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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1815/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del Giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1815/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Minervini presso il cui studio sito in Livorno, Via G. Marradi n. 14, è elet-
tivamente domiciliata attrice
contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pao-
lo Bassano presso il cui studio sito in in Livorno, via dei Fulgidi n. 12, è elettivamente do-
miciliata convenuta
e
1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo legale rappresen-
[...] P.IVA_3
tante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pacini presso il cui studio in Li-
vorno, Via Cogorano n. 25, è elettivamente domiciliata terza chiamata e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gian- CP_3 C.F._1
luca Boirivant presso il cui studio in Livorno, Scali Manzoni n. 19, ha eletto domicilio terzo chiamato
Oggetto: responsabilità contrattuale – risarcimento del danno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate in data 28.01.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis,
condannare la convenuta in persona del legale alternativa, il Sig. al CP_1 CP_3
pagamento della somma di €. 229.048,66, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda a quello dell'effettivo
pagamento, in favore della Con vittoria di spese e compe- Parte_1
tenze professionali.”
dal procuratore di parte convenuta:
“Piaccia all'on.le Tribunale respingere la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei
confronti di perché rivolta nei confronti di soggetto non legittimato – dovendosi Pt_1
2 individuare quale unico soggetto passivamente legittimato il sig. - e perché CP_3
infondata ed indimostrata in fatto ed infondata in diritto quanto ai presupposti di respon-
Cont sabilità invocati nei confronti di e comunque infondata ed indimostrata in punto di
quantum debeatur, ferme le dedotte eccezioni di inesigibilità delle specifiche voci di danno
. Con vittoria di spese e di onorari , per la fase cautelare e di merito . Piaccia all'on.le Tri-
Cont bunale, in denegata ipotesi di accertata responsabilità civile di per i fatti dedotti
dall'attrice, dichiarare tenuta e condannare Parte_2
Cont
a rilevare indenne , in adempimento del
[...]
contratto assicurativo, di quanto fosse condannata a pagare a a qualsivoglia tito- Pt_1
Cont lo, nonché a rilevare indenne delle proprie spese di costituzione e difesa e degli even-
tuali oneri di soccombenza in ogni grado . Con vittoria per le proprie spese ed onorari an-
che nel rapporto con l'assicuratore”
dal procuratore della terza chiamata:
“Voglia il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, contrariis reiectis, in via
principale: rigettare la domanda di risarcimento proposta dalla Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, giusti motivi precisati nel presente atto,
[...]
con ogni consequenziale pronuncia riguardo la domanda di garanzia proposta dalla con-
venuta nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta
per il sinistro di cui è causa, accogliere la domanda di manleva proposta nei confronti del-
la nei limiti e con l'applicazione della franchigia previsti in polizza, Parte_2
rigettando totalmente, invece, detta domanda nell'ipotesi di ritenuta inapplicabilità della
Condizione Particolare Aggiuntiva di polizza richiamata dalla compagnia assicuratrice, in
3 forza dell'esclusione di garanzia prevista dall'art. 18 II) delle Condizioni Generali di Assi-
curazione. Con vittoria di spese e competenze di causa”
dal procuratore del terzo chiamato CP_3
“il Tribunale Ill.mo Voglia respingere ogni domanda direttamente o indirettamente propo-
sta nei confronti del sig. Con vittoria di spese e competenze del presente CP_3
giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 1° giugno 2022 ritualmente notificato parte attrice,
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”), Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio (di seguito solo Controparte_1
Contr
), dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare la convenuta, in persona del le-
gale rappresentante p.t., per le causali indicate in narrativa, al pagamento della somma di
€. 229.048,66, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione dal giorno della domanda a quello dell'effettivo pagamento, in favore della
Con vittoria di spese e competenze professionali.” Parte_1
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto in fatto e in diritto: 1) che per il turno del 14/07/2018, parte attrice si rivolgeva ad in Por- CP_1 CP_1 CP_1
to” per la fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L. 84/1994, specifi-
cando, nell'apposito modulo di richiesta di avviamento, che il lavoratore somministrato avrebbe dovuto svolgere le mansioni di rallista, ossia di conducente della ralla (trattore por-
tuale adibito al traino di semirimorchi); 2) che a fronte della richiesta di parte attrice,
[...]
[..
[...] [
CP_ inviava in missione suo dipendente a tempo indeterminato;
3) che in CP_3
data 14/07/2018, durante il turno lavorativo 07:30-13:30, presso il terminal in concessione alla Sintermar S.p.a., impresa committente della , sul piazzale antistante la banchina Pt_1
di accosto n. 24 sud del porto industriale di Livorno, il a seguito di una manovra bru- CP_3
sca e anomala, provocava un grave sinistro che vedeva coinvolti due mezzi portuali impe-
gnati nel carico di semirimorchi a bordo della nave (in particolare lo Controparte_5
scontro avveniva fra la ralla KA, mod. TRL 182, matricola n. 48611, targata AJR552 di proprietà di parte attrice e la ralla AF, mod. R332, telaio n. 3321454, privo di targa, di proprietà della ditta ed in uso alla in forza di contratto di noleg- Controparte_6 Pt_1
gio, nonché con il rimorchio dalla stessa trasportato); 4) che a seguito dell'impatto, il con-
voglio formato dalla ralla AF e dal semirimorchio (della ditta RO) veniva sbalzato contro i semirimorchi parcheggiati lato banchina e il sinistro provocava altresì lesioni al il quale, a seguito dell'impatto veniva sbalzato fuori dall'abitacolo della ralla KA, CP_3
finendo sulle ruote del rimorchio trasportato dalla ralla AF;
6) che a seguito del sinistro veniva avviato un procedimento penale a carico di (all'epoca dei fatti Controparte_7
amministratore unico della ); 7) che nell'ambito del summenzionato procedimento Pt_1
penale (n. r.g. 18/4727) veniva espletata CTU al fine di accertare le cause del sinistro, che
Pers venivano successivamente individuate dal CTU Ing. in una manovra “anomala, im-
provvisa e, non per l'ultimo, inaspettata dall'altro conducente” escludendo invece qualsiasi malfunzionamento dei mezzi operativi;
7) che il giorno del sinistro il risultava positi- CP_3
vo ai cannabinoidi (THC); 8) che in conseguenza del sinistro sopportava un danno Pt_1
Contr patrimoniale dell'ammontare di 229,048,66 Euro;
9) che la responsabilità di quale somministratore, emergerebbe non tanto, o comunque non solo, dall'art. 2049 c.c.
5 (“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”) ma soprattutto
Contr dalla violazione da parte della stessa degli obblighi di natura contrattuale in quanto in-
viava in missione un soggetto inidoneo ed inabile allo svolgimento delle mansioni per cui era stata fatta richiesta, in quanto non sufficientemente formato e facente uso di sostanze stupefacenti, omettendo di effettuare le verifiche ed i controlli che, in qualità di datore di lavoro e di soggetto fornitore della manodopera, aveva il potere ed il dovere di effettuare;
10) che siccome la vicenda de qua si inserisce nell'ambito della somministrazione di lavoro portuale, regolata dalla normativa speciale di cui alla L. 84/1994, non troverebbe applica-
zione la previsione contenuta al comma 7, art. 35, d.lgs. 81/2015 (“l'utilizzatore risponde
nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue
mansioni”) derogatoria del principio espresso dall'art. 2049 c.c.;
La convenuta si è costituita tempestivamente per resistere alle pretese di controparte conte-
stando nel merito tutti gli assunti di controparte.
Contr In particolare, in punto di diritto, contestava la sussistenza di una sua responsabilità
(sia contrattuale che extracontrattuale) fondata sulla qualità di datore di lavoro del ri- CP_3
tenendo che, per costante orientamento della giurisprudenza (v. Cass. N. 31889/2019) la re-
sponsabilità dell'agenzia di lavoro temporaneo per i danni che siano stati causati dal lavora-
tore 'somministrato ' durante il suo impiego da parte dell'impresa utilizzatrice è esclusa, a nulla rilevando che si versi nell'ipotesi di somministrazione di lavoro portuale in quanto la stessa giurisprudenza di legittimità ha da sempre predicato i medesimi principi anche per tale ipotesi.
6 Contr Né una responsabilità di potrebbe essere diversamente fondata sulla 'culpa in eligen-
Contr do', che invoca (osservando che sarebbe venuta meno agli obblighi contrat- Pt_1
tuali gravanti sulla stessa inviando un lavoratore inidoneo allo svolgimento dell'attività ri-
Part chiesta) in quanto risulta del tutto indimostrato, in punto di fatto,: i) che 1) il lavoratore chele fosse inidoneo allo svolgimento della mansione di rallista in quanto egli facesse CP_3
uso abituale di sostanze stupefacenti, che 2) egli fosse in stato di alterazione psichica per assunzione di sostanze stupefacenti nel momento in cui era alla guida della ralla e che 3)
l'assunzione fosse avvenuta prima che il prendesse servizio presso anziché CP_3 Pt_1
durante il servizio;
ii) che alla luce della certificazione rilasciata dal Responsabile del Pron-
to Soccorso di Livorno il 14 luglio 2018 emergeva che, pur essendo risultata la positività
del agli “oppiacei cannabinoidi” , gli “ accertamenti clinici” condotti “sulla base dei CP_3
segni clinici osservati e registrati nella documentazione sanitaria in possesso di questo
ospedale” hanno rivelato che il paziente “non manifesta sintomi sufficienti perché possa es-
sere considerato in stato di alterazione psicofisica” (all. 3 di parte convenuta) e, dunque,
mancava la prova del nesso di causalità fra una pregressa assunzione di cannabinoidi e la perdita del controllo del mezzo da parte del CP_3
Infine, in punto di quantum, è altresì contestata l'entità economica del credito risarcitorio azionato da in quanto sarebbe stata sovrastimata. Pt_1
Contr Inoltre, chiamava in causa sia l' Parte_2
per essere da questa rilevata indenne in caso di soccombenza, sia il sig. indi- CP_3
candolo quale unico responsabile del sinistro e, dunque, unico legittimato passivo della domanda di . Pt_1
7 Parte convenuta concludeva, dunque, chiedendo di respingere la domanda risarcitoria pro-
posta da nei suoi confronti - essendo, casomai, il l'unico soggetto legittimato Pt_1 CP_3
passivo – in quanto infondata e indimostrata in fatto e in diritto e comunque indimostrata in
Contr punto di quantum debeatur e, in subordine, in caso di accertata responsabilità civile di
Contr chiedeva condannarsi la a tenere indenne di quanto Parte_2
eventualmente tenuta a pagare a . Pt_1
Successivamente si costituivano in giudizio, quali terzi chiamati da parte convenuta,
[...]
Controparte_8
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”) e
[...] CP_2 [...]
contestando gli assunti di parte attrice. CP_3
Alla prima udienza svoltasi in data 23.02.2023, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando il processo al 28.09.2023 per la discussione delle richieste istruttorie.
Le parti, quindi, procedevano al deposito delle memorie contenenti le suddette richieste.
Il Giudice neo-assegnatario del fascicolo, all'udienza del 28.09.2023, sostituita mediante deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ammetteva le prove orali articolate dalle parti e ordinava ai sensi del 210 c.p.c l'esibizione di prove documentali.
In data 28.02.2024 e 2.05.2024 venivano escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi e veniva svolto interrogatorio formale del legale rappresentante di , Pt_1 Testimone_1
Successivamente, all'udienza del 30.01.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Dinamica del sinistro – in punto an
8 Nel caso sottoposto all'attenzione di chi scrive, la dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice non veniva a ben vedere contestata dall'odierna convenuta.
L'accadimento pertanto è così riassumibile.
