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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/05/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5777/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da rapporti bancari
TRA
, già Parte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Coppari, come da
[...] procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Musu Controparte_2
e Carlo Russo, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 14.12.2020 l'
[...]
poi divenuta esponeva che con Parte_2 Parte_1 ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 cpc, notificato in data 21.7.2020 in uno con il pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza, la
[...]
aveva convenuto in giudizio la per ottenere dal Controparte_2 CP_1 giudice la cancellazione o la sospensione della segnalazione a “sofferenza” della in relazione al passaggio in sofferenza di un saldo Controparte_2 bancario debitorio di euro 69.421,00 allegando che la aveva Controparte_2 intrattenuto con l'allora poi fusa per Controparte_3 incorporazione nell' i rapporti di conto corrente ordinario n. 10528 a CP_1 partire dal 28.09.2005 e poi divenuto 40528, nonché il rapporto di conto corrente anticipo fatture n. 10862 a partire dal giugno dell'anno 2007, poi divenuto 40862. La ricorrente aveva riferito che tali rapporti erano stati chiusi per recesso da parte della banca e che dall'analisi della documentazione consegnata da parte della banca, erano emerse illegittimità ed in primis la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 promessa di interessi usurari oltre che l'illegittima applicazione di condizioni economiche in violazione degli artt. 117 e ss. del TUB. La ricorrente aveva dedotto di aver vanamente assunto contatti con la per concordare le CP_3 modalità di rientro del credito in conto corrente poi revocato, di versare in una situazione economico-patrimoniale di tutto rispetto e che dalla posizione in Centrale Rischi della Banca d'Italia non si evincevano segnalazioni di altri intermediari per “sconfino” o “sofferenza”, per cui, non sussistendo indici univoci di una situazione patrimoniale “deficitaria” ovvero “di grave difficoltà economica” la banca illegittimamente aveva proceduto alla segnalazione in Centrale Rischi della La ricorrente aveva Controparte_2 lamentato che era stato omesso da parte della l'avviso preventivo alla CP_3 segnalazione in Centrale Rischi, previsto a tutela del consumatore dall'art. 125 TUB nonché dal Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi di intermediazione creditizia nonché più in generale dall'art. 1375 c.c La banca attrice aggiungeva che il giudice monocratico, ritenendo l'omesso preavviso Contr di segnalazione come obbligatorio, aveva accolto il ricorso, ordinando a di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia operata in danno di condannandola alle spese di procedura liquidate in euro Controparte_2
27,00 per esborsi ed euro 2.768,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratasi antistatari.
Proposto il reclamo all'ordinanza cautelare, il collegio aveva ribadito le motivazioni del giudice monocratico, rigettando l'impugnazione e condannando la banca al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione ai procuratori antistatari. L'attrice deduceva che al cospetto della definizione della fase cautelare, aveva interesse ad una pronuncia di merito che accertasse la legittimità della segnalazione a sofferenza operata da parte per la somma di euro 69.421,00. L'attrice Controparte_1 ribadiva quanto già dedotto e richiesto in fase cautelare, vale a dire: 1)
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore per deroga convenzionale del foro pattuita per iscritto in via esclusiva in modo equivoco Cont e comunque perché la sede della era in Bergamo ove avveniva il trattamento dei dati personali della correntista;
2) l'inammissibilità del procedimento cautelare per essere stato proposto in via autonoma e non già nella causa pendente innanzi a Codesto Tribunale al n. R.G. 3992/19, giusto il disposto dell'art. 669quater c.p.c.; 3) l'infondatezza in fatto e in diritto della tesi dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi (Ce.Ri.),
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 atteso che l'art. 125 tub prevede l'obbligo del preavviso di segnalazione solo per i clienti della banca che siano consumatori;
4) la sussistenza effettiva di una situazione debitoria finanziaria di sofferenza della correntista, atteso che già in data 28/02/2019 la aveva dichiarato di trovarsi in Controparte_2 difficoltà finanziarie e proponeva un piano di rientro “mediante il versamento di €. 70.000,00 (settantamila/00) in 60 rate mensili di €. 1.166,66 ciascuna”;
5) la corretta segnalazione alla Ce.Ri. che la debitoria della correntista era oggetto di contestazione. Per tali motivi la banca chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la legittimità della segnalazione a sofferenza oggetto di giudizio, con vittoria delle spese di lite, compensi professionali ed accessori di legge, incluso rimborso forfetario spese generali, condannando anche parte convenuta a restituire quanto corrisposto dall'attrice in esecuzione della duplice fase cautelare.
