Articolo 31 della Legge 8 agosto 1977, n. 546
Articolo 30Articolo 32
Versione
6 settembre 1977
Art. 31.
Per l'esecuzione, nelle zone della regione Veneto colpite dagli eventi sismici del 1976, dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali, per la sistemazione e per la riparazione di strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, nonche' di edifici a servizio delle stesse, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.
Tale somma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.
Entrata in vigore il 6 settembre 1977