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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3145/2022
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
Oggi 15/01/2025, alle ore 12.50, avanti al Giudice dott. Andrea Ausili, sono comparsi:
Per , l'Avv. RONCHETTI LUCA Parte_1
Per Controparte_1
, nessuno compare.
[...]
Il Giudice autorizza parte appellante a concludere ed a discutere la causa ex art. 437 c.p.c.
L'Avv. Ronchetti conclude come in atti e discute la causa anche riportandosi agli atti difensivi.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore 16.00, assenti le parti, il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito redatta.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 3145 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Parte_1
Ronchetti; appellante contro
Controparte_2
in persona del prefetto p.t., rappresentata e difesa ex
lege dall'Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di
; CP_1
appellata avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello, priva di numero identificativo, del 10.5.2022,
depositata in pari data.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE • disporre la
pag. 2/14 sospensione, sino all'esito del presente giudizio,
dell'efficacia esecutiva della sanzione comminata nel
verbale impugnato ed in particolare del fermo
amministrativo a carico dei veicoli: marca DAF H4EN3
targato FG846BG e rimorchio marca targato QAKK148, CP_3
con loro immediata liberazione. IN VIA PREGIUDIZIALE •
dichiarare la radicale nullità del provvedimento /
sentenza impugnata per difetto dei requisiti essenziali di
cui al combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 7
d.lgs. 150/2011. IN VIA PRINCIPALE • in accoglimento
dell'appello, riformare la sentenza/provvedimento
impugnato del 10/5/2022, emesso nell'ambito del
procedimento del Giudice di Pace di Città di Castello
rubricato al n. 690/2021 r.g. e, per l'effetto, accogliere
tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: • dichiarare, per i motivi di merito suesposti,
l'illegittimità del verbale di accertamento PTR 2572000045
REPARTO PGPS01 ad opera di sez. Polizia stradale di
, elevato in data 22/10/2021 a carico del CP_1
Ricorrente e, per l'effetto, dichiararne l'annullamento; •
dichiarare la nullità del pedissequo verbale di fermo
amministrativo dei veicoli: marca DAF H4EN3 targato
FG846BG e rimorchio marca targato QAKK148 – CP_3
disponendone l'immediata liberazione. • con vittoria di
spese ed onorari”;
per parte appellata: “Respinta ogni contraria istanza,
pag. 3/14 eccezione e difesa, respingere l'appello ex adverso
proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e
in diritto. Con vittoria delle spese di lite per entrambi
i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello, impugnava la Parte_1
sentenza – priva di numero identificativo - emessa dal
Giudice di Pace di Città di Castello in data 10.5.2022 e depositata in pari data, con cui il giudice di prime cure ha respinto l'impugnazione proposta avverso il verbale di accertamento n. PTR/2572000045, mediante il quale veniva irrogata sanzione pecuniaria e disposto il fermo amministrativo del complesso veicolare targato
FG846bg/QAKK148, per violazione dell'art. 46-ter, L. n.
298/1974.
1.2. A sostegno dell'appello proposto, con primo e secondo motivo di gravame, parte appellante censurava la nullità della sentenza impugnata, rispettivamente, per difetto dei requisiti essenziali del provvedimento, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., nonché per carenza di motivazione.
Con il terzo e ultimo motivo di appello, parte appellante contestava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice.
1.3. Con comparsa di costituzione in appello si costituiva in giudizio la Controparte_2
pag. 4/14 rilevando, Controparte_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., contestando quanto ex
adverso dedotto e chiedendo la conferma della gravata sentenza.
1.4. La causa veniva chiamata per la discussione all'udienza del 15.1.2025.
***
2. In via di esame preliminare, l'Avvocatura della
Stato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 434 c.p.c., in quanto parte appellante si è limitata a riproporre le medesime censure già
disattese dal giudice di primo grado.