Costituitasi in giudizio, la si riportava alle Controparte_2 motivazioni espresse in fase cautelare e accolte dai giudici della cautela e del reclamo, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per a decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari di incompetenza del giudice cautelare, atteso che, come correttamente motivato dai giudici del cautelare, la clausola pattizia di indicazione del diverso Foro competente non risulta accompagnata dal carattere di esclusività e che il giudizio già instaurato dalla aveva un petitum diverso, in Controparte_2 quanto finalizzato solo ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato alla banca.
Invece, in ordine alla legittimità della segnalazione fatta alla Ce.Ri., la banca ha ragione in fatto e in diritto.
Giova premettere che la Ce.Ri. è un sistema di centralizzazione informativa dei rischi creditizi gestito da Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni sui rapporti di credito e di garanzia intrattenuti dal sistema
Finanziario, istituito dalla delibera del Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio (CICR) del 16 maggio 1962 e che trova la propria fonte normativa, a livello primario, in alcune disposizioni del TUB (D.lgs. n.
385/1993). La disciplina della Ce.Ri. a livello secondario è contenuta nella delibera CICR del 29 marzo 1994, nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR dell'11 luglio 2012, n. 663, nonché nelle istruzioni emanate da Banca d'Italia con la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, che determina presupposti e modalità di funzionamento dell'archivio creditizio e che, nel tempo, ha subito numerose revisioni e aggiornamenti. Secondo quanto previsto dalla normativa citata, il sistema della Centrale dei Rischi si fonda sullo scambio periodico di informazioni creditizie: gli intermediari tenuti a partecipare alla Centrale dei
Rischi, da un lato, comunicano mensilmente a Banca d'Italia le informazioni relative all'esposizione nei confronti dei propri soggetti affidati e, dall'altro lato, ricevono un'informativa personalizzata relativa alla posizione globale di rischio dei clienti da essi segnalati, dei cointestatari e dei soggetti a loro legati da rapporti di garanzia e corresponsabilità e possono accedere alle informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario dei soggetti segnalati da altri intermediari e dei loro collegati. Il sistema di centralizzazione dei rischi si pone, quindi, come fondamentale strumento informativo per la valutazione del merito di credito dei singoli e, più in generale, per il funzionamento del mercato del credito, finalizzato a migliorare la gestione e il contenimento del rischio di credito da parte degli intermediari, ad accrescere la stabilità del sistema finanziario, a favorire l'accesso al credito e a contenere il sovra-indebitamento. Dunque gli intermediari segnalanti sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 56 comma 1 e 107, comma 3, del già citato Testo Unico. Lo spirito di collaborazione degli intermediari, impone agli Istituti Bancari veri e propri doveri, sanzionabili in via amministrativa, di osservare in modo puntuale tutte le regole che disciplinano il servizio, in particolare segnalando tutte le situazioni debitorie dei propri clienti. Il 19° Aggiornamento di febbraio 2020 alla Circolare n. 139 dell'11.2.1991 espressamente prevede che: “Gli Intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'art. 125 del TUB, va informato quando, per la prima volta, viene classificato
“negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione negativa”. Il richiamo all'art.125 tub, norma di settore e quindi lex specialis prevalente su ogni altra norma generale, è chiaro ed è chiarissima la previsione di tale norma, che prescrive l'obbligo di preventiva comunicazione di possibile segnalazione alla Ce.Ri.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 solo nei rapporti con clienti consumatori e solo in occasione della prima volta in cui il cliente consumatore viene classificato negativamente. Nel caso in esame la era una società commerciale e non un Controparte_2 consumatore, per cui ad essa non andava fatta alcuna comunicazione preventiva.
Peraltro dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che la
[...] aveva già da tempo in corso con la banca un'interlocuzione sulla CP_2 propria esposizione debitoria e della incapacità di farne rientro nel rispetto delle condizioni contrattuali. Infatti alle sollecitazioni della banca a rientrare dallo scoperto, già in data 28/02/2019 la ebbe a dichiarare Controparte_2 alla banca di trovarsi in difficoltà finanziarie, per cui proponeva un piano di rientro mediante il versamento di euro 70.000,00 in 60 rate mensili di euro
1.166,66 ciascuna. Tale comunicazione proveniente dalla società correntista ufficializzava l'effettività di una situazione di difficoltà della
[...]
tale da giustificare l'appostazione in sofferenza del debito CP_2 maturato, ma anche di rendere sostanzialmente priva di effetti e di conseguenze pregiudizievoli la ritenuta mancanza del preavviso della segnalazione, nel senso che era la segnalazione alla Ce.Ri. a poter determinare una crisi finanziaria della atteso che tale società Controparte_2 aveva già confessato stragiudizialmente tale sua situazione di sofferenza finanziaria. Tale sofferenza, continuata per altri otto mesi senza soluzione, imponeva alla banca di segnalare al sistema intercancario la posizione debitoria, oltre che a prendere le decisioni negoziali a tutela del proprio credito. Peraltro la correntista, che aveva in corso da tempo molti altri rapporti bancari con altri Istituti di credito, per essere una società commerciale era ben consapevole, o comunque lo doveva essere per diligenza professionale, che il mancato rientro dal debito la esponeva alla segnalazione alla Ce.Ri.
