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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi La Polla
OPPONENTE
E
in persona del suo Legale Controparte_1 rapp.te p.t., C.F. / P. IVA rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Piscopo Sebastiano
OPPOSTO
E
in persona del suo Legale rapp.te p.t., C.F. / Controparte_2 P.IVA_3
P. IVA P.IVA_4
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 617 CO. 2
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20.11.2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione, notificato in data 28/06/2023, Parte_1 conveniva innanzi a questo Tribunale, la così introducendo, nel Controparte_1 rispetto del termine concesso dal Giudice della fase cautelare, giudizio di merito di un'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617, 2° comma , c.p.c.; con il predetto atto, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del pignoramento presso terzi, azionato nei suoi confronti dalla Società di riscossione convenuta, per “VIOLAZIONE DEL DIRITTO D I DIFESA
DELL'ESECUTATA E VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA E
BUONA FEDE PER INTENZIONALE RITARDO NELLA NOTIFICA
DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO” e per “OMESSO INVIO
DELL'OBBLIGATORIO SOLLECITO DI PAGAMENTO EX ART. 1 COMMA
795 LEGGE N. 160/2019”, e, per l'effetto, di condannare la Società di riscossione alla restituzione in proprio favore della somma pignoratale ed integralmente versata dal terzo al concessionario della riscossione procedente . Controparte_2
La convenuta nel costituirsi in giudizio, chiedeva, in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace;
dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancata chiamata in causa del terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario;
chiedeva, quindi, di rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 22 marzo 2024 era ordinata la citazione del terzo pignorato, rimasto contumace.
Precisate le conclusioni viene per la decisione.
^^^
L'opponente con un unico motivo di impugnazione ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento, viziato dall'inesistenza, tardività della notifica sia dell'atto medesimo che degli atti presupposti, ovverosia delle ingiunzioni asseritamente notificate dalla SO.GE.R.T.
^^^
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta principale, atteso che, trattandosi di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., l'eccezione di rito è infondata.
^^^
Pagina 2 di 5 Passando all'esame dei motivi dell'opposizione, va accertata prioritariamente la questione relativa all'avvenuta rituale notificazione del pignoramento e dell'ingiunzione allo stesso sottesa.
Secondo quanto precisato dalla Suprema C orte, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato comporta la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., che deve essere rivolta specific amente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato, con conseguente insanabilità del vizio ed improcedibilità dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ., n. 7019 del 21.6.1995; nel merito, Trib. Tivoli, ordinanza 5.12.2018).
In particolare, è stato ribadito che, nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni
(ora venti giorni), indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel pr ocesso esecutivo, dal momento della stessa (cfr. Cass. Civ., n. 2082 del 10.2.1999; cfr. quanto alla qualificazione dell'inesistenza della notificazione, Cass. Sez. Unite n. 14916/2016:
L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configu rabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi es senziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità)
Orbene, nella fattispecie in esame, la debitrice ha dedotto di avere Parte_1 avuto conoscenza dell'atto di pignoramento presso terzi, a seguito dell'accesso presso la propria filiale della banca Filiale e dell'avvenuta Controparte_2 comunicazione del prelievo della somma di € 1.795,72 dal proprio conto corrente.
Va, tuttavia, evidenziato che dall'esame della documentazione allegata al fascicolo telematico della risulta che il pignoramento sia stato notificato a Controparte_1 in data 13.02.2023, ossia successivamente alla Parte_1 proposizione dell'opposizione (iscritta a ruolo il 07.02.2023) .
Pagina 3 di 5 Avuto riguardo al pignoramento, peraltro, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 17349 del 18.8.2011), la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l' opposizione agli atti esecutivi è proposta al so lo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il vizio dedotto dall'opponente non riguarda l'atto di pignoramento in sé considerato, ma soltanto la sua notificazione, ed è qualificabile in termini di nullità e non di radicale inesistenza dell'atto, sicchè lo stesso è soggetto alla sanatoria di cui agli artt. 156 - 160 cod. proc. civ., dovendosi ritenere che l'atto abbia raggiunto lo scopo quando - come avvenuto nel caso di specie - l'opponente, una volta conosciuto l'atto, proponga opposi zione al solo scopo di lamentare tale nullità.
Quanto allo INVIO DELL'OBBLIGATORIO SOLLECITO DI CP_3
PAGAMENTO EX ART. 1 COMMA 795 LEGGE N. 160/2019 non risultano rispettate tutte le formalità prescritte dalla legge ai fini della verifica della regolarità del procedimento notificatorio.