L'eccezione è infondata, posto che l'impugnazione proposta dall'appellante contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, mediante un'argomentazione idonea ad evidenziare e, quindi, a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
3. Passando, dunque, ad esaminare l'appello proposto,
con i primi due motivi di gravame, di cui è possibile una trattazione congiunta, parte appellante sostiene come la sentenza di primo grado sia affetta da vizio di nullità,
difettando dei requisiti minimi di contenuto previsti dall'art. 132 c.p.c. ed essendo carente di motivazione idonea a rappresentare compiutamente la volontà del pag. 5/14 giudicante. In particolare, l'appellante si duole del fatto che il provvedimento emesso dal giudice di pace sia privo della corretta intestazione, dell'indicazione delle parti e dei loro difensori, nonché delle rispettive conclusioni e - in parte motiva - di una sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. Secondo quanto espresso dall'art. 132 c.p.c., infatti, “La sentenza reca l'intestazione
«Repubblica italiana», ed è pronunciata «In nome del
popolo italiano». Essa deve contenere: 1) l'indicazione
del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle
parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico
ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
5)
il dispositivo, la data della deliberazione e
la sottoscrizione del giudice”.
I rilievi mossi dall'appellante alla sentenza impugnata sono effettivamente sussistenti, posto che l'intestazione della sentenza del giudice di primo grado reca la sola dicitura “Ufficio del Giudice di Pace di Città di
Castello”, senza che siano riportate le parti del giudizio e i relativi difensori, nonché le conclusioni espresse nei rispettivi atti introduttivi.
Al riguardo e procedendo con ordine, secondo quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “l'omessa
intestazione, con la mancanza delle parole “Repubblica
pag. 6/14 italiana” e “in nome del popolo italiano”, indicate nel
comma 1 dell'articolo 132 del c.p.c., è irregolarità
formale non incidente sulla validità della sentenza di
primo grado” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3049/2000).
Pertanto, la mancanza della formula solenne nel testo della sentenza non determina nullità dell'atto, ma comporta un'ipotesi di irregolarità sanabile attraverso il procedimento di correzione (art. 287 c.p.c.). Stesso
principio di diritto deve ritenersi valido anche con riferimento all'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, delle parti del giudizio e dei relativi difensori, posto che le parti risultano comunque individuabili, in modo inequivoco, da una lettura complessiva del provvedimento e i rispettivi difensori dagli atti processuali precedenti;
inoltre, nulla è indice del fatto che il contraddittorio non si sia regolarmente costituito, valendo tali omissioni quali mere irregolarità
emendabili tramite procedimento di correzione (cfr. Cass.,
sent. n. 24494/2006).
Del pari, anche la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza, in quanto è necessario che il giudice non le abbia compiutamente esaminate e sia mancata una sua decisione in proposito, risolvendosi il vizio, ove l'esame come nella specie vi sia stato, in una mera imperfezione formale (cfr. Cass. S.U. n. 20469/2005; Cass.
pag. 7/14 n. 5277/2006).
Infine, con riferimento alla prospettata carenza di motivazione della pronuncia impugnata, si rileva come,
anche volendo aderire alla tesi offerta da parte appellante, “il vizio di nullità della sentenza di primo
grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli,
tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod.
proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo
giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la
sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel
merito della domanda, senza che a ciò osti il principio
del doppio grado di giurisdizione, che è privo di
rilevanza costituzionale” (Cass., sent. n. 13733/2014).
3.1. Con il terzo ed ultimo motivo d'appello,
l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha confermato la sanzione impugnata, ritenendo corretta la “procedura sanzionatoria
applicata dagli agenti verbalizzanti della Polizia
Stradale di ”, i quali, a seguito di un controllo CP_1
effettuato in data 22.10.2021, contestavano a
[...]
