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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 8686/2024 R.G. cui è riunito il procedimento n. 21190/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Flora Punzo presso il cui studio in Parte_1
San Giorgio a Cremano, (NA), alla Via Tufarelli, 62, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E in persona del l.r., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Capannolo ed Erminio Capasso CP_1 elett.te dom.to presso l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55 CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.11.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità sulla base della domanda amministrativa del 14.12.2021, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 19.05.2022, invalida solo nella misura del 67%. Il c.t.u. nominato, dott.ssa concludeva la sua relazione valutando che non Persona_1 sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e confermava le conclusioni della Commissione Medica, accertando una percentuale di invalidità pari al 67%. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 10.4.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 Rinnovata la CTU la causa veniva decisa all'odierna udienza del 9.06.2025 con la presente sentenza di cui dava lettura alle parti.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG 21190/22. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che il consulente nominato non aveva adeguatamente apprezzato le patologie diagnosticate e non ne aveva considerate altre, pur ben documentate. In particolare, la ricorrente deduceva che il perito d'ufficio non aveva esaminato la Cartella CP_2 inerente al ricovero della stessa presso il reparto di Neurologia della Controparte_3 nella quale la diagnosi emersa era “di crisi lipotimica di ndd in concomitanza di TC cranio
[...] con mostranze di:…cisterna magna megalica… ampi spazi subaracnoidei pericerebrali e pericerebellari da atrofia corticale… “, nonostante la stessa riferisse chiari aspetti patologici del sistema nervoso idonei, invece, se esaminati unitamente alle altre patologie sofferte, al riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità. Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato Dott. – all'esito della visita Persona_2 medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata - concludeva ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: obesità di III classe con gravi complicanze artrosiche causa di una importante limitazione algo-funzionale pluridistrettuale;
analogia diretta (codice 7105); ipertensione arteriosa, atriomegalia sx, disfunzione diastolica del VS, IM lieve in assenza di ulteriore documentazione di rilievo per sofferenza dell'apparato cardiovascolare;
(codice 644); BPC in assenza di ulteriore documentazione di rilievo per deficit respiratori;
analogia indiretta (codice 6003); segni di atrofia corticale alla TC in assenza di ulteriore documentazione di rilievo per deficit neurologici;
non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988; incontinenza urinaria stabilizzata per vescica neurologica iperattiva;
non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988; epatosteatosi di grado moderato, splenomegalia, gozzo multinodulare;
non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988.
Il CTU ha ben evidenziato come le patologie responsabili del quadro rilevato della perizianda erano certamente già presenti all'epoca della domanda amministrativa;
tuttavia, l'abituale andamento di un quadro clinico segnato da patologie croniche e progressive, il grado di menomazione riscontrato che poco supera la soglia della disabilità richiesta, la assente documentazione relativa ad indagini funzionali e/o strumentali in epoca precedente non consentono una retrodatazione del requisito sanitario ad un periodo superiore a 12 mesi dalla visita peritale. Infine, il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione, dott. ha concluso che, Persona_2 sulla base della valutazione delle menomazioni plurime coesistenti, si riconosce alla ricorrente una percentuale di invalidità del 75% a decorrere da febbraio 2024. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo, la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese della fase di ATP vanno compensate tra le parti tenuto conto della decorrenza della prestazione dall'1.02.2024 e, quindi, successiva alla data del deposito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e successiva alla data della domanda amministrativa del 14.12.2021; le spese dell'odierno giudizio CP_ vanno poste a carico dell' soccombente e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 21190/22, così decide:
-Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è invalida nella Parte_1 misura percentuale del 75% dal 1.2.2024; CP_
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione, compensando tra le parti le spese della fase di ATP;
Napoli, 9.06.2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 8686/2024 R.G. cui è riunito il procedimento n. 21190/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Flora Punzo presso il cui studio in Parte_1
San Giorgio a Cremano, (NA), alla Via Tufarelli, 62, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E in persona del l.r., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Capannolo ed Erminio Capasso CP_1 elett.te dom.to presso l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55 CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 22.11.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità sulla base della domanda amministrativa del 14.12.2021, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 19.05.2022, invalida solo nella misura del 67%. Il c.t.u. nominato, dott.ssa concludeva la sua relazione valutando che non Persona_1 sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e confermava le conclusioni della Commissione Medica, accertando una percentuale di invalidità pari al 67%. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 10.4.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 Rinnovata la CTU la causa veniva decisa all'odierna udienza del 9.06.2025 con la presente sentenza di cui dava lettura alle parti.
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Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG 21190/22. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che il consulente nominato non aveva adeguatamente apprezzato le patologie diagnosticate e non ne aveva considerate altre, pur ben documentate. In particolare, la ricorrente deduceva che il perito d'ufficio non aveva esaminato la Cartella CP_2 inerente al ricovero della stessa presso il reparto di Neurologia della Controparte_3 nella quale la diagnosi emersa era “di crisi lipotimica di ndd in concomitanza di TC cranio
[...] con mostranze di:…cisterna magna megalica… ampi spazi subaracnoidei pericerebrali e pericerebellari da atrofia corticale… “, nonostante la stessa riferisse chiari aspetti patologici del sistema nervoso idonei, invece, se esaminati unitamente alle altre patologie sofferte, al riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità. Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato Dott. – all'esito della visita Persona_2 medica svolta ed alla luce della documentazione sanitaria depositata - concludeva ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: obesità di III classe con gravi complicanze artrosiche causa di una importante limitazione algo-funzionale pluridistrettuale;
analogia diretta (codice 7105); ipertensione arteriosa, atriomegalia sx, disfunzione diastolica del VS, IM lieve in assenza di ulteriore documentazione di rilievo per sofferenza dell'apparato cardiovascolare;
(codice 644); BPC in assenza di ulteriore documentazione di rilievo per deficit respiratori;
analogia indiretta (codice 6003); segni di atrofia corticale alla TC in assenza di ulteriore documentazione di rilievo per deficit neurologici;
non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988; incontinenza urinaria stabilizzata per vescica neurologica iperattiva;
non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988; epatosteatosi di grado moderato, splenomegalia, gozzo multinodulare;
non valutabile ai sensi dell'art. 5 D.L. 509/1988.
Il CTU ha ben evidenziato come le patologie responsabili del quadro rilevato della perizianda erano certamente già presenti all'epoca della domanda amministrativa;
tuttavia, l'abituale andamento di un quadro clinico segnato da patologie croniche e progressive, il grado di menomazione riscontrato che poco supera la soglia della disabilità richiesta, la assente documentazione relativa ad indagini funzionali e/o strumentali in epoca precedente non consentono una retrodatazione del requisito sanitario ad un periodo superiore a 12 mesi dalla visita peritale. Infine, il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione, dott. ha concluso che, Persona_2 sulla base della valutazione delle menomazioni plurime coesistenti, si riconosce alla ricorrente una percentuale di invalidità del 75% a decorrere da febbraio 2024. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Va osservato, infine, che come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte l'odierno giudizio non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo, la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Le spese della fase di ATP vanno compensate tra le parti tenuto conto della decorrenza della prestazione dall'1.02.2024 e, quindi, successiva alla data del deposito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e successiva alla data della domanda amministrativa del 14.12.2021; le spese dell'odierno giudizio CP_ vanno poste a carico dell' soccombente e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento dell'ATPO, recante n. RG 21190/22, così decide:
-Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è invalida nella Parte_1 misura percentuale del 75% dal 1.2.2024; CP_
-Condanna l' al pagamento delle spese di lite dell'odierno giudizio che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione, compensando tra le parti le spese della fase di ATP;
Napoli, 9.06.2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua