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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 908-1/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione 1^ civile
Il Giudice, nella causa rubricata al N. R.G. indicato in epigrafe, pendente tra:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con i proc. dom. Avv.ti Katia VENTURA e Mirko VENTURA, Via Giulio Carcano, n. 14, Cantù
- parte attrice opponente -
c o n t r o
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 con i proc. dom. Avv.ti Laura FUSI e Debora MORELLI, V.le Matteotti, n. 14/D, Cusano Milanino
- parte convenuta opposta -
richiamato il provvedimento 13.2.2025 (in pari data depositato a PCT) e scaduti i termini per il deposito delle note assegnati alle difese con detto provvedimento;
quanto all'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione provvisoria avanzata da parte attrice opponente, provvede nel seguente modo:
- premesso che tesi ed argomentazioni delle parti sono qui prese in considerazione solo ed esclusivamente nei limiti di quanto rilevante nella prospettiva della decisione sull'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c.;
- premesso altresì che – come evidenziato in modo del tutto condivisibile nella giurisprudenza di merito – in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza con la quale il debitore chiede la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ex art. 649 c.p.c. non può essere intesa né come diretta a (mero) riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. (verifica già effettuata dal giudice della fase monitoria e, comunque, a questi riservata), né quale istanza funzionale alla valutazione della ricorrenza, “in negativo”, dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c. (per la attribuzione dell'esecutività in pendenza del giudizio di opposizione), dal momento che i gravi motivi, che – ai sensi dell'art. 649 c.p.c. – condizionano la sospensione della esecutività, sono relativi al pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare gravemente il debitore ingiunto, valutando anche la probabile fondatezza dell'opposizione da quest'ultimo proposta (cfr. Tribunale di Padova, sez. 2^, sentenza del 27.1.2015 e Tribunale di Roma sentenza del 21.12.2010);
- rilevato che al d.i. opposto (chiesto ed ottenuto per l'importo di € 20.500,00, oltre interessi al tasso legale fino alla data del deposito del ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. e, successivamente a tale data – ex art. 1284, c. 4, c.c. – al tasso di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002) è stata attribuita immediata esecutività ex art. 642, c. 2, c.p.c., in base ad atto di riconoscimento di debito prodotto sub doc. n. 1 del fascicolo monitorio, con cui l'odierno attore opponente ha dichiarato di aver ricevuto da controparte la somma di € 20.500,00 a titolo di prestito;
- ritenuto che quanto affermato dall'opponente circa il fatto che solo la metà dell'importo de quo sarebbe stata oggetto di prestito e circa le ragioni di annullabilità/nullità della scrittura privata contenente riconoscimento/ricognizione di debito titolata, difetta di qualsiasi concreta prova (anche indiretta o “indiziaria”), trattandosi – almeno allo stato – di mere asserzioni di parte, gravata quest'ultima dall'onere di provare quanto dedotto (e ciò sia, in generale, ex art. 2697 c.c., sia, nel caso di specie, ex art. 1988 c.c.);
- ritenuto che il profilo degli “interessi usurari” è privo di rilievo, visto che il d.i. è stato chiesto ed ottenuto per la somma in linea capitale (€ 25.000,00), oltre agli interessi calcolati in base ai principi fissati dalla legge;
- ritenuto che – con riferimento ai “gravi motivi”, necessari in base all'art. 649 c.p.c. alla volta della sospensiva – la circostanza che controparte possa intraprendere azione esecutiva è aspetto a cui non può essere attribuito alcun rilievo, dal momento che ciò è connaturato al fatto che vi è titolo esecutivo, dovendo quindi le ragioni di sospensiva essere altre, ferma altresì l'esigenza – anche ai fini dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e sia pure nell'ambito della cognizione sommaria connaturata al sub-procedimento relativo all'esame della richiesta di sospensiva – di fornire prova degli assunti in forza dei quali è stata proposta opposizione con contestuale istanza ex art. 649 c.p.c.;
p. q. m.
r i g e t t a
- la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. avanzata dalla parte attrice in opposizione.
Si comunichi.