e rispettivamente in qualità di Pt_2 Parte_1
conducente e proprietario del mezzo targato FG846BG e del rispettivo rimorchio (tg. QAKK148), la violazione dell'art. 46-ter, l. n. 298/1974, poiché nel modello CMR
esibito non risultavano compilati i campi di indicazione dei dati del vettore e del subvettore. Secondo quanto pag. 8/14 prospettato dall'appellante, infatti, il giudice di primo grado, limitandosi a rilevare che “si trattava di un
trasporto internazionale, avendo il mezzo caricato merce a
Montoro (TR) con destinazione Rias (Danimarca)”, non avrebbe considerato che nell'effettuazione del trasporto non era stato previsto alcun subvettore – spiegandosi,
così, la mancata indicazione dei relativi dati nel modulo
CMR - e che i dati relativi al vettore erano stati riportati in altro campo del medesimo documento,
risultando così soddisfatta – seppur in modo formalmente irregolare - la finalità conoscitiva e dichiarativa richiesta dalla norma. Di conseguenza, non vi sarebbe stata alcuna violazione della norma suddetta.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, con verbale opposto (cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte appellante), gli agenti accertatori irrogavano a CP
, conducente del mezzo, e
[...] Parte_1
proprietario del veicolo e quindi quale obbligato in solido, la sanzione pecuniaria di euro 4.130,00 e disponevano il fermo amministrativo del complesso veicolare per violazione dell'art. 46-ter, c. 1, l. n.
298/1974 (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte appellante).
In particolare, si legge nel verbale di contestazione che il “conducente del veicolo indicato composto da
trattore stradale italiano e rimorchio belga, effettuava
pag. 9/14 un trasporto internazionale di merci, consistenti in 21
palletts caricati presso Expolon Group di Nera Montoro,
Strada Vagno 15/A e diretti a Rias A/S (…) accompagnato da
prove documentali non conformi alla normativa vigente.
Nella circostanza il conducente esibiva modello CMR privo
dell'indicazione dei campi 16 e 17 relativo l'indicazione
del vettore e dell'eventuale subvettore. Si dà atto che
l'omessa compilazione della prova documentale relativa al
vettore e/o subvettore determina l'impossibilità di
verificare la regolarità del trasporto internazionale di
merci oggetto del controllo. Data la mancanza di elementi
essenziali tali da poter ricostruire la relazione di
traffico svolta il veicolo di cui viene trattenuto il
documento di circolazione è sottoposto a fermo
amministrativo per mesi 3”.
La norma contestata dispone che “(…) chiunque, durante
l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci,
non è in grado di esibire agli organi di controllo la
prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da Euro 400 a Euro 1.200. (...).
La prova documentale di cui al comma 1 può essere
fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di
accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti
internazionali, dalle vigenti norme nazionali o
internazionali.
pag. 10/14 Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46,
qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo
della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero
questa sia stata compilata non conformemente alle norme di
cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 2.000 a Euro
6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina
l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto
internazionale di merci oggetto del controllo, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo
e secondo”.
La citata disposizione appare sufficientemente chiara nel ritenere che se al momento del controllo il conducente non è in grado di esibire la lettera di vettura internazionale CMR (la quale, nel caso in esame, è stata emessa ed esibita) si applica la sanzione di cui al comma
1, mentre qualora il documento di trasporto risulti non correttamente compilato - e tale è la condotta che appare essere stata contestata nella specie, a prescindere dall'erroneo richiamo al comma 1 della disposizione nel verbale contestato - si applicano le sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 46 ter, ovvero quelle (più gravi) di cui all'art. 46 della L. n. 298 del 1974 qualora l'omessa o incompleta compilazione determini l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto.
Nel caso in esame, deve sicuramente escludersi che la pag. 11/14 mancata compilazione dei campi di indicazione del vettore e dell'eventuale subvettore (campi 16 e 17) costituisca irregolarità che non consenta di individuare i dati –
ritenuti essenziali dall'art. 6 Convenzione CMR - che dovevano essere indicati in tali campi ed a maggior ragione va escluso che tali omissioni abbiano reso impossibile la verifica della regolarità del trasporto,
con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 46 e della confisca. Infatti, il nome e l'indirizzo del vettore – quali dati essenziali della lettera di vettura internazionale (art. 6, Convenzione
CMR) - benché non riportati nel campo corretto della CMR
(campo 16), sono evincibili nello spazio riservato alla firma e al timbro del trasportatore (campo 23), recante il timbro completo con indicazione chiara e leggibile dei relativi dati identificativi come richiesti dal documento in questione, ossia denominazione e indirizzo del trasportatore.