Contr Parte attrice, per il turno del 14/07/2018, si rivolse ad per la fornitura di lavoro tempo-
raneo ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L. 84/1994, specificando, nell'apposito modulo di ri-
chiesta di avviamento (doc. 2 di parte attrice), che il lavoratore somministrato avrebbe do-
vuto svolgere le mansioni di rallista, ossia di conducente della ralla (trattore portuale adibi-
to al traino dei semirimorchi).
Giunti a quella data, durante il turno lavorativo 07:30-13:30, presso il terminal in conces-
sione alla Sintermar S.p.a., impresa committente della , sul piazzale antistante la Pt_1
banchina di accosto n. 24 sud del porto industriale di Livorno, il provocava un grave CP_3
sinistro. In particolare il si trovava alla guida della ralla KA (mod. TRL 182, ma- CP_3
tricola n. 48611, targata AJR552), di proprietà dell'odierna attrice (doc. 3 libretto di circo-
lazione ralla KA), e procedeva lateralmente alla nave in direzione poppa-prua, senza al-
cun rimorchio al seguito, quando, improvvisamente e senza motivo alcuno, effettuava una brusca deviazione a sinistra andando a collidere con la ralla AF (mod. R332, telaio n.
3321454, privo di targa, guidato da che invece procedeva in senso di marcia Persona_2
opposto al diretto verso la poppa della nave), di proprietà della ditta CP_3 Controparte_6
ed in uso alla Seatrag in forza di contratto di noleggio, nonché con il rimorchio dalla stessa trasportato (della ditta RO).
A seguito dell'impatto, il convoglio formato dalla ralla AF e dal semirimorchio RO
veniva sbalzato contro i semirimorchi parcheggiati lato banchina (docc. 4, 5 e 5.1 e 5.2 di
9 parte attrice) e il veniva sbalzato fuori dall'abitacolo della ralla KA, finendo sulle CP_3
ruote del rimorchio trasportato dalla ralla AF e riportando delle lesioni.
Pacifica altresì risulta essere la positività del ai cannabinoidi (THC) così come dimo- CP_3
strato dagli esami tossicologici effettuati con prelievo sanguigno (doc. 8 referto esame tos-
sicologico di parte attrice) e come confermato anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede penale (è lui stesso che in quella sede ammette che, essendo in ferie la setti- CP_3
mana precedente alla data in cui si è verificato il sinistro, si era concesso “un po' di fumo”,
sottolineando che fosse stata “una cosa straordinaria”: cfr. pag. 3 doc. 26 di parte attrice).
****
Punti in contestazione risultano invece essere sostanzialmente:
i) se sussista o meno nesso di causalità fra il sinistro causato dal e la sua positività ai CP_3
cannabinoidi, se invece il fatto illecito sia da imputarsi ad un malfunzionamento della Pt_4
dallo stesso guidata o se, infine, il sinistro sia da imputare alla imperi-
[...]
zia/imprudenza o negligenza dello stesso CP_3
ii) su chi in concreto debbano gravare la responsabilità e quindi le conseguenze del sinistro causato da un lavoratore somministrato con riguardo ai rapporti “interni” fra somministran-
te e utilizzatore;
iii) il quantum debeatur;
Contr iv) i limiti di operatività della polizza assicurativa n. 45935837 stipulata da con l'Agenzia Livorno C n. 00705.
Contr
3. Responsabilità contrattuale di
Ritiene opportuno lo scrivente Giudicante che le prime due questioni vengano trattate con-
giuntamente stante la stretta connessione fra le stesse.
10 Come poc'anzi detto, in ordine alla prima questione contestato è se il sinistro causato dal sia riconducibile ad un malfunzionamento della ralla KA “la quale avrebbe im- CP_3
provvisamente smesso di rispondere ai comandi, deviando autonomamente a sinistra” (co-
me dichiarato dal nell'immediatezza dei fatti, v. pag. 4 comparsa conclusionale di par- CP_3
te attrice) oppure sia unicamente imputabile al per sua imperizia, imprudenza o negli- CP_3
genza ovvero in quanto in quel momento sarebbe venuto a trovarsi in uno stato di alterazio-
ne psicofisica stante la sua positività ai cannabinoidi (THC).
Fermo che le parti non contestano le modalità del sinistro come descritto sopra, decisivo appare tuttavia l'esame delle modalità con cui è avvenuto l'accadimento unitamente a quel-
lo degli elementi documentali e delle prove orali.
Dalle foto allegate ai rilievi effettuati dalla Polizia Giudiziaria (doc. 4 di parte attrice), dalla
Pers perizia effettuata dall'Ing. nell'ambito del procedimento penale n. r.g. 18/4727 (doc. 6
di parte attrice) così come dalle prove orali escusse in corso di causa, emerge chiaramente che il sinistro sia imputabile ad una guida imperita del Difatti, sulla base delle risul- CP_3
tanze, istruttorie lo scrivente Giudicante ritiene che sia da escludersi un qualsivoglia mal-
funzionamento del mezzo guidato dal CP_3
A sostegno di tale convincimento viene in rilievo la perizia svolta in sede penale.
Giova rammentare a tal proposito, che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua deci-
sione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, an-
che di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa do-
cumentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono
11 farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr.
Cass. n. 28855/2008).
Infatti, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le cd. prove “atipiche”
(tra cui anche le risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite da raffronto critico con altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. da ultimo Cass. n.
2947/2023).
Ciò premesso, la dinamica del sinistro de quo è stata oggetto di accertamento peritale in se-
de penale, mediante il perito della Procura, Ing. , il quale era stato chiamato ad Persona_3
accertare se le cause del sinistro fossero “da ricondursi ad errata manovra del/i mezzo/i e/o
a problemi meccanici dei mezzi medesimi” (doc. 6 di parte attrice).
Pers Il perito Ing. per prima cosa, ricostruendo puntualmente la dinamica dell'incidente sulla base di riscontri obiettivi (angolo di collisione, velocità dei mezzi, tempistica etc.,) ha osservato quanto segue: “In considerazione dell'angolo di sterzature delle ruote così come
rinvenuto sul posto, una curvatura prima dell'urto piuttosto stretta, si deduce che il trattore
curvava per un tratto di circa 7,0-8,0 metri, dopodiché avveniva l'impatto. La Pt_4
posizione del convoglio trattore non subiva verosimilmente deviazio- Parte_5
ni evidenti prima dell'urto rispetto alla direzione di marcia parallela alla banchina (desu-
mibile dalla sua posizione all'urto, come anche visibile nel filmato), dimostrando che si ri-
12 maneva nell'ambito del tempo psicotecnico (1 secondo circa); infatti, nessuna frenata veni-
va messa in azione dal Ne consegue che la curvatura del trattore Per_2 Pt_4
dall'inizio fino all'urto, avveniva in un tempo dell'ordine del secondo e quindi con velocità
media dl 25-28 km/h. Si tratta di una velocità elevata, all'incirca la velocità massima rag-
giungibile dal mezzo, sia in relazione al mezzo condotto, sia in relazione allo stato del fon-
do stradale accidentato”.
E proseguiva poi affermando che: “Si ritiene che il oltre ad avere mantenuto un ve- CP_3
locità troppo elevata di 25-28km/h in relazione al mezzo e allo stato dei luoghi, stesse
procedendo in un grave stato di disattenzione, non avendo reagito prontamente alla de-
viazione del mezzo condotto contro sterzando e rallentando”.
Pers L' Ing. ha avuto modo di accertare altresì che “i mezzi operativi sono stati entrambi
accertati efficienti, funzionanti e privi di particolari problemi meccanici”, “non può […]
essere presa in considerazione la dichiarazione del il quale afferma di aver cercato, CP_3
al momento che la ralla deviava repentinamente verso sinistra, di riallinearla agendo sul
volante per circa due giri di sterzo, ma che questa non rispondeva ai comandi (…) gli ac-
certamenti tecnici hanno mostrato che alla rotazione del volante corrisponde una pun-
tuale deviazione delle ruote sterzanti”.
In base alla ricostruzione in parte qua, il perito concludeva che “in maniera chiara e incon-
futabile è evidente che l'incidente veniva causato da un'improvvisa e secca deviazione
verso sinistra del trattore condotto da , qualificando la manovra Pt_4 CP_3
eseguita dal come “anomala, improvvisa e, non per ultimo, inaspettata dall'altro CP_3
conducente” (circostanza questa confermata altresì dalla deposizione resa in questo giudi-
zio dal teste (conducente della ralla AF), della cui attendibilità non è dato Persona_2
13 dubitare, che sul capitolo 13 di cui alla 2° memoria di parte attrice (“DCV che in data
14/07/2018, durante il turno lavorativo 07:30-13:30, presso il terminal in concessione alla
Sintermar S.p.a. (c.f. e p.iva ), sul piazzale antistante la banchina di accosto P.IVA_4
n. 24, il Sig. si trovava alla guida della ralla KA (targata AJR552) CP_3
quando effettuava una deviazione a sinistra andando a collidere con la ralla AF da Lei
condotta”) ebbe modo di rispondere: “Ero sulla ralla coinvolta nell'incidente, sulla ralla
bianca; c'è stata una collisione tra le ralle;
prima di collidere stavamo lavorando insieme
io e il conducente dell'altra ralla, avevamo rimorchi in posizioni diverse, io andavo verso
la nave carico ed il era vuoto ed andava a prendere il rimorchio verso il piazzale, CP_3
marciavamo nei sensi opposti;
io ho visto la ralla del , pochi metri prima di incro- CP_3
ciarmi, scartare improvvisamente verso la sua sinistra, sì che si arrivò all'impatto”: cfr.
verbale di udienza del 28.02.2024).
Guardando alle risultanze dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio de quo,
l'assenza di un qualsivoglia tipo di difetto presentato dalla risulta confermata Parte_4
anche dai testi escussi in corso di causa (si veda la deposizione del teste , Testimone_2
sulla cui attendibilità non è dato dubitare stante la precisione delle indicazioni fornite, resa sui capitoli di prova 4-6 di cui alla 2° memoria di parte convenuta (“Non ho mai riscontrato
difetti di funzionamento sulle ralle. Se c'è un problema meccanico, la procedura è questa:
si chiama il preposto, il quale avverte il responsabile che a sua volta chiama il meccanico
che abbiamo come pronto intervento.” Il teste, peraltro, aggiungeva: “Se mi viene chiesto se
io abbia guidato la ralla AJR552, rispondo che ne guido tante, penso di averla guidata.
Che io sappia non ho riscontrato problemi: non ho mai riscontrato problemi meccanici su
ralle da me guidate”; si veda anche la deposizione del teste resa sul capitolo Testimone_3
14 di prova 2 di cui alla 2° memoria di parte attrice che conferma che la ralla era soggetta a pe-
riodici interventi di manutenzione (“Sì, la macchina era oggetto di contratto di manuten-
zione, noi eseguivamo manutenzione preventiva periodica;
la macchina era stata oggetto
di manutenzione ed era idonea, la manutenzione preventiva verifica le condizioni generali
della macchina (sostituzioni di parte di consumo, lubrificanti, filtri,..) e si verifica in gene-
rale che la macchina sia idonea al servizio”).
Gli unici testi che hanno reso dichiarazioni all'apparenza non convergenti con quelle dei suindicati dichiaranti, sono e Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
Essi, tuttavia, ad avviso dello scrivente Giudice sono da ritenere inattendibili, stante l'incoerenza delle dichiarazioni da loro rese e segnatamente per i seguenti motivi.
Per quanto riguarda il teste la inattendibilità delle sue dichiarazioni la si può ri- Tes_4
condurre alla sostanzialmente alla contraddittorietà con le dichiarazioni dallo stesso rese al-
la polizia giudiziaria nel verbale di sommarie informazioni redatto il giorno 23.07.2018
(doc. 10 di parte convenuta). Difatti, il suddetto teste in quell'occasione riferiva di molte-
plici difetti (“macroscopici”) da cui sarebbero state affette le ralle utilizzate da (fra Pt_1
cui proprio anche la ralla KA incidentata) e in particolare denunciava difetti di sterzo
“tipo girando il volante a destra, la ralla gira(va) a sinistra” (circostanza questa comunque smentita dalla CTU svolta sul mezzo).
