Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 136/2024 R.G.
promosso da
(C.F. ), nella sua qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 institorio, giusta nomina per atto Notaio del 29.1.2020, Persona_1 rep. n. 97599, raccolta n. 28382, (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato a MA IN (AN), Via C.F._2
Giovanni XXIII n. 24/26, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Cantiani
(C.F.: ) del Foro di Ancona, che lo rappresenta e difende C.F._3 in virtù di delega in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(già (cod. fisc. Controparte_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Pescara al Viale G. D'Annunzio P.IVA_1
, che lo rappresentata e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Ancona, qual Giudice di rinvio designato dalla Corte di
Cassazione - Terza Sezione civile con l'ordinanza nr. racc. gen. 31251/2023
(numero sezionale 3241/2023), pubblicata in data 9.11.2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione e in applicazione dei principi di diritto enunciati con le predetta ordinanza, - dichiarare la
[...]
(già , in persona del legale Controparte_3 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, contrattualmente tenuta e per l'effetto condannarla a rivalere il Sig. dei danni prodotti da Parte_2 sovraccarico di neve al proprio fabbricato ubicato a GO, Via San Flaviano n.
5, ragguagliati a complessivi € 30.022,30 (o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, si opus, in via equitativa), di cui € 5.022,30 per la riparazione del manto di copertura ed € 25.000,00, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, si opus, in via equitativa, per i danni subiti dai sistemi di filtraggio, nonché dalle parti di tamponatura e plafonatura di detto fabbricato, il tutto come meglio descritto nell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., oltre interessi al tasso legale e spese accessorie, computandosi sull'importo dovuto la svalutazione monetaria intercorsa ed intercorrente;
Spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, inclusi quelli di cassazione e di rinvio, integralmente refusi. In via istruttoria si ripropone, istanza, già avanzata dinanzi il Giudice di 1° grado all'udienza del
28.6.2011, e, in sede di p.c., all'udienza del 26.9.2014, nonché con l'atto di citazione in appello e, in sede di p.c. dinanzi il Giudice di 2° grado, con note di trattazione scritta 8.6.2020, di supplemento peritale sulla base degli atti di causa o, si opus, previo esperimento di ulteriore sopralluogo”. Il procuratore dell'appellata conclude Controparte_3 chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita accogliere l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n.169/2015 Controparte_3 emessa dal Tribunale di Macerata in data 12.2.2015 ed in riforma di questa dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
1.2.3 delle CCGG;
conseguentemente condannare alla restituzione in favore Parte_2 della dell'importo di Euro 8.007,34 versata dalla Controparte_3 [...] in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dalle date CP_3 degli esborsi al saldo. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. IN
VIA SUBORDINATA: Confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannare alla refusione delle spese e competenze di lite Parte_2 del presente giudizio”.
Oggetto: Giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza della Corte
d'Appello di Ancona n. 1363/2020
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione datato 27.11.2006, notificato il 6/12.12.2006, il sig.
titolare dell'omonima impresa individuale, assicurato con Parte_2 la (quale incorporante la Controparte_2 Controparte_4
in virtù della “Polizza Programma Impresa” n. 3603053, riguardante
[...] il fabbricato di proprietà, sito in GO, Via San Flaviano n. 5, utilizzato dall'attore per l'esercizio dell'attività di sabbiatura, verniciatura e ripristino di veicoli agricoli ed industriali, chiedeva la condanna della convenuta a rivalerlo dei danni subiti dal manto di copertura del predetto fabbricato
(costituito da cabina prefabbricata modulare a forma parallelepipeda con annessi locali per stazionamento motori) a seguito del sovraccarico di neve verificatosi nel febbraio del 2005, quantificati nella misura di euro 50.000,00
o nella diversa somma risultante nel corso di giudizio, si opus in via equitativa, oltre accessori e dichiarare la convenuta inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali e, in ogni caso, a quelli generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. La Compagnia Assicurativa contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto rilevando che il sig. non aveva esibito, a seguito di richiesta del Parte_2 perito, il certificato di collaudo della struttura atteso che a norma dell'art.