Del pari, l'omessa indicazione del subvettore è
conseguenza della mancanza di un rapporto di subvezione
(non essendo peraltro stato provato il contrario).
In altri termini, la lettera di vettura CMR in questione, nonostante l'omessa compilazione di due campi,
presenta tutti i dati - essenziali e non – richiesti da tale modello di documento;
i dati indicati nei campi non compilati, infatti, sono stati inseriti in modo chiaro e pag. 12/14 pienamente comprensibile in altro campo e consentono, in questo modo, di rendere conoscibile la relazione di traffico e la sua connessa regolarità.
L'appello, pertanto, va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, il verbale di contestazione e il connesso provvedimento di fermo amministrativo dovranno essere annullati, in quanto illegittimi.
4. Le spese del presente giudizio e quelli di primo grado seguono la soccombenza di parte appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3145 del
2022 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro Controparte_2
così provvede:
[...]
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Città di Castello in data 10.5.2022, depositata in pari data, annulla il verbale di accertamento n. PTR 2572000045
elevato dalla Polizia Stradale di in data CP_1
22.10.2021, nonché il pedissequo verbale di fermo amministrativo;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro
913,00 per compenso professionale ed euro 125,00 per pag. 13/14 anticipazioni, nonché alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.701,00
per compenso professionale, euro 174,00 per anticipazioni,
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 15.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 14/14
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
Oggi 15/01/2025, alle ore 12.50, avanti al Giudice dott. Andrea Ausili, sono comparsi:
Per , l'Avv. RONCHETTI LUCA Parte_1
Per Controparte_1
, nessuno compare.
[...]
Il Giudice autorizza parte appellante a concludere ed a discutere la causa ex art. 437 c.p.c.
L'Avv. Ronchetti conclude come in atti e discute la causa anche riportandosi agli atti difensivi.
All'esito della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente alle ore 16.00, assenti le parti, il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza qui di seguito redatta.
Il Giudice
dott. Andrea Ausili REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 3145 del Ruolo
generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa
da
rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Parte_1
Ronchetti; appellante contro
Controparte_2
in persona del prefetto p.t., rappresentata e difesa ex
lege dall'Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di
; CP_1
appellata avverso la sentenza del Giudice di Pace di Città di
Castello, priva di numero identificativo, del 10.5.2022,
depositata in pari data.
OGGETTO: APPELLO - ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO
AMMINISTRATIVO
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE • disporre la
pag. 2/14 sospensione, sino all'esito del presente giudizio,
dell'efficacia esecutiva della sanzione comminata nel
verbale impugnato ed in particolare del fermo
amministrativo a carico dei veicoli: marca DAF H4EN3
targato FG846BG e rimorchio marca targato QAKK148, CP_3
con loro immediata liberazione. IN VIA PREGIUDIZIALE •
dichiarare la radicale nullità del provvedimento /
sentenza impugnata per difetto dei requisiti essenziali di
cui al combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 7
d.lgs. 150/2011. IN VIA PRINCIPALE • in accoglimento
dell'appello, riformare la sentenza/provvedimento
impugnato del 10/5/2022, emesso nell'ambito del
procedimento del Giudice di Pace di Città di Castello
rubricato al n. 690/2021 r.g. e, per l'effetto, accogliere
tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si
riportano: • dichiarare, per i motivi di merito suesposti,
l'illegittimità del verbale di accertamento PTR 2572000045
REPARTO PGPS01 ad opera di sez. Polizia stradale di
, elevato in data 22/10/2021 a carico del CP_1
Ricorrente e, per l'effetto, dichiararne l'annullamento; •
dichiarare la nullità del pedissequo verbale di fermo
amministrativo dei veicoli: marca DAF H4EN3 targato
FG846BG e rimorchio marca targato QAKK148 – CP_3
disponendone l'immediata liberazione. • con vittoria di
spese ed onorari”;
per parte appellata: “Respinta ogni contraria istanza,
pag. 3/14 eccezione e difesa, respingere l'appello ex adverso
proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e
in diritto. Con vittoria delle spese di lite per entrambi
i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello, impugnava la Parte_1
sentenza – priva di numero identificativo - emessa dal
Giudice di Pace di Città di Castello in data 10.5.2022 e depositata in pari data, con cui il giudice di prime cure ha respinto l'impugnazione proposta avverso il verbale di accertamento n. PTR/2572000045, mediante il quale veniva irrogata sanzione pecuniaria e disposto il fermo amministrativo del complesso veicolare targato
FG846bg/QAKK148, per violazione dell'art. 46-ter, L. n.