Successivamente però in sede di testimonianza resa in questo procedimento, il teste dichia-
rava di “non ricordare” talune delle circostanze oggetto di quelle dichiarazioni precisando anche che “il verbale l'ho firmato ma non l'ho scritto io” (doc. 10 di parte convenuta),
giustificandosi asserendo: “Se mi viene chiesto di spiegare come mai non ricordi più delle
circostanze di cui al verbale rilettomi dico che, innanzitutto, sono passati degli anni e che
15 poi, probabilmente, all'epoca, essendo io agli inizi, mi sentii sotto pressione davanti
Part all'ispettore ”.
L'esito non può che essere quello di ritenere il testimone del tutto inattendibile, stante la contraddittorietà tra le varie versioni nel tempo fornite.
Contr Per quanto riguarda invece dipendente di questi riferiva, in risposta Testimone_5
al capitolo 3 di cui alla 2° memoria di parte convenuta: “Mi ricordo però non sono sicuro
che fosse capitato al rallista soprannominato “il RA;
ricordo di una conversazione
tra due o tre ragazzi , risalente ad un paio di giorni prima dell'incidente, in cui dicevamo
che c'era un malfunzionamento allo sterzo di una ralla, di quelle un po' più vecchie, ma
non saprei dire nello specifico di quale ralla si trattasse;
dopo l'incidente mi ricordo che
raccontai di questo fatto al ADR non ricordo chi fossero i protagonisti della conver- CP_3
sazione è passato troppo tempo”.
Si tratta, invero, di una testimonianza indiretta estremamente generica: non viene dato con-
to infatti né del luogo in cui la conversazione sarebbe avvenuta, né del fatto se i colloquian-
ti fossero dipendenti della o meno, né se si stesse discutendo di ralle in forza alla Pt_1
società attrice. Anche la testimonianza di è inattendibile ed, a ben vedere, Testimone_5
pure non particolarmente conferente con lo specifico sinistro per cui è causa.
Infine, con riguardo a – il quale riferisce che la ralla KA avesse “dei Testimone_6
problemi conclamati” e in particolare dei problemi di sterzo (verbale di udienza del
2.05.2024) – le sue dichiarazioni appaiono inattendibili stante la documentazione versata in atti.
Difatti, la presenza di malfunzionamenti (allo sterzo) della ralla è stata smentita non solo dalla già citata perizia, ma, a ben vedere, anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in CP_3
16 sede di procedimento penale, dichiarazioni con le quali egli smentiva un malfunzionamento
(soprattutto allo sterzo) del mezzo da lui condotto (a parte la cintura di sicurezza non fun-
zionante, coerentemente anche con quanto rilevato dal CTU, cfr. docc. 6 e 26 di parte attri-
ce) e delle quali non si può non tener conto anche in questa sede.
In particolare il affermò: “Rimasi sorpreso perché quella ralla in particolare, era ge- CP_3
loso un ragazzo, un lavoratore della , e quando si trovava di là quella ralla, lui era Pt_1
sempre su quella, rimasi sorpreso perché la trovai di là, e ecco, non ce l'avevo mai trovata
di là…” “… insomma, il suo lavoro lo faceva (ndr la ralla) quello che mi ha sorpreso è
stato a posteriori, quando un mio collega, e questo a posteriori anche della dichiarazione
Part che ho fatto alla il giorno dopo, o il giorno stesso dell'incidente, no il giorno dopo, mi
venne a trovare un ragazzo, un mio collega all'ospedale, e mi chiese che ralla c'avevo, e mi
disse che quella ralla li aveva avuto... lui la aveva guidata, e gli rimaneva incastrato l'ac-
celeratore, cioè questa ralla rimaneva la tavoletta schiacciata, ed a me questa cosa mi ha
dato un po' da pensare, perché poi uno rivive le cose, i movimenti che ha fatto, e non lo so
se mi è... potrebbe essere che mi è rimasto anche l'acceleratore”.)
Dunque, per stessa ammissione del – e a ulteriore sostegno di quanto già emerso dalla CP_3
Pers perizia svolta dall'Ing. – in realtà non era riscontrabile alcun malfunzionamento della ralla oggetto del presente giudizio.
Dunque, una volta esclusa la riconducibilità del sinistro per cui è causa ad un malfunzio-
namento del mezzo incidentato, occorre affrontare l'altra questione controversa, ovverosia se sia ravvisabile o meno un nesso di causalità fra il sinistro e l'asserito stato di alterazione psicofisica del per la sua positività ai cannabinoidi. CP_3
17 Ebbene, sul punto è documentalmente provato che, nonostante la summenzionata positività,
il non si trovasse in uno stato di alterazione psicofisica (cfr. doc. 3 di parte convenuta CP_3
gli “sulla base dei segni clinici obiettivi osservati e registrati nella documentazione sanita-
ria in possesso di questo ospedale, la persona sopraindicata non manifesta sintomi suffi-
cienti perché possa essere considerato in stato di alterazione psicofisica”).
Tanto basta a per escludere che il sinistro sia stato causato da una pregressa assunzione di cannabinoidi.
Viceversa, tirando le fila di tutti gli elementi sin qui illustrati, il sinistro è da ritenere senz'altro imputabile ad una condotta gravemente imperita ed imprudente del il qua- CP_3
le, come chiaramente evincibile dai condivisibili approdi (sostenuti da argomentazioni tec-
Pers nico-scientifiche), sopra citati, dell'ing. , alla guida di un mezzo perfettamente funzio-
nante, viaggiava ad una velocità eccessivamente elevata in relazione allo stato dei luoghi (si
Pers pensi che il procedeva, per quanto accertato dall'ing. , alla massiva velocità rag- CP_3
giungibile dalla ralla), quando perdeva il controllo del mezzo andando ad impattare contro l'altra ralla.
Chiarito ciò, ulteriore punto in contestazione era la corretta individuazione del soggetto su cui far ricadere, in sostanza, la responsabilità del fatto illecito commesso da CP_3
Contr (lavoratore dipendente di e inviato in missione presso il giorno del sinistro). Pt_1
Parte attrice, infatti, richiamando la specialità della disciplina della somministrazione di la-
voro temporaneo in ambito portuale, lamentava la violazione di obblighi di natura contrat-
Contr tuale specifici in quanto avrebbe omesso sia di effettuare la corretta formazione del dipendente sui rischi generici e specifici della propria attività, sia di effettuare i dovuti ac-
certamenti sanitari prima dell'avviamento in missione e dunque avrebbe somministrato a
18 un lavoratore inidoneo allo svolgimento della mansione di conducente di un trattore Pt_1
portuale.
Ad avviso della convenuta, a contrario, nessuna responsabilità, sia natura contrattuale sia di natura extracontrattuale, poteva configurarsi in capo alla stessa in quanto anche in ambito portuale si applicherebbe sia il comma 7, art. 45, d.lgs. 81/2015 “l'utilizzatore risponde nei
confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue man-
sioni” sia il noto principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale “la responsabilità per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore
nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro,
bensì, ed in via esclusiva, sull'utilizzatore, quale soggetto che inserisce il lavoratore nella
propria struttura imprenditoriale ed esercita poteri di direzione e controllo sulla prestazio-
ne lavorativa, soggetto assimilabile, quindi, al paradigma generale del padrone o commit-
tente ex art. 2049 c.c.”.
Sul punto, giova per prima cosa operare una ricognizione della disciplina della sommini-
strazione di lavoro temporaneo in ambito portuale al fine di individuare in concreto gli ob-
Contr blighi gravanti su – quale unico soggetto preposto alla fornitura di lavoro portuale nel circondario di Livorno – nella sua qualità di somministrante.
Innanzitutto, di non poco conto è il fatto che, a differenza di quanto avviene nella disciplina ordinaria della somministrazione di lavoro, in ambito portuale vige sostanzialmente un re-
gime monopolistico basato sull'individuazione di un unico soggetto per ciascun porto auto-
rizzato alla somministrazione temporanea di lavoro. Giocoforza, ne deriva che le imprese portuali – che, in questo caso specifico, non hanno alcun potere discrezionale di scelta in ordine sia all'agenzia somministrante sia al lavoratore somministrato – devono affidarsi in
19 via esclusiva all'agenzia di somministrazione specificamente individuata e devono poter fa-
re affidamento sulla corretta individuazione della forza lavoro da essa inviata in missione.
Di conseguenza, in base alla normativa vigente in ambito portuale (in particolare si veda il
“regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l'amministrazione
delle aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale” e le “Regole per la sal-
vaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori portuali temporanei”) le obbligazioni gra-
vanti in capo all'agenzia di somministrazione, per quanto interessa in questa sede, consisto-
no nel provvedere alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori e nella formazione del personale, improntata ad obiettivi di regolarità ed efficienza che devono es-
sere garantiti in favore dei soggetti richiedenti. Senza dimenticare, peraltro, che è la stessa agenzia fornitrice che sceglie il personale da inviare presso l'utilizzatore tenendo conto del-
la specifica professionalità richiesta, scegliendo, dunque, il lavoratore più idoneo.
Nel caso di specie, (nella sua qualifica di utilizzatore) lamenta l'inadempimento da Pt_1
Contr parte di alle summenzionate obbligazioni, in quanto la causa del sinistro da cui è deri-
vato un danno in capo a parte attrice sarebbe da rinvenirsi nel fatto che parte convenuta avrebbe inviato in missione un lavoratore sostanzialmente inidoneo a svolgere la mansione di rallista.
Ebbene, innanzitutto, in materia di obbligazioni contrattuali, costituisce principio noto che,
in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, chi agisce per la risoluzione con-
trattuale, per il risarcimento del danno (come nella fattispecie) ovvero per l'adempimento –
salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o le-
gale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
20 della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra-
vato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., SS. UU, 30/10/2001,
n. 13533).
Di conseguenza, facendo applicazione del summenzionato principio di diritto, era onere di dimostrare la sussistenza del titolo negoziale oltreché allegare l'asserito inadempi- Pt_1
Contr mento di
Dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, la quale ha prodotto un valido titolo negoziale (il modulo di ri-
chiesta di lavoro temporaneo – cfr. doc. 2 di parte attrice) ed ha puntualmente allegato l'inadempimento di controparte alle obbligazioni gravanti sullo stesso in forza del contratto di somministrazione di lavoro portuale.
Dal canto suo, l'odierna convenuta – sulla quale gravava, al contrario, l'onere di provare il suo esatto adempimento – si è limitata ad allegare la circostanza che il fosse “un ralli- CP_3
sta di comprovata esperienza” (pag. 15 comparsa di costituzione e risposta) senza tuttavia provare in concreto tale asserzione. Considerazioni analoghe si possono muovere in rela-
zione all'asserita violazione dell'obbligo di effettuare accertamenti medico-sanitari sancito
Contr all'art. 41, d.lgs. 81/2008 addebitatagli da parte attrice. In quest'ultimo caso, infatti,
aveva provveduto a documentare che il in realtà era stato sottoposto nel tempo a visite CP_3
preventive e periodiche e che anche in occasione dell'ultimo controllo effettuato il medico competente (il dott. rilevava l'assenza di condizioni di alcool-dipendenza o di assun- Per_4
zione di sostanze stupefacenti (doc. 4 di parte convenuta). Tuttavia, tale prova documentale risulta essere del tutto inconferente stante il fatto che la visita medica a cui venne sottoposto
21 il è risalente nel tempo (25.09.2017) rispetto alla data del sinistro (14.05.2018) nulla CP_3
provando in ordine sia alla regolarità dei summenzionati controlli medici sia sulla sua ido-
neità fisica al tempo del sinistro;
senza contare poi che tale documentazione risulta essere connotata dall'assoluta illeggibilità del suo contenuto.