1.2.3. delle condizioni di polizza “la garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve” e che, in caso di neve, sarebbero risarcibili “i soli danni da crollo totale o parziale del tetto”.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., depositata il 23.6.2008,
l'attore, ribadita l'intervenuta concessione in sanatoria ai sensi degli artt. 35
L. n. 47/85 e 39 L. n. 724/1994 riguardante l'immobile in oggetto, depositava la domanda di condono, la relativa documentazione integrativa e la concessione in sanatoria 31.7.1999 rilasciata dal Comune di GO .
Disposta la CTU, il Tribunale di Macerata, con sentenza 169/2015 pubblicata in data 14.02.2015, condannava la compagnia convenuta al pagamento in favore di della somma di euro 5.580,43, Parte_2 da rivalutarsi dalla data della perizia all'attualità, e detratto da esso l'importo della franchigia come da contratto, oltre spese di lite.
A seguito di impugnazione proposta dal sig. e di appello Parte_2 incidentale proposto dalla la Corte di Controparte_3
Appello di Ancona, con sentenza n. 1363/2020, in riforma della gravata sentenza, rigettava la domanda proposta da Parte_2 condannandolo al pagamento delle spese di lite oltre che alla restituzione di quanto versato in suo favore in virtù della provvisoria esecutività della gravata sentenza.
Proposto ricorso per cassazione da parte di la Parte_2
Suprema Corte, con ordinanza n. 31251/2023, accolti i primi due motivi di ricorso e assorbiti il terzo ed il quarto motivo, cassava la sentenza impugnata rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa Sezione o composizione. Il sig. ha riassunto il giudizio chiedendo dichiarare Parte_2 la tenuta e condannarla a rivalerlo dei Controparte_3 danni subiti per sovraccarico di neve dal proprio fabbricato nella misura di euro 30.022,30 o nella diversa misura di giustizia, di cui euro 5.022,30 per la riparazione del manto di copertura ed euro 25.000,00 per i danni ai sistemi di filtraggio, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio riproponendo, in via istruttoria, la richiesta di rinnovazione della
CTU previo esperimento di nuovo sopralluogo.
La contestati i motivi di appello, ha proposto Controparte_3 appello incidentale chiedendo dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa azionata dal sig. e, conseguentemente, condannarlo Parte_2 alla restituzione di quanto versato in suo favore in ragione della provvisoria esecutività della gravata sentenza con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
in via subordinata confermare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, condannare alla refusione delle Parte_2 spese e competenze di lite del presente giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;
in ulteriore subordine, ove dichiarata la nullità della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello, condannare il sig. Parte_2 alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della gravata sentenza.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. , la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte, con la richiamata ordinanza n. 31251/2023, accolti i primi due motivi di ricorso e assorbiti il terzo ed il quarto motivo, cassava la sentenza impugnata rinviando la causa , anche per le spese del giudizio di cassazione, alla intestata Corte territoriale.
In particolare nell'esaminare il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente ha censurato la ritenuta inoperatività della polizza in relazione all'art. 1.2.3, comma 3, delle condizioni generali di polizza, perché a fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia assicurativa, l'attore non aveva fornito la prova della conformità dell'immobile alla normativa vigente relativa al sovraccarico di neve (…né sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente (domanda di condono e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), concernente un abuso realizzato attraverso l'ampliamento di un edificio preesistente;
e neppure sulla base della espletata c.t.u., che - dopo aver premesso che il manufatto oggetto di sanatoria era risultato realizzato artigianalmente, in modo empirico, senza progettazione di alcun genere - aveva concluso affermando che la sanatoria, sicuramente operante sul piano urbanistico, poteva ritenersi strutturalmente idonea in considerazione del richiamo della L. n. 724 del 1994, alla L. n. 47 del 1985, art. 35 (che prevede
l'obbligo di dichiarazione di idoneità statica solo per edifici di volumetria superiore a 450 mc.)) ha affermato che la Corte territoriale “… non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (Cass. n. 1558/2018) in base al quale "Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole".