298/1974.
1.2. A sostegno dell'appello proposto, con primo e secondo motivo di gravame, parte appellante censurava la nullità della sentenza impugnata, rispettivamente, per difetto dei requisiti essenziali del provvedimento, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., nonché per carenza di motivazione.
Con il terzo e ultimo motivo di appello, parte appellante contestava l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice.
1.3. Con comparsa di costituzione in appello si costituiva in giudizio la Controparte_2
pag. 4/14 rilevando, Controparte_1
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., contestando quanto ex
adverso dedotto e chiedendo la conferma della gravata sentenza.
1.4. La causa veniva chiamata per la discussione all'udienza del 15.1.2025.
***
2. In via di esame preliminare, l'Avvocatura della
Stato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 434 c.p.c., in quanto parte appellante si è limitata a riproporre le medesime censure già
disattese dal giudice di primo grado.
L'eccezione è infondata, posto che l'impugnazione proposta dall'appellante contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, mediante un'argomentazione idonea ad evidenziare e, quindi, a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
3. Passando, dunque, ad esaminare l'appello proposto,
con i primi due motivi di gravame, di cui è possibile una trattazione congiunta, parte appellante sostiene come la sentenza di primo grado sia affetta da vizio di nullità,
difettando dei requisiti minimi di contenuto previsti dall'art. 132 c.p.c. ed essendo carente di motivazione idonea a rappresentare compiutamente la volontà del pag. 5/14 giudicante. In particolare, l'appellante si duole del fatto che il provvedimento emesso dal giudice di pace sia privo della corretta intestazione, dell'indicazione delle parti e dei loro difensori, nonché delle rispettive conclusioni e - in parte motiva - di una sufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. Secondo quanto espresso dall'art. 132 c.p.c., infatti, “La sentenza reca l'intestazione
«Repubblica italiana», ed è pronunciata «In nome del
popolo italiano». Essa deve contenere: 1) l'indicazione
del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle
parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico
ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
5)
il dispositivo, la data della deliberazione e
la sottoscrizione del giudice”.
I rilievi mossi dall'appellante alla sentenza impugnata sono effettivamente sussistenti, posto che l'intestazione della sentenza del giudice di primo grado reca la sola dicitura “Ufficio del Giudice di Pace di Città di
Castello”, senza che siano riportate le parti del giudizio e i relativi difensori, nonché le conclusioni espresse nei rispettivi atti introduttivi.
Al riguardo e procedendo con ordine, secondo quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, “l'omessa
intestazione, con la mancanza delle parole “Repubblica
pag. 6/14 italiana” e “in nome del popolo italiano”, indicate nel
comma 1 dell'articolo 132 del c.p.c., è irregolarità
formale non incidente sulla validità della sentenza di
primo grado” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3049/2000).
