TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/09/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 9 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 6568/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 “e vertente
T R A
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo dall'avvocato Angela Cassini del Foro di Salerno
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
1 Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 , premesso: che aveva promosso Parte_1 un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. l'incarico di accertare la Per_1 sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, il esprimeva il proprio motivato dissenso ex art. 445, Pt_1 bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , CP_1 in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2 argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In via istruttoria il giudice disponeva un supplemento di perizia con lo stesso CTU nominato nel procedimento per ATP, dott. . Persona_2
Acquisita la relazione peritale integrativa , all'odierna udienza il giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
*****
La domanda merita accoglimento alla stregua delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella relazione di perizia espletata nel corso del presente giudizio. Tale consulenza tecnica medico-legale, forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate, e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, a seguito di nuova visita effettuata il 30 maggio 2025, dichiarava infatti di aver rilevato che: “• Sul piano motorio non emergevano dati di rilievo, con deambulazione e passaggi posturali possibili in autonomia;
• Sul versante psichico in verità la situazione si è presentata effettivamente peggiorata rispetto ad un anno prima (la visita precedente è stata effettuata a giugno del 2024); il signor si è presentato smarrito, confuso, con scarsa propensione al colloquio;
evidente un Pt_1 deficit intellettivo con turbe comportamentali, con capacità di critica e di giudizio severamente compromessa. In conclusione, dunque il signor presenta, rispetto alla precedente visita di Pt_1
2 giugno del 2024, una condizione psichica più grave, con un innesto di disturbi del comportamento che lo rendono dipendente da terzi per la gestione delle funzioni quotidiane della vita, anche se ancora non si assiste ad una condizione di necessità di assistenza permanente, continuativa e globale.”
Concludeva specificando che: “il signor : • è soggetto incapace di provvedere Parte_1 autonomamente ai fabbisogni quotidiani della vita, per cui necessita di indennità di accompagnamento, con decorrenza da marzo 2025. • Opportuno precisare che si tratta di una condizione psichica non stabilizzata, suscettibile di evoluzione sia in senso migliorativo, con raggiungimento di un soddisfacente compenso psichico, che in senso peggiorativo, per cui ritengo che sia necessaria una visita di revisione a gennaio 2027. • In merito alla legge 104/92, il ricorrente è da considerare soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della suddetta legge.”
A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Venendo a fare il punto sull'aspetto medico-legale si rileva che il soggetto, in questione, è inabile ed abbisognevole di assistenza continua in quanti incapace di provvedere autonomamente al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora.
Bisogna argomentare che attualmente le condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento dell'invalidità totale sono variate in senso peggiorativo e si sono aggiunte nuove patologie al complesso morboso, tali da ridurre sensibilmente sia l'autonomia deambulatoria che la capacità di espletamento degli atti quotidiani della vita.
Quanto al coordinamento del nuovo procedimento con l'art. 149 disp. att. c.p.c. il preciso riferimento della norma ad entrambe le fasi, sia amministrativa che giudiziaria, consente di affermare che l'art. 149 trova integrale applicazione all'intera procedura, potendo dunque la parte allegare gli aggravamenti – ma anche i miglioramenti, atteso che secondo un orientamento ormai acquisito l'istituto giuridico trova applicazione anche in favore dell'ente previdenziale (Cass. n. 9559/2006) – non solo in sede di ATP, ma anche con il ricorso introduttivo del giudizio di merito, dando luogo in
3 tal caso ad un motivo specifico autonomo, o anche nel corso del giudizio stesso, fino al deposito della consulenza tecnica (Cass. n. 8651/2001).
Va rilevato, invece, che il consulente non è pervenuto alle medesime conclusione con riguardo alla sussistenza delle condizioni di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, nel senso che non ha ritenuto sussistere tali condizioni.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della decorrenza fissata, successiva alla relazione peritale redatta nel procedimento per ATP, è d'uopo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, mentre quelle peritali, liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che parte ricorrente, a partire dal marzo 2025, e con revisione a gennaio 2027, è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
2) rigetta la domanda di riconoscimento della qualità di portatore di Handicap grave con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92;
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
4) pone a carico dell' il costo del supplemento di perizia liquidato con separato decreto. CP_1
Salerno,9 settembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio
4