Pertanto, si deve concludere che a fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento, parte convenuta ha soltanto asserito, ma non di fatto provato, il proprio esatto adempimento in punto obbligo di fornire un lavoratore sostanzialmente idoneo e capace di condurre una ral-
la (e detto pure che, al contrario, elementi che fanno propendere per l'inadeguatezza del ral-
lista emergono, come dianzi visto, proprio dall'accadimento stesso).
Contr Tutto quanto premesso, questo Giudice ritiene sussistente in capo ad la responsabilità
(da inadempimento) contrattuale, con la conseguenza che la stessa convenuta sarà tenuta a risarcire il danno derivato in capo alla sua controparte Seatrag per quanto infra accertato.
4. In punto quantum del risarcimento
Contr Parte attrice agiva per ottenere la condanna di al risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa patito in conseguenza del sinistro allegando un danno emergente, provato in ef-
fetti, quantomeno in parte, per tabulas, per le seguenti spese (in grassetto quelle che si ri-
tengono provate e riconducibili all'evento de quo):
1. € 25.000,00 quale stima del valore della ralla KA condotta dal e rottamata poi- CP_3
ché la sua riparazione era risultata del tutto antieconomica (cfr. docc. 10 di parte attrice).
Tale posta di danno si ritiene sufficientemente provata dalla produzione in atti della stima peritale effettuata sul mezzo prima del sinistro, stima che pare attendibile stante la coerenza del contenuto del citato documento.
22 2. € 19.200,00 per il noleggio di un mezzo sostitutivo (trattore CP_9
XLWRT2832G5457533 n. int. 4453) per il tempo in cui la ralla di proprietà della Pt_4
rimase sequestrata e tenuta a disposizione della Procura della Repubblica (doc. 12 Pt_1
di parte attrice), sussistendo effettivamente nesso di causa tra il sinistro e tale pregiudizio economico.
3. € 71.253,00 per la riparazione della ralla AF condotta da e di proprietà Persona_2
della ditta (docc. 13 e 14 di parte attrice e, invero, non contestato da parte CP_6
convenuta).
4. € 38.400,00 per il noleggio della ralla AF (incidentata) durante i 12 mesi di non utiliz-
zo, ossia da agosto 2018 a luglio 2019. A tal proposito va rilevato che l'inoperosità del mezzo incidentato per dodici mesi non risulta giustificata e sufficientemente provata dalla documentazione allegata in atti.
5. € 38.400,00 per il noleggio di una ralla sostitutiva per la durata di mesi 12 a decorrere da agosto 2018. Sul punto, si ritiene di condividere le osservazioni mosse da parte convenuta in base alle quali non può richiedere la restituzione di un doppio canone di noleggio Pt_1
poiché, in assenza del sinistro, parte attrice avrebbe comunque dovuto sostenere il paga-
mento di un canone annuale per il noleggio della ralla AF.
Il danno complessivo causalmente riconducibile al sinistro de quo ammonta, dunque,
all'importo di €. 115.453,00.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state moneta-
riamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d.
taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indi-
23 ci presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utiliz-
zato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipo-
logie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della pre-
sente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calco-
lati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla nor-
mativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza
Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto infe-
riore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo. La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale
(Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In al caso per il calcolo della rivalutazione va individuato come dies a quo, il giorno del si-
nistro. Applicando i suddetti parametri si arriva dunque ad un importo, ad oggi rivalutato
24 con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di euro 150.383,14 (di cui euro
34.930,14 per rivalutazione ed interessi).
5. Copertura Polizza assicurativa
Ultima questione da esaminare riguarda i limiti di operatività della copertura assicurativa derivante dal contratto pacificamente concluso fra le parti.
Difatti, ad avviso della terza chiamata, , nel Parte_2
caso specifico che qui ci impegna troverebbe applicazione la Condizione Particolare Ag-
giuntiva sub VIII “Danni alle cose di terzi movimentate” che così recita: “a parziale deroga
dell'art. 18, II, i) […] la garanzia comprende i danni materiali alle cose di Terzi: sollevate,
caricate o scaricate, movimentate in genere, anche con uso di mezzi meccanici…” preve-
dendo che “la presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Re-
sponsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione della franchigia assoluta di € 250
su ciascun sinistro e con il massimo risarcimento di € 25.000 per ciascun sinistro e per an-
no assicurativo”; nel caso in cui questa condizione fosse ritenuta inoperante la garanzia prestata da dovrebbe ritenersi totalmente esclusa in forza di quanto previsto dalle CP_2
Condizioni Generali di assicurazione (cfr. art. 18, II, lett. g), i) e j) di cui al doc. 2 della ter-
za chiamata).
Contr Secondo invece, ad operare nel caso de quo sarebbe la Condizione Particolare Ag-
giuntiva sub III in base alla quale “a parziale deroga dell'art. 18) II) i) delle Norme che re-
golano l'assicurazione per la responsabilità civile la garanzia comprende i danni ai veicoli
di terzi in consegna e/o custodia dell'assicurato con esclusione dei danni derivanti: […] -
dalla loro circolazione su strade ad uso pubblico o a queste equiparate per prova, collau-
do, verifica, prelievo, consegna”. Per tale garanzia particolare aggiuntiva la polizza prevede
25 “l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ciascun sinistro e con
un massimo risarcimento di €50.000 per ciascun sinistro e per anno assicurativo” (doc. 2
della terza chiamata).
In primis vi è da rilevare che le deroghe sopra citate alla clausola di cui all'art. 18, II, i ri-
guardano solamente i danni connessi alla ralla dal momento la copertura relativa ai Pt_4
danni alla ralla AF condotta da e di proprietà della ditta è Persona_2 CP_6
esclusa in forza del citato 18, II, j, secondo cui è esclusa per l'appunto la copertura per i danni riportati dai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di
esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate, essendo evidente che la citata ralla AF si trovava impegnata in operazione di carico o scarico nell'ambito di esecuzione delle operazioni portuali.
Ciò chiarito, questo Giudice, relativamente ai danni connessi alla ritiene più Parte_4
corretta l'applicazione della Condizione Aggiuntiva sub sub III in base alla quale “a parzia-
le deroga dell'art. 18) II) i) delle Norme che regolano l'assicurazione per la responsabilità
civile la garanzia comprende i danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia
dell'assicurato con esclusione dei danni derivanti: […] - dalla loro circolazione su strade
ad uso pubblico o a queste equiparate per prova, collaudo, verifica, prelievo, consegna”.
Difatti, mentre la deroga sub VIII riguarda i danni materiali alle cose di Terzi: sollevate,
caricate o scaricate, movimentate in genere, anche con uso di mezzi meccanici, quella sub
III è specificamente relativa ai danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia
dell'assicurato, laddove deve, in via interpretativa, anche sistematica, ai sensi dell'art. 1363
c.c. (secondo cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, at-
tribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto) valorizzarsi l'uso specifi-
26 co del termine veicoli. Al contrario la deroga sub VIII contempla genericamente i danni
materiali alle cose di Terzi: sollevate, caricate o scaricate, movimentate in genere, e, dun-
que, ad avviso di chi scrive danni a cose che siano movimentate per mezzo dei veicoli stes-
si.
Ancora, la ralla KA è da qualificarsi come veicolo di terzi (tale è, rispetto ad assicurata
Contr Contr ed assicuratore, la , proprietaria della ralla KA) in consegna ad in Pt_1
quanto necessaria allo svolgimento delle mansioni contrattualmente affidatele e svolte dal lavoratore CP_3
Contr Infine, va affrontata la domanda di di essere tenuta indenne da parte di anche CP_2
delle proprie spese di costituzione e difesa e degli eventuali oneri di soccombenza in ogni grado.
Sul punto, oltre alla previsione di cui all'art. 15 della stessa polizza assicurativa deve trova-
re applicazione il terzo comma dell'art. 1917 c.c. secondo cui “Le spese sostenute per resi-
stere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei li-
miti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato
una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicura-
tore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.
Contr Nel caso di specie l'assicurata ha dovuto resistere alle pretese della danneggiata, ma deve trovare pure applicazione la previsione di cui alla seconda parte del comma in que-
Contr stione, dal momento che dovrà essere tenuta indenne solo fino al limite di 50.000,00
euro, come sopra visto e, dunque, solo per un terzo dell'importo totale. Di conseguenza la
Contr terza assicuratrice, quanto alle spese di lite, dovrà tenere indenne nella misura di un terzo delle stesse con riguardo a quelle dovute (vedasi infra) a parte attrice , nonché Pt_1
27 con riguardo a quelle relative alla propria costituzione in giudizio. Sotto tale profilo, come
Con si dirà subito di seguito sub 6, dovrà rifondere ad un terzo delle spese di lite. CP_2
6. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza, parte convenuta, sostanzialmente soc-
combente, dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Con Per quanto riguarda il rapporto processuale tra e la prima è soccombente nei con- CP_3
fronti del secondo, chiamato in causa senza che sia stata svolta in effetti alcuna domanda contro di lui (se non quella svolta in via subordinata da ed assorbita in ragione della Pt_1
Contr accertata responsabilità contrattuale di .
Con Come premesso dianzi, la terza assicuratrice dovrà tenere indenne , nella misu- CP_2
Con ra di un terzo, delle spese di lite dovute da a parte attrice e dovrà rifondere al- Pt_1
Con tresì, come visto sopra, alla stessa le spese di lite, limitatamente ad un terzo.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal
DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”,
pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014 così come mo-
dificato dal D.M. 147 del 13/08/2022.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in omaggio al criterio del cd. decisum, lo scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e com-
28 plessità delle questioni trattate. Per quanto riguarda il rapporto processuale ALP/Seatrag va previsto anche un aumento del 20% ex art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 per uso di tecniche informatiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata la responsabilità contrattuale di Controparte_10
nei confronti dell'attrice
[...] Parte_1
in relazione al sinistro per cui è causa,
[...]
2) accertato che l'attrice ha subito un danno pari ad euro 150.383,14, somma ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate,
3) condanna al pagamento, in fa- Controparte_10
vore di di euro 150.383,14, somma Parte_1
ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, oltre ad in-
teressi legali da oggi fino al saldo effettivo;
4) dichiara la terza chiamata Controparte_11
tenuta a tenere indenne
[...] Controparte_12
di quanto questa corrisponderà a
[...] Parte_1
nei limiti di euro 50.000,00 e salva l'applicazione della franchi-
[...]
gia come da polizza;
5) condanna alla refusione in favo- Parte_7
re di delle spese processuali, liqui- Parte_1 Parte_1
29 date in euro 16.923,60per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 786,00, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge;
6) condanna alla refusione in favo- Parte_7
re di delle spese processuali, liquidate in euro 14.103,00, oltre al rim- CP_3
borso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge;
7) dichiara la terza chiamata Controparte_11
tenuta a tenere indenne
[...] Controparte_12
di quanto questa corrisponderà a
[...] Parte_1
per la rifusione delle spese di lite di parte attrice, come sopra li-
[...]
quidate sub 5, limitatamente ad un terzo della somma;
8) condanna la terza chiamata
[...]
alla re- Controparte_13
fusione in favore di di un terzo Controparte_10
spese processuali sostenute dalla convenuta, spese liquidate in euro 14.103,00per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 749,00, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge, compensando le spese per il restante terzo.