Pertanto, la mancanza della formula solenne nel testo della sentenza non determina nullità dell'atto, ma comporta un'ipotesi di irregolarità sanabile attraverso il procedimento di correzione (art. 287 c.p.c.). Stesso
principio di diritto deve ritenersi valido anche con riferimento all'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, delle parti del giudizio e dei relativi difensori, posto che le parti risultano comunque individuabili, in modo inequivoco, da una lettura complessiva del provvedimento e i rispettivi difensori dagli atti processuali precedenti;
inoltre, nulla è indice del fatto che il contraddittorio non si sia regolarmente costituito, valendo tali omissioni quali mere irregolarità
emendabili tramite procedimento di correzione (cfr. Cass.,
sent. n. 24494/2006).
Del pari, anche la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza, in quanto è necessario che il giudice non le abbia compiutamente esaminate e sia mancata una sua decisione in proposito, risolvendosi il vizio, ove l'esame come nella specie vi sia stato, in una mera imperfezione formale (cfr. Cass. S.U. n. 20469/2005; Cass.
pag. 7/14 n. 5277/2006).
Infine, con riferimento alla prospettata carenza di motivazione della pronuncia impugnata, si rileva come,
anche volendo aderire alla tesi offerta da parte appellante, “il vizio di nullità della sentenza di primo
grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli,
tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod.
proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo
giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la
sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel
merito della domanda, senza che a ciò osti il principio
del doppio grado di giurisdizione, che è privo di
rilevanza costituzionale” (Cass., sent. n. 13733/2014).
3.1. Con il terzo ed ultimo motivo d'appello,
l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha confermato la sanzione impugnata, ritenendo corretta la “procedura sanzionatoria
applicata dagli agenti verbalizzanti della Polizia
Stradale di ”, i quali, a seguito di un controllo CP_1
effettuato in data 22.10.2021, contestavano a
[...]
e rispettivamente in qualità di Pt_2 Parte_1
conducente e proprietario del mezzo targato FG846BG e del rispettivo rimorchio (tg. QAKK148), la violazione dell'art. 46-ter, l. n. 298/1974, poiché nel modello CMR
esibito non risultavano compilati i campi di indicazione dei dati del vettore e del subvettore. Secondo quanto pag. 8/14 prospettato dall'appellante, infatti, il giudice di primo grado, limitandosi a rilevare che “si trattava di un
trasporto internazionale, avendo il mezzo caricato merce a
Montoro (TR) con destinazione Rias (Danimarca)”, non avrebbe considerato che nell'effettuazione del trasporto non era stato previsto alcun subvettore – spiegandosi,
così, la mancata indicazione dei relativi dati nel modulo
CMR - e che i dati relativi al vettore erano stati riportati in altro campo del medesimo documento,
risultando così soddisfatta – seppur in modo formalmente irregolare - la finalità conoscitiva e dichiarativa richiesta dalla norma. Di conseguenza, non vi sarebbe stata alcuna violazione della norma suddetta.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, con verbale opposto (cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte appellante), gli agenti accertatori irrogavano a CP
, conducente del mezzo, e
[...] Parte_1
proprietario del veicolo e quindi quale obbligato in solido, la sanzione pecuniaria di euro 4.130,00 e disponevano il fermo amministrativo del complesso veicolare per violazione dell'art. 46-ter, c. 1, l. n.
298/1974 (cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte appellante).
In particolare, si legge nel verbale di contestazione che il “conducente del veicolo indicato composto da
trattore stradale italiano e rimorchio belga, effettuava
pag. 9/14 un trasporto internazionale di merci, consistenti in 21
palletts caricati presso Expolon Group di Nera Montoro,
Strada Vagno 15/A e diretti a Rias A/S (…) accompagnato da
prove documentali non conformi alla normativa vigente.