Ha, quindi, proseguito rilevando: ”Occorre qui ribadire che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l' , ha l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il Parte_3 fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. Nella prassi commerciale sono frequenti i casi in cui il rischio, previsto nel contratto di assicurazione, sia delimitato, attraverso patti di vario genere che, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono
l'indennizzabilità soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di una delle suddette clausole (c.d. di delimitazione del rischio), i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) i rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile); c) i rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma
l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine).
La distinzione, che precede, ha conseguenze ineludibili sul piano del riparto dell'onere della prova: l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i "rischi inclusi", in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo; mentre l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi "non compresi", in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea.
Orbene, nel caso in esame, le parti contrattuali, all'art. 1.2.3 (Sovraccarico di neve) delle condizioni generali di assicurazione, hanno convenuto:
- al comma 1, che "la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, ed - al comma 2, che: "sono comunque esclusi i danni causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia, nonché ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento"; - al comma 3 che: "la garanzia non è operante nel caso in cui il fabbricato non sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve". Il comma 1 del predetto art.
1.2.3 delle condizioni generali di assicurazione individua quindi il rischio assicurato, mentre i commi 2 e 3 di detto articolo rappresentano clausole di delimitazione del rischio indennizzabile.
In applicazione del principio di diritto sopra richiamato (peraltro, evocato anche nella sentenza impugnata), la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere:
- da un lato, che fosse onere dell'assicurato provare che il sovraccarico di neve aveva provocato danni materiali e diretti alle cose assicurate (c.d. rischio incluso), e, - dall'altro, che fosse onere della Compagnia assicurativa provare che, in relazione specificamente alla delimitazione di cui al comma 3, la circostanza che il fabbricato non fosse conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (c.d. rischio non compreso), trattandosi di fatto impeditivo della pretesa attorea”.
Rispetto al secondo motivo la Suprema Corte ha poi osservato: ”Come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo (e come di recente ribadito da Cass. n. 200/2021) "allorquando non abbia le cognizioni tecnico- scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum, il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass.
22/2/2016, n. 3428; Cass. 30/9/2014, n. 20548; Cass. 27/8/2014, n. 18307;
Cass. 26/2/2013, n. 4792; Cass. 13/3/2009, n. 6155; Cass. 19/1/2 dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass.
26/2/2013, n. 4792; Cass. 13/3/2009, n. 6155; Cass. 19/1/2006, n. 1020). Si
è al riguardo precisato che il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass. 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass. 26/8/2013, n.
19572; Cass. 7/8/2014, n. 17747)".Orbene, nel caso di specie, la corte territoriale ha disatteso le conclusioni del c.t.u., ma non ha affatto spiegato le ragioni per le quali le stesse dovessero considerarsi scientificamente erronee.
Con la conseguenza che anche sul punto la sentenza va cassata in relazione”.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado la compagnia di assicurazione aveva dedotto che il danno non risultava risarcibile in quanto non configurabile come un danno da "sovraccarico di neve" poiché la clausola denominata "Sovraccarico di neve', prevista' nell'art.
1.2.3. del contratto d'assicurazione, garantisce l'assicurato dai rischi derivanti dal crollo, totale o parziale che sia, della struttura assicurata, mentre il crollo non vi era stato. Aveva, inoltre, dedotto che la conformità della struttura alle vigenti norme edilizie costituisce condizione imprescindibile per la copertura dei danni derivanti da sovraccarico di neve, come chiaramente indicato nell' art.
1.2.3. delle condizioni dí polizza ma che l'assicurato non aveva provveduto ad esibire il certificato di collaudo richiesto dal perito dell'assicurazione.
Nel proporre appello incidentale la compagnia di assicurazione aveva ribadito che la tipologia di danno trova specifica disciplina nelle condizioni generali di polizza che richiedono, al terzo comma dell'art.