Così deciso in Livorno, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del Giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1815/2022 promossa da:
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Minervini presso il cui studio sito in Livorno, Via G. Marradi n. 14, è elet-
tivamente domiciliata attrice
contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del suo Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pao-
lo Bassano presso il cui studio sito in in Livorno, via dei Fulgidi n. 12, è elettivamente do-
miciliata convenuta
e
1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo legale rappresen-
[...] P.IVA_3
tante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pacini presso il cui studio in Li-
vorno, Via Cogorano n. 25, è elettivamente domiciliata terza chiamata e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gian- CP_3 C.F._1
luca Boirivant presso il cui studio in Livorno, Scali Manzoni n. 19, ha eletto domicilio terzo chiamato
Oggetto: responsabilità contrattuale – risarcimento del danno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate in data 28.01.2025
dal procuratore di parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis,
condannare la convenuta in persona del legale alternativa, il Sig. al CP_1 CP_3
pagamento della somma di €. 229.048,66, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda a quello dell'effettivo
pagamento, in favore della Con vittoria di spese e compe- Parte_1
tenze professionali.”
dal procuratore di parte convenuta:
“Piaccia all'on.le Tribunale respingere la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei
confronti di perché rivolta nei confronti di soggetto non legittimato – dovendosi Pt_1
2 individuare quale unico soggetto passivamente legittimato il sig. - e perché CP_3
infondata ed indimostrata in fatto ed infondata in diritto quanto ai presupposti di respon-
Cont sabilità invocati nei confronti di e comunque infondata ed indimostrata in punto di
quantum debeatur, ferme le dedotte eccezioni di inesigibilità delle specifiche voci di danno
. Con vittoria di spese e di onorari , per la fase cautelare e di merito . Piaccia all'on.le Tri-
Cont bunale, in denegata ipotesi di accertata responsabilità civile di per i fatti dedotti
dall'attrice, dichiarare tenuta e condannare Parte_2
Cont
a rilevare indenne , in adempimento del
[...]
contratto assicurativo, di quanto fosse condannata a pagare a a qualsivoglia tito- Pt_1
Cont lo, nonché a rilevare indenne delle proprie spese di costituzione e difesa e degli even-
tuali oneri di soccombenza in ogni grado . Con vittoria per le proprie spese ed onorari an-
che nel rapporto con l'assicuratore”
dal procuratore della terza chiamata:
“Voglia il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, contrariis reiectis, in via
principale: rigettare la domanda di risarcimento proposta dalla Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto, giusti motivi precisati nel presente atto,
[...]
con ogni consequenziale pronuncia riguardo la domanda di garanzia proposta dalla con-
venuta nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta
per il sinistro di cui è causa, accogliere la domanda di manleva proposta nei confronti del-
la nei limiti e con l'applicazione della franchigia previsti in polizza, Parte_2
rigettando totalmente, invece, detta domanda nell'ipotesi di ritenuta inapplicabilità della
Condizione Particolare Aggiuntiva di polizza richiamata dalla compagnia assicuratrice, in
3 forza dell'esclusione di garanzia prevista dall'art. 18 II) delle Condizioni Generali di Assi-
curazione. Con vittoria di spese e competenze di causa”
dal procuratore del terzo chiamato CP_3
“il Tribunale Ill.mo Voglia respingere ogni domanda direttamente o indirettamente propo-
sta nei confronti del sig. Con vittoria di spese e competenze del presente CP_3
giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 1° giugno 2022 ritualmente notificato parte attrice,
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”), Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio (di seguito solo Controparte_1
Contr
), dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare la convenuta, in persona del le-
gale rappresentante p.t., per le causali indicate in narrativa, al pagamento della somma di
€. 229.048,66, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione dal giorno della domanda a quello dell'effettivo pagamento, in favore della
Con vittoria di spese e competenze professionali.” Parte_1
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto in fatto e in diritto: 1) che per il turno del 14/07/2018, parte attrice si rivolgeva ad in Por- CP_1 CP_1 CP_1
to” per la fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L. 84/1994, specifi-
cando, nell'apposito modulo di richiesta di avviamento, che il lavoratore somministrato avrebbe dovuto svolgere le mansioni di rallista, ossia di conducente della ralla (trattore por-
tuale adibito al traino di semirimorchi); 2) che a fronte della richiesta di parte attrice,
[...]
[..
[...] [
CP_ inviava in missione suo dipendente a tempo indeterminato;
3) che in CP_3
data 14/07/2018, durante il turno lavorativo 07:30-13:30, presso il terminal in concessione alla Sintermar S.p.a., impresa committente della , sul piazzale antistante la banchina Pt_1
di accosto n. 24 sud del porto industriale di Livorno, il a seguito di una manovra bru- CP_3
sca e anomala, provocava un grave sinistro che vedeva coinvolti due mezzi portuali impe-
gnati nel carico di semirimorchi a bordo della nave (in particolare lo Controparte_5
scontro avveniva fra la ralla KA, mod. TRL 182, matricola n. 48611, targata AJR552 di proprietà di parte attrice e la ralla AF, mod. R332, telaio n. 3321454, privo di targa, di proprietà della ditta ed in uso alla in forza di contratto di noleg- Controparte_6 Pt_1
gio, nonché con il rimorchio dalla stessa trasportato); 4) che a seguito dell'impatto, il con-
voglio formato dalla ralla AF e dal semirimorchio (della ditta RO) veniva sbalzato contro i semirimorchi parcheggiati lato banchina e il sinistro provocava altresì lesioni al il quale, a seguito dell'impatto veniva sbalzato fuori dall'abitacolo della ralla KA, CP_3
finendo sulle ruote del rimorchio trasportato dalla ralla AF;
6) che a seguito del sinistro veniva avviato un procedimento penale a carico di (all'epoca dei fatti Controparte_7
amministratore unico della ); 7) che nell'ambito del summenzionato procedimento Pt_1
penale (n. r.g. 18/4727) veniva espletata CTU al fine di accertare le cause del sinistro, che
Pers venivano successivamente individuate dal CTU Ing. in una manovra “anomala, im-
provvisa e, non per l'ultimo, inaspettata dall'altro conducente” escludendo invece qualsiasi malfunzionamento dei mezzi operativi;
7) che il giorno del sinistro il risultava positi- CP_3
vo ai cannabinoidi (THC); 8) che in conseguenza del sinistro sopportava un danno Pt_1
Contr patrimoniale dell'ammontare di 229,048,66 Euro;
9) che la responsabilità di quale somministratore, emergerebbe non tanto, o comunque non solo, dall'art. 2049 c.c.
5 (“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro
domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”) ma soprattutto
Contr dalla violazione da parte della stessa degli obblighi di natura contrattuale in quanto in-
viava in missione un soggetto inidoneo ed inabile allo svolgimento delle mansioni per cui era stata fatta richiesta, in quanto non sufficientemente formato e facente uso di sostanze stupefacenti, omettendo di effettuare le verifiche ed i controlli che, in qualità di datore di lavoro e di soggetto fornitore della manodopera, aveva il potere ed il dovere di effettuare;
10) che siccome la vicenda de qua si inserisce nell'ambito della somministrazione di lavoro portuale, regolata dalla normativa speciale di cui alla L. 84/1994, non troverebbe applica-
zione la previsione contenuta al comma 7, art. 35, d.lgs. 81/2015 (“l'utilizzatore risponde
nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue
mansioni”) derogatoria del principio espresso dall'art. 2049 c.c.;
La convenuta si è costituita tempestivamente per resistere alle pretese di controparte conte-
stando nel merito tutti gli assunti di controparte.
Contr In particolare, in punto di diritto, contestava la sussistenza di una sua responsabilità
(sia contrattuale che extracontrattuale) fondata sulla qualità di datore di lavoro del ri- CP_3
tenendo che, per costante orientamento della giurisprudenza (v. Cass. N. 31889/2019) la re-
sponsabilità dell'agenzia di lavoro temporaneo per i danni che siano stati causati dal lavora-
tore 'somministrato ' durante il suo impiego da parte dell'impresa utilizzatrice è esclusa, a nulla rilevando che si versi nell'ipotesi di somministrazione di lavoro portuale in quanto la stessa giurisprudenza di legittimità ha da sempre predicato i medesimi principi anche per tale ipotesi.
6 Contr Né una responsabilità di potrebbe essere diversamente fondata sulla 'culpa in eligen-
Contr do', che invoca (osservando che sarebbe venuta meno agli obblighi contrat- Pt_1
tuali gravanti sulla stessa inviando un lavoratore inidoneo allo svolgimento dell'attività ri-
Part chiesta) in quanto risulta del tutto indimostrato, in punto di fatto,: i) che 1) il lavoratore chele fosse inidoneo allo svolgimento della mansione di rallista in quanto egli facesse CP_3
uso abituale di sostanze stupefacenti, che 2) egli fosse in stato di alterazione psichica per assunzione di sostanze stupefacenti nel momento in cui era alla guida della ralla e che 3)
l'assunzione fosse avvenuta prima che il prendesse servizio presso anziché CP_3 Pt_1
durante il servizio;
ii) che alla luce della certificazione rilasciata dal Responsabile del Pron-
to Soccorso di Livorno il 14 luglio 2018 emergeva che, pur essendo risultata la positività
del agli “oppiacei cannabinoidi” , gli “ accertamenti clinici” condotti “sulla base dei CP_3
segni clinici osservati e registrati nella documentazione sanitaria in possesso di questo
ospedale” hanno rivelato che il paziente “non manifesta sintomi sufficienti perché possa es-
sere considerato in stato di alterazione psicofisica” (all. 3 di parte convenuta) e, dunque,
mancava la prova del nesso di causalità fra una pregressa assunzione di cannabinoidi e la perdita del controllo del mezzo da parte del CP_3
Infine, in punto di quantum, è altresì contestata l'entità economica del credito risarcitorio azionato da in quanto sarebbe stata sovrastimata. Pt_1
Contr Inoltre, chiamava in causa sia l' Parte_2
per essere da questa rilevata indenne in caso di soccombenza, sia il sig. indi- CP_3
candolo quale unico responsabile del sinistro e, dunque, unico legittimato passivo della domanda di . Pt_1
7 Parte convenuta concludeva, dunque, chiedendo di respingere la domanda risarcitoria pro-
posta da nei suoi confronti - essendo, casomai, il l'unico soggetto legittimato Pt_1 CP_3
passivo – in quanto infondata e indimostrata in fatto e in diritto e comunque indimostrata in
Contr punto di quantum debeatur e, in subordine, in caso di accertata responsabilità civile di
Contr chiedeva condannarsi la a tenere indenne di quanto Parte_2
eventualmente tenuta a pagare a . Pt_1
Successivamente si costituivano in giudizio, quali terzi chiamati da parte convenuta,
[...]
Controparte_8
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”) e
[...] CP_2 [...]
contestando gli assunti di parte attrice. CP_3
Alla prima udienza svoltasi in data 23.02.2023, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando il processo al 28.09.2023 per la discussione delle richieste istruttorie.
Le parti, quindi, procedevano al deposito delle memorie contenenti le suddette richieste.
Il Giudice neo-assegnatario del fascicolo, all'udienza del 28.09.2023, sostituita mediante deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., ammetteva le prove orali articolate dalle parti e ordinava ai sensi del 210 c.p.c l'esibizione di prove documentali.
In data 28.02.2024 e 2.05.2024 venivano escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi e veniva svolto interrogatorio formale del legale rappresentante di , Pt_1 Testimone_1
Successivamente, all'udienza del 30.01.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Dinamica del sinistro – in punto an
8 Nel caso sottoposto all'attenzione di chi scrive, la dinamica del sinistro per come descritta da parte attrice non veniva a ben vedere contestata dall'odierna convenuta.
L'accadimento pertanto è così riassumibile.
Contr Parte attrice, per il turno del 14/07/2018, si rivolse ad per la fornitura di lavoro tempo-
raneo ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L. 84/1994, specificando, nell'apposito modulo di ri-
chiesta di avviamento (doc. 2 di parte attrice), che il lavoratore somministrato avrebbe do-
vuto svolgere le mansioni di rallista, ossia di conducente della ralla (trattore portuale adibi-
to al traino dei semirimorchi).