Peraltro il sistema prevede espressamente che le posizioni debitorie, se contestate dal cliente, come nel caso in esame, vanno segnalate appunto con la dicitura “rapporto contestato”, e anche sul punto la banca provvide a fare l'esatta segnalazione che il debito era contestato dalla In Controparte_2 questo modo, la banca diligentemente evidenziò a tutti gli altri Istituti di
Credito aventi accesso alla Centrale Rischi della pendenza di una contestazione riguardante il debito segnalato e, conseguentemente, della possibilità che il presupposto su cui la segnalazione si fondava potesse essere insussistente o relativo ad un minor debito.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 Va infine rilevato che la contestazione del debito, fatto dalla correntista con una separata iniziativa giudiziale di mera ripetizione dell'indebito, non aveva riguardo alla giustificata causa di recesso della banca dal rapporto di conto corrente e dalle linee di credito concesse, che la non Controparte_2 ha mai contestato. Non avendo contestato mai la contabilità della banca nel corso del rapporto e non avendo contestato la legittimità della decisione della banca di recedere dal rapporto e di passare a sofferenza la debitoria risultante dai saldi bancari, non si vede come la possa ritenere che la Controparte_4 segnalazione alla Ce.Ri. del passaggio a sofferenza non andasse fatta dalla banca, come invece le norme di settore impongono.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo ad un valore indeterminabile a complessità bassa della causa tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria fatta dalla banca ed oggetto di giudizio
2) Condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutto quanto corrisposto dalla banca per soccombenza in esecuzione della duplice fase cautelare.
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5777/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da rapporti bancari
TRA
, già Parte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Coppari, come da
[...] procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Musu Controparte_2
e Carlo Russo, come da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 14.12.2020 l'
[...]
poi divenuta esponeva che con Parte_2 Parte_1 ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 cpc, notificato in data 21.7.2020 in uno con il pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza, la
[...]
aveva convenuto in giudizio la per ottenere dal Controparte_2 CP_1 giudice la cancellazione o la sospensione della segnalazione a “sofferenza” della in relazione al passaggio in sofferenza di un saldo Controparte_2 bancario debitorio di euro 69.421,00 allegando che la aveva Controparte_2 intrattenuto con l'allora poi fusa per Controparte_3 incorporazione nell' i rapporti di conto corrente ordinario n. 10528 a CP_1 partire dal 28.09.2005 e poi divenuto 40528, nonché il rapporto di conto corrente anticipo fatture n. 10862 a partire dal giugno dell'anno 2007, poi divenuto 40862. La ricorrente aveva riferito che tali rapporti erano stati chiusi per recesso da parte della banca e che dall'analisi della documentazione consegnata da parte della banca, erano emerse illegittimità ed in primis la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/6 promessa di interessi usurari oltre che l'illegittima applicazione di condizioni economiche in violazione degli artt. 117 e ss. del TUB. La ricorrente aveva dedotto di aver vanamente assunto contatti con la per concordare le CP_3 modalità di rientro del credito in conto corrente poi revocato, di versare in una situazione economico-patrimoniale di tutto rispetto e che dalla posizione in Centrale Rischi della Banca d'Italia non si evincevano segnalazioni di altri intermediari per “sconfino” o “sofferenza”, per cui, non sussistendo indici univoci di una situazione patrimoniale “deficitaria” ovvero “di grave difficoltà economica” la banca illegittimamente aveva proceduto alla segnalazione in Centrale Rischi della La ricorrente aveva Controparte_2 lamentato che era stato omesso da parte della l'avviso preventivo alla CP_3 segnalazione in Centrale Rischi, previsto a tutela del consumatore dall'art. 125 TUB nonché dal Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi di intermediazione creditizia nonché più in generale dall'art. 1375 c.c La banca attrice aggiungeva che il giudice monocratico, ritenendo l'omesso preavviso Contr di segnalazione come obbligatorio, aveva accolto il ricorso, ordinando a di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia operata in danno di condannandola alle spese di procedura liquidate in euro Controparte_2
27,00 per esborsi ed euro 2.768,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratasi antistatari.
