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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 602 / 2016
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare,
esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
Parte_1 in datavisto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno
22.04.2025 con cui chiede la liquidazione dell'equo indennizzo dal 2016 al decesso, rilevato che con decreto del 4.11.2022 è stato già liquidato l'indennizzo per gli anni 2016,2017,2018,2019,2020,2021; "visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una equa indennità" piuttosto che una "retribuzione", coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
in conformità al parere reso il 28/4/11 dall'Agenzia delle Entrate, direzione Emilia Romagna. prot. 909-17188/2011 ed ai decreti Trib. Trieste 26/1/12 e Trib. Varese 20/3/12; dato atto che l'amministratore di sostegno non ha svolto attività professionale in favore del beneficiario;
tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta, nonché del rapporto di parentela e dei conseguenti obblighi solidaristici;
Cont tenuto altresì conto che l' ha dichiarato che non sussistono chiamati all'eredità
CP_2 all'amministratore di sostegno per l'attività svolta dal 01.01.2022 Parte_1
-
(il 4.3.2025) la somma di Euro fino al decesso del beneficiario Persona_1
-
6.000,00 omnicomprensiva, a carico dell'eredità giacente
Dispone la trasmissione del presente decreto e dell'ultimo rendiconto all'ufficio successioni, in modo che possa aprirsi la procedura di eredità giacente Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c.
Bologna, 27/06/2025
Il GT
NA D'DA
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Giudice Tutelare,
esaminati gli atti del procedimento sopra emarginato;
Parte_1 in datavisto il ricorso depositato dall'amministratore di sostegno
22.04.2025 con cui chiede la liquidazione dell'equo indennizzo dal 2016 al decesso, rilevato che con decreto del 4.11.2022 è stato già liquidato l'indennizzo per gli anni 2016,2017,2018,2019,2020,2021; "visto l'art. 379 cc che esplicita la volontà del legislatore di prevedere una equa indennità" piuttosto che una "retribuzione", coerente con la disposizione secondo cui l'ufficio è gratuito e quindi la natura dell'indennità è meramente compensativa, essendo diretta a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore nell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti (C. Cost. n.1073/88); osservato che l'incarico conferito nell'odierna amministrazione ha contenuto del tutto analogo a quello svolto in altri casi dai familiari del beneficiario, privi di particolare qualifica professionale;
in conformità al parere reso il 28/4/11 dall'Agenzia delle Entrate, direzione Emilia Romagna. prot. 909-17188/2011 ed ai decreti Trib. Trieste 26/1/12 e Trib. Varese 20/3/12; dato atto che l'amministratore di sostegno non ha svolto attività professionale in favore del beneficiario;
tenuto conto dell'entità del patrimonio e delle circostanze in fatto evidenziate dal richiedente, circa l'attività concretamente svolta, nonché del rapporto di parentela e dei conseguenti obblighi solidaristici;
Cont tenuto altresì conto che l' ha dichiarato che non sussistono chiamati all'eredità
CP_2 all'amministratore di sostegno per l'attività svolta dal 01.01.2022 Parte_1
-
(il 4.3.2025) la somma di Euro fino al decesso del beneficiario Persona_1
-
6.000,00 omnicomprensiva, a carico dell'eredità giacente
Dispone la trasmissione del presente decreto e dell'ultimo rendiconto all'ufficio successioni, in modo che possa aprirsi la procedura di eredità giacente Decreto immediatamente esecutivo ex art.473 ter c.p.c.
Bologna, 27/06/2025
Il GT
NA D'DA