A tal proposito, preme evidenziare che il sollecito di pagamento di cui trattasi, avendo portata condizionante la legittimità della successiva azione esecutiva, deve essere inviato al debitore, dal soggetto cui è affidata l a riscossione forzata, con modalità tracciabili (a mezzo pec, raccomandata A/R, etc.). E non può certo essere revocato in dubbio che l'onere della prova circa l'assolvimento di detto chiaro e preciso obbligo di invio gravi su colui a carico del quale è leg islativamente previsto.
Alla stregua di tali argomentazioni, va dichiarata l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla e l'inesistenza del diritto di Controparte_1 quest'ultima a procedere ad esecuzione nei confronti d i Parte_1
del pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis
[...]
D.P.R. n. 602/1973, Numero Posizione Pignoramento: TRPG6020230000555,
Cronologico: C23TRE GN del 12/01/2023
L'accertata illegittimità della procedura esecutiva ha comportato il venir meno del titolo giustificativo dell'erogazione della somma di € 1.795,72 da parte della CP_4
, mediante prelievo dal conto corrente della ricorrente, Controparte_5 legittimando quest'ultima a conseguine la ripetizione.
Pagina 4 di 5 Consegue che, in accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dall'attrice - opponente, deve essere pronunciata la condanna della alla Controparte_1 restituzione, in favore di parte ricorrente della somma sopra detta , oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite, sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria e sono poste a carico della
Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione Controparte_1
e l'invalidità del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973,
Numero Posizione Pignoramento: TRPG6020230000555, Cronologico: C23TRE
GN del 12/01/2023;
2) condanna la alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 1.795,72 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della
[...] domanda fino al soddisfo;
4) condanna la alla rifusione, in favore dell'opponente, delle Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario sp ese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 14 gennaio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi La Polla
OPPONENTE
E
in persona del suo Legale Controparte_1 rapp.te p.t., C.F. / P. IVA rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Piscopo Sebastiano
OPPOSTO
E
in persona del suo Legale rapp.te p.t., C.F. / Controparte_2 P.IVA_3
P. IVA P.IVA_4
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE EX ART. 617 CO. 2
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20.11.2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione, notificato in data 28/06/2023, Parte_1 conveniva innanzi a questo Tribunale, la così introducendo, nel Controparte_1 rispetto del termine concesso dal Giudice della fase cautelare, giudizio di merito di un'opposizione agli atti esecutivi proposta ai sensi dell'art. 617, 2° comma , c.p.c.; con il predetto atto, chiedeva di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità del pignoramento presso terzi, azionato nei suoi confronti dalla Società di riscossione convenuta, per “VIOLAZIONE DEL DIRITTO D I DIFESA
DELL'ESECUTATA E VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CORRETTEZZA E
BUONA FEDE PER INTENZIONALE RITARDO NELLA NOTIFICA
DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO” e per “OMESSO INVIO
DELL'OBBLIGATORIO SOLLECITO DI PAGAMENTO EX ART. 1 COMMA
795 LEGGE N. 160/2019”, e, per l'effetto, di condannare la Società di riscossione alla restituzione in proprio favore della somma pignoratale ed integralmente versata dal terzo al concessionario della riscossione procedente . Controparte_2
La convenuta nel costituirsi in giudizio, chiedeva, in via Controparte_1 pregiudiziale, di dichiararsi l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace;
dichiarare l'inammissibilità della domanda per mancata chiamata in causa del terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario;
chiedeva, quindi, di rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 22 marzo 2024 era ordinata la citazione del terzo pignorato, rimasto contumace.
Precisate le conclusioni viene per la decisione.
^^^
L'opponente con un unico motivo di impugnazione ha eccepito la nullità dell'atto di pignoramento, viziato dall'inesistenza, tardività della notifica sia dell'atto medesimo che degli atti presupposti, ovverosia delle ingiunzioni asseritamente notificate dalla SO.GE.R.T.
^^^
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta principale, atteso che, trattandosi di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., l'eccezione di rito è infondata.
^^^
Pagina 2 di 5 Passando all'esame dei motivi dell'opposizione, va accertata prioritariamente la questione relativa all'avvenuta rituale notificazione del pignoramento e dell'ingiunzione allo stesso sottesa.
Secondo quanto precisato dalla Suprema C orte, l'omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore esecutato comporta la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c., che deve essere rivolta specific amente e direttamente dall'ufficiale giudiziario al debitore esecutato, con conseguente insanabilità del vizio ed improcedibilità dell'esecuzione (cfr. Cass. Civ., n. 7019 del 21.6.1995; nel merito, Trib. Tivoli, ordinanza 5.12.2018).
In particolare, è stato ribadito che, nell'atto di pignoramento l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 cod. proc. civ., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine di cinque giorni
(ora venti giorni), indicato dall'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre ne' dal compimento dell'atto di pignoramento, ne', qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel pr ocesso esecutivo, dal momento della stessa (cfr. Cass. Civ., n. 2082 del 10.2.1999; cfr. quanto alla qualificazione dell'inesistenza della notificazione, Cass. Sez. Unite n. 14916/2016:
L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configu rabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi es senziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità)
Orbene, nella fattispecie in esame, la debitrice ha dedotto di avere Parte_1 avuto conoscenza dell'atto di pignoramento presso terzi, a seguito dell'accesso presso la propria filiale della banca Filiale e dell'avvenuta Controparte_2 comunicazione del prelievo della somma di € 1.795,72 dal proprio conto corrente.
Va, tuttavia, evidenziato che dall'esame della documentazione allegata al fascicolo telematico della risulta che il pignoramento sia stato notificato a Controparte_1 in data 13.02.2023, ossia successivamente alla Parte_1 proposizione dell'opposizione (iscritta a ruolo il 07.02.2023) .
Pagina 3 di 5 Avuto riguardo al pignoramento, peraltro, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 17349 del 18.8.2011), la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l' opposizione agli atti esecutivi è proposta al so lo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il vizio dedotto dall'opponente non riguarda l'atto di pignoramento in sé considerato, ma soltanto la sua notificazione, ed è qualificabile in termini di nullità e non di radicale inesistenza dell'atto, sicchè lo stesso è soggetto alla sanatoria di cui agli artt. 156 - 160 cod. proc. civ., dovendosi ritenere che l'atto abbia raggiunto lo scopo quando - come avvenuto nel caso di specie - l'opponente, una volta conosciuto l'atto, proponga opposi zione al solo scopo di lamentare tale nullità.
Quanto allo INVIO DELL'OBBLIGATORIO SOLLECITO DI CP_3
PAGAMENTO EX ART. 1 COMMA 795 LEGGE N. 160/2019 non risultano rispettate tutte le formalità prescritte dalla legge ai fini della verifica della regolarità del procedimento notificatorio.
A tal proposito, preme evidenziare che il sollecito di pagamento di cui trattasi, avendo portata condizionante la legittimità della successiva azione esecutiva, deve essere inviato al debitore, dal soggetto cui è affidata l a riscossione forzata, con modalità tracciabili (a mezzo pec, raccomandata A/R, etc.). E non può certo essere revocato in dubbio che l'onere della prova circa l'assolvimento di detto chiaro e preciso obbligo di invio gravi su colui a carico del quale è leg islativamente previsto.
Alla stregua di tali argomentazioni, va dichiarata l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa dalla e l'inesistenza del diritto di Controparte_1 quest'ultima a procedere ad esecuzione nei confronti d i Parte_1
del pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis
[...]
D.P.R. n. 602/1973, Numero Posizione Pignoramento: TRPG6020230000555,
Cronologico: C23TRE GN del 12/01/2023
L'accertata illegittimità della procedura esecutiva ha comportato il venir meno del titolo giustificativo dell'erogazione della somma di € 1.795,72 da parte della CP_4
, mediante prelievo dal conto corrente della ricorrente, Controparte_5 legittimando quest'ultima a conseguine la ripetizione.
Pagina 4 di 5 Consegue che, in accoglimento della domanda di ripetizione avanzata dall'attrice - opponente, deve essere pronunciata la condanna della alla Controparte_1 restituzione, in favore di parte ricorrente della somma sopra detta , oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite, sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria e sono poste a carico della
Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione Controparte_1
e l'invalidità del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973,
Numero Posizione Pignoramento: TRPG6020230000555, Cronologico: C23TRE
GN del 12/01/2023;
2) condanna la alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 1.795,72 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della
[...] domanda fino al soddisfo;
4) condanna la alla rifusione, in favore dell'opponente, delle Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario sp ese generali in misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarre ex art.93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Castrovillari il 14 gennaio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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