Giunti a quella data, durante il turno lavorativo 07:30-13:30, presso il terminal in conces-
sione alla Sintermar S.p.a., impresa committente della , sul piazzale antistante la Pt_1
banchina di accosto n. 24 sud del porto industriale di Livorno, il provocava un grave CP_3
sinistro. In particolare il si trovava alla guida della ralla KA (mod. TRL 182, ma- CP_3
tricola n. 48611, targata AJR552), di proprietà dell'odierna attrice (doc. 3 libretto di circo-
lazione ralla KA), e procedeva lateralmente alla nave in direzione poppa-prua, senza al-
cun rimorchio al seguito, quando, improvvisamente e senza motivo alcuno, effettuava una brusca deviazione a sinistra andando a collidere con la ralla AF (mod. R332, telaio n.
3321454, privo di targa, guidato da che invece procedeva in senso di marcia Persona_2
opposto al diretto verso la poppa della nave), di proprietà della ditta CP_3 Controparte_6
ed in uso alla Seatrag in forza di contratto di noleggio, nonché con il rimorchio dalla stessa trasportato (della ditta RO).
A seguito dell'impatto, il convoglio formato dalla ralla AF e dal semirimorchio RO
veniva sbalzato contro i semirimorchi parcheggiati lato banchina (docc. 4, 5 e 5.1 e 5.2 di
9 parte attrice) e il veniva sbalzato fuori dall'abitacolo della ralla KA, finendo sulle CP_3
ruote del rimorchio trasportato dalla ralla AF e riportando delle lesioni.
Pacifica altresì risulta essere la positività del ai cannabinoidi (THC) così come dimo- CP_3
strato dagli esami tossicologici effettuati con prelievo sanguigno (doc. 8 referto esame tos-
sicologico di parte attrice) e come confermato anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede penale (è lui stesso che in quella sede ammette che, essendo in ferie la setti- CP_3
mana precedente alla data in cui si è verificato il sinistro, si era concesso “un po' di fumo”,
sottolineando che fosse stata “una cosa straordinaria”: cfr. pag. 3 doc. 26 di parte attrice).
****
Punti in contestazione risultano invece essere sostanzialmente:
i) se sussista o meno nesso di causalità fra il sinistro causato dal e la sua positività ai CP_3
cannabinoidi, se invece il fatto illecito sia da imputarsi ad un malfunzionamento della Pt_4
dallo stesso guidata o se, infine, il sinistro sia da imputare alla imperi-
[...]
zia/imprudenza o negligenza dello stesso CP_3
ii) su chi in concreto debbano gravare la responsabilità e quindi le conseguenze del sinistro causato da un lavoratore somministrato con riguardo ai rapporti “interni” fra somministran-
te e utilizzatore;
iii) il quantum debeatur;
Contr iv) i limiti di operatività della polizza assicurativa n. 45935837 stipulata da con l'Agenzia Livorno C n. 00705.
Contr
3. Responsabilità contrattuale di
Ritiene opportuno lo scrivente Giudicante che le prime due questioni vengano trattate con-
giuntamente stante la stretta connessione fra le stesse.
10 Come poc'anzi detto, in ordine alla prima questione contestato è se il sinistro causato dal sia riconducibile ad un malfunzionamento della ralla KA “la quale avrebbe im- CP_3
provvisamente smesso di rispondere ai comandi, deviando autonomamente a sinistra” (co-
me dichiarato dal nell'immediatezza dei fatti, v. pag. 4 comparsa conclusionale di par- CP_3
te attrice) oppure sia unicamente imputabile al per sua imperizia, imprudenza o negli- CP_3
genza ovvero in quanto in quel momento sarebbe venuto a trovarsi in uno stato di alterazio-
ne psicofisica stante la sua positività ai cannabinoidi (THC).
Fermo che le parti non contestano le modalità del sinistro come descritto sopra, decisivo appare tuttavia l'esame delle modalità con cui è avvenuto l'accadimento unitamente a quel-
lo degli elementi documentali e delle prove orali.
Dalle foto allegate ai rilievi effettuati dalla Polizia Giudiziaria (doc. 4 di parte attrice), dalla
Pers perizia effettuata dall'Ing. nell'ambito del procedimento penale n. r.g. 18/4727 (doc. 6
di parte attrice) così come dalle prove orali escusse in corso di causa, emerge chiaramente che il sinistro sia imputabile ad una guida imperita del Difatti, sulla base delle risul- CP_3
tanze, istruttorie lo scrivente Giudicante ritiene che sia da escludersi un qualsivoglia mal-
funzionamento del mezzo guidato dal CP_3
A sostegno di tale convincimento viene in rilievo la perizia svolta in sede penale.
Giova rammentare a tal proposito, che per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua deci-
sione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, an-
che di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa do-
cumentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono
11 farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr.
Cass. n. 28855/2008).
Infatti, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le cd. prove “atipiche”
(tra cui anche le risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite da raffronto critico con altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. da ultimo Cass. n.
2947/2023).
Ciò premesso, la dinamica del sinistro de quo è stata oggetto di accertamento peritale in se-
de penale, mediante il perito della Procura, Ing. , il quale era stato chiamato ad Persona_3
accertare se le cause del sinistro fossero “da ricondursi ad errata manovra del/i mezzo/i e/o
a problemi meccanici dei mezzi medesimi” (doc. 6 di parte attrice).
Pers Il perito Ing. per prima cosa, ricostruendo puntualmente la dinamica dell'incidente sulla base di riscontri obiettivi (angolo di collisione, velocità dei mezzi, tempistica etc.,) ha osservato quanto segue: “In considerazione dell'angolo di sterzature delle ruote così come
rinvenuto sul posto, una curvatura prima dell'urto piuttosto stretta, si deduce che il trattore
curvava per un tratto di circa 7,0-8,0 metri, dopodiché avveniva l'impatto. La Pt_4
posizione del convoglio trattore non subiva verosimilmente deviazio- Parte_5
ni evidenti prima dell'urto rispetto alla direzione di marcia parallela alla banchina (desu-
mibile dalla sua posizione all'urto, come anche visibile nel filmato), dimostrando che si ri-
12 maneva nell'ambito del tempo psicotecnico (1 secondo circa); infatti, nessuna frenata veni-
va messa in azione dal Ne consegue che la curvatura del trattore Per_2 Pt_4
dall'inizio fino all'urto, avveniva in un tempo dell'ordine del secondo e quindi con velocità
media dl 25-28 km/h. Si tratta di una velocità elevata, all'incirca la velocità massima rag-
giungibile dal mezzo, sia in relazione al mezzo condotto, sia in relazione allo stato del fon-
do stradale accidentato”.
E proseguiva poi affermando che: “Si ritiene che il oltre ad avere mantenuto un ve- CP_3
locità troppo elevata di 25-28km/h in relazione al mezzo e allo stato dei luoghi, stesse
procedendo in un grave stato di disattenzione, non avendo reagito prontamente alla de-
viazione del mezzo condotto contro sterzando e rallentando”.
Pers L' Ing. ha avuto modo di accertare altresì che “i mezzi operativi sono stati entrambi
accertati efficienti, funzionanti e privi di particolari problemi meccanici”, “non può […]
essere presa in considerazione la dichiarazione del il quale afferma di aver cercato, CP_3
al momento che la ralla deviava repentinamente verso sinistra, di riallinearla agendo sul
volante per circa due giri di sterzo, ma che questa non rispondeva ai comandi (…) gli ac-
certamenti tecnici hanno mostrato che alla rotazione del volante corrisponde una pun-
tuale deviazione delle ruote sterzanti”.
In base alla ricostruzione in parte qua, il perito concludeva che “in maniera chiara e incon-
futabile è evidente che l'incidente veniva causato da un'improvvisa e secca deviazione
verso sinistra del trattore condotto da , qualificando la manovra Pt_4 CP_3
eseguita dal come “anomala, improvvisa e, non per ultimo, inaspettata dall'altro CP_3
conducente” (circostanza questa confermata altresì dalla deposizione resa in questo giudi-
zio dal teste (conducente della ralla AF), della cui attendibilità non è dato Persona_2
13 dubitare, che sul capitolo 13 di cui alla 2° memoria di parte attrice (“DCV che in data
14/07/2018, durante il turno lavorativo 07:30-13:30, presso il terminal in concessione alla
Sintermar S.p.a. (c.f. e p.iva ), sul piazzale antistante la banchina di accosto P.IVA_4
n. 24, il Sig. si trovava alla guida della ralla KA (targata AJR552) CP_3
quando effettuava una deviazione a sinistra andando a collidere con la ralla AF da Lei
condotta”) ebbe modo di rispondere: “Ero sulla ralla coinvolta nell'incidente, sulla ralla
bianca; c'è stata una collisione tra le ralle;
prima di collidere stavamo lavorando insieme
io e il conducente dell'altra ralla, avevamo rimorchi in posizioni diverse, io andavo verso
la nave carico ed il era vuoto ed andava a prendere il rimorchio verso il piazzale, CP_3
marciavamo nei sensi opposti;
io ho visto la ralla del , pochi metri prima di incro- CP_3
ciarmi, scartare improvvisamente verso la sua sinistra, sì che si arrivò all'impatto”: cfr.
verbale di udienza del 28.02.2024).
Guardando alle risultanze dell'attività istruttoria espletata nel corso del giudizio de quo,
l'assenza di un qualsivoglia tipo di difetto presentato dalla risulta confermata Parte_4
anche dai testi escussi in corso di causa (si veda la deposizione del teste , Testimone_2
sulla cui attendibilità non è dato dubitare stante la precisione delle indicazioni fornite, resa sui capitoli di prova 4-6 di cui alla 2° memoria di parte convenuta (“Non ho mai riscontrato
difetti di funzionamento sulle ralle. Se c'è un problema meccanico, la procedura è questa:
si chiama il preposto, il quale avverte il responsabile che a sua volta chiama il meccanico
che abbiamo come pronto intervento.” Il teste, peraltro, aggiungeva: “Se mi viene chiesto se
io abbia guidato la ralla AJR552, rispondo che ne guido tante, penso di averla guidata.
Che io sappia non ho riscontrato problemi: non ho mai riscontrato problemi meccanici su
ralle da me guidate”; si veda anche la deposizione del teste resa sul capitolo Testimone_3
14 di prova 2 di cui alla 2° memoria di parte attrice che conferma che la ralla era soggetta a pe-
riodici interventi di manutenzione (“Sì, la macchina era oggetto di contratto di manuten-
zione, noi eseguivamo manutenzione preventiva periodica;
la macchina era stata oggetto
di manutenzione ed era idonea, la manutenzione preventiva verifica le condizioni generali
della macchina (sostituzioni di parte di consumo, lubrificanti, filtri,..) e si verifica in gene-
rale che la macchina sia idonea al servizio”).
Gli unici testi che hanno reso dichiarazioni all'apparenza non convergenti con quelle dei suindicati dichiaranti, sono e Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
Essi, tuttavia, ad avviso dello scrivente Giudice sono da ritenere inattendibili, stante l'incoerenza delle dichiarazioni da loro rese e segnatamente per i seguenti motivi.
Per quanto riguarda il teste la inattendibilità delle sue dichiarazioni la si può ri- Tes_4
condurre alla sostanzialmente alla contraddittorietà con le dichiarazioni dallo stesso rese al-
la polizia giudiziaria nel verbale di sommarie informazioni redatto il giorno 23.07.2018
(doc. 10 di parte convenuta). Difatti, il suddetto teste in quell'occasione riferiva di molte-
plici difetti (“macroscopici”) da cui sarebbero state affette le ralle utilizzate da (fra Pt_1
cui proprio anche la ralla KA incidentata) e in particolare denunciava difetti di sterzo
“tipo girando il volante a destra, la ralla gira(va) a sinistra” (circostanza questa comunque smentita dalla CTU svolta sul mezzo).