1.2.3. ed a pena di inoperatività della clausola stessa, la conformità dell' immobile alle vigenti norme relative al sovraccarico di neve mentre il fabbricato di proprietà del sig. non ha tale conformità e la garanzia invocata non è dunque Parte_2 operante ab origine. Aveva altresì ribadito che il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la garanzia assicurativa nonostante l'esplicita esclusione prevista dal primo comma dell'art.
1.2.3. e dalle altre disposizioni contrattuali risultando, infatti, necessario, per ottenere l'indennizzo il verificarsi del crollo totale o parziale del tetto che, non era, però, avvenuto avendo il CTU accertato che il danno consiste infatti in piccole deformazioni del sottile manto di copertura in lamiera.
Fatta applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte occorre stabilire se l'assicurato, assolvendo l'onere probatorio sullo stesso incombente, abbia o meno provato che i danni lamentati siano stati causati dal sovraccarico di neve e se l'assicurazione, abbia o meno provato che, in relazione alla delimitazione di cui al comma 3, il fabbricato non fosse conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
Rispetto al fatto impeditivo della pretesa attorea costituito dalla allegata irregolarità della struttura occorre richiamare quanto accertato dal nominato CTU.
Si legge nella relazione in atti che “…il manufatto è stato realizzato in assenza di un progetto sia architettonico che strutturale, in maniera empirica, senza calcoli strutturali e verifiche della portanza degli elementi costruttivi e del terreno. La struttura, pur mostrandosi solida nei suoi elementi principali, appare inadeguata rispetto alle normative vigenti all'epoca della realizzazione ( anno 1993 , in base a quanto dichiarato in sede di condono edilizio). A quell'epoca la zona era classificata sismica di 2° categoria , e vigevano dunque sia la Legge 1086/1971 per le strutture intelaiate in cls armato ed acciaio, il DM 14.02.1992 recante tecniche per le strutture metalliche ed in c.a., sia la Legge 02.02.1974 n. 64 ed il DM
24.01.1986 “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”. I tre portali costituenti la struttura mancano di adeguati collocamenti fra loro, sono assenti i prescritti elementi di controvento, sia di parete si a di falda, la struttura orizzontale di copertura non risulta di tipologia standardizzata e dunque non se ne conoscono le prestazioni in termini di portanza …In termini formalmente corretti , la risposta al quesito formulato non può che risultare negativa, non essendo a suo tempo stata elaborata alcuna progettazione di tipo strutturale”.
L'ausiliare ha però aggiunto: “ Va tuttavia sottolineato che nel 1995 fu inoltrata domanda di condono edilizio in occasione della sanatoria sancita dalla Legge n. 724/94 art. 39, a seguito del quale il Sindaco di GO rilasciò concessione in sanatoria in data 31.07.1999. Grazie alla suddetta procedura
l'opera risulta sanata sotto l'aspetto urbanistico, ma anche dal punto di vista dell'idoneità strutturale, la sanatoria ottenuta può essere ritenuta efficace in quanto la disposizione citata, relativa al condono edilizio, richiamava l'art. 35 della Legge 28.02.1985 n. 47 che prescriveva , in sede di condono di costruzioni abusive, l'obbligo della dichiarazione di idoneità statica soltanto per gli edifici di volumetria superiore a 450 mc. I manufatti di volumetria inferiore ( come quello oggetto di controversia che ha una volumetria di
390 mc) venivano dunque esentati dalla verifica di idoneità statica in quanto, evidentemente considerati come manufatti minori , aventi scarsa rilevanza ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
Sostanzialmente, dunque, il manufatto , grazie alla sanatoria , risulta ad oggi in regola sia sotto l'aspetto urbanistico, sia sotto l'aspetto statico …
Quanto alla idoneità del manufatto, nel suo complesso, a supportare i carichi di neve di Legge, inferiori a quelli realmente indotti dalla straordinaria nevicata del 2005 , possiamo dunque concludere che l'edificio non risulta conforme alle normative strutturali ed antisismiche vigenti all'epoca della costruzione , risulta tuttavia in regola rispetto ai prescritti provvedimenti autorizzativi, grazie alla sanatoria citata e, in relazione alle caratteristiche intrinseche degli elementi costruttivi che lo compongono , pur mostrando notevoli carenze prestazionali, appare in grado di sostenere i sovraccarichi di neve di cui alle normative vigenti, anche ad oggi ( pari a
0,96 kN/mq) sebbene si possa evidenziare una carenza dei margini di sicurezza per quanto concerne l'elemento di finitura della copertura”.
