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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29478/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CENTOLA ANTONELLA MARIA
JOLANDA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
25/07/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta al suo accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la signora (c.f. ) e il signor Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) hanno conferito un incarico di mediazione per vendita
[...] C.F._2 immobiliare, in esclusiva, (doc. 4) alla Agenzia Immobiliare Immobil Point snc dei F.lli Uccelli, con sede in Torino, corso Toscana n.114, per procedere alla vendita dell'appartamento sito nel comune di Torino, c.so Potenza n. 43 e precisamente:
a) - al piano primo (secondo fuori terra): alloggio avente accesso dal ballatoio, composto di ingresso living su cucina, una camera, disimpegno e bagno con piccolo locale centrale termica sul ballatoio, alle coerenze: cortile, muro perimetrale, ancora cortile ed alloggio infra descritto;
al piano interrato: un locale ad uso cantina, posto alle coerenze: cantina infra descritta, muro perimetrale, sottosuolo cortile, altra cartina e corridoio comune;
b) – allo stesso piano primo (secondo fuori terra): alloggio composto di ingresso, due camere, cucina, disimpegno e bagno, posto alle coerenze: cortile, alloggio sopra descritto, ancora cortile, pianerottolo, vano scala e muro perimetrale;
- al piano terreno: porzione di cortile, posta alle coerenze: altra unità immobiliare, vano scala, pianerottolo e cortile ai restanti lati;
- al piano interrato: un locale tramezzato ad uso cantina, alle coerenze: sottosuolo cortile a due lati, muro perimetrale, cantina sopra descritta, corridoio comune e locale comune.
Dette unità immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Torino, come segue:
-per quanto riguarda l'immobile descritto alla lettera a): F 1156 n. 182 sub 13, Corso Potenza n. 43, p. S1-1- z.c. 2, Cat A/3- cl.
2- vani 3- superficie catastale totale metri quadrati 48, escluse aree scoperte metri quadrati 47- Rendita Euro 402,84;
pagina 2 di 4 - per quanto riguarda l'immobile descritto alla lettera b): F 1156 n. 182 sub. 16, Corso Potenza n. 43, p. S1-T-1, z.c. 2, Cat. A/3- cl. 2, vani 5,5, superficie catastale totale metri quadrati 104, escluse aree scoperte metri quadrati 97- Rendita catastale 738,53.
Si dà atto che gli immobili sono stati acquistati dai ricorrenti con rogito Notaio Dott. di Persona_1
Torino con atto rep. 124264, racc. 55433 del 27.05.2019 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 29.05.20196 al numero 13856.
DÀ ATTO che l'immobile è stato acquistato dai coniugi mediante accensione di un contratto di mutuo ipotecario fondiario a loro concesso dalla banca Crédit Agricole Italia spa, con sede legale in Parma, via Università 1, garantito da ipoteca di primo grado, della durata di 25 anni, con rata mensile di euro 533,46, che i coniugi si obbligano a pagare nella misura del 50% cadauno sino alla vendita effettiva dell'immobile. Ad oggi il residuo ancora da versare alla banca mutuante è pari a circa ad euro 105.000,00. Si dà atto che qualora uno dei coniugi si trovasse nella necessità di pagare l'intera rata di mutuo, pagando così anche la quota di mutuo gravante sull'altro, il primo avrà diritto al rimborso dell'importo anticipato in favore dell'altro entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuto pagamento.
DÀ ATTO che la sig.ra all'atto del deposito del presente ricorso ha già trasferito altrove la Parte_1 propria abitazione, portando via dall'abitazione coniugale i propri effetti personali, mentre il sig. Pt_2 continuerà a vivere presso l'immobile sopra descritto, costituente casa coniugale, sino alla effettiva vendita, accollandosi in toto i relativi costi di gestione (utenze (gas, luce telefono), spese condominiali e TARI, che dovrà volturare a suo nome. La sig.ra provvederà al pagamento, per la quota del Parte_1
50%, delle spese straordinarie condominiali qualora deliberate.
DÀ ATTO che durante la vita coniugale si è reso necessario procedere a degli interventi edilizi relativi al tetto della casa per la somma di euro 6.445,00; lavori che godono della detrazione fiscale nella misura del 50%. Tali lavori sono stati pagati dai coniugi grazie ad un prestito ricevuto dai genitori del sig.
, i sigg.ri e i quali hanno altresì prestato ai ricorrenti, la Pt_2 Parte_3 Controparte_1 somma di euro 2.700,00 con la quale i ricorrenti hanno proceduto al pagamento della parcella del Notaio rogante l'atto di compravendita. È volontà della sig.ra procedere al rimborso della quota a se Parte_1 pertoccante delle suddette somme per l'importo di euro 2.962,75, che verrà rimborsata mediante bonifico bancario con il ricavato della vendita dell'alloggio. Il sig. è, a sua volta, debitore nei confronti Pt_2 della sig.ra della somma di euro 3.890,00, che verrà restituita alla sig.ra , mediante Parte_1 Parte_1 bonifico bancario con il ricavato della vendita della casa coniugale.
DÀ ATTO che a seguito dell'acquisto della casa i sig.ri e hanno proceduto all'acquisto Parte_1 Pt_2 dell'arredamento, fra l'altro di quello relativo alla cucina, mediante accessione di un contratto di prestito con IN intestato alla sola sig.ra , che prevede un pagamento rateale di euro 101,00. Il Parte_1 sig. si impegna a procedere al rimborso mensile in favore della sig.ra della somma di Pt_2 Parte_1 euro 50,00, pari al suo 50% dovuto. Per_ DÀ ATTO che i coniugi sono proprietari di tre cagnolini meticci e precisamente , e Per_2
che fino alla vendita effettiva della casa, continueranno a convivere con il sig. , con Per_4 Pt_2 obbligo della sig.ra di contribuire al loro mantenimento, mediante acquisto di crocchette e Parte_1 traverse, per un importo mensile di euro 75,00 circa e contribuzione alle spese del veterinario. A seguito pagina 3 di 4 Per_ della vendita della casa, i cagnolini CI e andranno a vivere con la sig.ra , mentre Parte_1 rimarrà con il sig. . Ognuno provvederà al mantenimento dei rispettivi cani. Per_4 Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale e della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
DÀ ATTO che le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento verranno per il momento completamente sostenute ed anticipate dalla sig.ra . Il sig. procederà al rimborso della Parte_1 Pt_2 rispettiva quota pari ad euro 1.221,06 con il ricavato della vendita della casa.
SPESE di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice Relatore dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29478/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CENTOLA ANTONELLA MARIA
JOLANDA che li rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
25/07/2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta al suo accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la signora (c.f. ) e il signor Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) hanno conferito un incarico di mediazione per vendita
[...] C.F._2 immobiliare, in esclusiva, (doc. 4) alla Agenzia Immobiliare Immobil Point snc dei F.lli Uccelli, con sede in Torino, corso Toscana n.114, per procedere alla vendita dell'appartamento sito nel comune di Torino, c.so Potenza n. 43 e precisamente:
a) - al piano primo (secondo fuori terra): alloggio avente accesso dal ballatoio, composto di ingresso living su cucina, una camera, disimpegno e bagno con piccolo locale centrale termica sul ballatoio, alle coerenze: cortile, muro perimetrale, ancora cortile ed alloggio infra descritto;
al piano interrato: un locale ad uso cantina, posto alle coerenze: cantina infra descritta, muro perimetrale, sottosuolo cortile, altra cartina e corridoio comune;
b) – allo stesso piano primo (secondo fuori terra): alloggio composto di ingresso, due camere, cucina, disimpegno e bagno, posto alle coerenze: cortile, alloggio sopra descritto, ancora cortile, pianerottolo, vano scala e muro perimetrale;
- al piano terreno: porzione di cortile, posta alle coerenze: altra unità immobiliare, vano scala, pianerottolo e cortile ai restanti lati;
- al piano interrato: un locale tramezzato ad uso cantina, alle coerenze: sottosuolo cortile a due lati, muro perimetrale, cantina sopra descritta, corridoio comune e locale comune.
Dette unità immobiliari risultano censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Torino, come segue:
-per quanto riguarda l'immobile descritto alla lettera a): F 1156 n. 182 sub 13, Corso Potenza n. 43, p. S1-1- z.c. 2, Cat A/3- cl.
2- vani 3- superficie catastale totale metri quadrati 48, escluse aree scoperte metri quadrati 47- Rendita Euro 402,84;
pagina 2 di 4 - per quanto riguarda l'immobile descritto alla lettera b): F 1156 n. 182 sub. 16, Corso Potenza n. 43, p. S1-T-1, z.c. 2, Cat. A/3- cl. 2, vani 5,5, superficie catastale totale metri quadrati 104, escluse aree scoperte metri quadrati 97- Rendita catastale 738,53.
