Art. 1. Articolo unico
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 , gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17 agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523 , e' ulteriormente prorogato sino al 30 ottobre 1977.
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonche' del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 , gia' prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17 agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523 , e' ulteriormente prorogato sino al 30 ottobre 1977.