Monza, 28 marzo 2025 il Giudice
Nicola GRECO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione 1^ civile
Il Giudice, nella causa rubricata al N. R.G. indicato in epigrafe, pendente tra:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con i proc. dom. Avv.ti Katia VENTURA e Mirko VENTURA, Via Giulio Carcano, n. 14, Cantù
- parte attrice opponente -
c o n t r o
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 con i proc. dom. Avv.ti Laura FUSI e Debora MORELLI, V.le Matteotti, n. 14/D, Cusano Milanino
- parte convenuta opposta -
richiamato il provvedimento 13.2.2025 (in pari data depositato a PCT) e scaduti i termini per il deposito delle note assegnati alle difese con detto provvedimento;
quanto all'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione provvisoria avanzata da parte attrice opponente, provvede nel seguente modo:
- premesso che tesi ed argomentazioni delle parti sono qui prese in considerazione solo ed esclusivamente nei limiti di quanto rilevante nella prospettiva della decisione sull'istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c.;
- premesso altresì che – come evidenziato in modo del tutto condivisibile nella giurisprudenza di merito – in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza con la quale il debitore chiede la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ex art. 649 c.p.c. non può essere intesa né come diretta a (mero) riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. (verifica già effettuata dal giudice della fase monitoria e, comunque, a questi riservata), né quale istanza funzionale alla valutazione della ricorrenza, “in negativo”, dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c. (per la attribuzione dell'esecutività in pendenza del giudizio di opposizione), dal momento che i gravi motivi, che – ai sensi dell'art. 649 c.p.c. – condizionano la sospensione della esecutività, sono relativi al pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare gravemente il debitore ingiunto, valutando anche la probabile fondatezza dell'opposizione da quest'ultimo proposta (cfr. Tribunale di Padova, sez. 2^, sentenza del 27.1.2015 e Tribunale di Roma sentenza del 21.12.2010);
- rilevato che al d.i. opposto (chiesto ed ottenuto per l'importo di € 20.500,00, oltre interessi al tasso legale fino alla data del deposito del ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. e, successivamente a tale data – ex art. 1284, c. 4, c.c. – al tasso di mora di cui al D. Lgs. n. 231/2002) è stata attribuita immediata esecutività ex art. 642, c. 2, c.p.c., in base ad atto di riconoscimento di debito prodotto sub doc. n. 1 del fascicolo monitorio, con cui l'odierno attore opponente ha dichiarato di aver ricevuto da controparte la somma di € 20.500,00 a titolo di prestito;
- ritenuto che quanto affermato dall'opponente circa il fatto che solo la metà dell'importo de quo sarebbe stata oggetto di prestito e circa le ragioni di annullabilità/nullità della scrittura privata contenente riconoscimento/ricognizione di debito titolata, difetta di qualsiasi concreta prova (anche indiretta o “indiziaria”), trattandosi – almeno allo stato – di mere asserzioni di parte, gravata quest'ultima dall'onere di provare quanto dedotto (e ciò sia, in generale, ex art. 2697 c.c., sia, nel caso di specie, ex art. 1988 c.c.);
- ritenuto che il profilo degli “interessi usurari” è privo di rilievo, visto che il d.i. è stato chiesto ed ottenuto per la somma in linea capitale (€ 25.000,00), oltre agli interessi calcolati in base ai principi fissati dalla legge;
- ritenuto che – con riferimento ai “gravi motivi”, necessari in base all'art. 649 c.p.c. alla volta della sospensiva – la circostanza che controparte possa intraprendere azione esecutiva è aspetto a cui non può essere attribuito alcun rilievo, dal momento che ciò è connaturato al fatto che vi è titolo esecutivo, dovendo quindi le ragioni di sospensiva essere altre, ferma altresì l'esigenza – anche ai fini dell'istanza ex art. 649 c.p.c. e sia pure nell'ambito della cognizione sommaria connaturata al sub-procedimento relativo all'esame della richiesta di sospensiva – di fornire prova degli assunti in forza dei quali è stata proposta opposizione con contestuale istanza ex art. 649 c.p.c.;
p. q. m.
r i g e t t a
- la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. avanzata dalla parte attrice in opposizione.
Si comunichi.
Monza, 28 marzo 2025 il Giudice
Nicola GRECO