Proposto il reclamo all'ordinanza cautelare, il collegio aveva ribadito le motivazioni del giudice monocratico, rigettando l'impugnazione e condannando la banca al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro
3.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge e con attribuzione ai procuratori antistatari. L'attrice deduceva che al cospetto della definizione della fase cautelare, aveva interesse ad una pronuncia di merito che accertasse la legittimità della segnalazione a sofferenza operata da parte per la somma di euro 69.421,00. L'attrice Controparte_1 ribadiva quanto già dedotto e richiesto in fase cautelare, vale a dire: 1)
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore per deroga convenzionale del foro pattuita per iscritto in via esclusiva in modo equivoco Cont e comunque perché la sede della era in Bergamo ove avveniva il trattamento dei dati personali della correntista;
2) l'inammissibilità del procedimento cautelare per essere stato proposto in via autonoma e non già nella causa pendente innanzi a Codesto Tribunale al n. R.G. 3992/19, giusto il disposto dell'art. 669quater c.p.c.; 3) l'infondatezza in fatto e in diritto della tesi dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi (Ce.Ri.),
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/6 atteso che l'art. 125 tub prevede l'obbligo del preavviso di segnalazione solo per i clienti della banca che siano consumatori;
4) la sussistenza effettiva di una situazione debitoria finanziaria di sofferenza della correntista, atteso che già in data 28/02/2019 la aveva dichiarato di trovarsi in Controparte_2 difficoltà finanziarie e proponeva un piano di rientro “mediante il versamento di €. 70.000,00 (settantamila/00) in 60 rate mensili di €. 1.166,66 ciascuna”;
5) la corretta segnalazione alla Ce.Ri. che la debitoria della correntista era oggetto di contestazione. Per tali motivi la banca chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la legittimità della segnalazione a sofferenza oggetto di giudizio, con vittoria delle spese di lite, compensi professionali ed accessori di legge, incluso rimborso forfetario spese generali, condannando anche parte convenuta a restituire quanto corrisposto dall'attrice in esecuzione della duplice fase cautelare.
Costituitasi in giudizio, la si riportava alle Controparte_2 motivazioni espresse in fase cautelare e accolte dai giudici della cautela e del reclamo, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per a decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni preliminari di incompetenza del giudice cautelare, atteso che, come correttamente motivato dai giudici del cautelare, la clausola pattizia di indicazione del diverso Foro competente non risulta accompagnata dal carattere di esclusività e che il giudizio già instaurato dalla aveva un petitum diverso, in Controparte_2 quanto finalizzato solo ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato alla banca.
Invece, in ordine alla legittimità della segnalazione fatta alla Ce.Ri., la banca ha ragione in fatto e in diritto.
Giova premettere che la Ce.Ri. è un sistema di centralizzazione informativa dei rischi creditizi gestito da Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni sui rapporti di credito e di garanzia intrattenuti dal sistema
Finanziario, istituito dalla delibera del Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio (CICR) del 16 maggio 1962 e che trova la propria fonte normativa, a livello primario, in alcune disposizioni del TUB (D.lgs. n.
385/1993). La disciplina della Ce.Ri. a livello secondario è contenuta nella delibera CICR del 29 marzo 1994, nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/6 nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR dell'11 luglio 2012, n. 663, nonché nelle istruzioni emanate da Banca d'Italia con la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, che determina presupposti e modalità di funzionamento dell'archivio creditizio e che, nel tempo, ha subito numerose revisioni e aggiornamenti. Secondo quanto previsto dalla normativa citata, il sistema della Centrale dei Rischi si fonda sullo scambio periodico di informazioni creditizie: gli intermediari tenuti a partecipare alla Centrale dei
Rischi, da un lato, comunicano mensilmente a Banca d'Italia le informazioni relative all'esposizione nei confronti dei propri soggetti affidati e, dall'altro lato, ricevono un'informativa personalizzata relativa alla posizione globale di rischio dei clienti da essi segnalati, dei cointestatari e dei soggetti a loro legati da rapporti di garanzia e corresponsabilità e possono accedere alle informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario dei soggetti segnalati da altri intermediari e dei loro collegati. Il sistema di centralizzazione dei rischi si pone, quindi, come fondamentale strumento informativo per la valutazione del merito di credito dei singoli e, più in generale, per il funzionamento del mercato del credito, finalizzato a migliorare la gestione e il contenimento del rischio di credito da parte degli intermediari, ad accrescere la stabilità del sistema finanziario, a favorire l'accesso al credito e a contenere il sovra-indebitamento. Dunque gli intermediari segnalanti sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati relativi all'indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 56 comma 1 e 107, comma 3, del già citato Testo Unico. Lo spirito di collaborazione degli intermediari, impone agli Istituti Bancari veri e propri doveri, sanzionabili in via amministrativa, di osservare in modo puntuale tutte le regole che disciplinano il servizio, in particolare segnalando tutte le situazioni debitorie dei propri clienti. Il 19° Aggiornamento di febbraio 2020 alla Circolare n. 139 dell'11.2.1991 espressamente prevede che: “Gli Intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobligati in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'art. 125 del TUB, va informato quando, per la prima volta, viene classificato
“negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione negativa”. Il richiamo all'art.125 tub, norma di settore e quindi lex specialis prevalente su ogni altra norma generale, è chiaro ed è chiarissima la previsione di tale norma, che prescrive l'obbligo di preventiva comunicazione di possibile segnalazione alla Ce.Ri.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/6 solo nei rapporti con clienti consumatori e solo in occasione della prima volta in cui il cliente consumatore viene classificato negativamente. Nel caso in esame la era una società commerciale e non un Controparte_2 consumatore, per cui ad essa non andava fatta alcuna comunicazione preventiva.