Successivamente però in sede di testimonianza resa in questo procedimento, il teste dichia-
rava di “non ricordare” talune delle circostanze oggetto di quelle dichiarazioni precisando anche che “il verbale l'ho firmato ma non l'ho scritto io” (doc. 10 di parte convenuta),
giustificandosi asserendo: “Se mi viene chiesto di spiegare come mai non ricordi più delle
circostanze di cui al verbale rilettomi dico che, innanzitutto, sono passati degli anni e che
15 poi, probabilmente, all'epoca, essendo io agli inizi, mi sentii sotto pressione davanti
Part all'ispettore ”.
L'esito non può che essere quello di ritenere il testimone del tutto inattendibile, stante la contraddittorietà tra le varie versioni nel tempo fornite.
Contr Per quanto riguarda invece dipendente di questi riferiva, in risposta Testimone_5
al capitolo 3 di cui alla 2° memoria di parte convenuta: “Mi ricordo però non sono sicuro
che fosse capitato al rallista soprannominato “il RA;
ricordo di una conversazione
tra due o tre ragazzi , risalente ad un paio di giorni prima dell'incidente, in cui dicevamo
che c'era un malfunzionamento allo sterzo di una ralla, di quelle un po' più vecchie, ma
non saprei dire nello specifico di quale ralla si trattasse;
dopo l'incidente mi ricordo che
raccontai di questo fatto al ADR non ricordo chi fossero i protagonisti della conver- CP_3
sazione è passato troppo tempo”.
Si tratta, invero, di una testimonianza indiretta estremamente generica: non viene dato con-
to infatti né del luogo in cui la conversazione sarebbe avvenuta, né del fatto se i colloquian-
ti fossero dipendenti della o meno, né se si stesse discutendo di ralle in forza alla Pt_1
società attrice. Anche la testimonianza di è inattendibile ed, a ben vedere, Testimone_5
pure non particolarmente conferente con lo specifico sinistro per cui è causa.
Infine, con riguardo a – il quale riferisce che la ralla KA avesse “dei Testimone_6
problemi conclamati” e in particolare dei problemi di sterzo (verbale di udienza del
2.05.2024) – le sue dichiarazioni appaiono inattendibili stante la documentazione versata in atti.
Difatti, la presenza di malfunzionamenti (allo sterzo) della ralla è stata smentita non solo dalla già citata perizia, ma, a ben vedere, anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso in CP_3
16 sede di procedimento penale, dichiarazioni con le quali egli smentiva un malfunzionamento
(soprattutto allo sterzo) del mezzo da lui condotto (a parte la cintura di sicurezza non fun-
zionante, coerentemente anche con quanto rilevato dal CTU, cfr. docc. 6 e 26 di parte attri-
ce) e delle quali non si può non tener conto anche in questa sede.
In particolare il affermò: “Rimasi sorpreso perché quella ralla in particolare, era ge- CP_3
loso un ragazzo, un lavoratore della , e quando si trovava di là quella ralla, lui era Pt_1
sempre su quella, rimasi sorpreso perché la trovai di là, e ecco, non ce l'avevo mai trovata
di là…” “… insomma, il suo lavoro lo faceva (ndr la ralla) quello che mi ha sorpreso è
stato a posteriori, quando un mio collega, e questo a posteriori anche della dichiarazione
Part che ho fatto alla il giorno dopo, o il giorno stesso dell'incidente, no il giorno dopo, mi
venne a trovare un ragazzo, un mio collega all'ospedale, e mi chiese che ralla c'avevo, e mi
disse che quella ralla li aveva avuto... lui la aveva guidata, e gli rimaneva incastrato l'ac-
celeratore, cioè questa ralla rimaneva la tavoletta schiacciata, ed a me questa cosa mi ha
dato un po' da pensare, perché poi uno rivive le cose, i movimenti che ha fatto, e non lo so
se mi è... potrebbe essere che mi è rimasto anche l'acceleratore”.)
Dunque, per stessa ammissione del – e a ulteriore sostegno di quanto già emerso dalla CP_3
Pers perizia svolta dall'Ing. – in realtà non era riscontrabile alcun malfunzionamento della ralla oggetto del presente giudizio.
Dunque, una volta esclusa la riconducibilità del sinistro per cui è causa ad un malfunzio-
namento del mezzo incidentato, occorre affrontare l'altra questione controversa, ovverosia se sia ravvisabile o meno un nesso di causalità fra il sinistro e l'asserito stato di alterazione psicofisica del per la sua positività ai cannabinoidi. CP_3
17 Ebbene, sul punto è documentalmente provato che, nonostante la summenzionata positività,
il non si trovasse in uno stato di alterazione psicofisica (cfr. doc. 3 di parte convenuta CP_3
gli “sulla base dei segni clinici obiettivi osservati e registrati nella documentazione sanita-
ria in possesso di questo ospedale, la persona sopraindicata non manifesta sintomi suffi-
cienti perché possa essere considerato in stato di alterazione psicofisica”).
Tanto basta a per escludere che il sinistro sia stato causato da una pregressa assunzione di cannabinoidi.
Viceversa, tirando le fila di tutti gli elementi sin qui illustrati, il sinistro è da ritenere senz'altro imputabile ad una condotta gravemente imperita ed imprudente del il qua- CP_3
le, come chiaramente evincibile dai condivisibili approdi (sostenuti da argomentazioni tec-
Pers nico-scientifiche), sopra citati, dell'ing. , alla guida di un mezzo perfettamente funzio-
nante, viaggiava ad una velocità eccessivamente elevata in relazione allo stato dei luoghi (si
Pers pensi che il procedeva, per quanto accertato dall'ing. , alla massiva velocità rag- CP_3
giungibile dalla ralla), quando perdeva il controllo del mezzo andando ad impattare contro l'altra ralla.
Chiarito ciò, ulteriore punto in contestazione era la corretta individuazione del soggetto su cui far ricadere, in sostanza, la responsabilità del fatto illecito commesso da CP_3
Contr (lavoratore dipendente di e inviato in missione presso il giorno del sinistro). Pt_1
Parte attrice, infatti, richiamando la specialità della disciplina della somministrazione di la-
voro temporaneo in ambito portuale, lamentava la violazione di obblighi di natura contrat-
Contr tuale specifici in quanto avrebbe omesso sia di effettuare la corretta formazione del dipendente sui rischi generici e specifici della propria attività, sia di effettuare i dovuti ac-
certamenti sanitari prima dell'avviamento in missione e dunque avrebbe somministrato a
18 un lavoratore inidoneo allo svolgimento della mansione di conducente di un trattore Pt_1
portuale.
Ad avviso della convenuta, a contrario, nessuna responsabilità, sia natura contrattuale sia di natura extracontrattuale, poteva configurarsi in capo alla stessa in quanto anche in ambito portuale si applicherebbe sia il comma 7, art. 45, d.lgs. 81/2015 “l'utilizzatore risponde nei
confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue man-
sioni” sia il noto principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale “la responsabilità per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore
nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro,
bensì, ed in via esclusiva, sull'utilizzatore, quale soggetto che inserisce il lavoratore nella
propria struttura imprenditoriale ed esercita poteri di direzione e controllo sulla prestazio-
ne lavorativa, soggetto assimilabile, quindi, al paradigma generale del padrone o commit-
tente ex art. 2049 c.c.”.
Sul punto, giova per prima cosa operare una ricognizione della disciplina della sommini-
strazione di lavoro temporaneo in ambito portuale al fine di individuare in concreto gli ob-
Contr blighi gravanti su – quale unico soggetto preposto alla fornitura di lavoro portuale nel circondario di Livorno – nella sua qualità di somministrante.
Innanzitutto, di non poco conto è il fatto che, a differenza di quanto avviene nella disciplina ordinaria della somministrazione di lavoro, in ambito portuale vige sostanzialmente un re-
gime monopolistico basato sull'individuazione di un unico soggetto per ciascun porto auto-
rizzato alla somministrazione temporanea di lavoro. Giocoforza, ne deriva che le imprese portuali – che, in questo caso specifico, non hanno alcun potere discrezionale di scelta in ordine sia all'agenzia somministrante sia al lavoratore somministrato – devono affidarsi in
19 via esclusiva all'agenzia di somministrazione specificamente individuata e devono poter fa-
re affidamento sulla corretta individuazione della forza lavoro da essa inviata in missione.
Di conseguenza, in base alla normativa vigente in ambito portuale (in particolare si veda il
“regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per l'amministrazione
delle aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale” e le “Regole per la sal-
vaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori portuali temporanei”) le obbligazioni gra-
vanti in capo all'agenzia di somministrazione, per quanto interessa in questa sede, consisto-
no nel provvedere alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori e nella formazione del personale, improntata ad obiettivi di regolarità ed efficienza che devono es-
sere garantiti in favore dei soggetti richiedenti. Senza dimenticare, peraltro, che è la stessa agenzia fornitrice che sceglie il personale da inviare presso l'utilizzatore tenendo conto del-
la specifica professionalità richiesta, scegliendo, dunque, il lavoratore più idoneo.
Nel caso di specie, (nella sua qualifica di utilizzatore) lamenta l'inadempimento da Pt_1
Contr parte di alle summenzionate obbligazioni, in quanto la causa del sinistro da cui è deri-
vato un danno in capo a parte attrice sarebbe da rinvenirsi nel fatto che parte convenuta avrebbe inviato in missione un lavoratore sostanzialmente inidoneo a svolgere la mansione di rallista.
Ebbene, innanzitutto, in materia di obbligazioni contrattuali, costituisce principio noto che,
in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, chi agisce per la risoluzione con-
trattuale, per il risarcimento del danno (come nella fattispecie) ovvero per l'adempimento –
salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte (negoziale o le-
gale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
20 della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gra-
vato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass., SS. UU, 30/10/2001,
n. 13533).
Di conseguenza, facendo applicazione del summenzionato principio di diritto, era onere di dimostrare la sussistenza del titolo negoziale oltreché allegare l'asserito inadempi- Pt_1
Contr mento di
Dalle risultanze probatorie in atti può ritenersi esaustivamente assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice, la quale ha prodotto un valido titolo negoziale (il modulo di ri-
chiesta di lavoro temporaneo – cfr. doc. 2 di parte attrice) ed ha puntualmente allegato l'inadempimento di controparte alle obbligazioni gravanti sullo stesso in forza del contratto di somministrazione di lavoro portuale.
Dal canto suo, l'odierna convenuta – sulla quale gravava, al contrario, l'onere di provare il suo esatto adempimento – si è limitata ad allegare la circostanza che il fosse “un ralli- CP_3
sta di comprovata esperienza” (pag. 15 comparsa di costituzione e risposta) senza tuttavia provare in concreto tale asserzione. Considerazioni analoghe si possono muovere in rela-
zione all'asserita violazione dell'obbligo di effettuare accertamenti medico-sanitari sancito
Contr all'art. 41, d.lgs. 81/2008 addebitatagli da parte attrice. In quest'ultimo caso, infatti,
aveva provveduto a documentare che il in realtà era stato sottoposto nel tempo a visite CP_3
preventive e periodiche e che anche in occasione dell'ultimo controllo effettuato il medico competente (il dott. rilevava l'assenza di condizioni di alcool-dipendenza o di assun- Per_4
zione di sostanze stupefacenti (doc. 4 di parte convenuta). Tuttavia, tale prova documentale risulta essere del tutto inconferente stante il fatto che la visita medica a cui venne sottoposto
21 il è risalente nel tempo (25.09.2017) rispetto alla data del sinistro (14.05.2018) nulla CP_3
provando in ordine sia alla regolarità dei summenzionati controlli medici sia sulla sua ido-
neità fisica al tempo del sinistro;
senza contare poi che tale documentazione risulta essere connotata dall'assoluta illeggibilità del suo contenuto.
