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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione I Civile
N. 1383/2024 V.G
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1383 del Ruolo Generale degli Affari non contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale e sul divorzio su domanda congiunta
TRA
, (c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26.06.1991, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Napoli Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 2, presso lo studio dell'avvocato Sonia Iaselli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, (c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Auricchio in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto sottoscritto e depositato in data 03/04/2024 dai coniugi
[...]
e le parti hanno introdotto ricorso congiunto Parte_1 Parte_2
per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. Con lo stesso ricorso, è stata richiesta, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3.9.2018, in regime di separazione dei beni, con presa d'atto – da parte del Tribunale – delle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
I coniugi – dalla cui unione sono nate le figlie , (n. il 13- 07-2019), e PE
(n. il 29-07-2020), entrambe minorenni – all'udienza del 07.04.2025 hanno Per_2
altresì dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di ottenere una pronuncia divorzile alle condizioni di separazione riportate in ricorso.
E' stata trasmessa apposita comunicazione degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. al P.M, il quale apponeva il visto in data 12/04/2025 senza nulla opporre;
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E difatti, in data 25/06/2024 veniva pronunciata dall'intestato Tribunale la sentenza non definitiva (recante nr. cron. 186/2024) pubblicata il 26/06/2024, avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio dinanzi al giudice relatore per l'udienza di comparizione personale delle parti del 07.04.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n.
898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (14/06/2024)
pag. 2/4 nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con la predetta sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, di cui risulta attestato il passaggio in giudicato al
03.02.2025.
Sul punto, si evidenzia che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la cessazione della convivenza, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta, come tra l'altro hanno confermato gli stessi coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie, le parti hanno concordato le condizioni indicate nel ricorso congiunto e omologate nella sentenza di separazione, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006
Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 -
01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del
2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e ritenuto che le condizioni concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mugnano di
Napoli (NA), il 03.09.2018, tra , nata a [...] il Parte_1
26.06.1991 e , nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
concordate di cui al ricorso introduttivo;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia pag. 3/4 autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (NA) (Atto n°
47, Parte II, Serie A, anno 2018) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese di giudizio non ripetibili
Così deciso in Aversa, in data 04.06.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4
N. 1383/2024 V.G
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) dott. Eugenio Troisi Giudice rel/est.
3) dott.ssa Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1383 del Ruolo Generale degli Affari non contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale e sul divorzio su domanda congiunta
TRA
, (c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26.06.1991, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Napoli Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 2, presso lo studio dell'avvocato Sonia Iaselli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, (c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Martina Auricchio in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto sottoscritto e depositato in data 03/04/2024 dai coniugi
[...]
e le parti hanno introdotto ricorso congiunto Parte_1 Parte_2
per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. Con lo stesso ricorso, è stata richiesta, ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 3.9.2018, in regime di separazione dei beni, con presa d'atto – da parte del Tribunale – delle condizioni indicate in ricorso, una volta perfezionatasi la condizione di procedibilità della domanda, costituita dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
I coniugi – dalla cui unione sono nate le figlie , (n. il 13- 07-2019), e PE
(n. il 29-07-2020), entrambe minorenni – all'udienza del 07.04.2025 hanno Per_2
altresì dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di ottenere una pronuncia divorzile alle condizioni di separazione riportate in ricorso.
E' stata trasmessa apposita comunicazione degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. al P.M, il quale apponeva il visto in data 12/04/2025 senza nulla opporre;
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E difatti, in data 25/06/2024 veniva pronunciata dall'intestato Tribunale la sentenza non definitiva (recante nr. cron. 186/2024) pubblicata il 26/06/2024, avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi, con contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio dinanzi al giudice relatore per l'udienza di comparizione personale delle parti del 07.04.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n.
898/1970, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato (14/06/2024)
pag. 2/4 nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con la predetta sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, di cui risulta attestato il passaggio in giudicato al
03.02.2025.
Sul punto, si evidenzia che dalla data in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente, la cessazione della convivenza, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta, come tra l'altro hanno confermato gli stessi coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie, le parti hanno concordato le condizioni indicate nel ricorso congiunto e omologate nella sentenza di separazione, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006
Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 -
01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del
2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e ritenuto che le condizioni concernenti la prole rispondono all'interesse dei figli, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Mugnano di
Napoli (NA), il 03.09.2018, tra , nata a [...] il Parte_1
26.06.1991 e , nato a [...] il [...] alle condizioni Parte_2
concordate di cui al ricorso introduttivo;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia pag. 3/4 autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di Napoli (NA) (Atto n°
47, Parte II, Serie A, anno 2018) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese di giudizio non ripetibili
Così deciso in Aversa, in data 04.06.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4