Si dà atto che gli immobili sono stati acquistati dai ricorrenti con rogito Notaio Dott. di Persona_1
Torino con atto rep. 124264, racc. 55433 del 27.05.2019 trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 29.05.20196 al numero 13856.
DÀ ATTO che l'immobile è stato acquistato dai coniugi mediante accensione di un contratto di mutuo ipotecario fondiario a loro concesso dalla banca Crédit Agricole Italia spa, con sede legale in Parma, via Università 1, garantito da ipoteca di primo grado, della durata di 25 anni, con rata mensile di euro 533,46, che i coniugi si obbligano a pagare nella misura del 50% cadauno sino alla vendita effettiva dell'immobile. Ad oggi il residuo ancora da versare alla banca mutuante è pari a circa ad euro 105.000,00. Si dà atto che qualora uno dei coniugi si trovasse nella necessità di pagare l'intera rata di mutuo, pagando così anche la quota di mutuo gravante sull'altro, il primo avrà diritto al rimborso dell'importo anticipato in favore dell'altro entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuto pagamento.
DÀ ATTO che la sig.ra all'atto del deposito del presente ricorso ha già trasferito altrove la Parte_1 propria abitazione, portando via dall'abitazione coniugale i propri effetti personali, mentre il sig. Pt_2 continuerà a vivere presso l'immobile sopra descritto, costituente casa coniugale, sino alla effettiva vendita, accollandosi in toto i relativi costi di gestione (utenze (gas, luce telefono), spese condominiali e TARI, che dovrà volturare a suo nome. La sig.ra provvederà al pagamento, per la quota del Parte_1
50%, delle spese straordinarie condominiali qualora deliberate.
DÀ ATTO che durante la vita coniugale si è reso necessario procedere a degli interventi edilizi relativi al tetto della casa per la somma di euro 6.445,00; lavori che godono della detrazione fiscale nella misura del 50%. Tali lavori sono stati pagati dai coniugi grazie ad un prestito ricevuto dai genitori del sig.
, i sigg.ri e i quali hanno altresì prestato ai ricorrenti, la Pt_2 Parte_3 Controparte_1 somma di euro 2.700,00 con la quale i ricorrenti hanno proceduto al pagamento della parcella del Notaio rogante l'atto di compravendita. È volontà della sig.ra procedere al rimborso della quota a se Parte_1 pertoccante delle suddette somme per l'importo di euro 2.962,75, che verrà rimborsata mediante bonifico bancario con il ricavato della vendita dell'alloggio. Il sig. è, a sua volta, debitore nei confronti Pt_2 della sig.ra della somma di euro 3.890,00, che verrà restituita alla sig.ra , mediante Parte_1 Parte_1 bonifico bancario con il ricavato della vendita della casa coniugale.
DÀ ATTO che a seguito dell'acquisto della casa i sig.ri e hanno proceduto all'acquisto Parte_1 Pt_2 dell'arredamento, fra l'altro di quello relativo alla cucina, mediante accessione di un contratto di prestito con IN intestato alla sola sig.ra , che prevede un pagamento rateale di euro 101,00. Il Parte_1 sig. si impegna a procedere al rimborso mensile in favore della sig.ra della somma di Pt_2 Parte_1 euro 50,00, pari al suo 50% dovuto. Per_ DÀ ATTO che i coniugi sono proprietari di tre cagnolini meticci e precisamente , e Per_2
che fino alla vendita effettiva della casa, continueranno a convivere con il sig. , con Per_4 Pt_2 obbligo della sig.ra di contribuire al loro mantenimento, mediante acquisto di crocchette e Parte_1 traverse, per un importo mensile di euro 75,00 circa e contribuzione alle spese del veterinario. A seguito pagina 3 di 4 Per_ della vendita della casa, i cagnolini CI e andranno a vivere con la sig.ra , mentre Parte_1 rimarrà con il sig. . Ognuno provvederà al mantenimento dei rispettivi cani. Per_4 Pt_2
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale e della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
DÀ ATTO che le spese, i diritti e gli onorari relativi al presente procedimento verranno per il momento completamente sostenute ed anticipate dalla sig.ra . Il sig. procederà al rimborso della Parte_1 Pt_2 rispettiva quota pari ad euro 1.221,06 con il ricavato della vendita della casa.
SPESE di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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