertamento del TFR)
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara il diritto di all'accantonamento di TFR, alla data Parte_1 del 31.12.2022, della complessiva somma di €52.746,19 (al netto dell'acconto già corrisposto di €12.380,00)
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di differenze retributive;
- compensa fra le parti nella misura di un mezzo le spese del giudizio e condanna nonché e Controparte_1 Controparte_1
(questi ultimi in via sussidiaria ed in pari quota, ex artt. Controparte_1
2291 e 2304 c.c., previa infruttuosa escussione del patrimonio sociale di
[...]
a rifondere a la Controparte_1 Parte_1 quota residua, che liquida in complessivi €2.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Pescara in data 13.11.2025.
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