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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel
Dott. Edoardo Martinelli Giudice
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025 promossa con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c.
da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Marta CAPUZZO e
IA RO
nei confronti di
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_1
Tribunale di Vicenza.
In punto: rettificazione di sesso ex art. 31 D.Lgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE :
Voglia il Tribunale adito accogliere le domande proposte dal sig. nel Parte_1
presente giudizio e per l'effetto:
1 1)ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nanto (VI) di provvedere alla rettificazione dell'atto di nascita n. 3, Parte II, serie B - Anno 2010, annotandovi che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi e intendersi rispettivamente come "femminile" e come " ", e non altrimenti. Per_1
2)dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo della preventiva autorizzazione del Tribunale
al sig. a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri Pt_1
caratteri sessuali ai caratteri sessuali femminili, ex Corte Costituzionale sentenza n.
143/2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. in data 13.5.2025 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo:
- che non era coniugato, né aveva figli;
- che, sin dall'età infantile, aveva avvertito di possedere una identità di genere femminile, contrapposta al proprio sesso biologico e che tale discrepanza era stata fonte di gravi sofferenze e disagi;
-che la presa di coscienza in ordine alla difformità delle proprie caratteristiche psichiche rispetto a quelle biologiche, l'aveva indotto ad intraprendere il percorso di cambio di genere;
-che, a partire dall'anno 2021, aveva deciso di intraprendere presso l'associazione
Con-Te-Stare di Padova un percorso terapeutico di sostegno alla transizione TF (da maschio a femmina) venendo seguito dalla dott.ssa (psicologa e Persona_2
psicoterapeuta) e successivamente anche dalla dott.ssa psichiatra); Persona_3
2 -che, sotto controllo specialistico endocrinologico, da parte del dott. Persona_4
aveva anche intrapreso una terapia ormonale;
-che sia la psicologa che gli altri specialisti avevano confermato nei suoi confronti la diagnosi di transessualità, l'assenza di patologie psichiatriche e la necessità, per il suo benessere, di proseguire e completare il percorso di transizione da uomo a donna attraverso tutti i trattamenti indicati allo scopo;
-che era determinato a proseguire la terapia ormonale ed il trattamento femminilizzante già in atto.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale disponesse la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, attribuendogli il prenome “Lya Rose”.
La domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso svolta dalla parte ricorrente è
fondata e va accolta .
Ritiene infatti il Collegio che la transessualità irreversibile - intesa come situazione in cui un soggetto, pur presentando caratteristiche cromosomiche ed anatomiche di un certo sesso, avverte tuttavia di appartenere al sesso opposto - legittimi la persona interessata a chiedere la rettificazione del proprio sesso anagrafico in modo da renderlo coerente alla personalità psico -sessuale effettiva.
La materia è stata regolamentata dapprima dalla legge 164 del 1982, dettante “norme
in materia di rettificazione di attribuzione di sesso” e successivamente dall'art. 31 del decreto legislativo 1.9.2011 n. 150 che recita:
“1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi
dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
3
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza
l'attore.
3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il
pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare
mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata
in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione
congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di
accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali
dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale,
con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del
comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di
iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali
dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale
.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il
tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di
nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa
determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti
alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni
del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 “.
4 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 161 del 1985, sottolineava come la legge
164/1982, allora da poco varata, si collocasse nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità della persona umana.
Affermava, in tale sede la Corte: "Nel transessuale (..) l'esigenza fondamentale da
soddisfare è quella di far coincidere il soma con la psiche ed a questo effetto, di norma,
è indispensabile il ricorso all'operazione chirurgica. (...) Ciò che conta (..) è che
l'intervento chirurgico e la conseguente rettificazione anagrafica riescono nella grande
maggioranza dei casi a ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche".
La Corte, dopo aver affermato che il legislatore ha accolto una concezione di identità
sessuale che non conferisce più esclusivo rilievo agli organi sessuali, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale e che il transessuale, più che compiere una scelta, obbedisce al suo vero istinto, aggiungeva: "...il legislatore ha preso atto di una
simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme
idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire
l'intervento chirurgico risolutore e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione
anagrafica del sesso".