Pertanto, si deve concludere che a fronte dell'allegazione attorea dell'inadempimento, parte convenuta ha soltanto asserito, ma non di fatto provato, il proprio esatto adempimento in punto obbligo di fornire un lavoratore sostanzialmente idoneo e capace di condurre una ral-
la (e detto pure che, al contrario, elementi che fanno propendere per l'inadeguatezza del ral-
lista emergono, come dianzi visto, proprio dall'accadimento stesso).
Contr Tutto quanto premesso, questo Giudice ritiene sussistente in capo ad la responsabilità
(da inadempimento) contrattuale, con la conseguenza che la stessa convenuta sarà tenuta a risarcire il danno derivato in capo alla sua controparte Seatrag per quanto infra accertato.
4. In punto quantum del risarcimento
Contr Parte attrice agiva per ottenere la condanna di al risarcimento del danno patrimoniale dalla stessa patito in conseguenza del sinistro allegando un danno emergente, provato in ef-
fetti, quantomeno in parte, per tabulas, per le seguenti spese (in grassetto quelle che si ri-
tengono provate e riconducibili all'evento de quo):
1. € 25.000,00 quale stima del valore della ralla KA condotta dal e rottamata poi- CP_3
ché la sua riparazione era risultata del tutto antieconomica (cfr. docc. 10 di parte attrice).
Tale posta di danno si ritiene sufficientemente provata dalla produzione in atti della stima peritale effettuata sul mezzo prima del sinistro, stima che pare attendibile stante la coerenza del contenuto del citato documento.
22 2. € 19.200,00 per il noleggio di un mezzo sostitutivo (trattore CP_9
XLWRT2832G5457533 n. int. 4453) per il tempo in cui la ralla di proprietà della Pt_4
rimase sequestrata e tenuta a disposizione della Procura della Repubblica (doc. 12 Pt_1
di parte attrice), sussistendo effettivamente nesso di causa tra il sinistro e tale pregiudizio economico.
3. € 71.253,00 per la riparazione della ralla AF condotta da e di proprietà Persona_2
della ditta (docc. 13 e 14 di parte attrice e, invero, non contestato da parte CP_6
convenuta).
4. € 38.400,00 per il noleggio della ralla AF (incidentata) durante i 12 mesi di non utiliz-
zo, ossia da agosto 2018 a luglio 2019. A tal proposito va rilevato che l'inoperosità del mezzo incidentato per dodici mesi non risulta giustificata e sufficientemente provata dalla documentazione allegata in atti.
5. € 38.400,00 per il noleggio di una ralla sostitutiva per la durata di mesi 12 a decorrere da agosto 2018. Sul punto, si ritiene di condividere le osservazioni mosse da parte convenuta in base alle quali non può richiedere la restituzione di un doppio canone di noleggio Pt_1
poiché, in assenza del sinistro, parte attrice avrebbe comunque dovuto sostenere il paga-
mento di un canone annuale per il noleggio della ralla AF.
Il danno complessivo causalmente riconducibile al sinistro de quo ammonta, dunque,
all'importo di €. 115.453,00.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state moneta-
riamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d.
taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indi-
23 ci presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utiliz-
zato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alle tipo-
logie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come "interessi compensativi" (altri li definiscono "moratori", ma ai fini della pre-
sente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calco-
lati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione. Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla nor-
mativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria. Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza
Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto infe-
riore a quelli calcolati integralmente per l'intero periodo. La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale
(Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In al caso per il calcolo della rivalutazione va individuato come dies a quo, il giorno del si-
nistro. Applicando i suddetti parametri si arriva dunque ad un importo, ad oggi rivalutato
24 con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, di euro 150.383,14 (di cui euro
34.930,14 per rivalutazione ed interessi).
5. Copertura Polizza assicurativa
Ultima questione da esaminare riguarda i limiti di operatività della copertura assicurativa derivante dal contratto pacificamente concluso fra le parti.
Difatti, ad avviso della terza chiamata, , nel Parte_2
caso specifico che qui ci impegna troverebbe applicazione la Condizione Particolare Ag-
giuntiva sub VIII “Danni alle cose di terzi movimentate” che così recita: “a parziale deroga
dell'art. 18, II, i) […] la garanzia comprende i danni materiali alle cose di Terzi: sollevate,
caricate o scaricate, movimentate in genere, anche con uso di mezzi meccanici…” preve-
dendo che “la presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale di Re-
sponsabilità Civile per danni a cose, con l'applicazione della franchigia assoluta di € 250
su ciascun sinistro e con il massimo risarcimento di € 25.000 per ciascun sinistro e per an-
no assicurativo”; nel caso in cui questa condizione fosse ritenuta inoperante la garanzia prestata da dovrebbe ritenersi totalmente esclusa in forza di quanto previsto dalle CP_2
Condizioni Generali di assicurazione (cfr. art. 18, II, lett. g), i) e j) di cui al doc. 2 della ter-
za chiamata).
Contr Secondo invece, ad operare nel caso de quo sarebbe la Condizione Particolare Ag-
giuntiva sub III in base alla quale “a parziale deroga dell'art. 18) II) i) delle Norme che re-
golano l'assicurazione per la responsabilità civile la garanzia comprende i danni ai veicoli
di terzi in consegna e/o custodia dell'assicurato con esclusione dei danni derivanti: […] -
dalla loro circolazione su strade ad uso pubblico o a queste equiparate per prova, collau-
do, verifica, prelievo, consegna”. Per tale garanzia particolare aggiuntiva la polizza prevede
25 “l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 per ciascun sinistro e con
un massimo risarcimento di €50.000 per ciascun sinistro e per anno assicurativo” (doc. 2
della terza chiamata).
In primis vi è da rilevare che le deroghe sopra citate alla clausola di cui all'art. 18, II, i ri-
guardano solamente i danni connessi alla ralla dal momento la copertura relativa ai Pt_4
danni alla ralla AF condotta da e di proprietà della ditta è Persona_2 CP_6
esclusa in forza del citato 18, II, j, secondo cui è esclusa per l'appunto la copertura per i danni riportati dai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di
esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate, essendo evidente che la citata ralla AF si trovava impegnata in operazione di carico o scarico nell'ambito di esecuzione delle operazioni portuali.
Ciò chiarito, questo Giudice, relativamente ai danni connessi alla ritiene più Parte_4
corretta l'applicazione della Condizione Aggiuntiva sub sub III in base alla quale “a parzia-
le deroga dell'art. 18) II) i) delle Norme che regolano l'assicurazione per la responsabilità
civile la garanzia comprende i danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia
dell'assicurato con esclusione dei danni derivanti: […] - dalla loro circolazione su strade
ad uso pubblico o a queste equiparate per prova, collaudo, verifica, prelievo, consegna”.
Difatti, mentre la deroga sub VIII riguarda i danni materiali alle cose di Terzi: sollevate,
caricate o scaricate, movimentate in genere, anche con uso di mezzi meccanici, quella sub
III è specificamente relativa ai danni ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia
dell'assicurato, laddove deve, in via interpretativa, anche sistematica, ai sensi dell'art. 1363
c.c. (secondo cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, at-
tribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto) valorizzarsi l'uso specifi-
26 co del termine veicoli. Al contrario la deroga sub VIII contempla genericamente i danni
materiali alle cose di Terzi: sollevate, caricate o scaricate, movimentate in genere, e, dun-
que, ad avviso di chi scrive danni a cose che siano movimentate per mezzo dei veicoli stes-
si.
Ancora, la ralla KA è da qualificarsi come veicolo di terzi (tale è, rispetto ad assicurata
Contr Contr ed assicuratore, la , proprietaria della ralla KA) in consegna ad in Pt_1
quanto necessaria allo svolgimento delle mansioni contrattualmente affidatele e svolte dal lavoratore CP_3
Contr Infine, va affrontata la domanda di di essere tenuta indenne da parte di anche CP_2
delle proprie spese di costituzione e difesa e degli eventuali oneri di soccombenza in ogni grado.
Sul punto, oltre alla previsione di cui all'art. 15 della stessa polizza assicurativa deve trova-
re applicazione il terzo comma dell'art. 1917 c.c. secondo cui “Le spese sostenute per resi-
stere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei li-
miti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato
una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicura-
tore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.
Contr Nel caso di specie l'assicurata ha dovuto resistere alle pretese della danneggiata, ma deve trovare pure applicazione la previsione di cui alla seconda parte del comma in que-
Contr stione, dal momento che dovrà essere tenuta indenne solo fino al limite di 50.000,00
euro, come sopra visto e, dunque, solo per un terzo dell'importo totale. Di conseguenza la
Contr terza assicuratrice, quanto alle spese di lite, dovrà tenere indenne nella misura di un terzo delle stesse con riguardo a quelle dovute (vedasi infra) a parte attrice , nonché Pt_1
27 con riguardo a quelle relative alla propria costituzione in giudizio. Sotto tale profilo, come
Con si dirà subito di seguito sub 6, dovrà rifondere ad un terzo delle spese di lite. CP_2
6. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza, parte convenuta, sostanzialmente soc-
combente, dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio.
Con Per quanto riguarda il rapporto processuale tra e la prima è soccombente nei con- CP_3
fronti del secondo, chiamato in causa senza che sia stata svolta in effetti alcuna domanda contro di lui (se non quella svolta in via subordinata da ed assorbita in ragione della Pt_1
Contr accertata responsabilità contrattuale di .
Con Come premesso dianzi, la terza assicuratrice dovrà tenere indenne , nella misu- CP_2
Con ra di un terzo, delle spese di lite dovute da a parte attrice e dovrà rifondere al- Pt_1
Con tresì, come visto sopra, alla stessa le spese di lite, limitatamente ad un terzo.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri disciplinati dal
DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”,
pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014 così come mo-
dificato dal D.M. 147 del 13/08/2022.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in omaggio al criterio del cd. decisum, lo scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), tenuto conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e com-
28 plessità delle questioni trattate. Per quanto riguarda il rapporto processuale ALP/Seatrag va previsto anche un aumento del 20% ex art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 per uso di tecniche informatiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata la responsabilità contrattuale di Controparte_10
nei confronti dell'attrice
[...] Parte_1
in relazione al sinistro per cui è causa,
[...]
2) accertato che l'attrice ha subito un danno pari ad euro 150.383,14, somma ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate,
3) condanna al pagamento, in fa- Controparte_10
vore di di euro 150.383,14, somma Parte_1
ad oggi rivalutata e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate, oltre ad in-
teressi legali da oggi fino al saldo effettivo;
4) dichiara la terza chiamata Controparte_11
tenuta a tenere indenne
[...] Controparte_12
di quanto questa corrisponderà a
[...] Parte_1
nei limiti di euro 50.000,00 e salva l'applicazione della franchi-
[...]
gia come da polizza;
5) condanna alla refusione in favo- Parte_7
re di delle spese processuali, liqui- Parte_1 Parte_1
29 date in euro 16.923,60per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 786,00, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge;
6) condanna alla refusione in favo- Parte_7
re di delle spese processuali, liquidate in euro 14.103,00, oltre al rim- CP_3
borso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge;
7) dichiara la terza chiamata Controparte_11
tenuta a tenere indenne
[...] Controparte_12
di quanto questa corrisponderà a
[...] Parte_1
per la rifusione delle spese di lite di parte attrice, come sopra li-
[...]
quidate sub 5, limitatamente ad un terzo della somma;
8) condanna la terza chiamata
[...]
alla re- Controparte_13
fusione in favore di di un terzo Controparte_10
spese processuali sostenute dalla convenuta, spese liquidate in euro 14.103,00per compensi, oltre ad anticipazioni per euro 749,00, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge, compensando le spese per il restante terzo.
Così deciso in Livorno, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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