Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1977, n. 33
Versione
11 marzo 1977
Art. 1. Articolo unico

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 , gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17 agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523 , e' ulteriormente prorogato sino al 30 ottobre 1977.

Entrata in vigore il 11 marzo 1977