Peraltro dalla documentazione prodotta dalle parti, risulta che la
[...] aveva già da tempo in corso con la banca un'interlocuzione sulla CP_2 propria esposizione debitoria e della incapacità di farne rientro nel rispetto delle condizioni contrattuali. Infatti alle sollecitazioni della banca a rientrare dallo scoperto, già in data 28/02/2019 la ebbe a dichiarare Controparte_2 alla banca di trovarsi in difficoltà finanziarie, per cui proponeva un piano di rientro mediante il versamento di euro 70.000,00 in 60 rate mensili di euro
1.166,66 ciascuna. Tale comunicazione proveniente dalla società correntista ufficializzava l'effettività di una situazione di difficoltà della
[...]
tale da giustificare l'appostazione in sofferenza del debito CP_2 maturato, ma anche di rendere sostanzialmente priva di effetti e di conseguenze pregiudizievoli la ritenuta mancanza del preavviso della segnalazione, nel senso che era la segnalazione alla Ce.Ri. a poter determinare una crisi finanziaria della atteso che tale società Controparte_2 aveva già confessato stragiudizialmente tale sua situazione di sofferenza finanziaria. Tale sofferenza, continuata per altri otto mesi senza soluzione, imponeva alla banca di segnalare al sistema intercancario la posizione debitoria, oltre che a prendere le decisioni negoziali a tutela del proprio credito. Peraltro la correntista, che aveva in corso da tempo molti altri rapporti bancari con altri Istituti di credito, per essere una società commerciale era ben consapevole, o comunque lo doveva essere per diligenza professionale, che il mancato rientro dal debito la esponeva alla segnalazione alla Ce.Ri.
Peraltro il sistema prevede espressamente che le posizioni debitorie, se contestate dal cliente, come nel caso in esame, vanno segnalate appunto con la dicitura “rapporto contestato”, e anche sul punto la banca provvide a fare l'esatta segnalazione che il debito era contestato dalla In Controparte_2 questo modo, la banca diligentemente evidenziò a tutti gli altri Istituti di
Credito aventi accesso alla Centrale Rischi della pendenza di una contestazione riguardante il debito segnalato e, conseguentemente, della possibilità che il presupposto su cui la segnalazione si fondava potesse essere insussistente o relativo ad un minor debito.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/6 Va infine rilevato che la contestazione del debito, fatto dalla correntista con una separata iniziativa giudiziale di mera ripetizione dell'indebito, non aveva riguardo alla giustificata causa di recesso della banca dal rapporto di conto corrente e dalle linee di credito concesse, che la non Controparte_2 ha mai contestato. Non avendo contestato mai la contabilità della banca nel corso del rapporto e non avendo contestato la legittimità della decisione della banca di recedere dal rapporto e di passare a sofferenza la debitoria risultante dai saldi bancari, non si vede come la possa ritenere che la Controparte_4 segnalazione alla Ce.Ri. del passaggio a sofferenza non andasse fatta dalla banca, come invece le norme di settore impongono.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate riguardo ad un valore indeterminabile a complessità bassa della causa tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria fatta dalla banca ed oggetto di giudizio
2) Condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutto quanto corrisposto dalla banca per soccombenza in esecuzione della duplice fase cautelare.
3) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/6