Nella circostanza il conducente esibiva modello CMR privo
dell'indicazione dei campi 16 e 17 relativo l'indicazione
del vettore e dell'eventuale subvettore. Si dà atto che
l'omessa compilazione della prova documentale relativa al
vettore e/o subvettore determina l'impossibilità di
verificare la regolarità del trasporto internazionale di
merci oggetto del controllo. Data la mancanza di elementi
essenziali tali da poter ricostruire la relazione di
traffico svolta il veicolo di cui viene trattenuto il
documento di circolazione è sottoposto a fermo
amministrativo per mesi 3”.
La norma contestata dispone che “(…) chiunque, durante
l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci,
non è in grado di esibire agli organi di controllo la
prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da Euro 400 a Euro 1.200. (...).
La prova documentale di cui al comma 1 può essere
fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di
accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti
internazionali, dalle vigenti norme nazionali o
internazionali.
pag. 10/14 Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46,
qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo
della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero
questa sia stata compilata non conformemente alle norme di
cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 2.000 a Euro
6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina
l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto
internazionale di merci oggetto del controllo, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo
e secondo”.
La citata disposizione appare sufficientemente chiara nel ritenere che se al momento del controllo il conducente non è in grado di esibire la lettera di vettura internazionale CMR (la quale, nel caso in esame, è stata emessa ed esibita) si applica la sanzione di cui al comma
1, mentre qualora il documento di trasporto risulti non correttamente compilato - e tale è la condotta che appare essere stata contestata nella specie, a prescindere dall'erroneo richiamo al comma 1 della disposizione nel verbale contestato - si applicano le sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 46 ter, ovvero quelle (più gravi) di cui all'art. 46 della L. n. 298 del 1974 qualora l'omessa o incompleta compilazione determini l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto.
Nel caso in esame, deve sicuramente escludersi che la pag. 11/14 mancata compilazione dei campi di indicazione del vettore e dell'eventuale subvettore (campi 16 e 17) costituisca irregolarità che non consenta di individuare i dati –
ritenuti essenziali dall'art. 6 Convenzione CMR - che dovevano essere indicati in tali campi ed a maggior ragione va escluso che tali omissioni abbiano reso impossibile la verifica della regolarità del trasporto,
con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 46 e della confisca. Infatti, il nome e l'indirizzo del vettore – quali dati essenziali della lettera di vettura internazionale (art. 6, Convenzione
CMR) - benché non riportati nel campo corretto della CMR
(campo 16), sono evincibili nello spazio riservato alla firma e al timbro del trasportatore (campo 23), recante il timbro completo con indicazione chiara e leggibile dei relativi dati identificativi come richiesti dal documento in questione, ossia denominazione e indirizzo del trasportatore.
Del pari, l'omessa indicazione del subvettore è
conseguenza della mancanza di un rapporto di subvezione
(non essendo peraltro stato provato il contrario).
In altri termini, la lettera di vettura CMR in questione, nonostante l'omessa compilazione di due campi,
presenta tutti i dati - essenziali e non – richiesti da tale modello di documento;
i dati indicati nei campi non compilati, infatti, sono stati inseriti in modo chiaro e pag. 12/14 pienamente comprensibile in altro campo e consentono, in questo modo, di rendere conoscibile la relazione di traffico e la sua connessa regolarità.
L'appello, pertanto, va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, il verbale di contestazione e il connesso provvedimento di fermo amministrativo dovranno essere annullati, in quanto illegittimi.
4. Le spese del presente giudizio e quelli di primo grado seguono la soccombenza di parte appellata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 3145 del
2022 sul ricorso in appello proposto da Parte_1
contro Controparte_2
così provvede:
[...]
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Città di Castello in data 10.5.2022, depositata in pari data, annulla il verbale di accertamento n. PTR 2572000045
elevato dalla Polizia Stradale di in data CP_1
22.10.2021, nonché il pedissequo verbale di fermo amministrativo;
- condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in euro
913,00 per compenso professionale ed euro 125,00 per pag. 13/14 anticipazioni, nonché alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.701,00
per compenso professionale, euro 174,00 per anticipazioni,
oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Perugia, il 15.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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