In definitiva se ne ricava la non operatività della esclusione di cui all'art. 1.2.3. , comma 3, della polizza in quanto l'immobile è risultato, nel complesso, in grado di sostenere i sovraccarichi di neve di cui alle normative vigenti.
Risulta inoltre assolto l'onere probatorio incombente sull'assicurato in ordine al fatto che “...il sovraccarico di neve aveva provocato danni materiali e diretti alle cose assicurate ( c.d. rischio incluso)” avendo il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado accertato “… gli effetti indotti dalla straordinaria nevicata in questione ...” sull'immobile assicurato.
Fra i “...danni materiali e diretti alle cose assicurate...” cui occorre fare riferimento per esplicito richiamo operato con la pronuncia della Suprema Corte, vanno certamente ricompresi i danni accertati dal CTU causati dal peso della neve e consistiti nelle deformazioni del sottile strato metallico di copertura e dei canali di gronda con conseguenti ammaccature e linee di distacco tra lamiere continue che hanno dato luogo alle infiltrazioni e, quindi, ai danni all'interno del manufatto, oltre che alla deformazione della porta di ingresso posteriore.
Quindi il CTU, nel quantificare i costi della mera riparazione del manto di copertura secondo le caratteristiche esistenti prima della nevicata , ha indicato il complessivo importo di euro 5.580,43 già riconosciuto dal giudice di primo grado.
La copertura assicurativa degli ulteriori danni al contenuto dell'opificio appare esclusa dall'art.
1.2.3. delle condizioni di polizza che fa riferimento alla cosa assicurata mentre non richiama in alcun modo il contenuto del fabbricato.
In ogni caso i danni lamentati non risultano comprovati né può ritenersi a tal fine idonea la richiesta di un supplemento di consulenza o di ulteriore sopralluogo atteso che la CTU non costituisce mezzo di prova ed atteso che la parte non può sopperire alle carenze istruttorie attraverso la consulenza atteso che le prove testimoniali richieste dal danneggiato, non ammesse dal primo giudice, non sono state riproposte in grado di appello né il provvedimento di diniego è stato fatto oggetto di specifico motivo di doglianza.
Va, infine, rilevato che il danno non può ritenersi documentalmente comprovato non potendo attribuirsi valenza probatoria al preventivo redatto per la riparazione dei danni, né alla perizia redatta dal perito Per_2 incaricato dalla Compagnia avendo egli espressamente precisato, rispetto agli importi indicati, che “l'assicurato richiede” e quindi quantificato la relativa riduzione secondo la richiesta precisando che la valutazione del danno è stata effettuata solo esaminando il preventivo fornito dal sig.
Parte_2 Ne deriva il rigetto dell'appello principale proposto dal sig. e Parte_2 la conferma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa.
Le spese di lite del grado di appello, del giudizio per cassazione e del presente giudizio di rinvio vanno interamente compensate fra le parti in ragione del rigetto delle reciproche pretese ulteriori rispetto a quelle già accertate in primo grado.
Sussistono, quanto all'appello principale e a quello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, sul giudizio di rinvio, riassunto da , quale procuratore Parte_1 institorio di nei confronti della Parte_2 Controparte_3
a seguito di ordinanza della Suprema Corte n.31251/2023 che ha
[...] cassato la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1363/2020 di riforma della sentenza del Tribunale di Macerata n. 169/2015, rigettato l'appello principale e quello incidentale, conferma la sentenza di primo grado.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite del grado di appello, del giudizio per cassazione e del giudizio di rinvio.
Sussistono, quanto all'appello principale e a quello incidentale, i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est. Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico