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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1
so lo studio dell'avv. Cardella Alfonso Marco, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato a [...], il [...], elettivamente domi- Controparte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Nucera Floriana Elena Rita, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gennaio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 5 luglio 2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 21 giugno 2024, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto a Licata - il 4 settembre 2017 - con , dalla cui unione era nato un fi- Controparte_1
glio, , minorenne. Per_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 7351 del 28 aprile 2023 – 15 maggio 2023, divenuto esecutivo il 26 maggio 2023, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni concordate in sede di separa- zione, così come modificate con sentenza n. 725/2024, ossia prevedere l'affidamento esclusivo del minore al medesimo, nonché l'obbligo in Per_1
capo alla di corrispondergli a titolo di mantenimento del figlio un asse- CP_1
gno mensile di importo pari ad euro 200,00, oltre al 50 % delle spese straordi- narie, con la previsione di percepire integralmente dell'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo.
Costituitasi con comparsa, depositata il 14 settembre 2024, Parte_2
non ha contestato la domanda principale, né la richiesta di affido esclu-
[...]
sivo del minore al padre, allegando un grave stato depressivo, ma si è opposta alla previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento del fi-
- 2 - glio, allegando di essere impossibilitata.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione della convenuta, ma anche per la volontà espressa dall'attore, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la discussione e decisione.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gen- naio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in deci- sione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con decreto n. 7351 del 28 aprile 2023 – 15 maggio 2023, divenuto esecutivo il 26 maggio 2023, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella sud- detta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta
- 3 - possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, in assenza di istruttoria, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti resi all'esito dell'udienza di comparizio- ne dei coniugi del 26 novembre 2024.
Pertanto, va confermato l'affidamento esclusivo di al padre e colloca- Per_1
to presso il domicilio di quest'ultimo.
Tale statuizione si ritiene che sia rispondente all'interesse del minore, tenuto conto che dalla produzione documentale del e in particolare di quanto Pt_1
accertato nel corso del procedimento di modifica delle condizioni di separa- zione, è stato solo il padre ad occuparsi del minore.
La madre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro geni- tore tempi e modalità delle frequentazioni e, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Va, altresì, confermato l'obbligo posto in capo alla di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio , versando a un assegno men- Per_1 Parte_1
sile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, preveden- do che l'assegno unico, erogato dall' Inps, venga percepito interamente dal
Pt_1
Pare opportuno evidenziare come in assenza di dimostrazione di assoluta im- possibilità a svolgere una attività lavorativa, a prescindere dalle condizioni economiche e quindi anche in caso di disoccupazione, i genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c. , hanno il dovere mantenere i figli.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera-
- 4 - mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a Licata il 4 settembre 2017 da e e trascritto nel registro di matrimo- Parte_1 Controparte_1
nio del Comune di Licata al n. 38, parte I, dell'anno 2017;
DISPONE
l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, Persona_2 Per_3
con collocazione stabile presso il domicilio di quest'ultimo e con facol-
[...]
tà per la madre di incontrare il figlio liberamente;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_3
[... a titolo di mantenimento del figlio un assegno mensile di eu- Persona_2
ro 200,00, rivalutali secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, prevedendo che il percepisca in- Pt_1
tegralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 5 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1
so lo studio dell'avv. Cardella Alfonso Marco, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato a [...], il [...], elettivamente domi- Controparte_1
ciliata presso lo studio dell'avv. Nucera Floriana Elena Rita, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
OGGETTO: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gennaio 2025;
DEL P.M.: cfr. visto del 5 luglio 2024;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 21 giugno 2024, ha chiesto al Tri- Parte_1
bunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto a Licata - il 4 settembre 2017 - con , dalla cui unione era nato un fi- Controparte_1
glio, , minorenne. Per_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla separazione, omologata da questo Tribunale con decreto n. 7351 del 28 aprile 2023 – 15 maggio 2023, divenuto esecutivo il 26 maggio 2023, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni concordate in sede di separa- zione, così come modificate con sentenza n. 725/2024, ossia prevedere l'affidamento esclusivo del minore al medesimo, nonché l'obbligo in Per_1
capo alla di corrispondergli a titolo di mantenimento del figlio un asse- CP_1
gno mensile di importo pari ad euro 200,00, oltre al 50 % delle spese straordi- narie, con la previsione di percepire integralmente dell'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo.
Costituitasi con comparsa, depositata il 14 settembre 2024, Parte_2
non ha contestato la domanda principale, né la richiesta di affido esclu-
[...]
sivo del minore al padre, allegando un grave stato depressivo, ma si è opposta alla previsione dell'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento del fi-
- 2 - glio, allegando di essere impossibilitata.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione della convenuta, ma anche per la volontà espressa dall'attore, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la discussione e decisione.
La causa, in assenza di istruttoria, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 10 gen- naio 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in deci- sione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con decreto n. 7351 del 28 aprile 2023 – 15 maggio 2023, divenuto esecutivo il 26 maggio 2023, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella sud- detta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta
- 3 - possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, in assenza di istruttoria, va confermato quanto stabilito con i provvedimenti temporanei e urgenti resi all'esito dell'udienza di comparizio- ne dei coniugi del 26 novembre 2024.
Pertanto, va confermato l'affidamento esclusivo di al padre e colloca- Per_1
to presso il domicilio di quest'ultimo.
Tale statuizione si ritiene che sia rispondente all'interesse del minore, tenuto conto che dalla produzione documentale del e in particolare di quanto Pt_1
accertato nel corso del procedimento di modifica delle condizioni di separa- zione, è stato solo il padre ad occuparsi del minore.
La madre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro geni- tore tempi e modalità delle frequentazioni e, in caso di disaccordo, secondo quanto previsto nei provvedimenti provvisori e urgenti.
Va, altresì, confermato l'obbligo posto in capo alla di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio , versando a un assegno men- Per_1 Parte_1
sile di euro 200,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, preveden- do che l'assegno unico, erogato dall' Inps, venga percepito interamente dal
Pt_1
Pare opportuno evidenziare come in assenza di dimostrazione di assoluta im- possibilità a svolgere una attività lavorativa, a prescindere dalle condizioni economiche e quindi anche in caso di disoccupazione, i genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c. , hanno il dovere mantenere i figli.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera-
- 4 - mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza ec- cezione e difesa
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto a Licata il 4 settembre 2017 da e e trascritto nel registro di matrimo- Parte_1 Controparte_1
nio del Comune di Licata al n. 38, parte I, dell'anno 2017;
DISPONE
l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre, Persona_2 Per_3
con collocazione stabile presso il domicilio di quest'ultimo e con facol-
[...]
tà per la madre di incontrare il figlio liberamente;
PONE
a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_3
[... a titolo di mantenimento del figlio un assegno mensile di eu- Persona_2
ro 200,00, rivalutali secondo gli indici Istat, entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, prevedendo che il percepisca in- Pt_1
tegralmente l'assegno unico erogato dall'Inps per il nucleo;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
- 5 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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