Dalla documentazione dimessa in atti risulta che si è sottoposto ad Parte_1
approfonditi esami medici e psicologici dai quali è emersa la diagnosi di disforia di
genere, la necessità che l'interessato prosegua e completi il percorso di transizione da uomo a donna, eventualmente anche attraverso i necessari interventi chirurgici, la correttezza della terapia ormonale in atto e le oggettive mutazioni dei caratteri sessuali che da tale terapia sono derivate.
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto il libero interrogatorio della parte attrice che ha insistito per l'accoglimento della domanda, dichiarandosi consapevole delle conseguenze irreversibili della transizione che chiede di essere autorizzata ad
5 effettuare e confermando di agire da anni, in ogni contesto sociale, come persona di sesso femminile.
Non risultano dagli atti, a carico dell'interessato, patologie psichiatriche o alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva, tali da menomare o interferire con le capacità
critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce di quanto emerge dalla documentazione medica e dalle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di interrogatorio, ritiene il Collegio che possa essere disposta,
come richiesto, la rettifica del sesso anagrafico di e che sia Parte_1
superfluo, in considerazione della completezza delle indagini effettuate e della durata del periodo di osservazione compiuto, procedere all'espletamento di apposita CTU.
Invero, sia la Corte di Cassazione che la Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha stabilito che
alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla
giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 legge 164 del 1982, nonché del successivo
articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto
legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello
stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o
modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova
identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la
necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza
dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede
giudiziale.
6 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 ha così stabilito: Il ricorso alla
modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia
del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di
raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la
divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica.
La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso
anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale
prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione –come prospettato dal
rimettente - , ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico .
Da ultimo, sempre la Corte Costituzionale, con sentenza n.180/2017, ha ribadito la non obbligatorietà dell'intervento chirurgico al fine dell'acquisizione di una nuova identità di genere, dichiarando: “non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 14 aprile 1982, n. 164,
censurato, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in
relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di
sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona istante. Infatti,
è possibile un'interpretazione della disposizione censurata compatibile con i valori
costituzionali di libertà e dignità della persona umana. Essa è stata individuata e
valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale, le quali
hanno riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il
risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento
chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, purché la
7 serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano
oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. In particolare, la sentenza
n. 221 del 2015 ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di
un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità
di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno
titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU)
(sentt. nn. 161 del 1985, 221 del 2015)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile, avanzata dalla parte ricorrente, a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che comunque non ha escluso di voler Parte_1
affrontare nel prossimo futuro.
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile, in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico,
ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona,
come appunto un nome sicuramente maschile in soggetto femminile.
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena,
8 oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità
discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione,
nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà
spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo Parte_1
sesso, ma anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato, in Lya Rose, con le conseguenti variazioni.
Come evidenziato dalla stessa parte ricorrente, non è più necessaria alcuna autorizzazione da parte del Tribunale a sottoporsi ai trattamenti medici e chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali .
Si osserva infatti che la Corte Costituzionale, con recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 D.Lgs 150/2011 nella parte in cui subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico
- chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, le modificazioni dei
caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse ad una pronuncia che dovrebbe fare applicazione di una norma dichiarata incostituzionale .
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente
9 sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del
Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali: trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, ad avviso del Tribunale, nulla osta.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)dichiara insussistente l'obbligo, in capo a della preventiva Parte_1
autorizzazione, da parte del Tribunale, dei trattamenti medici e chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della
Corte costituzionale n. 143/2024;
b)attribuisce a nato a [...] il [...], il sesso Parte_1
femminile, nonché il prenome di “Lya Rose” e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Nanto di rettificare l'atto di nascita di parte attrice, nel senso che, laddove è indicato il sesso maschile sia letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e inteso “Lya Rose”; Pt_1
c)dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte attrice sia assegnato il prenome
“ ”; Per_1
d)nulla per le spese.
Vicenza, così deciso in camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena SOLLAZZO
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